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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 103-1/2025 R. Liq. Giud.
Tribunale Ordinario di NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Filippo Meneghello Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso presentato da:
(P.Iva: ) Parte_1 P.IVA_1
ricorrente
nei confronti della società:
(P.Iva: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t.
resistente
*
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di
NI (NI (RN) alla Via Dell'Abete n. 10) e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CCII;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di un credito portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo per euro 2.525,49, oltre agli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, emesso dal Giudice di
Pace di NI in data 8.8.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 31.5.2024; cfr. docc. 1 e 3 – ricorso);
rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e, come tale,
assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti (“attività prevalente: lavori di edilizia in genere”; pag. 6, visura camerale in atti);
rilevato come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombenti circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI (sul punto, ex multis Cass. 625/2016; Cass. Ord.
25188/2017);
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
osservato che l'esame dell'ultimo bilancio depositato dalla società, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020,
evidenzia – isolatamente considerato – una situazione apparentemente equilibrata: patrimonio netto positivo e in crescita, utile d'esercizio, attivo corrente ampiamente capiente rispetto alle passività a breve, e assenza di perdite rilevanti. Tali elementi, tuttavia, non forniscono una rappresentazione attendibile della reale situazione economico-
finanziaria dell'impresa, alla luce delle circostanze successive e della documentazione acquisita, sicché va ritenuta raggiunta la prova di un effettivo stato di insolvenza manifestatosi successivamente al deposito del bilancio del 2020, ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali:
- in primo luogo, l'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi (2021, 2022, 2023) integra un ulteriore e rilevante indice esterno di crisi. La Suprema
Corte ha infatti osservato, sia pure in obiter, che il sistematico mancato deposito dei bilanci costituisce presunzione grave dell'intervenuta insolvenza e della cessazione dell'operatività aziendale (Cass. 19051/2011). Tale omissione denota l'interruzione della continuità
gestionale e il venir meno dell'assetto amministrativo-
organizzativo imposto dall'art. 2086 c.c., sì da assumere autonoma valenza sintomatica dello stato di decozione;
- in secondo luogo, l'inadempimento del credito del ricorrente, pur di importo modesto (€ 2.500) e fondato su fatture emesse per merce consegnata nel gennaio 2020,
costituisce un dato particolarmente significativo:
l'obbligazione è rimasta impagata sin dall'epoca precedente alla chiusura dell'ultimo bilancio depositato e non è stata adempiuta neppure successivamente,
nonostante la notifica del decreto ingiuntivo. La mancata soddisfazione anche di debiti di modesta entità indica un'incapacità strutturale della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni correnti nei tempi ordinari di pagamento, integrando il paradigma normativo dell'insolvenza attuale ex art. 2, lett. a), CCII;
- in terzo luogo, pur essendo teoricamente elevato il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio al 31.12.2020
(€ 70.971), va osservato che l'inerzia verso il pagamento di crediti banali, il mancato deposito dei bilanci successivi e l'assenza di qualsiasi prova di riscossione,
consentono di escluderne una effettiva e pronta liquidabilità. Ai fini della verifica della capacità di far fronte ai debiti tributari oggi risultanti, pari a circa € 54.874, deve rilevare non già il valore nominale dei crediti, bensì la realistica attitudine dell'attivo circolante a trasformarsi in liquidità: elemento qui del tutto non dimostrato e anzi smentito dalla documentazione. D'altra parte le mere disponibilità
liquide risultavano pari a € 7.881, del tutto insufficienti per far fronte all'esposizione fiscale,
anche ove si ipotizzasse un incasso integrale e immediato dei crediti commerciali;
considerato che l'insieme degli elementi raccolti – mancata redazione e deposito dei bilanci successivi quale indice presuntivo di insolvenza;
inadempimento protratto anche per debiti minimi;
consistenza e stratificazione dell'esposizione verso l'Erario; assenza di continuità
aziendale – consente di affermare che la società si trova in stato di insolvenza attuale, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari e secondo tempi fisiologici di pagamento, ai sensi dell'art. 2, lett. a), Codice della crisi;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 co. 5 CCI, tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCII da Agenzia delle
Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_2
avente sede legale in NI (RN) alla Via Dell'Abete n. 10,
in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello e Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155
quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 19.3.2026, ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di
Giustizia;
EG
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore
dott. Filippo Meneghello
La Presidente
dott.ssa Maria Carla Corvetta
Tribunale Ordinario di NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Filippo Meneghello Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso presentato da:
(P.Iva: ) Parte_1 P.IVA_1
ricorrente
nei confronti della società:
(P.Iva: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t.
resistente
*
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di
NI (NI (RN) alla Via Dell'Abete n. 10) e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CCII;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di un credito portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo per euro 2.525,49, oltre agli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, emesso dal Giudice di
Pace di NI in data 8.8.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 31.5.2024; cfr. docc. 1 e 3 – ricorso);
rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e, come tale,
assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti (“attività prevalente: lavori di edilizia in genere”; pag. 6, visura camerale in atti);
rilevato come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombenti circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI (sul punto, ex multis Cass. 625/2016; Cass. Ord.
25188/2017);
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
osservato che l'esame dell'ultimo bilancio depositato dalla società, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020,
evidenzia – isolatamente considerato – una situazione apparentemente equilibrata: patrimonio netto positivo e in crescita, utile d'esercizio, attivo corrente ampiamente capiente rispetto alle passività a breve, e assenza di perdite rilevanti. Tali elementi, tuttavia, non forniscono una rappresentazione attendibile della reale situazione economico-
finanziaria dell'impresa, alla luce delle circostanze successive e della documentazione acquisita, sicché va ritenuta raggiunta la prova di un effettivo stato di insolvenza manifestatosi successivamente al deposito del bilancio del 2020, ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali:
- in primo luogo, l'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi (2021, 2022, 2023) integra un ulteriore e rilevante indice esterno di crisi. La Suprema
Corte ha infatti osservato, sia pure in obiter, che il sistematico mancato deposito dei bilanci costituisce presunzione grave dell'intervenuta insolvenza e della cessazione dell'operatività aziendale (Cass. 19051/2011). Tale omissione denota l'interruzione della continuità
gestionale e il venir meno dell'assetto amministrativo-
organizzativo imposto dall'art. 2086 c.c., sì da assumere autonoma valenza sintomatica dello stato di decozione;
- in secondo luogo, l'inadempimento del credito del ricorrente, pur di importo modesto (€ 2.500) e fondato su fatture emesse per merce consegnata nel gennaio 2020,
costituisce un dato particolarmente significativo:
l'obbligazione è rimasta impagata sin dall'epoca precedente alla chiusura dell'ultimo bilancio depositato e non è stata adempiuta neppure successivamente,
nonostante la notifica del decreto ingiuntivo. La mancata soddisfazione anche di debiti di modesta entità indica un'incapacità strutturale della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni correnti nei tempi ordinari di pagamento, integrando il paradigma normativo dell'insolvenza attuale ex art. 2, lett. a), CCII;
- in terzo luogo, pur essendo teoricamente elevato il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio al 31.12.2020
(€ 70.971), va osservato che l'inerzia verso il pagamento di crediti banali, il mancato deposito dei bilanci successivi e l'assenza di qualsiasi prova di riscossione,
consentono di escluderne una effettiva e pronta liquidabilità. Ai fini della verifica della capacità di far fronte ai debiti tributari oggi risultanti, pari a circa € 54.874, deve rilevare non già il valore nominale dei crediti, bensì la realistica attitudine dell'attivo circolante a trasformarsi in liquidità: elemento qui del tutto non dimostrato e anzi smentito dalla documentazione. D'altra parte le mere disponibilità
liquide risultavano pari a € 7.881, del tutto insufficienti per far fronte all'esposizione fiscale,
anche ove si ipotizzasse un incasso integrale e immediato dei crediti commerciali;
considerato che l'insieme degli elementi raccolti – mancata redazione e deposito dei bilanci successivi quale indice presuntivo di insolvenza;
inadempimento protratto anche per debiti minimi;
consistenza e stratificazione dell'esposizione verso l'Erario; assenza di continuità
aziendale – consente di affermare che la società si trova in stato di insolvenza attuale, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari e secondo tempi fisiologici di pagamento, ai sensi dell'art. 2, lett. a), Codice della crisi;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 co. 5 CCI, tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCII da Agenzia delle
Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_2
avente sede legale in NI (RN) alla Via Dell'Abete n. 10,
in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello e Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155
quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 19.3.2026, ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di
Giustizia;
EG
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore
dott. Filippo Meneghello
La Presidente
dott.ssa Maria Carla Corvetta