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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11480/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SAVANI GIULIA, VILLA PAOLO
( ); con elezione di domicilio in Via del Vasto,1 26100 C.F._2
Cremona Italia presso avv. SAVANI GIULIA, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAPUCCINI
MICHELE, con elezione di domicilio, presso e nello studio dell'avv.
CAPUCCINI MICHELE, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Parte attrice Parte_1
pagina 1 di 9 In via preliminare e cautelare, sospendere la delibera assembleare assunta in data 29/06/2024 dal nella Controparte_2
parte in cui impone la rimozione entro fine settembre 2024 delle tapparelle installate dall'Ing. , esigenza cautelare dettata Parte_1
dall'esistenza di fumus boni iuris per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati ed inerenti la illegittimità della delibera assembleare, e dal pericolo concreto di danno economico laddove venisse imposta la rimozione delle stesse, considerato il costo sia iniziale di installazione che il costo di rimozione delle stesse e la perdita non recuperabile delle detrazioni fiscali.
Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'installazione da parte dell'Ing delle tapparelle meccanizzate presso il proprio Parte_1
immobile, e conseguentemente accertare e dichiarare la illegittimità, e per l'effetto pronunciare l'annullamento della delibera assembleare assunta dal con verbale del Controparte_2
29/06/2024 comunicato ai condomini in data 17/07/2024 nella parte in cui dispone che le tapparelle dell'Ing. siano rimosse. Parte_1
Per mero scrupolo e tuziorismo difensivo si ripropongono in codesta sede le istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art 171 ter cpc ed in particolare l'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ivi dedotti.
Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_2
compensi di lite, anche per la fase di mediazione (oltre accessori di legge), oltre alle spese e competenze della C.T.U., tenendo conto anche del comportamento tenuto da controparte sia nella fase di mediazione che in sede processuale.
Per il convenuto: Controparte_2
1. in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della delibera assembleare del 29/06/2024 nella parte in cui ha imposto all'ing.
pagina 2 di 9 la rimozione delle tapparelle da quest'ultimo Parte_1
installate, rigettare la domanda avversaria di annullamento della delibera per cui
è causa, ovvero ogni altra domanda ex adverso proposta contro la delibera in commento, confermando l'ordine di rimozione delle tapparelle indebitamente installate per tutti i motivi di cui in atti e fissando una somma di denaro, secondo il prudente apprezzamento di questo Ill.mo Giudice adito, da versarsi a carico dell'attore ed a favore del condomino, per ogni giorno di ritardo o inosservanza nell'esecuzione del provvedimento;
2. spese ed onorari di causa integralmente rifusi, ivi inclusi quelli per CTP e
CTU.
3. In via istruttoria, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza dello 08/09/2025, si insiste affinché venga disposta l'acquisizione dei doc. 14 e 15 per le ragioni ivi evidenziate e che venga disposto un supplemento di perizia onde: A) verificare la rispondenza tra quanto realizzato dall'Ing.
e quanto stabilito dal DPR 31/2017, all. B, disponendo Parte_1
accessi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Toscolano-Maderno, B) verificare la rispondenza tra l'architettura dello stabile condominiale, secondo quanto evidenziato dal CTP geom. e quanto realizzato dall'attore e si CP_3
insiste affinché il CTU Arch. sia chiamata a chiarimenti Persona_1
al fine di: A) giustificare la rispondenza tra quanto realizzato dall'Ing.
[...]
e quanto disposto dal DPR 31/2017 all. B e B) giustificare, a Parte_1
livello architettonico, la rispondenza tra lo stabile condominiale e quanto realizzato dall'attore.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'odierno condòmino attore ing. ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale del 29/06/2024, con cui si intimava il ripristino dello stato pagina 3 di 9 originale della facciata, assumendo che l'ing. avrebbe installato le Parte_1
tapparelle senza il consenso dell'assemblea di condominio ed in violazione del decoro architettonico, chiedendone l'annullamento, sostenendo la legittimità dei lavori effettuati.
Il convenuto si è costituto in giudizio contestando le domande CP_2
avversarie.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il giudizio è stato istruito tramite idonea consulenza tecnica ed, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata.
Il condòmino attore ha impugnato la delibera assembleare del CP_2
convenuto del 29/06/2024, con cui il suddetto Controparte_2
aveva deciso la rimozione delle tapparelle installate
[...]
dall'attore nel proprio appartamento per motivi di protezione da agenti atmosferici e contro intrusioni estranee.
La difesa del replica che, trattandosi di immobile di recente CP_2
costruzione, lo stesso è stato disegnato secondo un progetto che non prevede la presenza di tapparelle e tutti gli appartamenti ne sono sprovvisti. Lamenta, quindi, che i suddetti lavori possano interessare l'estetica dell'edificio, in violazione del Regolamento Condominiale e contro la volontà dell'assemblea del Condominio.
Il giudizio è stato istruito mediante idonea consulenza tecnica, il cui elaborato peritale depositato in giudizio nega la sussistenza di qualsiasi violazione del pagina 4 di 9 decoro architettonico: “si evidenzia che i sistemi oscuranti installati sono stati realizzati con una colorazione coerente con la tonalità della facciata, riducendone l'impatto visivo sia dalle aree comuni (come il giardino e il vialetto di accesso), sia dalle altre unità abitative. Inoltre, una volta avvolte, le tapparelle risultano completamente nascoste alla vista, mentre i relativi cassonetti, installati sul prospetto sud, sono stati posizionati in modo tale da risultare parzialmente schermati dalla trave perimetrale del loggiato, rendendoli difficilmente percepibili dall'esterno. Pertanto, si ritiene che l'intervento, nel suo complesso, sia stato eseguito con attenzione all'inserimento architettonico e nel rispetto dell'armonia formale dell'edificio”.
La difesa di parte convenuta, di contro, contesta la Relazione Tecnica affermando che visto che l'oggetto del contendere è il sistema oscurante a tapparella posto in esterno rispetto alla facciata e, vista la particolarità dello stile monumentale/neoclassico dell'edificio, occorreva una pratica autorizzativa ed il parere alla soprintendenza tramite autorizzazione paesaggisitica. In conclusione, ad avviso di parte convenuta, l'intervento sulle facciate è da ritenersi lesivo del decoro architettonico dell'edificio.
Si premette che il decoro è considerato come uniformità dello stabile, l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (Cass. Sez. II civ., 16 gennaio 2007, n. 851). L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'intervento sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato.
L'obbligo di rispettare il decoro architettonico implica in sé una serie di divieti.
pagina 5 di 9 Secondo la Corte di Cassazione, è vietata, in quanto lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale l'innovazione che alteri le linee architettoniche, ma anche quella che si rifletta negativamente sull'aspetto armonico, come nell'ipotesi esaminata di una tettoia, o insegne voluminose, e vetrine a fari (Cass. sent. n. 18929/2020).
È stata invece ritenuta più volte lecita l'apertura di una finestra sul muro comune o di una porta sulla facciata dell'edificio per dotare uno degli appartamenti di un proprio ingresso (Trib. Roma sez. V, 20/05/2020, n. 7424).
Secondo un indirizzo ormai stabile della Suprema Corte, la lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale deve essere accertata considerando le condizioni preesistenti, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata da precedenti simili lavori.
Nella fattispecie in oggetto nel presente giudizio, il CTU ha accertato che: “I sistemi oscuranti scelti ed installati sono, nel dettaglio, tre tapparelle con cassonetto esterno. Tali sistemi sono stati installati tramite strutture esterne che non hanno comportato modifiche allo spessore murario o la propria integrità, in quanto sono costituite solo da telai completamente esterni fissati con elementi puntuali al paramento murario. Dal punto di vista estetico, è stata selezionata una tonalità RAL corrispondente a quella dell'intonaco di finitura esterno del condominio, al fine di garantire una perfetta armonizzazione dell'intervento con le facciate su cui è stato eseguito”. Peraltro, il CTU ha precisato: “Si segnala, inoltre, che la scelta di adottare tapparelle è stata dettata dalla necessità di individuare l'unica soluzione praticabile, in quanto l'installazione di persiane risultava pressoché impraticabile”. Infine, il Consulente tecnico ha evidenziato che: “i sistemi oscuranti installati risultano scarsamente visibili dalle parti pagina 6 di 9 comuni del (vialetto di accesso) sia dal punto di vista della CP_2
colorazione (come già citato similare alla finitura della facciata), sia per la modalità di installazione: risultano infatti nascosti dalla trave che delimita le logge”.
In conclusione, il CTU, dopo aver giustificato l'intervento in oggetto per finalità di sicurezza e protezione da agenti atmosferici, ha concluso che: “Alla luce degli elementi rilevati, si può ragionevolmente concludere che l'intervento oggetto di analisi non risulta lesivo dell'estetica complessiva del fabbricato CP_4
Questa valutazione è supportata sia da considerazioni oggettive legate alla localizzazione dell'unità immobiliare coinvolta, sia dalle caratteristiche tecniche e cromatiche dei manufatti installati … Pertanto, si ritiene che l'intervento, nel suo complesso, sia stato eseguito con attenzione all'inserimento architettonico e nel rispetto dell'armonia formale dell'edificio”.
La difesa convenuta contestava le risultanze peritali, lamentando che: “il CTU avesse omesso di considerare, a livello architettonico, lo stile dell'edificio e la sua articolazione volumetrica e avesse omesso di analizzare prospetti, forometrie elementi architettonici ricorrenti, come da contestazioni del CTP geom. , laddove, il CTU aveva replicato che: “Le Persona_2
deduzioni tecniche fornite appaiono coerenti, logiche e fondate su riscontri documentali e sopralluoghi”.
Inoltre, il CTU in sede di risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, a pag 3 del proprio elaborato, ha precisato che “nonostante tale impostazione architettonica, si segnala che più condomini hanno installato tende da sole a caduta con conformazioni diverse. Le tende installate nella parte est dell'edificio, in particolare, una volta srotolate, chiudono completamente le logge, generando discontinuità prospettica ben più evidente rispetto alle pagina 7 di 9 tapparelle installate dall'ing. , che risultano non visibili dallo spazio Parte_1
comune. Tale alterazione risulta ben più impattante rispetto all'installazione delle tapparelle oggetto della presente perizia, le quali, come evidenziato anche dal CTP di parte attrice, non sono visibili dalle pertinenze comuni e non pregiudicano la fluidità e la continuità volumetrica del prospetto”.
Si ritiene, dunque, che il CTU abbia già risposto alle osservazioni dei CTP, senza la necessità di ulteriori chiarimenti e convocazioni richiesti dalla difesa convenuta. Peraltro, le argomentazioni del CTU appaiono chiare, condivisibili e scevre da vizi logici, di guisa che non si può che confermarne le conclusioni.
La difesa del convenuto lamenta, inoltre, la mancata impugnazione CP_2
della precedente delibera, assumendo che con la suddetta il avrebbe CP_2
già deliberato il ripristino dello status quo ante e che il condòmino odierno attore non l'avrebbe impugnata.
Invero, in questo giudizio poco importa della sorte di precedenti delibere, dal momento che con la delibera assembleare del 29/06/2024 il ha CP_2
ritenuto sottoporre, ovvero riproporre, all'organo assembleare ogni decisione in ordine ai lavori effettuati e contestati al sig. . È pacifico che Parte_1
l'assemblea dei condòmini si è espressa in maniera sfavorevole all'odierno attore e, dunque, quest'ultimo ha il diritto di impugnare la delibera in oggetto.
Nel corso del giudizio, la difesa convenuta ha anche prodotto uno scambio di email con il avanzando l'ipotesi di una possibile violazione della CP_5
normativa paesaggistica, senza, però, che il fornisse indicazioni utili al CP_5
caso di specie, limitandosi ad osservare genericamente che: “l'installazione di cassonetti esterni per tapparelle rientra tra le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto modifica l'aspetto esteriore dell'edificio”.
pagina 8 di 9 La difesa attrice ha contestato la tardività della presente contestazione. In ogni caso, nella fattispecie, il CTU, effettuato il sopralluogo, con la propria Relazione ha escluso proprio il presupposto citato dal negando che l'intervento in CP_5
contestazione abbia modificato l'aspetto esteriore dell'edificio.
Per questi motivi
, si accoglie la domanda principale di parte attrice, si annulla la delibera impugnata del del 29/06/2024 e si Controparte_2
statuisce sulle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- Accoglie la domanda principale di parte attrice e annulla la delibera impugnata del 29/06/2024;
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna parte convenuta in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente i costi di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11480/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SAVANI GIULIA, VILLA PAOLO
( ); con elezione di domicilio in Via del Vasto,1 26100 C.F._2
Cremona Italia presso avv. SAVANI GIULIA, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAPUCCINI
MICHELE, con elezione di domicilio, presso e nello studio dell'avv.
CAPUCCINI MICHELE, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Parte attrice Parte_1
pagina 1 di 9 In via preliminare e cautelare, sospendere la delibera assembleare assunta in data 29/06/2024 dal nella Controparte_2
parte in cui impone la rimozione entro fine settembre 2024 delle tapparelle installate dall'Ing. , esigenza cautelare dettata Parte_1
dall'esistenza di fumus boni iuris per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati ed inerenti la illegittimità della delibera assembleare, e dal pericolo concreto di danno economico laddove venisse imposta la rimozione delle stesse, considerato il costo sia iniziale di installazione che il costo di rimozione delle stesse e la perdita non recuperabile delle detrazioni fiscali.
Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'installazione da parte dell'Ing delle tapparelle meccanizzate presso il proprio Parte_1
immobile, e conseguentemente accertare e dichiarare la illegittimità, e per l'effetto pronunciare l'annullamento della delibera assembleare assunta dal con verbale del Controparte_2
29/06/2024 comunicato ai condomini in data 17/07/2024 nella parte in cui dispone che le tapparelle dell'Ing. siano rimosse. Parte_1
Per mero scrupolo e tuziorismo difensivo si ripropongono in codesta sede le istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art 171 ter cpc ed in particolare l'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ivi dedotti.
Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_2
compensi di lite, anche per la fase di mediazione (oltre accessori di legge), oltre alle spese e competenze della C.T.U., tenendo conto anche del comportamento tenuto da controparte sia nella fase di mediazione che in sede processuale.
Per il convenuto: Controparte_2
1. in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della delibera assembleare del 29/06/2024 nella parte in cui ha imposto all'ing.
pagina 2 di 9 la rimozione delle tapparelle da quest'ultimo Parte_1
installate, rigettare la domanda avversaria di annullamento della delibera per cui
è causa, ovvero ogni altra domanda ex adverso proposta contro la delibera in commento, confermando l'ordine di rimozione delle tapparelle indebitamente installate per tutti i motivi di cui in atti e fissando una somma di denaro, secondo il prudente apprezzamento di questo Ill.mo Giudice adito, da versarsi a carico dell'attore ed a favore del condomino, per ogni giorno di ritardo o inosservanza nell'esecuzione del provvedimento;
2. spese ed onorari di causa integralmente rifusi, ivi inclusi quelli per CTP e
CTU.
3. In via istruttoria, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza dello 08/09/2025, si insiste affinché venga disposta l'acquisizione dei doc. 14 e 15 per le ragioni ivi evidenziate e che venga disposto un supplemento di perizia onde: A) verificare la rispondenza tra quanto realizzato dall'Ing.
e quanto stabilito dal DPR 31/2017, all. B, disponendo Parte_1
accessi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Toscolano-Maderno, B) verificare la rispondenza tra l'architettura dello stabile condominiale, secondo quanto evidenziato dal CTP geom. e quanto realizzato dall'attore e si CP_3
insiste affinché il CTU Arch. sia chiamata a chiarimenti Persona_1
al fine di: A) giustificare la rispondenza tra quanto realizzato dall'Ing.
[...]
e quanto disposto dal DPR 31/2017 all. B e B) giustificare, a Parte_1
livello architettonico, la rispondenza tra lo stabile condominiale e quanto realizzato dall'attore.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'odierno condòmino attore ing. ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale del 29/06/2024, con cui si intimava il ripristino dello stato pagina 3 di 9 originale della facciata, assumendo che l'ing. avrebbe installato le Parte_1
tapparelle senza il consenso dell'assemblea di condominio ed in violazione del decoro architettonico, chiedendone l'annullamento, sostenendo la legittimità dei lavori effettuati.
Il convenuto si è costituto in giudizio contestando le domande CP_2
avversarie.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il giudizio è stato istruito tramite idonea consulenza tecnica ed, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata.
Il condòmino attore ha impugnato la delibera assembleare del CP_2
convenuto del 29/06/2024, con cui il suddetto Controparte_2
aveva deciso la rimozione delle tapparelle installate
[...]
dall'attore nel proprio appartamento per motivi di protezione da agenti atmosferici e contro intrusioni estranee.
La difesa del replica che, trattandosi di immobile di recente CP_2
costruzione, lo stesso è stato disegnato secondo un progetto che non prevede la presenza di tapparelle e tutti gli appartamenti ne sono sprovvisti. Lamenta, quindi, che i suddetti lavori possano interessare l'estetica dell'edificio, in violazione del Regolamento Condominiale e contro la volontà dell'assemblea del Condominio.
Il giudizio è stato istruito mediante idonea consulenza tecnica, il cui elaborato peritale depositato in giudizio nega la sussistenza di qualsiasi violazione del pagina 4 di 9 decoro architettonico: “si evidenzia che i sistemi oscuranti installati sono stati realizzati con una colorazione coerente con la tonalità della facciata, riducendone l'impatto visivo sia dalle aree comuni (come il giardino e il vialetto di accesso), sia dalle altre unità abitative. Inoltre, una volta avvolte, le tapparelle risultano completamente nascoste alla vista, mentre i relativi cassonetti, installati sul prospetto sud, sono stati posizionati in modo tale da risultare parzialmente schermati dalla trave perimetrale del loggiato, rendendoli difficilmente percepibili dall'esterno. Pertanto, si ritiene che l'intervento, nel suo complesso, sia stato eseguito con attenzione all'inserimento architettonico e nel rispetto dell'armonia formale dell'edificio”.
La difesa di parte convenuta, di contro, contesta la Relazione Tecnica affermando che visto che l'oggetto del contendere è il sistema oscurante a tapparella posto in esterno rispetto alla facciata e, vista la particolarità dello stile monumentale/neoclassico dell'edificio, occorreva una pratica autorizzativa ed il parere alla soprintendenza tramite autorizzazione paesaggisitica. In conclusione, ad avviso di parte convenuta, l'intervento sulle facciate è da ritenersi lesivo del decoro architettonico dell'edificio.
Si premette che il decoro è considerato come uniformità dello stabile, l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (Cass. Sez. II civ., 16 gennaio 2007, n. 851). L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'intervento sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato.
L'obbligo di rispettare il decoro architettonico implica in sé una serie di divieti.
pagina 5 di 9 Secondo la Corte di Cassazione, è vietata, in quanto lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale l'innovazione che alteri le linee architettoniche, ma anche quella che si rifletta negativamente sull'aspetto armonico, come nell'ipotesi esaminata di una tettoia, o insegne voluminose, e vetrine a fari (Cass. sent. n. 18929/2020).
È stata invece ritenuta più volte lecita l'apertura di una finestra sul muro comune o di una porta sulla facciata dell'edificio per dotare uno degli appartamenti di un proprio ingresso (Trib. Roma sez. V, 20/05/2020, n. 7424).
Secondo un indirizzo ormai stabile della Suprema Corte, la lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale deve essere accertata considerando le condizioni preesistenti, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata da precedenti simili lavori.
Nella fattispecie in oggetto nel presente giudizio, il CTU ha accertato che: “I sistemi oscuranti scelti ed installati sono, nel dettaglio, tre tapparelle con cassonetto esterno. Tali sistemi sono stati installati tramite strutture esterne che non hanno comportato modifiche allo spessore murario o la propria integrità, in quanto sono costituite solo da telai completamente esterni fissati con elementi puntuali al paramento murario. Dal punto di vista estetico, è stata selezionata una tonalità RAL corrispondente a quella dell'intonaco di finitura esterno del condominio, al fine di garantire una perfetta armonizzazione dell'intervento con le facciate su cui è stato eseguito”. Peraltro, il CTU ha precisato: “Si segnala, inoltre, che la scelta di adottare tapparelle è stata dettata dalla necessità di individuare l'unica soluzione praticabile, in quanto l'installazione di persiane risultava pressoché impraticabile”. Infine, il Consulente tecnico ha evidenziato che: “i sistemi oscuranti installati risultano scarsamente visibili dalle parti pagina 6 di 9 comuni del (vialetto di accesso) sia dal punto di vista della CP_2
colorazione (come già citato similare alla finitura della facciata), sia per la modalità di installazione: risultano infatti nascosti dalla trave che delimita le logge”.
In conclusione, il CTU, dopo aver giustificato l'intervento in oggetto per finalità di sicurezza e protezione da agenti atmosferici, ha concluso che: “Alla luce degli elementi rilevati, si può ragionevolmente concludere che l'intervento oggetto di analisi non risulta lesivo dell'estetica complessiva del fabbricato CP_4
Questa valutazione è supportata sia da considerazioni oggettive legate alla localizzazione dell'unità immobiliare coinvolta, sia dalle caratteristiche tecniche e cromatiche dei manufatti installati … Pertanto, si ritiene che l'intervento, nel suo complesso, sia stato eseguito con attenzione all'inserimento architettonico e nel rispetto dell'armonia formale dell'edificio”.
La difesa convenuta contestava le risultanze peritali, lamentando che: “il CTU avesse omesso di considerare, a livello architettonico, lo stile dell'edificio e la sua articolazione volumetrica e avesse omesso di analizzare prospetti, forometrie elementi architettonici ricorrenti, come da contestazioni del CTP geom. , laddove, il CTU aveva replicato che: “Le Persona_2
deduzioni tecniche fornite appaiono coerenti, logiche e fondate su riscontri documentali e sopralluoghi”.
Inoltre, il CTU in sede di risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, a pag 3 del proprio elaborato, ha precisato che “nonostante tale impostazione architettonica, si segnala che più condomini hanno installato tende da sole a caduta con conformazioni diverse. Le tende installate nella parte est dell'edificio, in particolare, una volta srotolate, chiudono completamente le logge, generando discontinuità prospettica ben più evidente rispetto alle pagina 7 di 9 tapparelle installate dall'ing. , che risultano non visibili dallo spazio Parte_1
comune. Tale alterazione risulta ben più impattante rispetto all'installazione delle tapparelle oggetto della presente perizia, le quali, come evidenziato anche dal CTP di parte attrice, non sono visibili dalle pertinenze comuni e non pregiudicano la fluidità e la continuità volumetrica del prospetto”.
Si ritiene, dunque, che il CTU abbia già risposto alle osservazioni dei CTP, senza la necessità di ulteriori chiarimenti e convocazioni richiesti dalla difesa convenuta. Peraltro, le argomentazioni del CTU appaiono chiare, condivisibili e scevre da vizi logici, di guisa che non si può che confermarne le conclusioni.
La difesa del convenuto lamenta, inoltre, la mancata impugnazione CP_2
della precedente delibera, assumendo che con la suddetta il avrebbe CP_2
già deliberato il ripristino dello status quo ante e che il condòmino odierno attore non l'avrebbe impugnata.
Invero, in questo giudizio poco importa della sorte di precedenti delibere, dal momento che con la delibera assembleare del 29/06/2024 il ha CP_2
ritenuto sottoporre, ovvero riproporre, all'organo assembleare ogni decisione in ordine ai lavori effettuati e contestati al sig. . È pacifico che Parte_1
l'assemblea dei condòmini si è espressa in maniera sfavorevole all'odierno attore e, dunque, quest'ultimo ha il diritto di impugnare la delibera in oggetto.
Nel corso del giudizio, la difesa convenuta ha anche prodotto uno scambio di email con il avanzando l'ipotesi di una possibile violazione della CP_5
normativa paesaggistica, senza, però, che il fornisse indicazioni utili al CP_5
caso di specie, limitandosi ad osservare genericamente che: “l'installazione di cassonetti esterni per tapparelle rientra tra le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto modifica l'aspetto esteriore dell'edificio”.
pagina 8 di 9 La difesa attrice ha contestato la tardività della presente contestazione. In ogni caso, nella fattispecie, il CTU, effettuato il sopralluogo, con la propria Relazione ha escluso proprio il presupposto citato dal negando che l'intervento in CP_5
contestazione abbia modificato l'aspetto esteriore dell'edificio.
Per questi motivi
, si accoglie la domanda principale di parte attrice, si annulla la delibera impugnata del del 29/06/2024 e si Controparte_2
statuisce sulle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- Accoglie la domanda principale di parte attrice e annulla la delibera impugnata del 29/06/2024;
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna parte convenuta in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente i costi di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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