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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2411.2022 del ruolo generale, promossa da:
e per essa , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
-attore-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide De Prisco;
CP_3
-debitore esecutato-
Nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Prisco;
Controparte_4
-comproprietaria-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
-contumace/creditrice intervenuta-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 dall'Avv. Gianfranco Caggiano;
-creditrice intervenuta-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte attrice ( e per essa ): CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis, così provvedere: Nel merito - dichiarare lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare pignorato e meglio descritto in premessa, con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante e con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emanando provvedimento divisionale;
- in considerazione dell'indivisibilità degli immobili descritti in premessa, disporre la vendita con assegnazione del ricavato della quota del signor a favore dei CP_3 creditori parti della procedura esecutiva R.G.E. 276/2015. In ogni caso - porre le spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare i comproprietari opponenti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio”; per il debitore
: “Affinché Codesto On.le Giudicante, contrariis reiectis, Voglia: - In via CP_3 preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di er assenza CP_1 di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito specifico oggetto di causa;
- Nel merito, procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed , all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore;”; Per la comproprietaria “Affinché CP_4 CP_4
Codesto On.le Giudicante, contrariis reiectis, Voglia: - Nel merito, procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed , all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore esecutato;.”; per la creditrice intervenuta COMPASS s.p.a: “procedersi con la vendita dei beni CP_6 pignorati e, all'esito, di partecipare alla distribuzione della somma che sarà ricavata, tra i creditori chirografari, per la complessiva somma di euro 42.144,14, oltre spese ed interessi successivi come per legge ed alle spese e competenze del presente giudizio, nonché della ulteriore somma di euro 3.500,00, come statuita nella opposizione proposta dal debitore esecutato, con espressa riserva di precisazione del credito in sede di distribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e per essa in Parte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., introduceva il presente giudizio di divisione a seguito dell'ordinanza emessa in data 18.5.2021 con la quale il GE disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio immobiliare pignorato relativo ai seguiti beni immobili: 1) Porzione di fabbricato ad uso abitazione sito in Nocera Inferiore
(SA), in Via Fucilari n. 65, piano terzo della scala B, inte. 20, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 18, p.lla 5135, categoria A/2, Sub. 22, vani 4,5
(identificato come Lotto 1); 2) Box deposito in secondo piano sottostrada sito in Nocera
Inferiore (SA), in Via Fucilari, traversa privata Parco Franca, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 12, p.lla 954, categoria C/6, Sub. 92, mq 19
(identificato come Lotto 2), per cui sospendeva il procedimento incardinato al n. RGE
276/2015 fino alla definizione del giudizio di divisione e fissava l'udienza innanzi a sé per il giorno 21.7.2022 assegnando alla parte più diligente termine perentorio fino a 60 giorni liberi prima di tale data per la notifica contestuale della ordinanza e di una comparsa integrativa.
Più in particolare il presente giudizio trae origine dalla notifica del pignoramento immobiliare trascritto presso la competente Conservatoria RR.II. di Salerno in data 9.12.2015 ai nn.
41785/33213, con il quale l'allora aveva incardinato la Controparte_7 procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 276/2015, pignorando la quota di proprietà di 1/2 del debitore esecutato, relativa ai beni immobili sopra descritti. In data
18.12.2015, roponeva istanza di vendita del compendio pignorato Controparte_7
e, a seguire, in data 19.1.2016, depositava la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c; successivamente, e per essa spiegava atto di intervento ex art 111 CP_1 CP_2
c.p.c. nella medesima procedura esecutiva, in forza di Decreto Ingiuntivo 217/2013 del
Tribunale di Nocera Inferiore, garantito da ipoteca giudiziale iscritta sui beni sopra indicati in data 16.4.2015 ai nn. 12640/1363, pertanto il G.E., fissava udienza ex art. 569 c.p.c. per il giorno 18.5.2021 e nominava quale C.T.U. il Geom. che provvedeva a Persona_1 depositare, in data 12.3.2021, la perizia estimativa.
Nella suindicata procedura esecutiva intervenivano, altresì, la e Controparte_8
Controparte_6
Il G.E., appurato che non si poteva procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e la natura del bene e ritenuta improbabile la vendita della quota indivisa a prezzo pari o superiore a quello di stima, riteneva, pertanto necessario procedersi a giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 secondo comma c.p.c., che veniva incardinato dal creditore procedente e per essa CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Pertanto, la e per essa in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 conveniva in giudizio per l'udienza del 21.7.2022, il debitore esecutato, sig. , CP_3 la comproprietaria non debitrice del compendio immobiliare pignorato, ovvero
[...]
, nonché i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, ovvero CP_4 Controparte_5
e al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione sul compendio Controparte_6 immobiliare pignorato e meglio descritto in premessa, con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante e con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emanando provvedimento divisionale ed in considerazione dell'indivisibilità degli immobili descritti, disporre la vendita con assegnazione del ricavato della quota del signor a favore dei creditori parti della procedura esecutiva R.G.E. 276/2015. CP_3
Con comparsa depositata in data 28.6.2022 si costituiva il debitore esecutato, sig. CP_3
, che in via preliminare chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
[...] attiva di er assenza di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito specifico CP_1 oggetto di causa, nel merito procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed, all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore.
Con comparsa depositata in data 19.9.2022 si costituiva la comproprietaria non debitrice, sig.ra , che nel merito chiedeva procedere alla divisione giudiziale del Controparte_4 bene indiviso ed, all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore esecutato.
Con comparsa depositata in data 6.9.2022 si costituiva la in Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, chiedeva procedersi con la vendita dei beni pignorati ed, all'esito, di partecipare alla distribuzione della somma che sarebbe stata ricavata, tra i creditori chirografari, per la complessiva somma di euro 42.144,14, oltre spese ed interessi successivi come per legge ed alle spese e competenze del presente giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.11.2023, il debitore esecutato chiedeva, ai fini di economia processuale, acquisirsi la relazione redatta dall'esperto stimatore Arch. depositata nel fascicolo RGE 276/2015 e se, Persona_1 ritenuto opportuno, l'integrazione della stessa in considerazione del mutato valore commerciale rispetto alla data di redazione del precedente elaborato. Pertanto, il Giudice disponeva a cura della parte più diligente acquisire una copia della relazione dell'arch.
depositata nella procedura RGE n. 276/2015. Persona_1
Nelle more del giudizio, la comproprietaria non debitrice, sig.ra , Controparte_4 presentava istanza di assegnazione dell'intera proprietà di cui al lotto n. 1 in suo favore mediante pagamento del 50% in favore della procedura esecutiva del valore complessivo così determinato dall'Arch. : LOTTO N. 1 (Porzione di fabbricato ad uso Persona_1 abitazione sito in Nocera Inferiore (SA), in Via Fucilari n. 65, piano terzo della scala B, inte.
20, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 18, p.lla 5135, categoria A/2, Sub. 22, vani 4,5), VALORE € 105.2013:2 (50%) → 52.606, 50.
Invero, più in particolare, la comproprietaria avanzava due ipotesi divisionali: a) la prima prevedeva l'acquisizione a suo favore dell'intera quota del lotto 1, del valore di € 105.213,00, con cessione del Lotto 2, del valore di € 20.065,00, in favore del debitore esecutato, sig.
, con versamento della differenza, a titolo di conguaglio, dell'importo di € CP_3
42.574,00 in favore della procedura esecutiva, mentre b) la seconda ipotesi, invece, prevedeva, l'assegnazione in favore della sig.ra della proprietà di cui al Controparte_4 lotto 1 mediante pagamento del 50% del valore complessivo e dunque € 52.606,50 a favore della procedura esecutiva;
mentre, con riferimento al lotto 2 ne conseguiva la vendita all'asta dell'intero con ripartizione del ricavato tra i creditori.
Valutata l'istanza depositata dalla comproprietaria, le parti costituite non si opponevano, tuttavia, la e per essa chiedeva escludersi la compensazione tra il CP_1 CP_2 valore dei due lotti come richiesto dalla comproprietaria e, quindi, tenersi in considerazione la seconda ipotesi che prevedeva l'assegnazione in favore della sig.ra Prete della proprietà di cui al lotto 1 mediante pagamento del 50% del valore complessivo determinato dal CTU nella relazione depositata nella procedura esecutiva ed acquisita nel presente giudizio ed, in riferimento al lotto 2 procedersi alla vendita all'asta dell'intero con ripartizione del ricavato tra i creditori.
Acquisita la CTU, Arch. e valutata l'istanza di assegnazione della quota Persona_1 del LOTTO 1 (50%) del debitore esecutato presentata dalla comproprietaria
[...]
, la causa veniva posta in decisione. CP_4
Deve evidenziarsi che la materia dello scioglimento della comunione è regolata dagli artt.
720 e 1111-1116; da dette norme è evincibile il principio secondo cui ciascuno dei condividenti può richiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, salvo che la cosa, in caso di divisione cessi di servire all'uso cui è destinata, e che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, anche con l'attribuzione di eventuali conguagli in denaro.
Ai sensi dell'art. 720 c.c. (in materia di scioglimento della comunione ereditaria) ove gli immobili non siano comodamente divisibili “essi devono essere preferibilmente compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione”, mentre la vendita all'incanto è marginalizzata all'ipotesi in cui nessuno dei condividenti ne richieda l'attribuzione.
Dirimente ai fini decisori è risultata la CTU estimativa redatta dall'Arch. nella quale Per_1 quest'ultimo ha risposto in maniera esaustiva a tutti i quesiti a lui posti, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Il CTU Arch. le cui conclusioni, immuni da vizi logici e di metodo, condivise appieno Per_1 in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici da questo Giudice, oltre ad essere il frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti, ha descritto e stimato i beni immobili oggetto del presente giudizio, ponendo particolare attenzione alla valutazione delle irregolarità edilizie rilevate, con una valutazione peritale da cui non vi è motivo di discostarsi.
Dunque, il compendio immobiliare pignorato oggetto del presente giudizio di divisione veniva compiutamente descritto dalla CTU, ovvero n.
1 - appartamento Quota di Per_2 proprietà (quota 1/2); Ubicato in Nocera Inferiore (SA) in via Fucilari civ. 67, piano terzo;
è composto da tre vani più cucina e bagno con due terrazzi;
affaccio su cortile ad est, affaccio su cortile a nord, proprietà (sub. 21) e corpo scala ad ovest, affaccio su cortile a Per_3 sud;
è riportato al C.F. di Nocera Inferiore al foglio 18, p.lla 5135, sub. 22, cat. A/2, classe
2, vani 4,5; fabbricato in virtù di Licenza Edilizia n. 10204 del 06/04/1968, LOTTO n.
2 - locale deposito Quota di proprietà (quota 3/6); Ubicato in Nocera Inferiore (SA) in via
Fucilari, piano secondo sottostrada;
è composto da un unico vano senza finestre;
confina con box int. 66 (proprietà – ) a nord, confina con corridoio di accesso Per_4 Per_5 ad ovest, proprietà ad est e sud, è riportato al C.F. di Nocera Inferiore al foglio 12, Per_6
p.lla 954, sub. 92, cat. C/6, classe 7, 21mq; fabbricato in virtù di Concessioni Edilizie: n.
13102 del 27/07/1978, n. 10218 del 31/05/1979 e n.19149 del 13/11/1979, specificando i passaggi di proprietà dei beni sopra descritti e l'attuale stato di possesso dei lotti (Lotto 1 di proprietà del sig. nella quota di un mezzo (1/2), la restante parte è a favore CP_3 della coniuge , Lotto 2 di proprietà del sig. nella quota di un Controparte_4 CP_3 mezzo (3/6), la restante parte è a favore della coniuge ). Controparte_4 Il CTU Arch. in risposta al quesito n. 12 (“QUESITO n. 12: procedere alla Per_1 valutazione dei beni”) procedeva, poi, alla valutazione dei beni utilizzando sia il metodo sintetico che il metodo analitico e giungendo alla conclusione che “si evidenzia una scollatura tra un valore calcolato analiticamente ed un altro che risponde alle leggi di mercato. Pertanto, si può ritenere ragionevolmente che il Valore di Mercato del bene in oggetto corrisponda alla media dei valori determinati con i due diversi metodi” (cfr pag. 32 della relazione); pertanto per il LOTTO N. 1 il valore di mercato era pari a € 105.213,89
€, mentre per il LOTTO N. 2 il valore di mercato era pari a € 20.065,00.
Il consulente specificava, inoltre, che sui beni pignorati non gravava nessun altro tipo di onere né esistevano limitazioni a favore di terzi, pubblici o privati, al diritto del bene stesso
Pertanto, analizzato il valore del compendio immobiliare, l'Arch. in risposta al Per_1
“QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota”, finalizzato ad accertare se il compendio immobiliare pignorato fosse comodamente divisibile in porzioni corrispondente al valore proporzionale al valore delle rispettive quote concludeva che “per entrambe le consistenze immobiliari
(appartamento e locale deposito/box auto) NON è auspicabile una divisione fisica del bene”.
Dunque, acquisita la consulenza nel presente giudizio la comproprietaria non debitrice, chiedeva lo scioglimento della comunione nei confronti del sig. e formulava CP_3 istanza di assegnazione della quota indivisa (in relazione al LOTTO N. 1) avanzando le due ipotesi come sopra meglio dettagliatamente specificate.
Dunque, tutte le parti costituite, valutata l'istanza di assegnazione avanzata dalla comproprietaria non si opponevano, specificando, però, parte attrice di Controparte_4 escludere il conguaglio ipotizzato dalla comproprietaria tra il e il CP_10 CP_11
Orbene, la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva delle odierne opposte appare infondata. Innanzitutto, come rilevato dalle creditrici, in relazione alla titolarità del credito in capo ad esse, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrario con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB. Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco. Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495; in senso conforme: Corte D'Appello di
Venezia, sez. I, 04/01/2022 n. 2123; Corte D'Appello di Catania, sez. I, 11/10/2022, n. 1913;
Tribunale di Modena, sez. III, 04/05/2022, n. 569; Tribunale di Torino, sez. I, 22/02/2022, n.
752).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso quello azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione versata in atti, infatti, si evince che il credito vantato nei confronti di è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e CP_3 rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 – del 01.09.1993, conclusa in data
02.08.2019 tra la e la Controparte_12 Controparte_13
Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del sopra citato decreto legislativo, veniva data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda parte, inserzione n. 94 dell'10.8.2019.
Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione nei confronti del sig. CP_3 con assegnazione della quota del 50% del LOTTO 1 a favore della comproprietaria
[...]
, previo pagamento della metà del valore determinato in € 105.213,89 (giusta CP_4 metà € 52.606,50), merita accoglimento.
In relazione al LOTTO 2, stante l'indivisibilità in natura del bene, dispone procedersi alla vendita dello stesso, con attribuzione del ricavato nella misura del 50% della quota spettante al debitore esecutato a favore della procedura esecutiva.
In ragione di quanto premesso deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione. La complessità della materia trattata e la natura tecnica della decisione, consentono la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR IS, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia creditrice intervenuta;
Controparte_5
2) Accoglie la domanda e per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione nei confronti del sig. , debitore, in relazione all'immobile N. 1 per CP_3 Per_2 cui è causa, ed accoglie la richiesta di assegnazione della quota pignorata pari al valore ideale i ½ di proprietà del debitore formulata dalla sig.ra Controparte_4 onerandola del pagamento del valore della quota accertato dal CTU Arch. Per_1 nell'elaborato finale per euro 52.606,50;
3) Concede un termine di giorni 120 (centoventi) per il saldo del prezzo a favore della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed iscritta al numero 276/2015 R.G.E;
4) Dispone procedersi alla vendita del LOTTO N. 2 con attribuzione del ricavato nella misura del 50% della quota spettante al debitore esecutato a favore della procedura esecutiva
5) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
05.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2411.2022 del ruolo generale, promossa da:
e per essa , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
-attore-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide De Prisco;
CP_3
-debitore esecutato-
Nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Prisco;
Controparte_4
-comproprietaria-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
-contumace/creditrice intervenuta-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 dall'Avv. Gianfranco Caggiano;
-creditrice intervenuta-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte attrice ( e per essa ): CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis, così provvedere: Nel merito - dichiarare lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare pignorato e meglio descritto in premessa, con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante e con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emanando provvedimento divisionale;
- in considerazione dell'indivisibilità degli immobili descritti in premessa, disporre la vendita con assegnazione del ricavato della quota del signor a favore dei CP_3 creditori parti della procedura esecutiva R.G.E. 276/2015. In ogni caso - porre le spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare i comproprietari opponenti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio”; per il debitore
: “Affinché Codesto On.le Giudicante, contrariis reiectis, Voglia: - In via CP_3 preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di er assenza CP_1 di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito specifico oggetto di causa;
- Nel merito, procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed , all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore;”; Per la comproprietaria “Affinché CP_4 CP_4
Codesto On.le Giudicante, contrariis reiectis, Voglia: - Nel merito, procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed , all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore esecutato;.”; per la creditrice intervenuta COMPASS s.p.a: “procedersi con la vendita dei beni CP_6 pignorati e, all'esito, di partecipare alla distribuzione della somma che sarà ricavata, tra i creditori chirografari, per la complessiva somma di euro 42.144,14, oltre spese ed interessi successivi come per legge ed alle spese e competenze del presente giudizio, nonché della ulteriore somma di euro 3.500,00, come statuita nella opposizione proposta dal debitore esecutato, con espressa riserva di precisazione del credito in sede di distribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e per essa in Parte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., introduceva il presente giudizio di divisione a seguito dell'ordinanza emessa in data 18.5.2021 con la quale il GE disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio immobiliare pignorato relativo ai seguiti beni immobili: 1) Porzione di fabbricato ad uso abitazione sito in Nocera Inferiore
(SA), in Via Fucilari n. 65, piano terzo della scala B, inte. 20, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 18, p.lla 5135, categoria A/2, Sub. 22, vani 4,5
(identificato come Lotto 1); 2) Box deposito in secondo piano sottostrada sito in Nocera
Inferiore (SA), in Via Fucilari, traversa privata Parco Franca, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 12, p.lla 954, categoria C/6, Sub. 92, mq 19
(identificato come Lotto 2), per cui sospendeva il procedimento incardinato al n. RGE
276/2015 fino alla definizione del giudizio di divisione e fissava l'udienza innanzi a sé per il giorno 21.7.2022 assegnando alla parte più diligente termine perentorio fino a 60 giorni liberi prima di tale data per la notifica contestuale della ordinanza e di una comparsa integrativa.
Più in particolare il presente giudizio trae origine dalla notifica del pignoramento immobiliare trascritto presso la competente Conservatoria RR.II. di Salerno in data 9.12.2015 ai nn.
41785/33213, con il quale l'allora aveva incardinato la Controparte_7 procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 276/2015, pignorando la quota di proprietà di 1/2 del debitore esecutato, relativa ai beni immobili sopra descritti. In data
18.12.2015, roponeva istanza di vendita del compendio pignorato Controparte_7
e, a seguire, in data 19.1.2016, depositava la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c; successivamente, e per essa spiegava atto di intervento ex art 111 CP_1 CP_2
c.p.c. nella medesima procedura esecutiva, in forza di Decreto Ingiuntivo 217/2013 del
Tribunale di Nocera Inferiore, garantito da ipoteca giudiziale iscritta sui beni sopra indicati in data 16.4.2015 ai nn. 12640/1363, pertanto il G.E., fissava udienza ex art. 569 c.p.c. per il giorno 18.5.2021 e nominava quale C.T.U. il Geom. che provvedeva a Persona_1 depositare, in data 12.3.2021, la perizia estimativa.
Nella suindicata procedura esecutiva intervenivano, altresì, la e Controparte_8
Controparte_6
Il G.E., appurato che non si poteva procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e la natura del bene e ritenuta improbabile la vendita della quota indivisa a prezzo pari o superiore a quello di stima, riteneva, pertanto necessario procedersi a giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 secondo comma c.p.c., che veniva incardinato dal creditore procedente e per essa CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Pertanto, la e per essa in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 conveniva in giudizio per l'udienza del 21.7.2022, il debitore esecutato, sig. , CP_3 la comproprietaria non debitrice del compendio immobiliare pignorato, ovvero
[...]
, nonché i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, ovvero CP_4 Controparte_5
e al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione sul compendio Controparte_6 immobiliare pignorato e meglio descritto in premessa, con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante e con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emanando provvedimento divisionale ed in considerazione dell'indivisibilità degli immobili descritti, disporre la vendita con assegnazione del ricavato della quota del signor a favore dei creditori parti della procedura esecutiva R.G.E. 276/2015. CP_3
Con comparsa depositata in data 28.6.2022 si costituiva il debitore esecutato, sig. CP_3
, che in via preliminare chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
[...] attiva di er assenza di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito specifico CP_1 oggetto di causa, nel merito procedere alla divisione giudiziale del bene indiviso ed, all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore.
Con comparsa depositata in data 19.9.2022 si costituiva la comproprietaria non debitrice, sig.ra , che nel merito chiedeva procedere alla divisione giudiziale del Controparte_4 bene indiviso ed, all'esito, predisporre un piano di riparto attribuendo le spese del giudizio di divisione e di quello esecutivo ad esclusivo carico del debitore esecutato.
Con comparsa depositata in data 6.9.2022 si costituiva la in Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, chiedeva procedersi con la vendita dei beni pignorati ed, all'esito, di partecipare alla distribuzione della somma che sarebbe stata ricavata, tra i creditori chirografari, per la complessiva somma di euro 42.144,14, oltre spese ed interessi successivi come per legge ed alle spese e competenze del presente giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.11.2023, il debitore esecutato chiedeva, ai fini di economia processuale, acquisirsi la relazione redatta dall'esperto stimatore Arch. depositata nel fascicolo RGE 276/2015 e se, Persona_1 ritenuto opportuno, l'integrazione della stessa in considerazione del mutato valore commerciale rispetto alla data di redazione del precedente elaborato. Pertanto, il Giudice disponeva a cura della parte più diligente acquisire una copia della relazione dell'arch.
depositata nella procedura RGE n. 276/2015. Persona_1
Nelle more del giudizio, la comproprietaria non debitrice, sig.ra , Controparte_4 presentava istanza di assegnazione dell'intera proprietà di cui al lotto n. 1 in suo favore mediante pagamento del 50% in favore della procedura esecutiva del valore complessivo così determinato dall'Arch. : LOTTO N. 1 (Porzione di fabbricato ad uso Persona_1 abitazione sito in Nocera Inferiore (SA), in Via Fucilari n. 65, piano terzo della scala B, inte.
20, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 18, p.lla 5135, categoria A/2, Sub. 22, vani 4,5), VALORE € 105.2013:2 (50%) → 52.606, 50.
Invero, più in particolare, la comproprietaria avanzava due ipotesi divisionali: a) la prima prevedeva l'acquisizione a suo favore dell'intera quota del lotto 1, del valore di € 105.213,00, con cessione del Lotto 2, del valore di € 20.065,00, in favore del debitore esecutato, sig.
, con versamento della differenza, a titolo di conguaglio, dell'importo di € CP_3
42.574,00 in favore della procedura esecutiva, mentre b) la seconda ipotesi, invece, prevedeva, l'assegnazione in favore della sig.ra della proprietà di cui al Controparte_4 lotto 1 mediante pagamento del 50% del valore complessivo e dunque € 52.606,50 a favore della procedura esecutiva;
mentre, con riferimento al lotto 2 ne conseguiva la vendita all'asta dell'intero con ripartizione del ricavato tra i creditori.
Valutata l'istanza depositata dalla comproprietaria, le parti costituite non si opponevano, tuttavia, la e per essa chiedeva escludersi la compensazione tra il CP_1 CP_2 valore dei due lotti come richiesto dalla comproprietaria e, quindi, tenersi in considerazione la seconda ipotesi che prevedeva l'assegnazione in favore della sig.ra Prete della proprietà di cui al lotto 1 mediante pagamento del 50% del valore complessivo determinato dal CTU nella relazione depositata nella procedura esecutiva ed acquisita nel presente giudizio ed, in riferimento al lotto 2 procedersi alla vendita all'asta dell'intero con ripartizione del ricavato tra i creditori.
Acquisita la CTU, Arch. e valutata l'istanza di assegnazione della quota Persona_1 del LOTTO 1 (50%) del debitore esecutato presentata dalla comproprietaria
[...]
, la causa veniva posta in decisione. CP_4
Deve evidenziarsi che la materia dello scioglimento della comunione è regolata dagli artt.
720 e 1111-1116; da dette norme è evincibile il principio secondo cui ciascuno dei condividenti può richiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, salvo che la cosa, in caso di divisione cessi di servire all'uso cui è destinata, e che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, anche con l'attribuzione di eventuali conguagli in denaro.
Ai sensi dell'art. 720 c.c. (in materia di scioglimento della comunione ereditaria) ove gli immobili non siano comodamente divisibili “essi devono essere preferibilmente compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione”, mentre la vendita all'incanto è marginalizzata all'ipotesi in cui nessuno dei condividenti ne richieda l'attribuzione.
Dirimente ai fini decisori è risultata la CTU estimativa redatta dall'Arch. nella quale Per_1 quest'ultimo ha risposto in maniera esaustiva a tutti i quesiti a lui posti, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Il CTU Arch. le cui conclusioni, immuni da vizi logici e di metodo, condivise appieno Per_1 in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici da questo Giudice, oltre ad essere il frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti, ha descritto e stimato i beni immobili oggetto del presente giudizio, ponendo particolare attenzione alla valutazione delle irregolarità edilizie rilevate, con una valutazione peritale da cui non vi è motivo di discostarsi.
Dunque, il compendio immobiliare pignorato oggetto del presente giudizio di divisione veniva compiutamente descritto dalla CTU, ovvero n.
1 - appartamento Quota di Per_2 proprietà (quota 1/2); Ubicato in Nocera Inferiore (SA) in via Fucilari civ. 67, piano terzo;
è composto da tre vani più cucina e bagno con due terrazzi;
affaccio su cortile ad est, affaccio su cortile a nord, proprietà (sub. 21) e corpo scala ad ovest, affaccio su cortile a Per_3 sud;
è riportato al C.F. di Nocera Inferiore al foglio 18, p.lla 5135, sub. 22, cat. A/2, classe
2, vani 4,5; fabbricato in virtù di Licenza Edilizia n. 10204 del 06/04/1968, LOTTO n.
2 - locale deposito Quota di proprietà (quota 3/6); Ubicato in Nocera Inferiore (SA) in via
Fucilari, piano secondo sottostrada;
è composto da un unico vano senza finestre;
confina con box int. 66 (proprietà – ) a nord, confina con corridoio di accesso Per_4 Per_5 ad ovest, proprietà ad est e sud, è riportato al C.F. di Nocera Inferiore al foglio 12, Per_6
p.lla 954, sub. 92, cat. C/6, classe 7, 21mq; fabbricato in virtù di Concessioni Edilizie: n.
13102 del 27/07/1978, n. 10218 del 31/05/1979 e n.19149 del 13/11/1979, specificando i passaggi di proprietà dei beni sopra descritti e l'attuale stato di possesso dei lotti (Lotto 1 di proprietà del sig. nella quota di un mezzo (1/2), la restante parte è a favore CP_3 della coniuge , Lotto 2 di proprietà del sig. nella quota di un Controparte_4 CP_3 mezzo (3/6), la restante parte è a favore della coniuge ). Controparte_4 Il CTU Arch. in risposta al quesito n. 12 (“QUESITO n. 12: procedere alla Per_1 valutazione dei beni”) procedeva, poi, alla valutazione dei beni utilizzando sia il metodo sintetico che il metodo analitico e giungendo alla conclusione che “si evidenzia una scollatura tra un valore calcolato analiticamente ed un altro che risponde alle leggi di mercato. Pertanto, si può ritenere ragionevolmente che il Valore di Mercato del bene in oggetto corrisponda alla media dei valori determinati con i due diversi metodi” (cfr pag. 32 della relazione); pertanto per il LOTTO N. 1 il valore di mercato era pari a € 105.213,89
€, mentre per il LOTTO N. 2 il valore di mercato era pari a € 20.065,00.
Il consulente specificava, inoltre, che sui beni pignorati non gravava nessun altro tipo di onere né esistevano limitazioni a favore di terzi, pubblici o privati, al diritto del bene stesso
Pertanto, analizzato il valore del compendio immobiliare, l'Arch. in risposta al Per_1
“QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota”, finalizzato ad accertare se il compendio immobiliare pignorato fosse comodamente divisibile in porzioni corrispondente al valore proporzionale al valore delle rispettive quote concludeva che “per entrambe le consistenze immobiliari
(appartamento e locale deposito/box auto) NON è auspicabile una divisione fisica del bene”.
Dunque, acquisita la consulenza nel presente giudizio la comproprietaria non debitrice, chiedeva lo scioglimento della comunione nei confronti del sig. e formulava CP_3 istanza di assegnazione della quota indivisa (in relazione al LOTTO N. 1) avanzando le due ipotesi come sopra meglio dettagliatamente specificate.
Dunque, tutte le parti costituite, valutata l'istanza di assegnazione avanzata dalla comproprietaria non si opponevano, specificando, però, parte attrice di Controparte_4 escludere il conguaglio ipotizzato dalla comproprietaria tra il e il CP_10 CP_11
Orbene, la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva delle odierne opposte appare infondata. Innanzitutto, come rilevato dalle creditrici, in relazione alla titolarità del credito in capo ad esse, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrario con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB. Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco. Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495; in senso conforme: Corte D'Appello di
Venezia, sez. I, 04/01/2022 n. 2123; Corte D'Appello di Catania, sez. I, 11/10/2022, n. 1913;
Tribunale di Modena, sez. III, 04/05/2022, n. 569; Tribunale di Torino, sez. I, 22/02/2022, n.
752).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso quello azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione versata in atti, infatti, si evince che il credito vantato nei confronti di è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e CP_3 rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 – del 01.09.1993, conclusa in data
02.08.2019 tra la e la Controparte_12 Controparte_13
Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del sopra citato decreto legislativo, veniva data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda parte, inserzione n. 94 dell'10.8.2019.
Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione nei confronti del sig. CP_3 con assegnazione della quota del 50% del LOTTO 1 a favore della comproprietaria
[...]
, previo pagamento della metà del valore determinato in € 105.213,89 (giusta CP_4 metà € 52.606,50), merita accoglimento.
In relazione al LOTTO 2, stante l'indivisibilità in natura del bene, dispone procedersi alla vendita dello stesso, con attribuzione del ricavato nella misura del 50% della quota spettante al debitore esecutato a favore della procedura esecutiva.
In ragione di quanto premesso deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione. La complessità della materia trattata e la natura tecnica della decisione, consentono la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR IS, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia creditrice intervenuta;
Controparte_5
2) Accoglie la domanda e per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione nei confronti del sig. , debitore, in relazione all'immobile N. 1 per CP_3 Per_2 cui è causa, ed accoglie la richiesta di assegnazione della quota pignorata pari al valore ideale i ½ di proprietà del debitore formulata dalla sig.ra Controparte_4 onerandola del pagamento del valore della quota accertato dal CTU Arch. Per_1 nell'elaborato finale per euro 52.606,50;
3) Concede un termine di giorni 120 (centoventi) per il saldo del prezzo a favore della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed iscritta al numero 276/2015 R.G.E;
4) Dispone procedersi alla vendita del LOTTO N. 2 con attribuzione del ricavato nella misura del 50% della quota spettante al debitore esecutato a favore della procedura esecutiva
5) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
05.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR IS