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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 11.6.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Noto, via Ducezio 131 Parte_1 C.F._1
96017; rappresentato e difeso dall'avv. ZIRONE NICOLA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall' AVV. MARIO ANZA' giusta procura in atti.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la decisione ex art. 189 cpc, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.02.2024 ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la società proponendo opposizione avverso CP_1
il decreto ingiuntivo n.1418/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 06.12.2023, con il quale la società le ha ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 26.429,81oltre interessi e CP_1
spese della procedura.
In particolare, a fondamento dell'opposizione parte opponente ha dedotto in via principale l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica in quanto notificato a soggetto non rientrante nel suo nucleo familiare e, in subordine, la nullità dello stesso perché manchevole di una pagina;
in via ulteriormente gradata, ha dedotto l'esistenza del debito ingiunto per intervenuta prescrizione nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente CP_1
Sulla base di tali premesse parte opponente ha chiesto dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.04.2024, si è costituita la società opposta CP_1
contestando la domanda avversaria eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione che ha contestato, comunque, nel merito chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta, è stata rinviata per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 11 giugno 2025.
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione sollevata da parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata notificata la citazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Più specificamente la società convenuta ha rappresentato di avere provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, a mezzo servizio postale, con plico spedito in data 12.12.2023 e ritirato presso la residenza dell'ingiunto dalla sig.ra dichiaratasi familiare convivente, in data Parte_2
pagina 2 di 4 15.12.2023, come da avviso di ricevimento in calce alla copia del decreto notificato, mentre l'opposizione è stata notificata, a mezzo pec, in data 7.02.2024 oltre il quarantesimo giorno.
Sul punto parte opponente ha dedotto nell'atto di citazione l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto consegnato a soggetto estraneo non convivente, come risultante dallo stato di famiglia prodotto.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta opposta risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'art. 139 c.p.c. riguarda “la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, ed in particolare il comma 2 stabilisce che “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Si rileva al riguardo che, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. Civ. n. 8418 del 05/04/2018; Cass. Civ, 17.12.2014 n.26501; Cass. 9277/2012;
Cass. 8306/2011).
La Suprema Corte ha, altresì, in più occasioni precisato l'inidoneità delle sole risultanze anagrafiche a vincere la presunzione di convivenza risultante dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario (Cass. Civ.
30.01.2025 n. 2154; Cass. 28/04/2021 n. 11228; Cass. 9/02/2022 n. 4160).
Orbene, nel caso in esame dagli atti emerge che il decreto ingiuntivo risulta notificato dalla società ai sensi dell'art. 139 c.p.c. alla residenza dell'attrice e consegnato nelle mani CP_1
di dichiaratasi familiare convivente, in data 15.12.2023, come da timbro apposto Parte_2
dall'Ufficio postale (all. 11 prodotto dalla parte convenuta opposta). Sussiste quindi la presunzione della qualità di persona di famiglia e della frequentazione, non meramente occasionale da parte di quest'ultima dell'abitazione dell'odierna attrice, la quale non ha provato le circostanze da essa contestate ossia che alla quale il decreto ingiuntivo fu consegnato, fosse un Parte_2
proprio familiare e fosse con lei convivente dovendosi a tal fine ritenere insufficiente la pagina 3 di 4 documentazione prodotta, ovvero lo stato di famiglia dell'attrice. Del pari va evidenziata l'irrilevanza, ai fini della prova della nullità della notificazione contestata, della prova orale articolata dall'opponente.
Ciò posto, applicando i richiamati principi al caso di specie, la notifica deve ritenersi validamente eseguita in data 15.12.2023.
Pertanto, posto che il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva in data
24.01.2024, l'opposizione notificata in data 07.02.2024 risulta palesemente tardiva e, come tale, inammissibile.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 625/2024 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da per le causali di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto:
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1418/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 06.12.2023;
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 11.6.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Noto, via Ducezio 131 Parte_1 C.F._1
96017; rappresentato e difeso dall'avv. ZIRONE NICOLA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall' AVV. MARIO ANZA' giusta procura in atti.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la decisione ex art. 189 cpc, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.02.2024 ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la società proponendo opposizione avverso CP_1
il decreto ingiuntivo n.1418/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 06.12.2023, con il quale la società le ha ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 26.429,81oltre interessi e CP_1
spese della procedura.
In particolare, a fondamento dell'opposizione parte opponente ha dedotto in via principale l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica in quanto notificato a soggetto non rientrante nel suo nucleo familiare e, in subordine, la nullità dello stesso perché manchevole di una pagina;
in via ulteriormente gradata, ha dedotto l'esistenza del debito ingiunto per intervenuta prescrizione nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente CP_1
Sulla base di tali premesse parte opponente ha chiesto dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.04.2024, si è costituita la società opposta CP_1
contestando la domanda avversaria eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione che ha contestato, comunque, nel merito chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta, è stata rinviata per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 11 giugno 2025.
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione sollevata da parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata notificata la citazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Più specificamente la società convenuta ha rappresentato di avere provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, a mezzo servizio postale, con plico spedito in data 12.12.2023 e ritirato presso la residenza dell'ingiunto dalla sig.ra dichiaratasi familiare convivente, in data Parte_2
pagina 2 di 4 15.12.2023, come da avviso di ricevimento in calce alla copia del decreto notificato, mentre l'opposizione è stata notificata, a mezzo pec, in data 7.02.2024 oltre il quarantesimo giorno.
Sul punto parte opponente ha dedotto nell'atto di citazione l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto consegnato a soggetto estraneo non convivente, come risultante dallo stato di famiglia prodotto.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta opposta risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'art. 139 c.p.c. riguarda “la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, ed in particolare il comma 2 stabilisce che “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Si rileva al riguardo che, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. Civ. n. 8418 del 05/04/2018; Cass. Civ, 17.12.2014 n.26501; Cass. 9277/2012;
Cass. 8306/2011).
La Suprema Corte ha, altresì, in più occasioni precisato l'inidoneità delle sole risultanze anagrafiche a vincere la presunzione di convivenza risultante dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario (Cass. Civ.
30.01.2025 n. 2154; Cass. 28/04/2021 n. 11228; Cass. 9/02/2022 n. 4160).
Orbene, nel caso in esame dagli atti emerge che il decreto ingiuntivo risulta notificato dalla società ai sensi dell'art. 139 c.p.c. alla residenza dell'attrice e consegnato nelle mani CP_1
di dichiaratasi familiare convivente, in data 15.12.2023, come da timbro apposto Parte_2
dall'Ufficio postale (all. 11 prodotto dalla parte convenuta opposta). Sussiste quindi la presunzione della qualità di persona di famiglia e della frequentazione, non meramente occasionale da parte di quest'ultima dell'abitazione dell'odierna attrice, la quale non ha provato le circostanze da essa contestate ossia che alla quale il decreto ingiuntivo fu consegnato, fosse un Parte_2
proprio familiare e fosse con lei convivente dovendosi a tal fine ritenere insufficiente la pagina 3 di 4 documentazione prodotta, ovvero lo stato di famiglia dell'attrice. Del pari va evidenziata l'irrilevanza, ai fini della prova della nullità della notificazione contestata, della prova orale articolata dall'opponente.
Ciò posto, applicando i richiamati principi al caso di specie, la notifica deve ritenersi validamente eseguita in data 15.12.2023.
Pertanto, posto che il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva in data
24.01.2024, l'opposizione notificata in data 07.02.2024 risulta palesemente tardiva e, come tale, inammissibile.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 625/2024 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da per le causali di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto:
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1418/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 06.12.2023;
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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