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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 5 ottobre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to CANTORE VITO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Seregno (MB), via S.G. Bosco giusta procura in atti;
ATTORE
E
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carteri Patrizia ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del predetto difensore sito in Milano, via Teodosio 18 giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
AVV. Curatrice Speciale dei minori nata il [...] (oggi maggiorenne) ed Controparte_2 R_
nato il [...], nominata con provvedimento in atti del 25 gennaio 2023 e costituitosi con Per_2 memoria del 9 marzo 2023;
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 27 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
1. pronunciare la separazione personale, giudiziale, di e Parte_1 CP_1
2. affidare i figli minori, ed , ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4
permanenza prevalente ed assegnazione della casa coniugale al SI , revocando Parte_1
l'affido al Comune di Milano disposto con ordinanza a seguito dell'udienza presidenziale, come peraltro suggerito anche dalle relazioni degli assistenti sociali.
3. disporre che la madre, SIa possa vedere il proprio figlio minorenne CP_1 Per_2
secondo le modalità ritenute più opportune;
4. disporre che il padre si faccia carico, in via diretta e in misura integrale, del mantenimento di entrambi i figli , ; Persona_4 Persona_3
5. disporre che il SI sia esonerato dal versato di alcun contributo in favore del Parte_1
mantenimento della moglie;
6. disporre che la SIa sia tenuta alla restituzione al SI CP_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento dal mese in cui ha iniziato a percepire uno stipendio, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo.
III. In via subordinata
7. Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga comunque dovuto un contributo al mantenimento da parte del SI in favore della SIa Parte_1 CP_1
si chiede che lo stesso non sia superiore all'importo di € 200,00 (duecento, 00 euro) mensili per tutte le ragioni sopra enunciate per un termine massimo di 6 mesi;
IV. In via istruttoria: Ci si riporta alle istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183, Vi co.
c.p.c. non accolte. Si chiede che il Giudicante ordine alla SIa l'esibizione delle CP_1
buste paga ad oggi ricevute. Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, produzione documentale e capitolazione, anche alla luce del contenuto della opposta difesa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Giudice accertare e dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
-
Voglia ripristinare la loro potestà genitoriale;
-
Voglia stabilire affido condiviso del figlio tra i due genitori, con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, nella casa coniugale, da assegnarsi alla SIa;
- CP_1
pagina 2 di 27 Voglia prevedere tempi e modalità di visita da parte del padre SI , secondo il protocollo del Pt_1
Tribunale di Milano, quindi due fine settimana alternati al mese, con ritiro di presso il suo Per_2
domicilio a Milano via Bellincione n. 10, al venerdì pomeriggio e accompagnamento alla domenica pomeriggio allo stesso domicilio, nonché due pomeriggi a settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola al dopo cena;
- Contribuzione al 50% da parte del SI al Pt_1
mantenimento del minore quanto alle visite mediche specialistiche private nonché attività extrascolastiche e abbigliamento/calzature speciali.
- Voglia stabilire assegno di mantenimento a favore della SIa e a carico del SI CP_1
pari ad € 700,00 mensili, oltre ad assegni familiari pari ad € 300,00 come contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, il tutto con rivalutazione ISTAT.
- Disporre l'ascolto del minore . Persona_4
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:
1) fermo il collocamento di presso il padre, disporne l'affidamento in via condivisa ai Per_2
genitori con onere in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitoraggio della situazione familiare;
2) disporre che possa vedere liberamente la madre secondo accordi con la stessa e con il Per_2
padre, fermo il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
3) confermare il percorso di sostegno alla genitorialità già in corso presso Controparte_3 di via Sant'Erlembardo e il monitoraggio delle condizioni di presso Uompia;
[...] Per_2
4) assegnare al padre la casa coniugale di Milano, via Bellincione n. 10, in comproprietà tra i coniugi;
5) porre a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento del figlio e al Per_2
100% delle spese straordinarie di cui alle cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
6) disporre in merito alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie come ritenuto di giustizia una volta accertata l'attuale condizione reddituale e lavorativa della madre;
8) disporre che l'Assegno Unico venga percepito per intero dal padre.
9) Con vittoria di spese e competenze di causa ove il Tribunale non ritenga di confermare il patrocinio
a spese dello Stato.
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 ottobre 2022, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A) con dalla cui unione sono nati i CP_1 figli (il 19.12.2005), oggi maggiorenne, ed (il 24.04.2009) rappresentando una situazione R_ Per_2 pagina 3 di 27 familiare fortemente precaria con riferiti comportamenti inadeguati della moglie nella cura dei figli oltre che aggressivi e violenti anche a causa delle riferite problematiche psichiatriche, chiedeva di pronunciare la separazione personale con addebito della stessa alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei figli minori con loro prevalente collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, frequentazioni con la madre con le modalità ritenute più opportune e comunque secondo le indicazioni che verranno fornite all'esito della richiesta CTU;
quanto agli aspetti economici si dichiarava disponibile a farsi carico integralmente del mantenimento dei minori ed a rimettere alla moglie un assegno per il suo personale mantenimento di euro 250,00 mensili.
Con decreto del 30 settembre 2022 il Presidente f.f., stante il preoccupante quadro rappresentato, riteneva necessario incaricare sin da subito i Servizi Sociali di intervenire con urgenza a prendere in carico il nucleo delegando i medesimi ad attivare qualsiasi intervento ritenuto necessario a tutela del nucleo e dei minori.
A seguito degli incarichi così attributi e della delega che parimenti era stata conferita dal Tribunale per i
Minorenni di Milano dove risultava aperto procedimento amministrativo n. 457/21 a carico della minore per condotte pericolamene devianti della stessa, pervenivano agli atti le relazioni dei Servizi Sociali R_ del Comune di Milano del 26 maggio e del 8 novembre 2022.
Con memoria difensiva del 31 dicembre 2022, si costituiva la parte resistente che chiedeva che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, prevalentemente collocati presso di sé, l'assegnazione per l'effetto della casa familiare, diritto di visita paterno secondo i tempi in atti indicati;
quanto agli aspetti economici chiedeva che il padre gli rimettesse per il mantenimento dei figli una somma mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo ed ulteriori euro 300,00 mensili per il proprio personale mantenimento.
All'udienza presidenziale del 24 gennaio 2023, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo, preso atto della richiesta della moglie di essere sentita separatamente dal marito, procedeva a sentire separatamente le parti che rendevano ampie dichiarazioni;
le parti con i difensori, attesa la delicatezza e precarietà della situazione familiare, concordavano nel ritenere pregiudizievole per i minori la loro audizione e si rimettevano al Tribunale circa l'adozione dei provvedimenti maggiormente tutelanti nel loro interesse;
il
Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale ex art. 708
c.p.c. che si riporta nella parte motiva:
ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori all'udienza presidenziale del 24 gennaio 2023, all'esito della quale le parti sono rimaste nelle rispettive posizioni, offrendo però il ricorrente un contributo di € 300 alla moglie, la quale ha chiesto solo in caso di assegnazione al padre della casa familiare un contributo di € 1.000; entrambe le parti hanno insistito e chiesto che il Tribunale nella presente fase assumesse i provvedimenti presidenziale senza procedere all'ascolto giudiziale dei minori, che sarebbe stato altrimenti troppo pregiudizievole per i medesimi;
pagina 4 di 27 ESAMINATE le risultanze acquisiste dalle allegazioni e dichiarazioni delle parti e dalle relazioni dei Servizi
Sociali e Specialistici del Comune di Milano del 26 maggio e 18 novembre 2022 pervenute in atti a seguito di delega conferita con decreto di fissazione udienza e su delega del Tribunale per i Minorenni di Milano dove risulta aperto un procedimento amministrativo N. 457/21 a carico della minore , nata il [...] R_
(per condotte devianti della stessa, assunzione di cannabis, abbandono scolastico), con gli esiti dei primi
accertamenti delegati svolti, da cui emerge la sussistenza di una situazione di accesa conflittualità tra le parti, con un'ostilità reciproca, l'assenza di comunicazione e con gravi accuse reciprocamente mosse anche all'udienza, con una condizione di grave pregiudizialità per (nato il [...]) al centro del Per_2 conflitto e soprattutto per per cui, dopo aver abbandonato a scuola e dopo una frequenza R_ assolutamente discontinua di un centro diurno, con la possibilità ventilata dai Servizi di un suo collocamento comunitario, attualmente ha ripreso la frequenza del centro diurno, sebbene la madre insista con il riferire che la stessa sta quasi sempre fuori casa, dormendo altrove, arrivando tardi al centro diurno e assumendo condotte assolutamente non rispettose delle regole di convivenza e di educazione. La SIa risulta invero in CP_1 una situazione di maggiore fragilità - peraltro anche ammesso dalla SIa stessa in udienza – con una sua presa in carico dal 2018 presso la psichiatra dott.ssa Ferrari con attacchi di panico e ansia su disturbo di personalità Nas, disturbo alimentare, disturbo da apnee notturne (per cui la stessa è invalida al 67%), con assunzione di farmaci ansiolitici e antidepressivi, acuitasi anche a seguito dell'emergenza sanitaria per il
Covid con accessi di ira e reazioni verbali eccessive che sarebbero state scatenate da asserite provocazioni del marito spesso davanti ai figli, esitati anche con violenza sul marito, per cui in un'occasione è stata chiamata dalla figlia la polizia in casa e dopo alcun giorni la SIa è stata ammonita, episodio che la medesima ha cercato di ridimensionare in udienza negando di avergli sferrato un pugno ma di averlo solo con forza allontanato;
in un'altra occasione assumendo lo Xanax e essendo state trovata priva di coscienza e con difficoltà a svegliarsi dal padre e dal figlio che, spaventato, anche perché la madre continuava a dire che non voleva svegliarsi, aveva fatto chiamare il 118, con i sanitari che avevano suggerito alla SIa una visita psichiatrica in ospedale dalla medesima rifiutata, così come in un'altra occasione precedente, la stessa, in quanto alterata alla presenza di tutta la famiglia, era stata portata in ospedale, dove però non aveva accettato il ricovero;
la stessa soffre anche di disturbo alimentare per cui è stata in precedenza ricoverata per un mese presso la Clinica Piancavallo, mostrando pertanto, per tutto quanto emerso, di vertere in una condizione particolarmente critica, se pur al momento riferita maggiormente stabile e compensata, in un contesto familiare al momento più tranquilla. Gli eventi come ricostruiti occorsi nel contesto familiare con scenate, litigi, urla e minacce della SIa, comportamenti scomposti e allarmanti, che hanno comportato anche interventi delle
Forze dell'Ordine e di sanitari, hanno pacificamente scatenato reazioni dannose all'interno della famiglia e profondo malessere e disagio dei figli, che agli operatori sociali hanno riferito “che vorrebbero che la madre se ne andasse da casa, non potendo peraltro badare a loro, dovendo farsi curare” (cfr. relazione dei Servizi del
26.05.2022), sebbene la madre abbia riferito in udienza che all'epoca della relazione dei Servizi avesse chiesto ad spiegazione di quanto riferito e lo stesso avesse ammesso che si trattava di opinioni espresse in Per_2
pagina 5 di 27 precedenza, stante le maggiori tensioni all'epoca; anche recentemente però , che risulta dalle R_ relazioni in forte contrasto con la madre (che pare peraltro, concentrare da sempre maggiore attenzione sul fratello), ha manifestato “il suo unico interesse di rimanere con il padre e con il fratello ritenendo la famiglia e la sua casa un punto fondamentale per lei” (cfr. relazione del 18 novembre 2022); la mamma ha ammesso di non aver chiesto ultimamente ai figli se volessero vivere con lei, mentre il padre ha riferito che avrebbero
manifestato la volontà di stare con lui;
il padre dal canto suo, pur apparendo al momento figura maggiormente stabile sembra non comprendere a pieno a volte la gravità e complessità della condizione critica di entrambi i figli che ha evidentemente radici più profonde scavate dopo anni di tensioni e disfunzionamenti familiari;
RILEVATO, pertanto, che il contrasto e l'elevata conflittualità tra i coniugi e l'assenza al momento di qualsivoglia comunicazione e comprensione degli stessi, incapaci al momento, ciascuno per le sue criticità diverse anche per gravità, di tutelare concretamente i figli minori e di non coinvolgerli in questo conflitto, rende allo stato maggiormente rispondente all'interesse dei minori disporre sin da subito l'affido dei medesimi al Comune di
Milano con limitazioni della responsabilità genitoriale, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi sui minori medesimi e sull'intero nucleo familiare;
OSSERVATO altresì, come in questa fase, in attesa degli ulteriori necessari accertamenti che devono essere completati con la formulazione di un adeguato progetto per entrambi i minori, in specie per a forte R_ rischio di condotte sempre più devianti, in questa fase, sulla base di quanto emerso dagli accertamenti finora svolti e dalle risultanze acquisite, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli ulteriori approfondimenti e anche dell'ascolto giudiziale dei minori che verrà eventualmente nel prosieguo disposto - che in questa fase le parti concordemente hanno chiesto di non disporre in quanto pregiudizievole per i minori medesimi - appaia maggiormente tutelante e stabile la figura del padre presso cui devono essere collocati, essendo necessario che la SIa per le sue problematiche dalla stessa ammesse acquisisca un maggiore equilibrio e stabilità, CP_1 fuori da pressioni e condizionamenti, consolidando le sue competenze genitoriali e tornando a rappresentare auspicabilmente per entrambi i figli, a cui appare autenticamente legata, una solida e stabile figura di riferimento e in grado di prendersi cura degli stessi, necessariamente con una efficiente presa in carico presso il Cont e con tutti i supporti opportuni;
RILEVATO, pertanto, che, al collocamento prevalente dei minori presso il padre, consegue l'assegnazione al medesimo della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita in Milano via Bellincione n. 10, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Con conseguente ordine di rilascio della SIa in CP_1 termine ritenuto congruo indicato in dispositivo, potendo la SIa trasferirsi al piano superiore della villetta sita in Bariano (BG), nel cui primo piano vivono i propri genitori, appartamento da sempre allestito e utilizzato
pagina 6 di 27 dalla famiglia, dove sono stati sempre abituati ad andare ogni weekend e durante le vacanze e dove la stessa continua a recarsi durante il weekend dal sabato alla domenica, dove quindi anche i figli e in specie Per_2 ha consuetudine di vita e dove può quindi recarsi, rappresentando peraltro i nonni materni figure importanti di sostegno e supporto, potendo poi eventualmente la SIa attivarsi per reperire un altro immobile;
RILEVATO, inoltre, che stante l'età di (che ha già compiuto 17 anni), possono essere disposte libere R_ frequentazione tra la minore e la madre, rimettendo comunque ai Servizi Sociali, ove dovessero emergere difficoltà o situazione di pregiudizio per la stessa di intervenire immediatamente per regolarne tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse della minore medesima e nel rispetto della sua volontà; per EM deve invece essere disposto al momento un calendario minimo che preveda weekend alternati dal sabato alla domenica alla presenza inizialmente dei nonni paterni, nel rispetto della volontà e compatibilmente alle esigenze
e ai bisogni del minore, conferendo sin da subito specifico incarico ai Servizi dell'Ente per intervenire, anche con l'ausilio del Curatore speciale, a diversamente rimodulare i tempi e le modalità come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali devo essere altresì incaricati di mantenere una presa in carico effettiva e attenta dei minori e dell'intero nucleo familiare e di attuare tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori
e dei genitori nonchè di completare con urgenza l'indagine psicosociale e psicodiagnostica già delegata offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche in punto soprattutto di collocamento, con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per i minori con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
RILEVATO come il quadro emerso, con una situazione di grave precarietà e complessità del nucleo faimiliare, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare realmente e concretamente al momento l'interesse dei figli, che si trovano in una situazione di particolare disagio e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli siano effettivamente attuati con anche un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita di ed - che devono trovare spazio e tutela come soggetti di diritti propri nel R_ Per_2 presente procedimento - la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.;
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a e ad un Curatore speciale - qui nominato R_ Per_2 nella persona dell'avv. , che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi, Controparte_2
e di garantire, anche raccogliendo le loro opinioni, l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi già in precedenza disposti e anche ulteriormente qui delegati ad opera dei
Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente della società e di guadagnare € 2.400 al mese per 13 mensilità (pari a Controparte_5 circa € 2.600 su 12 mensilità) in linea con le dichiarazioni dei redditi da cui risulta per gli anni di imposta 2021 pagina 7 di 27 (CU 2022) un reddito annuo lordo di € 42.808,48; per gli anni di imposta 2020 (CU 2021) un reddito annuo lordo di € 43.981; per gli anni di imposta 2019 (CU 2020) un reddito annuo lordo di € 46.435; percepisce
l'assegno unico per € 298,00 al mese;
ha riferito di pagare una rata di € 465,00 al mese per l'autovettura e sostiene tutte le altre spese della casa (spese condominiali per € 160 al mese etc), avendo in precedenza versato alla SIa dapprima la somma di € 500 per provvedere alle sue esigenze e successivamente di € 250; la ricorrente ha pacificamente smesso di lavorare alla nascita dei figli per dedicarsi a loro e alla gestione e cura della famiglia e della casa;
la casa coniugale è in comproprietà con mutuo estinto;
la SIa ha CP_1 dichiarato di avere un'invalidità al 67% per diabete melliti, disturbo alimentare, disturbo della personalità Nas
e che si sta attivando, anche con l'iscrizione al centro per l'impiego, per reperire un'attività lavorativa, avendo lavorato in precedenza per cinque anni come impiegata;
RITENUTO, pertanto, che attesa la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra descritta, possa essere posto a carico del padre l'integrale mantenimento dei figli come proposto dallo stesso con il pagamento al 100% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico;
OSSERVATO, altresì, quanto al mantenimento in favore della moglie, tenuto conto che la SIa da tempo ha pacificamente smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia e ai figli, considerato altresì che anche per le sue specifiche condizioni di salute (salvo verificare l'eventuale aggravamento con erogazione eventuale di una pensione o piuttosto l'inserimento in liste protette), ragionevolmente potrebbe incontrare serie difficoltà per un suo stabile inserimento lavorativo a breve, tenuto conto delle limitate frequentazioni con i figli, deve essere posto a carco del sig. un assegno di mantenimento per la moglie nella misura ritenuta equa e congrua Pt_1 per coprire al momento le sue esigenze in assenza al momento di un onere locativo esposto, in attesa che possa attivarsi sempre più efficacemente per il reperimento di un'attività lavorativa o per il percepimento di sussidi, tenuto anche conto degli oneri economici a carico del marito, di € 700,00 al mese da versare entro il 5 di ogni mese dal momento del rilascio effettivo della casa;
somma “lorda” per l'avente diritto e di importo invece su cui
l'onerato può vantare benefici fiscali.
PQM
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (cfr. verbale del 24 gennaio 2023).
1) AFFIDA i minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]) al Comune di R_ Per_2
Milano compente territorialmente, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso il padre nella casa coniugale e che
possa vedere liberamente la madre nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze e condizioni R_ psicofisiche, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di intervento per rimodularne tempi e modalità in caso di pregiudizio per la minore nel modo più rispondente per la stessa;
per con un calendario di Per_2 minima che preveda weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera alla presenza al momento dei
pagina 8 di 27 nonni materni, con potere di intervento e di diversa rimodulazione ad opera dei Servizi Sociali secondo quanto di seguito disposto;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST
( ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in stretto coordinamento con il Curatore Speciale: CP_4
- di verificare che il calendario previsto di frequentazione della madre con sia attuato con regolarità Per_2
e serenità e corrisponda al suo effettivo interesse, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente al benessere del minore e nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore medesimo, con eventuale graduale ampliamento e/o liberalizzazione, sempre ove rispondente all'intesse di e con un calendario per i periodi estivi e per le festività; Per_2
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (in entrambi i contesti) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, in specie per , con presa in carico effettiva e stabile presso il centro diurno in caso di disponibilità della stessa;
R_
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, con effettiva presa in carico della sig.ra presso il CPS competente, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei CP_1 minori;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
- di completare gli accertamenti psicodiagnostici già delegati diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto di responsabilità genitoriale e soprattutto di collocamento al fine di verificare se debbano essere apportate modifiche al collocamento disposto, elaborando un progetto a lungo termine eventualmente diverso per entrambi i figli, con tutti i suggerimenti e le indicazioni trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 5 MAGGIO 2023;
4) NOMINA in favore dei minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]) un R_ Per_2 curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato iscritta all'albo degli Avvocati di Controparte_2
Milano, che avrà il compito, anche sentendo i minori, di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli ulteriori incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva
pagina 9 di 27 adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione dei minori e di garantire l'interesse dei medesimi;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 10 MARZO2023 per il deposito di memoria difensiva;
6) ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano via Bellincione n. 10 al padre, con obbligo di rilascio per la SIa
entro il 10 marzo 2023, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di offrire e CP_1 predisporre ogni opportuno e utile supporto socioassistenziale e psicologico per la SIa CP_1
7) PONE a carico di l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli minori e al Parte_1
100% delle spese straordinarie;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1 mediante il versamento, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, della somma mensile di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento del rilascio dalla casa coniugale;
9) DISPONE che l'assegno univo venga percepito per intero da;
Parte_1
10) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo
a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
Nominava sé stesso Giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 25 maggio 2023.
La Curatrice Speciale nominata Avv. si costitutiva con memoria del 9 marzo 2023. Con le Controparte_2 relazioni del 9 febbraio e del 12 maggio 2023 i Servizi Sociali riferivano sull'andamento della situazione familiare e sugli interventi avviati a sua tutela;
perveniva altresì in data 10 maggio 2023 decreto definitivo del
Tribunale per i Minorenni che disponeva non luogo a provvedere sul ricorso presentato ex art. 330 c.c. dal PM prevedendo altresì che gli atti del relativo procedimento venissero ex art. 38 disp att. c.c. trasmessi a quest'Ufficio.
All'udienza fissata del 25 maggio 2023 la Curatrice aggiornava sulla situazione del nucleo riferendo in Pt_2 particolare per quel che concerne che l'udienza avanti al T.M. nell'ambito del procedimento R_ amministrativo aveva dato l'opportunità alla ragazza di continuare a proseguire nella frequentazione del centro diurno evitando così l'inserimento comunitario;
i difensori delle parti e la Curatrice Speciale convenivano quindi nel ritenere non opportuno l'ascolto della minore ed in questa fase contrario al suo interesse tanto più che era già stato calendarizzato il suo ascolto al TM;
all'esito il G.I,, preso atto delle richieste delle parti, assegnava i termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., disponeva che i Servizi Sociali e Specialistici proseguissero negli incarichi già loro compiutamente delegati e rinviava il procedimento per ulteriore trattazione all'udienza del 8 novembre
2023 in presenza.
In data 27 luglio perveniva relazione dei Servizi Specialistici dell' ed in data 5 Controparte_6 settembre 2023 dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
pagina 10 di 27 Alla fissata udienza del 8 novembre 2023 la Curatrice chiedeva che venisse acquisita copia integrale Pt_2 della relazione clinica attestante le dimissioni della SIa dall'Ospedale San Raffaele e prodotta solo CP_1 parzialmente;
aggiornava sulla situazione del nucleo riferendo in particolare che aveva interrotto tutti R_ gli interventi predisposti dal T.M. e aveva anche saltato gli ultimi esami tossicologici e che aveva Per_2 positivamente iniziato il liceo ed era seguito dall' ; chiedeva che venisse data più precisa delega ai CP_7
Servizi Specialistici dell'ASST di completare gli accertamenti psicodiagnostici, richiesta cui i difensori si associavano riservando all'esito ogni richiesta anche di eventuale CTU e sull'ascolto dei minori;
la Signora si impegnava a depositare la documentazione sanitaria richiesta;
il G.I. si riservava;
a scioglimento della CP_1 riserva assunta adottava il seguente provvedimento che si riporta:
VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
Lette altresì la relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di Milano;
Sentite ampiamente le parti e la curatrice speciale con le loro richieste all'udienza del 8 novembre 2023 a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che quanto alle richieste ex art.. 213 c.p.c di parte ricorrente la SIa si è impegnata in CP_1 udienza con il suo difensore a richiedere personalmente agli istituiti interessati la documentazione sanitaria richiesta e quindi a depositarla nel fascicolo entro il 31 gennaio 2023, per cui si riserva solo all'esito, in caso di omessa/incompleta documentazione, di valutare se provvedere all'ordine richiesto;
RITENUTO altresì che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli tutti dal contenuto valutativo non demandabile ad un teste oltre che generici e irrilevanti;
OSSERVATO che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
OSSERVATO che deve essere data nuova delega ai Servizi dell'Ente già incaricati di prosecuzione in tutti gli incarichi conferiti e di completamento di tutti gli accertamenti psicodiagnostici, assolutamente incompleti e non rispondenti a quanto richiesto con ordinanza, per fornire al Tribunale tutti gli elementi per assumere le determinazioni definitive nell'interesse dei figli;
RITENUTO che la curatrice e il difensore di parte ricorrente si sono riservati di insistere nella richiesta di CTU sulle capacità genitoriali delle parti, all'esito degli esiti degli accertamenti delegati, anche qui sollecitati;
OSSERVATO che va quindi fissata udienza per esame delle relazioni sociali e per verificare l'evoluzione della situazione dei figli e del nucleo, anche in considerazione della prossima maggiore età ella figlia , con R_ riserva di ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine all'ascolto del figlio minore, udienza
pagina 11 di 27 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (fatta salva la possibilità in caso di urgenza o di richiesta di udienza in presenza)
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) ORDINA alla parte resistente di provvedere al deposito della documentazione sanitaria indicata nel verbale di udienza entro il 31.01.2023 secondo l'impegno dalla medesima assunto, fatta salva in caso di mancata o incompleta documentazione la valutazione delle istanze ex art. 213 c.p.c avanzate da parte ricorrente che si è riservato;
3) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 31 gennaio 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notori attestanti la mancanza di reddito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023 ovvero documentazione attestante la ricerca di lavoro;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dell'Ente di Milano continuino Controparte_8 nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti, completando per il tramite dei Servizi dell'ASST l'accertamento psicodagnostico già delegato, che non risulta assolutamente completato, sulle capacità genitoriali, condizione dei minori, relazione dei minori con ciascun genitore fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per l'assunzione delle determinazioni definitive, in particolare se debba essere confermato
l'assetto disposto in punto di responsabilità genitoriale e collocamento ovvero se debbano essere apportate modifiche con tutti i suggerimenti e le indicazioni e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine da far pervenire entro e non oltre il 20 MARZO 2024;
6) SI RISERVA all'esito anche sull'ascolto del figlio minore e ogni altra valutazione e determinazione;
7) FISSA udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione con la verifica dell'evoluzione della situazione del minore e del nucleo, con riserva di fissare in seguito udienza di precisazione delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 11 APRILE 2024”.
In data 28 marzo e 8 aprile 2024 pervenivano le relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 11 aprile 2024 il G.I., preso atto che era nelle more divenuta maggiorenne prestando R_ però il consenso al proseguo amministrato, ritenuto comunque necessario proseguire in tutti gli interventi in pagina 12 di 27 essere al fine di poter elaborare un progetto concreto per disponeva che i Servizi Sociali e Per_2
Specialistici proseguissero nell'attività loro delegata, assegnava agli stessi termine per il deposito di una relazione completa e fissava udienza per esame delle relazione e per la precisazione delle conclusioni che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 3 ottobre 2024.
Con provvedimento del 3 ottobre 2024, il G.I, preso atto della relazione dei Servizi Sociali e lette le note scritte depositate dalla parti e dal Curatore Speciale con le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale, che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice istruttore con le ordinanze sopra integralmente riportate, di cui condivide e richiama le motivazioni.
Preliminarmente, infatti, va evidenziato che la domanda di addebito della separazione originariamente formulata da entrambi è stata rinunciata, dal sig. espressamente in sede di memoria integrativa, dalla SIa Pt_1 implicitamente non reiterandola né coltivandola più nel proseguo del giudizio. CP_1
Quanto invece alla responsabilità genitoriale sul minore essendo difatti nella more divenuta Per_2 R_ maggiorenne, le ampie risultanze acquisite per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario del Comune di Milano che hanno attentamente seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e dei minori periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, unitamente alle ulteriori risultanze acquisiste per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse del minore. Sotto tale profilo non si è ritenuto alcun modo necessario procedere all'ascolto di e parimenti di all'epoca minorenne essendo peraltro le Per_2 R_ stesse parti e la Curatrice Speciale tutti concordi nel ritenere che tale incombente sarebbe stato in contrasto con il loro interesse e che avrebbe comportato un ulteriore pregiudizio per la loro serenità e tranquillità già così pesantemente minata dalla difficile situazione familiare (v. infatti verbale udienza del 24 gennaio 2023 e anche del 25 maggio 2023). Peraltro, il punto di vista del ragazzo è stato comunque già raccolto dai diversi professionisti che si sono con il medesimo interfacciati, dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, ai Servizi
Specialistici e dalla Curatrice che hanno tutti univocamente concordato nel ritenere che sia Pt_2 fondamentale e corrispondente al suo interesse garantire al ragazzo la preservazione della sua attuale e radicata organizzazione di vita. Per tali motivi un eventuale ascolto, pur richiesto ancora da parte convenuta, sarebbe oltremodo pregiudizievole per il minore e per il suo benessere psicofisico che al momento, dopo tanta sofferenza e precarietà, sembra essersi stabilizzato, potendo piuttosto ingenerare nel medesimo un nocivo conflitto di lealtà
e soprattutto superfluo e inutile alla luce delle ampie risultanze acquisite che si andranno analizzare.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello già acquisito in atti, anche per ordine del giudice, per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale pagina 13 di 27 aspetto e richiamando il Tribunale in ogni caso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione
(da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 19.12.2005), oggi maggiorenne, ed (il 24.04.2009) R_ Per_2
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, le domande reciproche di addebito poi rinunciate/non coltivate, l'interruzione da tempo della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, domandando, pertanto, entrambe la pronuncia della separazione, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c..
La responsabilità genitoriale
pagina 14 di 27 Preliminarmente occorre premettere che nulla il Tribunale è chiamato a statuire relativamente alla responsabilità genitoriale su nata il [...]5 e divenuta maggiorenne nel corso del procedimento. La ragazza, R_ comunque, visti i delicati trascorsi che l'hanno riguardata con anche l'apertura nei suoi confronti di un procedimento amministrativo avanti al TM di cui si dirà e le fragilità di cui è ancora portatrice, ha deciso di continuare a farsi supportare dai Servizi Sociali e ha prestato quindi il suo assenso al proseguo amministrativo che viene riferito essere oggi ancora positivamente in atto e che la ragazza si trova oggi in una fase di vita sicuramente più stabile;
la stessa vive ormai stabilmente con il proprio fidanzato ed è diventata anche mamma lo scorso 1 ottobre 2024. Una responsabilità e un impegno sicuramente molto importante per cui il Tribunale si auspica che la ragazza, con un trascorso di vita così pesante e di sofferenza, continui a farsi supportare dai
Servizi Sociali nei vari interventi proseguendo fino a che ce ne sarà bisogno nel proseguo amministrativo.
Quanto invece ad ancora minorenne, ritiene il Collegio di dover allo stato confermare ancora il suo Per_2 affidamento all'Ente - Comune di Milano con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, perlomeno per un ulteriore anno.
La situazione familiare, infatti, sebbene certamente positivamente evolutasi rispetto agli inizi davvero preoccupanti ed allarmanti, si è però solo recentemente normalizzata e necessita quindi ancora di un po' di tempo per definitivamente assestarsi. Ancora oggi, difatti, pur in quadro di certo stemperatosi e più rassicurante, viene però riferita di una attuale e persistente difficoltà di questi genitori a fidarsi l'uno dell'altro e a comunicare e a collaborare serenamente tre di loro.
Del resto, questo nucleo familiare sta uscendo solo ora da una situazione davvero molto pesante ed impattante che ha inevitabilmente sfibrato e logorato le relazioni tra i suoi componenti, in specie quella tra i genitori e di cui occorre brevemente ripercorre le tappe principali.
Il quadro iniziale che si è difatti appalesato all'inizio del procedimento e che anche emergeva dalla documentazione prodotta era allarmante. Più segnatamente il padre lamentava la totale inadeguatezza della moglie nella cura e nella gestione dei minori soprattutto di , primogenita che con la nascita del secondo R_ figlio la madre avrebbe completamente trascurato e dimenticato;
che spesso inoltre la moglie nel corso Per_2 degli anni aveva tenuto nei confronti suoi e dei figli comportanti del tutto inadeguati, con molti agiti violenti posti in essere, comportamenti altalenanti con urla e minacce a volte anche rivolte a se' stessa di suicidarsi e financhè fisicamente aggressivi nei confronti dei membri della famiglia per cui anche in una occasione era stata ammonita ed erano intervenute le forze dell'ordine (con il ricorso introduttivo venivano riportati molti episodi accaduti negli anni, intensificatisi poi a partire dal 2020 anche a causa delle misure pandemiche). Il sig. Pt_1 riferiva, altresì, che tali comportamenti si inserivano in un quadro di grave compromissione psicologica/psichiatrica della moglie che soffriva da tempo di attacchi di ansia, di panico e disturbi alimentari per cui in una occasione nel 2021 era stata anche ricoverata per un mese, che era seguita da una psichiatra e che assumeva terapia farmacologica di cui anche in una occasione nel maggio del 2022 era capitato che abusasse prendendone di più del dovuto e per cui era stata trovata dal marito e dai figli priva di coscienza.
pagina 15 di 27 Stante la gravità di quanto rappresentato dalla parte attrice sin dal ricorso, il Presidente f.f., già con il decreto di fissazione udienza invitava i Servizi Sociali ad immediatamente attivarsi nella presa in carico del nucleo familiare e ad attuare tutti gli interventi ritenuti necessari a tutela dei minori.
Quanto alla SIa la stessa, sebbene in parte ridimensionando la portata di quanto raccontato dal CP_1 marito, dava comunque atto negli atti introduttivi (e poi anche nelle verbalizzazioni rese in udienza) di essere portatrice di un quadro psicologico e psichiatrico molto delicato con diagnosi di disturbo dell'umore per cui era seguita regolarmente da una psichiatra e riferiva anche lei di una situazione familiare davvero molto complessa a cui si era addivenuti però anche a causa dei comportamenti del padre e della sua totale incapacità di accudire e gestire i figli minori, in particolare che versava in quanto mai preoccupanti condizioni. Ad appesantire R_ infatti ancora di più il quadro già così abbastanza precario e conflittuale era proprio la situazione di quest'ultima che risultava essere stata sottoposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano a procedimento amministrativo per gravi condotte devianti. Emergeva infatti dalla documentazione allegata ai primi atti di causa che la ragazza, con provvedimento del 16.11.2021 era stata affidata ai Servizi Sociali di Milano con incarico ai medesimi di attuare tutti gli interventi di supporto a sua tutela;
in particolare infatti, come si è poi potuto ricostruire dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali delegati dal ell'ambito di quel giudizio e poi confluite nel presente fascicolo, la Pt_3 minore era stata precedentemente segnalata per gravi irregolarità della condotta;
in particolare R_ sfuggiva al controllo dei genitori, trascorreva gran parte del tempo fuori casa, consumava abitualmente sostanze stupefacenti sia di cannabis che cocaina, aveva abbandonato la scuola, frequentava cattive compagnie e finanche attuava comportamenti sessualmente non responsabili (cfr. anche le relazioni del 26 maggio 2022, del 3 agosto
2022 e del 15 ottobre 2022 dei Servizi Sociali del Comune di Milano quelle di aggiornamento dello SMI per la cura delle dipendenze e dell' sempre dell'agosto del 2022 che le Controparte_9 prescriveva terapia farmacologica per deflessione del tono dell'umore e disturbi alimentari).
Pervenivano nel novembre del 2022 le prime risultanze delle indagini compiute sul nucleo familiare richieste dal
Presidente f.f. che effettivamente confermavano che la situazione del nucleo familiare destava nel suo complesso, e non solo quindi per quel che riguardava , davvero seria preoccupazione essendo R_ caratterizzata da una dilagante ed esasperata conflittualità tra i genitori che, in difficoltà nell'accudimento e nella gestione dei figli continuavano anche a litigare e ad accusarsi per qualsiasi, cosa creando così un clima invivibile e destabilizzante per i minori che erano davvero troppi esposti nel confitto tanto dall'essere costretti a schierarsi con l'uno o con l'altro e stavano quindi entrambi manifestando segni di evidente malessere e sofferenza (cfr. rel. pervenuta il 9.11.2022).
A fronte di un quadro così pesante e frastagliato, il Presidente f.f. con l'ordinanza presidenziale del 24 gennaio
2023 non poteva che implementare i presidi di tutela per il nucleo familiare e per i minori che pertanto venivano affidati all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi;
stante l'emerso quadro di fragilità psicologico/psichiatrico della madre, dalla stessa peraltro anche ammesso e con una maggiore difficoltà anche nella relazione con i figli, in specie con , e considerato quindi che il padre offriva maggiori garanzie di R_ stabilità, si optava per mantenere i minori collocati presso di lui nella casa familiare;
libere frequentazioni con pagina 16 di 27 anche in considerazione dell'età della ragazza ormai quasi prossima alla maggiore età e delega ai R_
Servizi di regolamentare invece quelle con venivano poi conferiti precisi incarichi ai Servizi Sociali e Per_2
Specialistici dell'Ente affidatario e nominato a tutela dei minori un Curatore Speciale individuato nella persona dell'Avvocato Controparte_2
Con le relazioni successivamente pervenute si è assistito ad un graduale miglioramento della situazione che però
certamente non può dirsi ancora completamente rientrata e stabilizzata permanendo infatti come si dirà ancora aspetti di importante criticità. Sicuramente un passo importante e che ha determinato un primo abbassamento del livello di tensione che aveva raggiunto livelli non più sostenibile si è avuto con l'interruzione della convivenza.
Con le relazioni di maggio e del novembre 2023, infatti, si è dato atto che la Signora si era trasferita CP_1 presso i propri genitori a Bariano (BG); e che, per effetto dell'interruzione della convivenza la conflittualità ed il livello di tensione sicuramente ancora presente stava però diminuendo;
che , ormai prossima alla R_ maggiore età, aveva instaurato una relazione stabile con un ragazzo più grande e che proseguiva il suo iter nell'ambito del procedimento amministrativo presso il TM e che aveva già chiesto e ottenuto il proseguo amministrativo;
che il minore era stato preso in carico e proseguiva il suo percorso di supporto presso Per_2 CP_1 l' con la dott.ssa , la quale, pur non ravvisando elementi di particolare criticità sotto l'aspetto CP_7 personologico/psicologico del ragazzo che peraltro era ben inserito nel suo contesto scolastico amicale e sociale, riteneva però utile per lui in considerazione delle sue fragilità emotive e del malessere che comunque traspariva per la pesante situazione familiare, proseguire con la presa in carico. Importanti criticità venivano invece evidenziate sul versante della genitorialità delle parti che faticavano molto a collaborare, a condividere le informazioni sui figli e soprattutto a mantenere aperto un canale comunicativo tra di loro nell'interesse dei figli;
ciò aveva determinato l'insorgere di alcuni problemi negli spostamenti e nelle frequentazioni del minore con la madre che, difatti, per un periodo nell'estate del 2023, anche a causa del nuovo ricovero della SIa, non sono avvenute regolarmente, non essendo riusciti i genitori ad accordarsi e dovendo quindi intervenire l'Ente ogni volta per rimodulare le visite riorganizzarle. (v. relazione pervenuta il 15 maggio 2023 e del 6 novembre 2023).
Peraltro, come anticipato, è in questo periodo che la SIa a seguito di un nuovo peggioramento delle CP_1 sue condizioni psicologiche è stata ricoverata presso l'Ospedale San Raffaele ove è rimasta in cura dal 11 luglio
2023 al 25 luglio 2023 e dimessa con diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore deflesso e disturbo da alimentazione incontrollata, invio al curante e assunzione di varie terapie farmacologiche (v. Relazione clinica alla dimissione dell'Ospedale San Raffaele all. con deposito del 30 dicembre 2023).
Le relazioni successivamente pervenute nell'aggiornare sull'andamento della situazione familiare hanno poi rappresentato che la relazione di con la madre rispetto alle problematiche che l'avevano all'inizio Per_2 connotata era regolarmente ripresa e si stava stabilizzando tanto che il ragazzo, godendo della libertà che i genitori gli lasciavano nell'organizzarsi, si recava dal genitore gran parte dei fine settimana;
che la relazione tra i genitori continuava ad essere connotata da aspetti comunque di persistente criticità soprattutto sul versante della loro comunicazione e della condivisione delle informazioni sui figli, ma che, comunque, anche sotto tale aspetto, si poteva apprezzare qualche passo in avanti;
che, difatti, proprio la notizia della gravidanza di aveva R_
pagina 17 di 27 determinato un riavvicinamento tra di loro con un comune impegno a far fronte alle sue esigenze (il padre ad es. aveva ospitato per il periodo di gravidanza la figlia e il compagno) e si era riattivato così un dialogo che era da tempo assente;
che anche dopo la bocciatura al primo anno del liceo scientifico era stato supportato Per_2 dai genitori nello studio e con anche l'attivazione di lezioni private. Ritenevano quindi che si potesse avviare una valutazione sul reintegro della responsabilità genitoriale mantenendo fermo l'attuale assetto di vita di Per_2 presso il padre con cui il ragazzo ormai vive da oltre un anno e dove ha comunque una radicata organizzazione di vita (v. relazione dott.ssa del 13 settembre 2024). Più nello specifico si legge: che:” Rispetto Per_5 all'aggiornamento inviato nel mese di marzo, le dinamiche familiari sono notevolmente cambiate e configurano ora una situazione positiva. La notizia della gravidanza della figlia maggiore, infatti, pur
avendo inizialmente scosso profondamente entrambi i genitori, ha poi dato modo ad entrambi di
concentrarsi sui bisogni di ed riattivando quel dialogo utile e necessario che nei mesi R_ Per_2
era per di più assente. Dai racconti dei SIi e così come da quello di Pt_1 CP_1 R_ traspare la distensione dei rapporti e il passaggio delle informazioni importanti, con la finalità di creare un fronte genitoriale comune e di essere di guida e supporto per entrambi i figli…….La situazione attuale di
e le nuove dinamiche familiari fanno ritenere alla scrivente che non sia necessaria l'attivazione Per_2
di alcun supporto esterno alla famiglia. Si valuta, invece, utile per il ragazzo, mantenere il collocamento
presso la casa paterna, così da facilitare la frequenza scolastica e il mantenimento delle frequentazioni amicali e dell'attività sportiva, se desiderata da lasciando a lui, in accordo con i genitori, la Per_2
facoltà di decidere quando recarsi dalla propria madre. Alla luce di quanto riferito. Il Servizio Scrivente ritiene che gli obiettivi del percorso di accompagnamento siano stati raggiunti e, pertanto, richiede all'A.G. procedente di valutare il reintegro della responsabilità genitoriale del SI e della Pt_1
SIa e il collocamento di presso la casa paterna e la facoltà di decisione in merito CP_1 Per_2
alla frequenza degli incontri con la madre.”
Diversamente invece il Servizio Specialistico, pur dando atto che la situazione familiare stava attraversando sicuramente una fase di maggiore tranquillità, non condivideva le valutazioni del Servizio Sociale, ritenendo al contrario che i tempi non potevano considerarsi ancora maturi per darsi luogo ad una piena e completa reintegra della responsabilità genitoriale. La precarietà e fragilità dei loro rapporti, le ancora persistenti difficoltà a dialogare e a condividere le informazioni sui figli, la reciproca diffidenza verso l'altrui operato, sono tutti aspetti di persistente disfunzionalità delle loro competenze che, seppur attenuatisi, stanno ancora impattando sulla rispettiva genitorialità e che rischiano, se non definitivamente appianate e gestite, determinare una condizione di scarsa tutela per i figli. L'ultima relazione pervenuta, nel confermare la precedente di marzo 2024, ritiene proprio che “in considerazione di quanto sopra esposto si conferma la presenza di una difficoltà di comunicazione tra il SI e la SIa già segnalata nella precedente relazione. Si ravvisano Pt_1 CP_1 alcuni elementi positivi di apertura e cambiamento che necessitano tuttavia di essere sostenuti nel tempo e da figure terze che si pongono come intermediari. Entrambi i genitori ciascuno per la propria parte si si
pagina 18 di 27 confermano autenticamente legati ai propri figli e per loro si attivano più riprese, rimanendo tuttavia fortemente interferiti da una condizione di reciproca difficoltà di accesso all'altro genitore e di reciproco scambio che inevitabilmente impatta negativamente su entrambi i figli in particolare su che può così usufruire di Per_2 spazi di autonomia non sempre congrui e funzionari alla sua crescita. Si considera quindi clinicamente opportuna la prosecuzione del presente percorso di sostegno alla genitorialità nella previsione di poter
accedere alla possibilità di incontri congiunti. Rispetto al figlio minore per quanto al momento Per_2 rilevabile, non si ravvisano le condizioni per una modifica circa l'attuale regime di affido nonostante la presenza di un maggior grado di consapevolezza recentemente manifestata da entrambi i genitori circa la necessità di individuare divisa in modalità di accudimento e cura relativamente ad entrambi i figli consapevolezza che richiede essere supportata e sostenuta nel tempo. Si ritiene clinicamente opportuno il mantenimento del monitoraggio da parte della competente in considerazione la particolare fase di CP_7 crescita del minore” (v. relazione pervenuta il 6 settembre 2024)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la situazione del nucleo familiare, pur in un quadro che sicuramente è stato riferito essere più tranquillo e con una distensione dei rapporti di cui oggi sembra che tutti i componenti il nucleo stiano beneficiando, non è però ancora tale da poter portare ad una piena reintegra della loro responsabilità genitoriale. Gli eventi così pesanti che hanno caratterizzato la storia recente di questo nucleo e così impattanti per la serenità di tutti i suoi membri, in particolar modo dei figli che sono stati comunque fortemente coinvolti nella conflittualità dei genitori, sono ancora molto recenti e stanno comunque ancora spiegando i loro effetti soprattutto sul versante della relazione tra questi genitori che rimane ancora critica e non completamente distesa, sebbene vadano sicuramente apprezzati gli sforzi e che di recente sono stati segnalati con una rinnovata intesa nella gestione delle problematiche dei figli che dovrà però mantenersi anche su un più lungo periodo. Il clima familiare, difatti, inizialmente così teso e conflittuale anche per via dei gravi eventi che si erano verificati, si è poi via via stemperato e si è così parallelamente assistito ad una graduale normalizzazione dei rapporti che però effettivamente solo di recente si è potuta apprezzare in tutta la sua potenzialità. Ad oggi la situazione familiare e gli equilibri delle relazioni al suo interno rimangono ancora fragili e soprattutto di incerta evoluzione. Vi è pertanto la necessità che anche sul lungo periodo i nuovi equilibri e i progressi si mantengano e si consolidino auspicabilmente in modo definitivo.
Peraltro, le ancora persistenti difficoltà di questi genitori a comunicare e a collaborare che sono state comunque segnalate anche dall'ente affidatario, la reciproca diffidenza e la scarsa fiducia nell'altrui operato che anche negli scritti conclusivi si è potuto nitidamente riscontrare con ancora pesanti accuse e critiche reciproche anche come genitori ( in particolare, il padre contestando alla madre alcune scelte educative fatte per e la madre Per_2 riferendo invece che non lo sopporterebbe e che il marito sarebbe anche dedito al gioco), le domande R_ del tutto contrapposte in punto di collocamento a riprova di come la conflittualità sia tutto fuorché alle spalle con una difficoltà ancora attuale a focalizzarsi sull'interesse del minore, sono tutti elementi di ancora persistente criticità e che confermano la necessità che rimanga, almeno per un altro anno, ben radicata e ferma la presenza dell'Ente nelle dinamiche di questo nucleo familiare.
pagina 19 di 27 Si ritiene, pertanto, necessario mantenere nel prioritario interesse di invariati tutti presidi di supporto a Per_2 partire dal suo affidamento ai Servizi Sociali con una limitazione della responsabilità genitoriale che deve essere pertanto allo stato confermato, sulla base di quanto emerso, per un periodo di tempo ritenuto congruo di mesi 12; tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori che potranno auspicabilmente essere quindi reintegrati nella responsabilità genitoriale.
Quanto al collocamento, su cui le posizioni delle parti divergono, mentre tutti i Servizi manifestano una concorde ed unanime soluzione (cfr. anche sopra relazione della dott.ssa deve essere confermato, anche Per_5 tenuto conto dell'età dello stesso ragazzo in grado ormai di gestirsi anche autonomamente, l'attuale collocamento di presso il padre, genitore con cui il minore è rimasto a vivere da sin dopo l'uscita della Per_2 madre dalla casa familiare e che ha in questo arco temporale adeguatamente accudito il minore provvedendo a tutte le sue esigenze, rappresentando una figura idonea e tutelante sotto i vari profili, che ha anche favorito l'accesso al madre e consentito il deciso loro miglioramento dei rapporti. Con la madre, infatti, i rapporti sono comunque descritti come positivi tanto che il ragazzo che oggi ha quasi sedici anni la incontra senza problemi ed in totale autonomia. Si ritiene quindi davvero molto importante, soprattutto in questa fase ancora di transizione, con nuovi equilibri familiari che si stanno consolidando e dopo i trascorsi davvero così pesanti affrontati dal nucleo e anche dalla stessa madre reduce da un ulteriore ricovero nel 2023, non modificare nuovamente l'assetto di vita del minore che oggi è radicato e consolidato con nuovi avvicendamenti familiari che potrebbero alterare ed incidere negativamente sugli equilibri ancora in fase di consolidamento. peraltro, sta vivendo oggi Per_2 una situazione di vita finalmente più serena e tranquilla, abita sì con il padre, ma vede spesso e con piacere la madre, frequenta regolarmente la scuola e dopo la bocciatura del primo anno al liceo scientifico è deciso ad impegnarsi di più nello studio ma deve essere sempre e costantemente monitorato, fa sport e dispone di una buona rete amicale e sociale. Si ritiene pertanto molto importante, ed in tale direzione si sono espressi anche le diverse professionalità intervenute dai Servizi Sociali a quelli specialistici al Curatore Speciale, che nel suo esclusivo interesse tutto ciò venga preservato e mantenuto e che si mantenga quindi il suo prevalente collocamento presso il padre, tanto più considerata l'età e la sua autonomia raggiunta. Relativamente alle frequentazioni viene, infatti, riferito anche dai Servizi Sociali che le stesse starebbero avvenendo liberamente e per il momento senza particolari criticità, fatto salvo sempre il potere di intervento dei Servizi dell'Ente ove dovessero emergere situazioni di potenziale pregiudizio per il minore.
Si ritiene quindi in considerazione dell'età di (il ragazzo compirà ad aprile sedici anni) che possono Per_2 essere disposte libere visite tra il minore e la madre come peraltro già sta avvenendo, ma demandando comunque all'Ente affidatario, qualora dovessero sorgere problemi o difficoltà come peraltro già accaduto nel 2023, di intervenire prontamente per regolare tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse del minore e nel rispetto della sua volontà.
pagina 20 di 27 Si ritiene in conclusione necessario, stante la complessità della situazione familiare che venga mantenuta un'effettiva ed efficace presa in carico del nucleo familiare con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per il minore in particolare con la prosecuzione della sua presa in carico presso l' nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo CP_7 opportuni per i genitori e la prosecuzione di un'attenta attività di monitoraggio con obbligo di segnalazione in caso di pregiudizio, come meglio in dispositivo indicati.
L'adozione di comportamenti inadeguati o l'adottare atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare eventualmente a provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, a seguito delle segnalazioni dei Servizi incaricati.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 23 gennaio 2023, il Presidente f.f. poneva a carico del padre l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 100% delle spese straordinarie a suo carico.
La situazione economica reddituale delle parti non ha subito grandi modificazioni rispetto a quella era stata fotografata in fase presidenziale con i dati allora disponibili e che si va qui ad aggiornare richiamandosi, per il resto, il contenuto della puntuale ordinanza presidenziale. difatti lavora sempre come dipendente della società ; nell'anno di imposta del Parte_1 Controparte_5
2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 45.829,27 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.750,00 (v. C.U. 2023) e nell'anno di imposta successivo del
2023 un reddito complessivo di euro 46.548,90 pari ad un netto mensile sostanzialmente analogo e comunque in linea con i redditi degli anni precedenti che erano stati analizzati in fase presidenziale. Vive con il figlio nella casa familiare di Milano via Bellincione n. 10 in comproprietà al 50% con la moglie non gravata Per_2 da mutuo che è stato estinto. Ha un conto corrente presso CheBanca con saldo attivo. Ha riferito di sostenere Per_ ancora economicamente la figlia , da poco comunque diventata mamma di (il 1.10.2024) e che R_ vive con il compagno a S. Angelo Lodigiano pagandole alcune mensilità della locazione per la casa in cui vive
(vengono allegati due bonifici effettuati per euro 500,00 l'uno con causali affitto mensilità novembre e dicembre
2024) oltre alle utenze. D'altro canto, va però evidenziato che lo stesso è stato comunque sgravato dal mantenimento diretto della figlia che si è costituita un proprio autonomo nucleo familiare, dovendosi rimettere all'autonomia delle parti stesse la decisione eventualmente di supportare in parte ancora la figlia, pur ammessa dalla stessa madre che ha riferito che vive vicino a lei e che la aiuta anche con la figlioletta appena nata.
La Signora è a tutt'oggi ancora priva di occupazione lavorativa e percepisce dal marito euro 700,00 CP_1 mensili a titolo di assegno di mantenimento (v. autocertificazioni della situazione reddituale). Si è iscritta nel marzo del 2023 al Centro per l'Impiego prima di Milano e poi con il cambio della residenza a Bariano è stata pagina 21 di 27 presa in carico dal competente ufficio di di Lombardia;
ha riferito però di non aver ancora trovato un Tes_1 impiego.
I Servizi Specialistici con l'ultima relazione del 6 settembre 2024 davano invece atto che la SIa era CP_1 stata assunta dalle liste protette come segreteria dopo aver svolto un periodo di tirocinio (v. rel. dell'
[...]
pervenuta il 6 settembre 2024); è stato poi prodotto dalla sig.ra il proprio stato Controparte_6 CP_1 occupazionale da cui risulta che la SIa alla data del 23 dicembre 2024 sarebbe ancora in stato di disoccupazione ininterrotta dal marzo 2023 data di iscrizione.
Nulla però è stato dedotto e/o meglio chiarito su quanto riportato dai Servizi Specialistici e nello specifico a che cosa i medesimi si stessero riferendo nel riportare la notizia, peraltro, in modo abbastanza preciso del reperimento di un'attività lavorativa specifica, limitandosi la difesa, anche nelle memorie conclusionali, a riferire che la SIa non ha ancora reperito alcuna occupazione lavorativa. La circostanza rimane quindi nel complesso poco chiara, pur essendo stato onere probatorio della SIa meglio chiarire e dedurre.
Si evidenzia, d'altronde, come la SIa non abbia comunque dato prova di essersi negli ultimi due anni CP_1 ulteriormente prodigata per cercare di fattivamente inserirsi nel mercato del lavoro;
nulla, infatti, è stato documentato sulla effettiva frequentazione ai corsi di aggiornamento professionale che i centri per l'impiego promuovono proprio con il fine di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro;
né la stessa ha dato prova di essersi mossa diversamente anche al di fuori del circuito del centro per l'impiego per cercare di reinserirsi nel mercato del lavoro inviando ad es. candidature o facendo colloqui di lavoro o brevi esperienze anche di tirocinio per rafforzare le proprie competenze.
Ciò posto, quanto agli oneri abitativi, la stessa non sostiene alcuna spesa, dal momento che vive nell'appartamento di proprietà dei genitori a Bariano sito al piano di sopra. Mantiene direttamente il figlio nei tempi che lo ha con sé, sicuramente più ampi rispetto a due anni fa e, in qualità di comproprietaria Per_2 della casa familiare assegnata al marito, contribuisce anche sotto tale punto di vista al suo mantenimento, provvedendo alle esigenze abitative del minore.
Alla luce, pertanto di tutto quanto sopra esposto reputa il Tribunale equo e congruo confermare quanto già disposto in sede presidenziale, come d'altronde chiesto dallo stesso attore, mantenendo a carico del padre medesimo l'obbligo di provvedere al mantenimento integrale del figlio non potendosi evidentemente, Per_2 stante il collocamento presso il padre, esservi spazio per un contributo al mantenimento indiretto in favore della madre che provvederà, nei tempi di sua competenza, in via diretta alle esigenze del figlio. Parimenti, con riferimento alle spese straordinarie, in considerazione del divario tra le rispettive situazioni reddituali e attesa la situazione lavorativa ancora precaria della SIa dovranno porsi ancora per il 100% a carico del padre, CP_1 confermando quanto già disposto con ordinanza presidenziale del 24 gennaio 2023.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dal padre che in principalità e con maggior onere provvede alla cura e gestione del figlio.
Assegno di mantenimento per il coniuge
pagina 22 di 27 Passando, quindi, alla richiesta di assegno di mantenimento avanza per sé dalla occorre preliminarmente CP_1 evidenziare in punto di diritto che, in sede di separazione, ai fini di accertare i presupposti per il diritto a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., “il giudice deve verificare la mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, ovvero di redditi sufficienti a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti, l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 maggio 2023 n. 14343).
Ciò premesso in linea generale, ritiene il Collegio che alla luce della tratteggiata situazione economica e personale delle parti per come sopra analizzata da intendersi qui richiamata, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente sia fondata e meriti di essere accolta nei limiti però meglio di seguito sviluppati.
Il nucleo familiare negli anni della convivenza matrimoniale è stato difatti senza alcun dubbio economicamente trainato dal marito unico percettore di reddito e con una differenza di condizioni lavorative e reddituali che permangono ancora oggi. Il sig. infatti, come si è sopra ricostruito, può contare su un'attività lavorativa Pt_1 stabile come dipendente e su redditi che negli anni si sono mantenuti altrettanto stabili e costanti, e ciò a differenza invece della SIa che ha pacificamente smesso di lavorare dopo la nascita dei figli, in CP_1 specie del secondo figlio, per dedicarsi a loro e alla gestione della quotidianità. Allo stato, pertanto, pur dovendo sicuramente la SIa maggiormente attivarsi nella ricerca di una occupazione lavorativa stabile e sufficientemente remunerativa e pur presentando una invalidità al 67% (per “sindrome delle apnee notturne, diabete mellito, disturbo del comportamento alimentare in disturbi di personalità Nas) (cfr. verbale della
Commissione Sanità di invalidità del tutto però incompleto essendoci solo la 1 pagina, su 10) con però una residua capacità lavorativa con il conseguente inserimento nelle categorie protette secondo quanto dedotto dalla difesa se pur non sufficientemente documentato (agli atti vi è solo certificazione del 10.03.2023 di inserimento nelle liste protette), la sua attuale condizione non è al momento tale da consentirle il soddisfacimento delle proprie esigenze di mantenimento e da garantirle la conservazione del tendenziale tenore di vita matrimoniale allorquando il menage familiare era alimentato e sostenuto solo dal marito unico percettore di reddito. La stessa ha quindi sicuramente diritto, stante l'evidente divario reddituale, a continuare a percepire un assegno per il proprio personale mantenimento.
L'entità del contributo a giudizio del Collegio deve essere però riparametrato e attualizzato rispetto a quanto argomentato al tempo dei provvedimenti provvisori ove, comunque, si evidenziava che l'entità del contributo veniva così determinato temporaneamente proprio per supportare e consentire alla SIa, che doveva riorganizzare la propria e che stava anche attraversando una fase molto delicata a livello personale e psicologico, di definitivamente assestarsi con l'obiettivo di una ricollocazione stabile nel mercato del lavoro.
Oggi la situazione personale della SIa è sicuramente diversa rispetto a quella di due anni fa e, se CP_1 anche la stessa non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile, rimanendo però sul punto assai poco chiara e non avendo in alcun modo documentato quale sia la sua effettiva situazione anche sotto il profilo dell'asserito pagina 23 di 27 inserimento nelle categorie protette che anzi dovrebbe agevolarla e consentirle il suo collocamento, la dimensione di maggiore stabilità e serenità di vita (anche sostenute dalla medesima) non potrà che facilitare il suo prossimo ed auspicabilmente stabile reinserimento;
non ha più alcun onere di accudimento dei figli che si gestiscono in completa autonomia potendosi quindi dedicare ad attività lavorativa, vive al piano di sopra di una casa dei propri genitori senza sostenere e documentare alcuna spesa abitativa, è esonerata dal pagamento integrale delle spese straordinarie per il figlio ha ritrovato una condizione di stabilità e armonia anche Per_2 dal punto di vista psicologico tanto che non sono state segnalate ulteriori ricadute dal luglio del 2023, non ha documentato peggioramenti della sua situazione clinica e sanitaria e ha anche instaurato una nuova e stabile relazione sentimentale che ha riferito essere per lei molto importante e positiva, se pur abbia negato una convivenza, trascorrendo comunque con il proprio compagno giorni nella propria casa. La riacquistata solidità di vita non può che positivamente impattare anche sulla sua concreta capacità lavorativa anche parziale, che a questo punto deve essere ancora di più e maggiormente spiegata, attivandosi eventualmente anche per il riconoscimento di una pensione di invalidità o altri sussidi pubblici (avendo la difesa riferito, ma anche sotto tale profilo non documentato, che la domanda per ottenere una pensione di invalidità Inps di € 370,00 al mese le era stata rigettata in quanto percettrice di un reddito derivante dall'assegno di mantenimento maggiore di € 5.391,88 per poterne beneficiare).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, equo e congruo rideterminare l'entità del contributo da porre a carico del SI in favore del coniuge nella somma - tale Pt_1 da garantirle anche di potere ricevere eventualmente una pensione - di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n.
917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege. Si provvede come da dispositivo. Ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza avendo il Collegio così statuito solo all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi complessivamente emersi.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento avendo le parti rinunciato alle rispettive domande di addebito: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Dal tenore della presente decisione consegue che tutte le ulteriori domande presentate dalle parti (la parte convenuta finanche in comparsa conclusionale) debbono ritenersi rigettate o comunque assorbite e/o inammissibili in quanto tardive.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento, rilevata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande rispettivamente svolte, entrambi sulla responsabilità genitoriale,
pagina 24 di 27 la Signora su quella relativa al collocamento di e contributo al mantenimento per il medesimo CP_1 Per_2
e il Signor quella relativa all'assegno al coniuge, si ritengono sussistere giustificati motivi per Pt_1 compensare le spese di lite.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR Controparte_2
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi e i quali hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A).
2) DA' ATTO che la figlia (nata il [...]) è divenuta nelle more maggiorenne e ha costituito R_ autonomo nucleo familiare;
3) CONFERMA ex artt. 333 c.c. l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Servizio Sociale Per_2 del Comune di Milano per un periodo di dodici mesi;
meno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
5) DISPONE il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del minore presso il Per_2 padre in Milano in via Bellincione 10;
6) DISPONE che possa vedere liberamente la madre nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze e Per_2 condizioni psicofisiche con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, ove dovessero risultare difficoltà o situazione di pregiudizio per il medesimo, di intervenire immediatamente e rimodulare tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse dello stesso con stretta vigilanza e monitoraggio;
7) INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- avviare/proseguire nell'interesse del minore tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche di assistenza domiciliare (in entrambi i contesti genitoriali) e/o di supporto psicologico per con prosecuzione del percorso in atto presso L' e/o di ogni altro intervento Per_2 CP_7 ritenuto necessario o anche solo opportuno necessario nel solo suo interesse;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni anche di supporto alla genitorialità per i genitori mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore pagina 25 di 27 consapevolezza delle proprie dinamiche conflittuali e delle ricadute che esse possono sul figlio con l'obiettivo di agevolare la costruzione di un canale comunicativo adeguato e funzionale all'interesse del minore, nonché di percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi e monitorando i percorsi avviati dalle parti medesimo e con mantenimento Cont della presa in carico della Signora presso il competente per il tempo e con le modalità ritenute CP_1 necessarie;
8) INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
10) CONFERMA a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio presso Parte_1 Per_2 di lui collocato prevalentemente ed al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 26 di 27 private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito per intero dal padre;
12) PONE A CO , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della Parte_4 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il CP_1 versamento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
13) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
14) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravaggio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
15) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ente Affidatario Comune di
Milano.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 5 ottobre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to CANTORE VITO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Seregno (MB), via S.G. Bosco giusta procura in atti;
ATTORE
E
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carteri Patrizia ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del predetto difensore sito in Milano, via Teodosio 18 giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
AVV. Curatrice Speciale dei minori nata il [...] (oggi maggiorenne) ed Controparte_2 R_
nato il [...], nominata con provvedimento in atti del 25 gennaio 2023 e costituitosi con Per_2 memoria del 9 marzo 2023;
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 27 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
1. pronunciare la separazione personale, giudiziale, di e Parte_1 CP_1
2. affidare i figli minori, ed , ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4
permanenza prevalente ed assegnazione della casa coniugale al SI , revocando Parte_1
l'affido al Comune di Milano disposto con ordinanza a seguito dell'udienza presidenziale, come peraltro suggerito anche dalle relazioni degli assistenti sociali.
3. disporre che la madre, SIa possa vedere il proprio figlio minorenne CP_1 Per_2
secondo le modalità ritenute più opportune;
4. disporre che il padre si faccia carico, in via diretta e in misura integrale, del mantenimento di entrambi i figli , ; Persona_4 Persona_3
5. disporre che il SI sia esonerato dal versato di alcun contributo in favore del Parte_1
mantenimento della moglie;
6. disporre che la SIa sia tenuta alla restituzione al SI CP_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento dal mese in cui ha iniziato a percepire uno stipendio, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo.
III. In via subordinata
7. Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga comunque dovuto un contributo al mantenimento da parte del SI in favore della SIa Parte_1 CP_1
si chiede che lo stesso non sia superiore all'importo di € 200,00 (duecento, 00 euro) mensili per tutte le ragioni sopra enunciate per un termine massimo di 6 mesi;
IV. In via istruttoria: Ci si riporta alle istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183, Vi co.
c.p.c. non accolte. Si chiede che il Giudicante ordine alla SIa l'esibizione delle CP_1
buste paga ad oggi ricevute. Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, produzione documentale e capitolazione, anche alla luce del contenuto della opposta difesa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Giudice accertare e dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
-
Voglia ripristinare la loro potestà genitoriale;
-
Voglia stabilire affido condiviso del figlio tra i due genitori, con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, nella casa coniugale, da assegnarsi alla SIa;
- CP_1
pagina 2 di 27 Voglia prevedere tempi e modalità di visita da parte del padre SI , secondo il protocollo del Pt_1
Tribunale di Milano, quindi due fine settimana alternati al mese, con ritiro di presso il suo Per_2
domicilio a Milano via Bellincione n. 10, al venerdì pomeriggio e accompagnamento alla domenica pomeriggio allo stesso domicilio, nonché due pomeriggi a settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola al dopo cena;
- Contribuzione al 50% da parte del SI al Pt_1
mantenimento del minore quanto alle visite mediche specialistiche private nonché attività extrascolastiche e abbigliamento/calzature speciali.
- Voglia stabilire assegno di mantenimento a favore della SIa e a carico del SI CP_1
pari ad € 700,00 mensili, oltre ad assegni familiari pari ad € 300,00 come contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, il tutto con rivalutazione ISTAT.
- Disporre l'ascolto del minore . Persona_4
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:
1) fermo il collocamento di presso il padre, disporne l'affidamento in via condivisa ai Per_2
genitori con onere in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitoraggio della situazione familiare;
2) disporre che possa vedere liberamente la madre secondo accordi con la stessa e con il Per_2
padre, fermo il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
3) confermare il percorso di sostegno alla genitorialità già in corso presso Controparte_3 di via Sant'Erlembardo e il monitoraggio delle condizioni di presso Uompia;
[...] Per_2
4) assegnare al padre la casa coniugale di Milano, via Bellincione n. 10, in comproprietà tra i coniugi;
5) porre a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento del figlio e al Per_2
100% delle spese straordinarie di cui alle cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
6) disporre in merito alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie come ritenuto di giustizia una volta accertata l'attuale condizione reddituale e lavorativa della madre;
8) disporre che l'Assegno Unico venga percepito per intero dal padre.
9) Con vittoria di spese e competenze di causa ove il Tribunale non ritenga di confermare il patrocinio
a spese dello Stato.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 ottobre 2022, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A) con dalla cui unione sono nati i CP_1 figli (il 19.12.2005), oggi maggiorenne, ed (il 24.04.2009) rappresentando una situazione R_ Per_2 pagina 3 di 27 familiare fortemente precaria con riferiti comportamenti inadeguati della moglie nella cura dei figli oltre che aggressivi e violenti anche a causa delle riferite problematiche psichiatriche, chiedeva di pronunciare la separazione personale con addebito della stessa alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei figli minori con loro prevalente collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, frequentazioni con la madre con le modalità ritenute più opportune e comunque secondo le indicazioni che verranno fornite all'esito della richiesta CTU;
quanto agli aspetti economici si dichiarava disponibile a farsi carico integralmente del mantenimento dei minori ed a rimettere alla moglie un assegno per il suo personale mantenimento di euro 250,00 mensili.
Con decreto del 30 settembre 2022 il Presidente f.f., stante il preoccupante quadro rappresentato, riteneva necessario incaricare sin da subito i Servizi Sociali di intervenire con urgenza a prendere in carico il nucleo delegando i medesimi ad attivare qualsiasi intervento ritenuto necessario a tutela del nucleo e dei minori.
A seguito degli incarichi così attributi e della delega che parimenti era stata conferita dal Tribunale per i
Minorenni di Milano dove risultava aperto procedimento amministrativo n. 457/21 a carico della minore per condotte pericolamene devianti della stessa, pervenivano agli atti le relazioni dei Servizi Sociali R_ del Comune di Milano del 26 maggio e del 8 novembre 2022.
Con memoria difensiva del 31 dicembre 2022, si costituiva la parte resistente che chiedeva che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, prevalentemente collocati presso di sé, l'assegnazione per l'effetto della casa familiare, diritto di visita paterno secondo i tempi in atti indicati;
quanto agli aspetti economici chiedeva che il padre gli rimettesse per il mantenimento dei figli una somma mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo ed ulteriori euro 300,00 mensili per il proprio personale mantenimento.
All'udienza presidenziale del 24 gennaio 2023, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo, preso atto della richiesta della moglie di essere sentita separatamente dal marito, procedeva a sentire separatamente le parti che rendevano ampie dichiarazioni;
le parti con i difensori, attesa la delicatezza e precarietà della situazione familiare, concordavano nel ritenere pregiudizievole per i minori la loro audizione e si rimettevano al Tribunale circa l'adozione dei provvedimenti maggiormente tutelanti nel loro interesse;
il
Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale ex art. 708
c.p.c. che si riporta nella parte motiva:
ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori all'udienza presidenziale del 24 gennaio 2023, all'esito della quale le parti sono rimaste nelle rispettive posizioni, offrendo però il ricorrente un contributo di € 300 alla moglie, la quale ha chiesto solo in caso di assegnazione al padre della casa familiare un contributo di € 1.000; entrambe le parti hanno insistito e chiesto che il Tribunale nella presente fase assumesse i provvedimenti presidenziale senza procedere all'ascolto giudiziale dei minori, che sarebbe stato altrimenti troppo pregiudizievole per i medesimi;
pagina 4 di 27 ESAMINATE le risultanze acquisiste dalle allegazioni e dichiarazioni delle parti e dalle relazioni dei Servizi
Sociali e Specialistici del Comune di Milano del 26 maggio e 18 novembre 2022 pervenute in atti a seguito di delega conferita con decreto di fissazione udienza e su delega del Tribunale per i Minorenni di Milano dove risulta aperto un procedimento amministrativo N. 457/21 a carico della minore , nata il [...] R_
(per condotte devianti della stessa, assunzione di cannabis, abbandono scolastico), con gli esiti dei primi
accertamenti delegati svolti, da cui emerge la sussistenza di una situazione di accesa conflittualità tra le parti, con un'ostilità reciproca, l'assenza di comunicazione e con gravi accuse reciprocamente mosse anche all'udienza, con una condizione di grave pregiudizialità per (nato il [...]) al centro del Per_2 conflitto e soprattutto per per cui, dopo aver abbandonato a scuola e dopo una frequenza R_ assolutamente discontinua di un centro diurno, con la possibilità ventilata dai Servizi di un suo collocamento comunitario, attualmente ha ripreso la frequenza del centro diurno, sebbene la madre insista con il riferire che la stessa sta quasi sempre fuori casa, dormendo altrove, arrivando tardi al centro diurno e assumendo condotte assolutamente non rispettose delle regole di convivenza e di educazione. La SIa risulta invero in CP_1 una situazione di maggiore fragilità - peraltro anche ammesso dalla SIa stessa in udienza – con una sua presa in carico dal 2018 presso la psichiatra dott.ssa Ferrari con attacchi di panico e ansia su disturbo di personalità Nas, disturbo alimentare, disturbo da apnee notturne (per cui la stessa è invalida al 67%), con assunzione di farmaci ansiolitici e antidepressivi, acuitasi anche a seguito dell'emergenza sanitaria per il
Covid con accessi di ira e reazioni verbali eccessive che sarebbero state scatenate da asserite provocazioni del marito spesso davanti ai figli, esitati anche con violenza sul marito, per cui in un'occasione è stata chiamata dalla figlia la polizia in casa e dopo alcun giorni la SIa è stata ammonita, episodio che la medesima ha cercato di ridimensionare in udienza negando di avergli sferrato un pugno ma di averlo solo con forza allontanato;
in un'altra occasione assumendo lo Xanax e essendo state trovata priva di coscienza e con difficoltà a svegliarsi dal padre e dal figlio che, spaventato, anche perché la madre continuava a dire che non voleva svegliarsi, aveva fatto chiamare il 118, con i sanitari che avevano suggerito alla SIa una visita psichiatrica in ospedale dalla medesima rifiutata, così come in un'altra occasione precedente, la stessa, in quanto alterata alla presenza di tutta la famiglia, era stata portata in ospedale, dove però non aveva accettato il ricovero;
la stessa soffre anche di disturbo alimentare per cui è stata in precedenza ricoverata per un mese presso la Clinica Piancavallo, mostrando pertanto, per tutto quanto emerso, di vertere in una condizione particolarmente critica, se pur al momento riferita maggiormente stabile e compensata, in un contesto familiare al momento più tranquilla. Gli eventi come ricostruiti occorsi nel contesto familiare con scenate, litigi, urla e minacce della SIa, comportamenti scomposti e allarmanti, che hanno comportato anche interventi delle
Forze dell'Ordine e di sanitari, hanno pacificamente scatenato reazioni dannose all'interno della famiglia e profondo malessere e disagio dei figli, che agli operatori sociali hanno riferito “che vorrebbero che la madre se ne andasse da casa, non potendo peraltro badare a loro, dovendo farsi curare” (cfr. relazione dei Servizi del
26.05.2022), sebbene la madre abbia riferito in udienza che all'epoca della relazione dei Servizi avesse chiesto ad spiegazione di quanto riferito e lo stesso avesse ammesso che si trattava di opinioni espresse in Per_2
pagina 5 di 27 precedenza, stante le maggiori tensioni all'epoca; anche recentemente però , che risulta dalle R_ relazioni in forte contrasto con la madre (che pare peraltro, concentrare da sempre maggiore attenzione sul fratello), ha manifestato “il suo unico interesse di rimanere con il padre e con il fratello ritenendo la famiglia e la sua casa un punto fondamentale per lei” (cfr. relazione del 18 novembre 2022); la mamma ha ammesso di non aver chiesto ultimamente ai figli se volessero vivere con lei, mentre il padre ha riferito che avrebbero
manifestato la volontà di stare con lui;
il padre dal canto suo, pur apparendo al momento figura maggiormente stabile sembra non comprendere a pieno a volte la gravità e complessità della condizione critica di entrambi i figli che ha evidentemente radici più profonde scavate dopo anni di tensioni e disfunzionamenti familiari;
RILEVATO, pertanto, che il contrasto e l'elevata conflittualità tra i coniugi e l'assenza al momento di qualsivoglia comunicazione e comprensione degli stessi, incapaci al momento, ciascuno per le sue criticità diverse anche per gravità, di tutelare concretamente i figli minori e di non coinvolgerli in questo conflitto, rende allo stato maggiormente rispondente all'interesse dei minori disporre sin da subito l'affido dei medesimi al Comune di
Milano con limitazioni della responsabilità genitoriale, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi sui minori medesimi e sull'intero nucleo familiare;
OSSERVATO altresì, come in questa fase, in attesa degli ulteriori necessari accertamenti che devono essere completati con la formulazione di un adeguato progetto per entrambi i minori, in specie per a forte R_ rischio di condotte sempre più devianti, in questa fase, sulla base di quanto emerso dagli accertamenti finora svolti e dalle risultanze acquisite, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli ulteriori approfondimenti e anche dell'ascolto giudiziale dei minori che verrà eventualmente nel prosieguo disposto - che in questa fase le parti concordemente hanno chiesto di non disporre in quanto pregiudizievole per i minori medesimi - appaia maggiormente tutelante e stabile la figura del padre presso cui devono essere collocati, essendo necessario che la SIa per le sue problematiche dalla stessa ammesse acquisisca un maggiore equilibrio e stabilità, CP_1 fuori da pressioni e condizionamenti, consolidando le sue competenze genitoriali e tornando a rappresentare auspicabilmente per entrambi i figli, a cui appare autenticamente legata, una solida e stabile figura di riferimento e in grado di prendersi cura degli stessi, necessariamente con una efficiente presa in carico presso il Cont e con tutti i supporti opportuni;
RILEVATO, pertanto, che, al collocamento prevalente dei minori presso il padre, consegue l'assegnazione al medesimo della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita in Milano via Bellincione n. 10, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Con conseguente ordine di rilascio della SIa in CP_1 termine ritenuto congruo indicato in dispositivo, potendo la SIa trasferirsi al piano superiore della villetta sita in Bariano (BG), nel cui primo piano vivono i propri genitori, appartamento da sempre allestito e utilizzato
pagina 6 di 27 dalla famiglia, dove sono stati sempre abituati ad andare ogni weekend e durante le vacanze e dove la stessa continua a recarsi durante il weekend dal sabato alla domenica, dove quindi anche i figli e in specie Per_2 ha consuetudine di vita e dove può quindi recarsi, rappresentando peraltro i nonni materni figure importanti di sostegno e supporto, potendo poi eventualmente la SIa attivarsi per reperire un altro immobile;
RILEVATO, inoltre, che stante l'età di (che ha già compiuto 17 anni), possono essere disposte libere R_ frequentazione tra la minore e la madre, rimettendo comunque ai Servizi Sociali, ove dovessero emergere difficoltà o situazione di pregiudizio per la stessa di intervenire immediatamente per regolarne tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse della minore medesima e nel rispetto della sua volontà; per EM deve invece essere disposto al momento un calendario minimo che preveda weekend alternati dal sabato alla domenica alla presenza inizialmente dei nonni paterni, nel rispetto della volontà e compatibilmente alle esigenze
e ai bisogni del minore, conferendo sin da subito specifico incarico ai Servizi dell'Ente per intervenire, anche con l'ausilio del Curatore speciale, a diversamente rimodulare i tempi e le modalità come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali devo essere altresì incaricati di mantenere una presa in carico effettiva e attenta dei minori e dell'intero nucleo familiare e di attuare tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori
e dei genitori nonchè di completare con urgenza l'indagine psicosociale e psicodiagnostica già delegata offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche in punto soprattutto di collocamento, con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per i minori con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
RILEVATO come il quadro emerso, con una situazione di grave precarietà e complessità del nucleo faimiliare, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare realmente e concretamente al momento l'interesse dei figli, che si trovano in una situazione di particolare disagio e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli siano effettivamente attuati con anche un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita di ed - che devono trovare spazio e tutela come soggetti di diritti propri nel R_ Per_2 presente procedimento - la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.;
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a e ad un Curatore speciale - qui nominato R_ Per_2 nella persona dell'avv. , che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi, Controparte_2
e di garantire, anche raccogliendo le loro opinioni, l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi già in precedenza disposti e anche ulteriormente qui delegati ad opera dei
Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente della società e di guadagnare € 2.400 al mese per 13 mensilità (pari a Controparte_5 circa € 2.600 su 12 mensilità) in linea con le dichiarazioni dei redditi da cui risulta per gli anni di imposta 2021 pagina 7 di 27 (CU 2022) un reddito annuo lordo di € 42.808,48; per gli anni di imposta 2020 (CU 2021) un reddito annuo lordo di € 43.981; per gli anni di imposta 2019 (CU 2020) un reddito annuo lordo di € 46.435; percepisce
l'assegno unico per € 298,00 al mese;
ha riferito di pagare una rata di € 465,00 al mese per l'autovettura e sostiene tutte le altre spese della casa (spese condominiali per € 160 al mese etc), avendo in precedenza versato alla SIa dapprima la somma di € 500 per provvedere alle sue esigenze e successivamente di € 250; la ricorrente ha pacificamente smesso di lavorare alla nascita dei figli per dedicarsi a loro e alla gestione e cura della famiglia e della casa;
la casa coniugale è in comproprietà con mutuo estinto;
la SIa ha CP_1 dichiarato di avere un'invalidità al 67% per diabete melliti, disturbo alimentare, disturbo della personalità Nas
e che si sta attivando, anche con l'iscrizione al centro per l'impiego, per reperire un'attività lavorativa, avendo lavorato in precedenza per cinque anni come impiegata;
RITENUTO, pertanto, che attesa la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra descritta, possa essere posto a carico del padre l'integrale mantenimento dei figli come proposto dallo stesso con il pagamento al 100% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico;
OSSERVATO, altresì, quanto al mantenimento in favore della moglie, tenuto conto che la SIa da tempo ha pacificamente smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia e ai figli, considerato altresì che anche per le sue specifiche condizioni di salute (salvo verificare l'eventuale aggravamento con erogazione eventuale di una pensione o piuttosto l'inserimento in liste protette), ragionevolmente potrebbe incontrare serie difficoltà per un suo stabile inserimento lavorativo a breve, tenuto conto delle limitate frequentazioni con i figli, deve essere posto a carco del sig. un assegno di mantenimento per la moglie nella misura ritenuta equa e congrua Pt_1 per coprire al momento le sue esigenze in assenza al momento di un onere locativo esposto, in attesa che possa attivarsi sempre più efficacemente per il reperimento di un'attività lavorativa o per il percepimento di sussidi, tenuto anche conto degli oneri economici a carico del marito, di € 700,00 al mese da versare entro il 5 di ogni mese dal momento del rilascio effettivo della casa;
somma “lorda” per l'avente diritto e di importo invece su cui
l'onerato può vantare benefici fiscali.
PQM
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (cfr. verbale del 24 gennaio 2023).
1) AFFIDA i minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]) al Comune di R_ Per_2
Milano compente territorialmente, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso il padre nella casa coniugale e che
possa vedere liberamente la madre nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze e condizioni R_ psicofisiche, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di intervento per rimodularne tempi e modalità in caso di pregiudizio per la minore nel modo più rispondente per la stessa;
per con un calendario di Per_2 minima che preveda weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera alla presenza al momento dei
pagina 8 di 27 nonni materni, con potere di intervento e di diversa rimodulazione ad opera dei Servizi Sociali secondo quanto di seguito disposto;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST
( ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in stretto coordinamento con il Curatore Speciale: CP_4
- di verificare che il calendario previsto di frequentazione della madre con sia attuato con regolarità Per_2
e serenità e corrisponda al suo effettivo interesse, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente al benessere del minore e nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore medesimo, con eventuale graduale ampliamento e/o liberalizzazione, sempre ove rispondente all'intesse di e con un calendario per i periodi estivi e per le festività; Per_2
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (in entrambi i contesti) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, in specie per , con presa in carico effettiva e stabile presso il centro diurno in caso di disponibilità della stessa;
R_
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, con effettiva presa in carico della sig.ra presso il CPS competente, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei CP_1 minori;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
- di completare gli accertamenti psicodiagnostici già delegati diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto di responsabilità genitoriale e soprattutto di collocamento al fine di verificare se debbano essere apportate modifiche al collocamento disposto, elaborando un progetto a lungo termine eventualmente diverso per entrambi i figli, con tutti i suggerimenti e le indicazioni trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 5 MAGGIO 2023;
4) NOMINA in favore dei minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]) un R_ Per_2 curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato iscritta all'albo degli Avvocati di Controparte_2
Milano, che avrà il compito, anche sentendo i minori, di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli ulteriori incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva
pagina 9 di 27 adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione dei minori e di garantire l'interesse dei medesimi;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 10 MARZO2023 per il deposito di memoria difensiva;
6) ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano via Bellincione n. 10 al padre, con obbligo di rilascio per la SIa
entro il 10 marzo 2023, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di offrire e CP_1 predisporre ogni opportuno e utile supporto socioassistenziale e psicologico per la SIa CP_1
7) PONE a carico di l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli minori e al Parte_1
100% delle spese straordinarie;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1 mediante il versamento, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, della somma mensile di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento del rilascio dalla casa coniugale;
9) DISPONE che l'assegno univo venga percepito per intero da;
Parte_1
10) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo
a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
Nominava sé stesso Giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 25 maggio 2023.
La Curatrice Speciale nominata Avv. si costitutiva con memoria del 9 marzo 2023. Con le Controparte_2 relazioni del 9 febbraio e del 12 maggio 2023 i Servizi Sociali riferivano sull'andamento della situazione familiare e sugli interventi avviati a sua tutela;
perveniva altresì in data 10 maggio 2023 decreto definitivo del
Tribunale per i Minorenni che disponeva non luogo a provvedere sul ricorso presentato ex art. 330 c.c. dal PM prevedendo altresì che gli atti del relativo procedimento venissero ex art. 38 disp att. c.c. trasmessi a quest'Ufficio.
All'udienza fissata del 25 maggio 2023 la Curatrice aggiornava sulla situazione del nucleo riferendo in Pt_2 particolare per quel che concerne che l'udienza avanti al T.M. nell'ambito del procedimento R_ amministrativo aveva dato l'opportunità alla ragazza di continuare a proseguire nella frequentazione del centro diurno evitando così l'inserimento comunitario;
i difensori delle parti e la Curatrice Speciale convenivano quindi nel ritenere non opportuno l'ascolto della minore ed in questa fase contrario al suo interesse tanto più che era già stato calendarizzato il suo ascolto al TM;
all'esito il G.I,, preso atto delle richieste delle parti, assegnava i termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., disponeva che i Servizi Sociali e Specialistici proseguissero negli incarichi già loro compiutamente delegati e rinviava il procedimento per ulteriore trattazione all'udienza del 8 novembre
2023 in presenza.
In data 27 luglio perveniva relazione dei Servizi Specialistici dell' ed in data 5 Controparte_6 settembre 2023 dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
pagina 10 di 27 Alla fissata udienza del 8 novembre 2023 la Curatrice chiedeva che venisse acquisita copia integrale Pt_2 della relazione clinica attestante le dimissioni della SIa dall'Ospedale San Raffaele e prodotta solo CP_1 parzialmente;
aggiornava sulla situazione del nucleo riferendo in particolare che aveva interrotto tutti R_ gli interventi predisposti dal T.M. e aveva anche saltato gli ultimi esami tossicologici e che aveva Per_2 positivamente iniziato il liceo ed era seguito dall' ; chiedeva che venisse data più precisa delega ai CP_7
Servizi Specialistici dell'ASST di completare gli accertamenti psicodiagnostici, richiesta cui i difensori si associavano riservando all'esito ogni richiesta anche di eventuale CTU e sull'ascolto dei minori;
la Signora si impegnava a depositare la documentazione sanitaria richiesta;
il G.I. si riservava;
a scioglimento della CP_1 riserva assunta adottava il seguente provvedimento che si riporta:
VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
Lette altresì la relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di Milano;
Sentite ampiamente le parti e la curatrice speciale con le loro richieste all'udienza del 8 novembre 2023 a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che quanto alle richieste ex art.. 213 c.p.c di parte ricorrente la SIa si è impegnata in CP_1 udienza con il suo difensore a richiedere personalmente agli istituiti interessati la documentazione sanitaria richiesta e quindi a depositarla nel fascicolo entro il 31 gennaio 2023, per cui si riserva solo all'esito, in caso di omessa/incompleta documentazione, di valutare se provvedere all'ordine richiesto;
RITENUTO altresì che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli tutti dal contenuto valutativo non demandabile ad un teste oltre che generici e irrilevanti;
OSSERVATO che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
OSSERVATO che deve essere data nuova delega ai Servizi dell'Ente già incaricati di prosecuzione in tutti gli incarichi conferiti e di completamento di tutti gli accertamenti psicodiagnostici, assolutamente incompleti e non rispondenti a quanto richiesto con ordinanza, per fornire al Tribunale tutti gli elementi per assumere le determinazioni definitive nell'interesse dei figli;
RITENUTO che la curatrice e il difensore di parte ricorrente si sono riservati di insistere nella richiesta di CTU sulle capacità genitoriali delle parti, all'esito degli esiti degli accertamenti delegati, anche qui sollecitati;
OSSERVATO che va quindi fissata udienza per esame delle relazioni sociali e per verificare l'evoluzione della situazione dei figli e del nucleo, anche in considerazione della prossima maggiore età ella figlia , con R_ riserva di ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine all'ascolto del figlio minore, udienza
pagina 11 di 27 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (fatta salva la possibilità in caso di urgenza o di richiesta di udienza in presenza)
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) ORDINA alla parte resistente di provvedere al deposito della documentazione sanitaria indicata nel verbale di udienza entro il 31.01.2023 secondo l'impegno dalla medesima assunto, fatta salva in caso di mancata o incompleta documentazione la valutazione delle istanze ex art. 213 c.p.c avanzate da parte ricorrente che si è riservato;
3) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 31 gennaio 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notori attestanti la mancanza di reddito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023 ovvero documentazione attestante la ricerca di lavoro;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dell'Ente di Milano continuino Controparte_8 nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti, completando per il tramite dei Servizi dell'ASST l'accertamento psicodagnostico già delegato, che non risulta assolutamente completato, sulle capacità genitoriali, condizione dei minori, relazione dei minori con ciascun genitore fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per l'assunzione delle determinazioni definitive, in particolare se debba essere confermato
l'assetto disposto in punto di responsabilità genitoriale e collocamento ovvero se debbano essere apportate modifiche con tutti i suggerimenti e le indicazioni e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine da far pervenire entro e non oltre il 20 MARZO 2024;
6) SI RISERVA all'esito anche sull'ascolto del figlio minore e ogni altra valutazione e determinazione;
7) FISSA udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione con la verifica dell'evoluzione della situazione del minore e del nucleo, con riserva di fissare in seguito udienza di precisazione delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 11 APRILE 2024”.
In data 28 marzo e 8 aprile 2024 pervenivano le relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 11 aprile 2024 il G.I., preso atto che era nelle more divenuta maggiorenne prestando R_ però il consenso al proseguo amministrato, ritenuto comunque necessario proseguire in tutti gli interventi in pagina 12 di 27 essere al fine di poter elaborare un progetto concreto per disponeva che i Servizi Sociali e Per_2
Specialistici proseguissero nell'attività loro delegata, assegnava agli stessi termine per il deposito di una relazione completa e fissava udienza per esame delle relazione e per la precisazione delle conclusioni che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 3 ottobre 2024.
Con provvedimento del 3 ottobre 2024, il G.I, preso atto della relazione dei Servizi Sociali e lette le note scritte depositate dalla parti e dal Curatore Speciale con le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale, che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice istruttore con le ordinanze sopra integralmente riportate, di cui condivide e richiama le motivazioni.
Preliminarmente, infatti, va evidenziato che la domanda di addebito della separazione originariamente formulata da entrambi è stata rinunciata, dal sig. espressamente in sede di memoria integrativa, dalla SIa Pt_1 implicitamente non reiterandola né coltivandola più nel proseguo del giudizio. CP_1
Quanto invece alla responsabilità genitoriale sul minore essendo difatti nella more divenuta Per_2 R_ maggiorenne, le ampie risultanze acquisite per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario del Comune di Milano che hanno attentamente seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e dei minori periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, unitamente alle ulteriori risultanze acquisiste per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse del minore. Sotto tale profilo non si è ritenuto alcun modo necessario procedere all'ascolto di e parimenti di all'epoca minorenne essendo peraltro le Per_2 R_ stesse parti e la Curatrice Speciale tutti concordi nel ritenere che tale incombente sarebbe stato in contrasto con il loro interesse e che avrebbe comportato un ulteriore pregiudizio per la loro serenità e tranquillità già così pesantemente minata dalla difficile situazione familiare (v. infatti verbale udienza del 24 gennaio 2023 e anche del 25 maggio 2023). Peraltro, il punto di vista del ragazzo è stato comunque già raccolto dai diversi professionisti che si sono con il medesimo interfacciati, dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, ai Servizi
Specialistici e dalla Curatrice che hanno tutti univocamente concordato nel ritenere che sia Pt_2 fondamentale e corrispondente al suo interesse garantire al ragazzo la preservazione della sua attuale e radicata organizzazione di vita. Per tali motivi un eventuale ascolto, pur richiesto ancora da parte convenuta, sarebbe oltremodo pregiudizievole per il minore e per il suo benessere psicofisico che al momento, dopo tanta sofferenza e precarietà, sembra essersi stabilizzato, potendo piuttosto ingenerare nel medesimo un nocivo conflitto di lealtà
e soprattutto superfluo e inutile alla luce delle ampie risultanze acquisite che si andranno analizzare.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello già acquisito in atti, anche per ordine del giudice, per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale pagina 13 di 27 aspetto e richiamando il Tribunale in ogni caso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione
(da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 19.12.2005), oggi maggiorenne, ed (il 24.04.2009) R_ Per_2
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, le domande reciproche di addebito poi rinunciate/non coltivate, l'interruzione da tempo della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, domandando, pertanto, entrambe la pronuncia della separazione, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c..
La responsabilità genitoriale
pagina 14 di 27 Preliminarmente occorre premettere che nulla il Tribunale è chiamato a statuire relativamente alla responsabilità genitoriale su nata il [...]5 e divenuta maggiorenne nel corso del procedimento. La ragazza, R_ comunque, visti i delicati trascorsi che l'hanno riguardata con anche l'apertura nei suoi confronti di un procedimento amministrativo avanti al TM di cui si dirà e le fragilità di cui è ancora portatrice, ha deciso di continuare a farsi supportare dai Servizi Sociali e ha prestato quindi il suo assenso al proseguo amministrativo che viene riferito essere oggi ancora positivamente in atto e che la ragazza si trova oggi in una fase di vita sicuramente più stabile;
la stessa vive ormai stabilmente con il proprio fidanzato ed è diventata anche mamma lo scorso 1 ottobre 2024. Una responsabilità e un impegno sicuramente molto importante per cui il Tribunale si auspica che la ragazza, con un trascorso di vita così pesante e di sofferenza, continui a farsi supportare dai
Servizi Sociali nei vari interventi proseguendo fino a che ce ne sarà bisogno nel proseguo amministrativo.
Quanto invece ad ancora minorenne, ritiene il Collegio di dover allo stato confermare ancora il suo Per_2 affidamento all'Ente - Comune di Milano con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, perlomeno per un ulteriore anno.
La situazione familiare, infatti, sebbene certamente positivamente evolutasi rispetto agli inizi davvero preoccupanti ed allarmanti, si è però solo recentemente normalizzata e necessita quindi ancora di un po' di tempo per definitivamente assestarsi. Ancora oggi, difatti, pur in quadro di certo stemperatosi e più rassicurante, viene però riferita di una attuale e persistente difficoltà di questi genitori a fidarsi l'uno dell'altro e a comunicare e a collaborare serenamente tre di loro.
Del resto, questo nucleo familiare sta uscendo solo ora da una situazione davvero molto pesante ed impattante che ha inevitabilmente sfibrato e logorato le relazioni tra i suoi componenti, in specie quella tra i genitori e di cui occorre brevemente ripercorre le tappe principali.
Il quadro iniziale che si è difatti appalesato all'inizio del procedimento e che anche emergeva dalla documentazione prodotta era allarmante. Più segnatamente il padre lamentava la totale inadeguatezza della moglie nella cura e nella gestione dei minori soprattutto di , primogenita che con la nascita del secondo R_ figlio la madre avrebbe completamente trascurato e dimenticato;
che spesso inoltre la moglie nel corso Per_2 degli anni aveva tenuto nei confronti suoi e dei figli comportanti del tutto inadeguati, con molti agiti violenti posti in essere, comportamenti altalenanti con urla e minacce a volte anche rivolte a se' stessa di suicidarsi e financhè fisicamente aggressivi nei confronti dei membri della famiglia per cui anche in una occasione era stata ammonita ed erano intervenute le forze dell'ordine (con il ricorso introduttivo venivano riportati molti episodi accaduti negli anni, intensificatisi poi a partire dal 2020 anche a causa delle misure pandemiche). Il sig. Pt_1 riferiva, altresì, che tali comportamenti si inserivano in un quadro di grave compromissione psicologica/psichiatrica della moglie che soffriva da tempo di attacchi di ansia, di panico e disturbi alimentari per cui in una occasione nel 2021 era stata anche ricoverata per un mese, che era seguita da una psichiatra e che assumeva terapia farmacologica di cui anche in una occasione nel maggio del 2022 era capitato che abusasse prendendone di più del dovuto e per cui era stata trovata dal marito e dai figli priva di coscienza.
pagina 15 di 27 Stante la gravità di quanto rappresentato dalla parte attrice sin dal ricorso, il Presidente f.f., già con il decreto di fissazione udienza invitava i Servizi Sociali ad immediatamente attivarsi nella presa in carico del nucleo familiare e ad attuare tutti gli interventi ritenuti necessari a tutela dei minori.
Quanto alla SIa la stessa, sebbene in parte ridimensionando la portata di quanto raccontato dal CP_1 marito, dava comunque atto negli atti introduttivi (e poi anche nelle verbalizzazioni rese in udienza) di essere portatrice di un quadro psicologico e psichiatrico molto delicato con diagnosi di disturbo dell'umore per cui era seguita regolarmente da una psichiatra e riferiva anche lei di una situazione familiare davvero molto complessa a cui si era addivenuti però anche a causa dei comportamenti del padre e della sua totale incapacità di accudire e gestire i figli minori, in particolare che versava in quanto mai preoccupanti condizioni. Ad appesantire R_ infatti ancora di più il quadro già così abbastanza precario e conflittuale era proprio la situazione di quest'ultima che risultava essere stata sottoposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano a procedimento amministrativo per gravi condotte devianti. Emergeva infatti dalla documentazione allegata ai primi atti di causa che la ragazza, con provvedimento del 16.11.2021 era stata affidata ai Servizi Sociali di Milano con incarico ai medesimi di attuare tutti gli interventi di supporto a sua tutela;
in particolare infatti, come si è poi potuto ricostruire dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali delegati dal ell'ambito di quel giudizio e poi confluite nel presente fascicolo, la Pt_3 minore era stata precedentemente segnalata per gravi irregolarità della condotta;
in particolare R_ sfuggiva al controllo dei genitori, trascorreva gran parte del tempo fuori casa, consumava abitualmente sostanze stupefacenti sia di cannabis che cocaina, aveva abbandonato la scuola, frequentava cattive compagnie e finanche attuava comportamenti sessualmente non responsabili (cfr. anche le relazioni del 26 maggio 2022, del 3 agosto
2022 e del 15 ottobre 2022 dei Servizi Sociali del Comune di Milano quelle di aggiornamento dello SMI per la cura delle dipendenze e dell' sempre dell'agosto del 2022 che le Controparte_9 prescriveva terapia farmacologica per deflessione del tono dell'umore e disturbi alimentari).
Pervenivano nel novembre del 2022 le prime risultanze delle indagini compiute sul nucleo familiare richieste dal
Presidente f.f. che effettivamente confermavano che la situazione del nucleo familiare destava nel suo complesso, e non solo quindi per quel che riguardava , davvero seria preoccupazione essendo R_ caratterizzata da una dilagante ed esasperata conflittualità tra i genitori che, in difficoltà nell'accudimento e nella gestione dei figli continuavano anche a litigare e ad accusarsi per qualsiasi, cosa creando così un clima invivibile e destabilizzante per i minori che erano davvero troppi esposti nel confitto tanto dall'essere costretti a schierarsi con l'uno o con l'altro e stavano quindi entrambi manifestando segni di evidente malessere e sofferenza (cfr. rel. pervenuta il 9.11.2022).
A fronte di un quadro così pesante e frastagliato, il Presidente f.f. con l'ordinanza presidenziale del 24 gennaio
2023 non poteva che implementare i presidi di tutela per il nucleo familiare e per i minori che pertanto venivano affidati all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi;
stante l'emerso quadro di fragilità psicologico/psichiatrico della madre, dalla stessa peraltro anche ammesso e con una maggiore difficoltà anche nella relazione con i figli, in specie con , e considerato quindi che il padre offriva maggiori garanzie di R_ stabilità, si optava per mantenere i minori collocati presso di lui nella casa familiare;
libere frequentazioni con pagina 16 di 27 anche in considerazione dell'età della ragazza ormai quasi prossima alla maggiore età e delega ai R_
Servizi di regolamentare invece quelle con venivano poi conferiti precisi incarichi ai Servizi Sociali e Per_2
Specialistici dell'Ente affidatario e nominato a tutela dei minori un Curatore Speciale individuato nella persona dell'Avvocato Controparte_2
Con le relazioni successivamente pervenute si è assistito ad un graduale miglioramento della situazione che però
certamente non può dirsi ancora completamente rientrata e stabilizzata permanendo infatti come si dirà ancora aspetti di importante criticità. Sicuramente un passo importante e che ha determinato un primo abbassamento del livello di tensione che aveva raggiunto livelli non più sostenibile si è avuto con l'interruzione della convivenza.
Con le relazioni di maggio e del novembre 2023, infatti, si è dato atto che la Signora si era trasferita CP_1 presso i propri genitori a Bariano (BG); e che, per effetto dell'interruzione della convivenza la conflittualità ed il livello di tensione sicuramente ancora presente stava però diminuendo;
che , ormai prossima alla R_ maggiore età, aveva instaurato una relazione stabile con un ragazzo più grande e che proseguiva il suo iter nell'ambito del procedimento amministrativo presso il TM e che aveva già chiesto e ottenuto il proseguo amministrativo;
che il minore era stato preso in carico e proseguiva il suo percorso di supporto presso Per_2 CP_1 l' con la dott.ssa , la quale, pur non ravvisando elementi di particolare criticità sotto l'aspetto CP_7 personologico/psicologico del ragazzo che peraltro era ben inserito nel suo contesto scolastico amicale e sociale, riteneva però utile per lui in considerazione delle sue fragilità emotive e del malessere che comunque traspariva per la pesante situazione familiare, proseguire con la presa in carico. Importanti criticità venivano invece evidenziate sul versante della genitorialità delle parti che faticavano molto a collaborare, a condividere le informazioni sui figli e soprattutto a mantenere aperto un canale comunicativo tra di loro nell'interesse dei figli;
ciò aveva determinato l'insorgere di alcuni problemi negli spostamenti e nelle frequentazioni del minore con la madre che, difatti, per un periodo nell'estate del 2023, anche a causa del nuovo ricovero della SIa, non sono avvenute regolarmente, non essendo riusciti i genitori ad accordarsi e dovendo quindi intervenire l'Ente ogni volta per rimodulare le visite riorganizzarle. (v. relazione pervenuta il 15 maggio 2023 e del 6 novembre 2023).
Peraltro, come anticipato, è in questo periodo che la SIa a seguito di un nuovo peggioramento delle CP_1 sue condizioni psicologiche è stata ricoverata presso l'Ospedale San Raffaele ove è rimasta in cura dal 11 luglio
2023 al 25 luglio 2023 e dimessa con diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore deflesso e disturbo da alimentazione incontrollata, invio al curante e assunzione di varie terapie farmacologiche (v. Relazione clinica alla dimissione dell'Ospedale San Raffaele all. con deposito del 30 dicembre 2023).
Le relazioni successivamente pervenute nell'aggiornare sull'andamento della situazione familiare hanno poi rappresentato che la relazione di con la madre rispetto alle problematiche che l'avevano all'inizio Per_2 connotata era regolarmente ripresa e si stava stabilizzando tanto che il ragazzo, godendo della libertà che i genitori gli lasciavano nell'organizzarsi, si recava dal genitore gran parte dei fine settimana;
che la relazione tra i genitori continuava ad essere connotata da aspetti comunque di persistente criticità soprattutto sul versante della loro comunicazione e della condivisione delle informazioni sui figli, ma che, comunque, anche sotto tale aspetto, si poteva apprezzare qualche passo in avanti;
che, difatti, proprio la notizia della gravidanza di aveva R_
pagina 17 di 27 determinato un riavvicinamento tra di loro con un comune impegno a far fronte alle sue esigenze (il padre ad es. aveva ospitato per il periodo di gravidanza la figlia e il compagno) e si era riattivato così un dialogo che era da tempo assente;
che anche dopo la bocciatura al primo anno del liceo scientifico era stato supportato Per_2 dai genitori nello studio e con anche l'attivazione di lezioni private. Ritenevano quindi che si potesse avviare una valutazione sul reintegro della responsabilità genitoriale mantenendo fermo l'attuale assetto di vita di Per_2 presso il padre con cui il ragazzo ormai vive da oltre un anno e dove ha comunque una radicata organizzazione di vita (v. relazione dott.ssa del 13 settembre 2024). Più nello specifico si legge: che:” Rispetto Per_5 all'aggiornamento inviato nel mese di marzo, le dinamiche familiari sono notevolmente cambiate e configurano ora una situazione positiva. La notizia della gravidanza della figlia maggiore, infatti, pur
avendo inizialmente scosso profondamente entrambi i genitori, ha poi dato modo ad entrambi di
concentrarsi sui bisogni di ed riattivando quel dialogo utile e necessario che nei mesi R_ Per_2
era per di più assente. Dai racconti dei SIi e così come da quello di Pt_1 CP_1 R_ traspare la distensione dei rapporti e il passaggio delle informazioni importanti, con la finalità di creare un fronte genitoriale comune e di essere di guida e supporto per entrambi i figli…….La situazione attuale di
e le nuove dinamiche familiari fanno ritenere alla scrivente che non sia necessaria l'attivazione Per_2
di alcun supporto esterno alla famiglia. Si valuta, invece, utile per il ragazzo, mantenere il collocamento
presso la casa paterna, così da facilitare la frequenza scolastica e il mantenimento delle frequentazioni amicali e dell'attività sportiva, se desiderata da lasciando a lui, in accordo con i genitori, la Per_2
facoltà di decidere quando recarsi dalla propria madre. Alla luce di quanto riferito. Il Servizio Scrivente ritiene che gli obiettivi del percorso di accompagnamento siano stati raggiunti e, pertanto, richiede all'A.G. procedente di valutare il reintegro della responsabilità genitoriale del SI e della Pt_1
SIa e il collocamento di presso la casa paterna e la facoltà di decisione in merito CP_1 Per_2
alla frequenza degli incontri con la madre.”
Diversamente invece il Servizio Specialistico, pur dando atto che la situazione familiare stava attraversando sicuramente una fase di maggiore tranquillità, non condivideva le valutazioni del Servizio Sociale, ritenendo al contrario che i tempi non potevano considerarsi ancora maturi per darsi luogo ad una piena e completa reintegra della responsabilità genitoriale. La precarietà e fragilità dei loro rapporti, le ancora persistenti difficoltà a dialogare e a condividere le informazioni sui figli, la reciproca diffidenza verso l'altrui operato, sono tutti aspetti di persistente disfunzionalità delle loro competenze che, seppur attenuatisi, stanno ancora impattando sulla rispettiva genitorialità e che rischiano, se non definitivamente appianate e gestite, determinare una condizione di scarsa tutela per i figli. L'ultima relazione pervenuta, nel confermare la precedente di marzo 2024, ritiene proprio che “in considerazione di quanto sopra esposto si conferma la presenza di una difficoltà di comunicazione tra il SI e la SIa già segnalata nella precedente relazione. Si ravvisano Pt_1 CP_1 alcuni elementi positivi di apertura e cambiamento che necessitano tuttavia di essere sostenuti nel tempo e da figure terze che si pongono come intermediari. Entrambi i genitori ciascuno per la propria parte si si
pagina 18 di 27 confermano autenticamente legati ai propri figli e per loro si attivano più riprese, rimanendo tuttavia fortemente interferiti da una condizione di reciproca difficoltà di accesso all'altro genitore e di reciproco scambio che inevitabilmente impatta negativamente su entrambi i figli in particolare su che può così usufruire di Per_2 spazi di autonomia non sempre congrui e funzionari alla sua crescita. Si considera quindi clinicamente opportuna la prosecuzione del presente percorso di sostegno alla genitorialità nella previsione di poter
accedere alla possibilità di incontri congiunti. Rispetto al figlio minore per quanto al momento Per_2 rilevabile, non si ravvisano le condizioni per una modifica circa l'attuale regime di affido nonostante la presenza di un maggior grado di consapevolezza recentemente manifestata da entrambi i genitori circa la necessità di individuare divisa in modalità di accudimento e cura relativamente ad entrambi i figli consapevolezza che richiede essere supportata e sostenuta nel tempo. Si ritiene clinicamente opportuno il mantenimento del monitoraggio da parte della competente in considerazione la particolare fase di CP_7 crescita del minore” (v. relazione pervenuta il 6 settembre 2024)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la situazione del nucleo familiare, pur in un quadro che sicuramente è stato riferito essere più tranquillo e con una distensione dei rapporti di cui oggi sembra che tutti i componenti il nucleo stiano beneficiando, non è però ancora tale da poter portare ad una piena reintegra della loro responsabilità genitoriale. Gli eventi così pesanti che hanno caratterizzato la storia recente di questo nucleo e così impattanti per la serenità di tutti i suoi membri, in particolar modo dei figli che sono stati comunque fortemente coinvolti nella conflittualità dei genitori, sono ancora molto recenti e stanno comunque ancora spiegando i loro effetti soprattutto sul versante della relazione tra questi genitori che rimane ancora critica e non completamente distesa, sebbene vadano sicuramente apprezzati gli sforzi e che di recente sono stati segnalati con una rinnovata intesa nella gestione delle problematiche dei figli che dovrà però mantenersi anche su un più lungo periodo. Il clima familiare, difatti, inizialmente così teso e conflittuale anche per via dei gravi eventi che si erano verificati, si è poi via via stemperato e si è così parallelamente assistito ad una graduale normalizzazione dei rapporti che però effettivamente solo di recente si è potuta apprezzare in tutta la sua potenzialità. Ad oggi la situazione familiare e gli equilibri delle relazioni al suo interno rimangono ancora fragili e soprattutto di incerta evoluzione. Vi è pertanto la necessità che anche sul lungo periodo i nuovi equilibri e i progressi si mantengano e si consolidino auspicabilmente in modo definitivo.
Peraltro, le ancora persistenti difficoltà di questi genitori a comunicare e a collaborare che sono state comunque segnalate anche dall'ente affidatario, la reciproca diffidenza e la scarsa fiducia nell'altrui operato che anche negli scritti conclusivi si è potuto nitidamente riscontrare con ancora pesanti accuse e critiche reciproche anche come genitori ( in particolare, il padre contestando alla madre alcune scelte educative fatte per e la madre Per_2 riferendo invece che non lo sopporterebbe e che il marito sarebbe anche dedito al gioco), le domande R_ del tutto contrapposte in punto di collocamento a riprova di come la conflittualità sia tutto fuorché alle spalle con una difficoltà ancora attuale a focalizzarsi sull'interesse del minore, sono tutti elementi di ancora persistente criticità e che confermano la necessità che rimanga, almeno per un altro anno, ben radicata e ferma la presenza dell'Ente nelle dinamiche di questo nucleo familiare.
pagina 19 di 27 Si ritiene, pertanto, necessario mantenere nel prioritario interesse di invariati tutti presidi di supporto a Per_2 partire dal suo affidamento ai Servizi Sociali con una limitazione della responsabilità genitoriale che deve essere pertanto allo stato confermato, sulla base di quanto emerso, per un periodo di tempo ritenuto congruo di mesi 12; tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori che potranno auspicabilmente essere quindi reintegrati nella responsabilità genitoriale.
Quanto al collocamento, su cui le posizioni delle parti divergono, mentre tutti i Servizi manifestano una concorde ed unanime soluzione (cfr. anche sopra relazione della dott.ssa deve essere confermato, anche Per_5 tenuto conto dell'età dello stesso ragazzo in grado ormai di gestirsi anche autonomamente, l'attuale collocamento di presso il padre, genitore con cui il minore è rimasto a vivere da sin dopo l'uscita della Per_2 madre dalla casa familiare e che ha in questo arco temporale adeguatamente accudito il minore provvedendo a tutte le sue esigenze, rappresentando una figura idonea e tutelante sotto i vari profili, che ha anche favorito l'accesso al madre e consentito il deciso loro miglioramento dei rapporti. Con la madre, infatti, i rapporti sono comunque descritti come positivi tanto che il ragazzo che oggi ha quasi sedici anni la incontra senza problemi ed in totale autonomia. Si ritiene quindi davvero molto importante, soprattutto in questa fase ancora di transizione, con nuovi equilibri familiari che si stanno consolidando e dopo i trascorsi davvero così pesanti affrontati dal nucleo e anche dalla stessa madre reduce da un ulteriore ricovero nel 2023, non modificare nuovamente l'assetto di vita del minore che oggi è radicato e consolidato con nuovi avvicendamenti familiari che potrebbero alterare ed incidere negativamente sugli equilibri ancora in fase di consolidamento. peraltro, sta vivendo oggi Per_2 una situazione di vita finalmente più serena e tranquilla, abita sì con il padre, ma vede spesso e con piacere la madre, frequenta regolarmente la scuola e dopo la bocciatura del primo anno al liceo scientifico è deciso ad impegnarsi di più nello studio ma deve essere sempre e costantemente monitorato, fa sport e dispone di una buona rete amicale e sociale. Si ritiene pertanto molto importante, ed in tale direzione si sono espressi anche le diverse professionalità intervenute dai Servizi Sociali a quelli specialistici al Curatore Speciale, che nel suo esclusivo interesse tutto ciò venga preservato e mantenuto e che si mantenga quindi il suo prevalente collocamento presso il padre, tanto più considerata l'età e la sua autonomia raggiunta. Relativamente alle frequentazioni viene, infatti, riferito anche dai Servizi Sociali che le stesse starebbero avvenendo liberamente e per il momento senza particolari criticità, fatto salvo sempre il potere di intervento dei Servizi dell'Ente ove dovessero emergere situazioni di potenziale pregiudizio per il minore.
Si ritiene quindi in considerazione dell'età di (il ragazzo compirà ad aprile sedici anni) che possono Per_2 essere disposte libere visite tra il minore e la madre come peraltro già sta avvenendo, ma demandando comunque all'Ente affidatario, qualora dovessero sorgere problemi o difficoltà come peraltro già accaduto nel 2023, di intervenire prontamente per regolare tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse del minore e nel rispetto della sua volontà.
pagina 20 di 27 Si ritiene in conclusione necessario, stante la complessità della situazione familiare che venga mantenuta un'effettiva ed efficace presa in carico del nucleo familiare con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per il minore in particolare con la prosecuzione della sua presa in carico presso l' nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo CP_7 opportuni per i genitori e la prosecuzione di un'attenta attività di monitoraggio con obbligo di segnalazione in caso di pregiudizio, come meglio in dispositivo indicati.
L'adozione di comportamenti inadeguati o l'adottare atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare eventualmente a provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, a seguito delle segnalazioni dei Servizi incaricati.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 23 gennaio 2023, il Presidente f.f. poneva a carico del padre l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 100% delle spese straordinarie a suo carico.
La situazione economica reddituale delle parti non ha subito grandi modificazioni rispetto a quella era stata fotografata in fase presidenziale con i dati allora disponibili e che si va qui ad aggiornare richiamandosi, per il resto, il contenuto della puntuale ordinanza presidenziale. difatti lavora sempre come dipendente della società ; nell'anno di imposta del Parte_1 Controparte_5
2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 45.829,27 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.750,00 (v. C.U. 2023) e nell'anno di imposta successivo del
2023 un reddito complessivo di euro 46.548,90 pari ad un netto mensile sostanzialmente analogo e comunque in linea con i redditi degli anni precedenti che erano stati analizzati in fase presidenziale. Vive con il figlio nella casa familiare di Milano via Bellincione n. 10 in comproprietà al 50% con la moglie non gravata Per_2 da mutuo che è stato estinto. Ha un conto corrente presso CheBanca con saldo attivo. Ha riferito di sostenere Per_ ancora economicamente la figlia , da poco comunque diventata mamma di (il 1.10.2024) e che R_ vive con il compagno a S. Angelo Lodigiano pagandole alcune mensilità della locazione per la casa in cui vive
(vengono allegati due bonifici effettuati per euro 500,00 l'uno con causali affitto mensilità novembre e dicembre
2024) oltre alle utenze. D'altro canto, va però evidenziato che lo stesso è stato comunque sgravato dal mantenimento diretto della figlia che si è costituita un proprio autonomo nucleo familiare, dovendosi rimettere all'autonomia delle parti stesse la decisione eventualmente di supportare in parte ancora la figlia, pur ammessa dalla stessa madre che ha riferito che vive vicino a lei e che la aiuta anche con la figlioletta appena nata.
La Signora è a tutt'oggi ancora priva di occupazione lavorativa e percepisce dal marito euro 700,00 CP_1 mensili a titolo di assegno di mantenimento (v. autocertificazioni della situazione reddituale). Si è iscritta nel marzo del 2023 al Centro per l'Impiego prima di Milano e poi con il cambio della residenza a Bariano è stata pagina 21 di 27 presa in carico dal competente ufficio di di Lombardia;
ha riferito però di non aver ancora trovato un Tes_1 impiego.
I Servizi Specialistici con l'ultima relazione del 6 settembre 2024 davano invece atto che la SIa era CP_1 stata assunta dalle liste protette come segreteria dopo aver svolto un periodo di tirocinio (v. rel. dell'
[...]
pervenuta il 6 settembre 2024); è stato poi prodotto dalla sig.ra il proprio stato Controparte_6 CP_1 occupazionale da cui risulta che la SIa alla data del 23 dicembre 2024 sarebbe ancora in stato di disoccupazione ininterrotta dal marzo 2023 data di iscrizione.
Nulla però è stato dedotto e/o meglio chiarito su quanto riportato dai Servizi Specialistici e nello specifico a che cosa i medesimi si stessero riferendo nel riportare la notizia, peraltro, in modo abbastanza preciso del reperimento di un'attività lavorativa specifica, limitandosi la difesa, anche nelle memorie conclusionali, a riferire che la SIa non ha ancora reperito alcuna occupazione lavorativa. La circostanza rimane quindi nel complesso poco chiara, pur essendo stato onere probatorio della SIa meglio chiarire e dedurre.
Si evidenzia, d'altronde, come la SIa non abbia comunque dato prova di essersi negli ultimi due anni CP_1 ulteriormente prodigata per cercare di fattivamente inserirsi nel mercato del lavoro;
nulla, infatti, è stato documentato sulla effettiva frequentazione ai corsi di aggiornamento professionale che i centri per l'impiego promuovono proprio con il fine di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro;
né la stessa ha dato prova di essersi mossa diversamente anche al di fuori del circuito del centro per l'impiego per cercare di reinserirsi nel mercato del lavoro inviando ad es. candidature o facendo colloqui di lavoro o brevi esperienze anche di tirocinio per rafforzare le proprie competenze.
Ciò posto, quanto agli oneri abitativi, la stessa non sostiene alcuna spesa, dal momento che vive nell'appartamento di proprietà dei genitori a Bariano sito al piano di sopra. Mantiene direttamente il figlio nei tempi che lo ha con sé, sicuramente più ampi rispetto a due anni fa e, in qualità di comproprietaria Per_2 della casa familiare assegnata al marito, contribuisce anche sotto tale punto di vista al suo mantenimento, provvedendo alle esigenze abitative del minore.
Alla luce, pertanto di tutto quanto sopra esposto reputa il Tribunale equo e congruo confermare quanto già disposto in sede presidenziale, come d'altronde chiesto dallo stesso attore, mantenendo a carico del padre medesimo l'obbligo di provvedere al mantenimento integrale del figlio non potendosi evidentemente, Per_2 stante il collocamento presso il padre, esservi spazio per un contributo al mantenimento indiretto in favore della madre che provvederà, nei tempi di sua competenza, in via diretta alle esigenze del figlio. Parimenti, con riferimento alle spese straordinarie, in considerazione del divario tra le rispettive situazioni reddituali e attesa la situazione lavorativa ancora precaria della SIa dovranno porsi ancora per il 100% a carico del padre, CP_1 confermando quanto già disposto con ordinanza presidenziale del 24 gennaio 2023.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dal padre che in principalità e con maggior onere provvede alla cura e gestione del figlio.
Assegno di mantenimento per il coniuge
pagina 22 di 27 Passando, quindi, alla richiesta di assegno di mantenimento avanza per sé dalla occorre preliminarmente CP_1 evidenziare in punto di diritto che, in sede di separazione, ai fini di accertare i presupposti per il diritto a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., “il giudice deve verificare la mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, ovvero di redditi sufficienti a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti, l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 maggio 2023 n. 14343).
Ciò premesso in linea generale, ritiene il Collegio che alla luce della tratteggiata situazione economica e personale delle parti per come sopra analizzata da intendersi qui richiamata, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente sia fondata e meriti di essere accolta nei limiti però meglio di seguito sviluppati.
Il nucleo familiare negli anni della convivenza matrimoniale è stato difatti senza alcun dubbio economicamente trainato dal marito unico percettore di reddito e con una differenza di condizioni lavorative e reddituali che permangono ancora oggi. Il sig. infatti, come si è sopra ricostruito, può contare su un'attività lavorativa Pt_1 stabile come dipendente e su redditi che negli anni si sono mantenuti altrettanto stabili e costanti, e ciò a differenza invece della SIa che ha pacificamente smesso di lavorare dopo la nascita dei figli, in CP_1 specie del secondo figlio, per dedicarsi a loro e alla gestione della quotidianità. Allo stato, pertanto, pur dovendo sicuramente la SIa maggiormente attivarsi nella ricerca di una occupazione lavorativa stabile e sufficientemente remunerativa e pur presentando una invalidità al 67% (per “sindrome delle apnee notturne, diabete mellito, disturbo del comportamento alimentare in disturbi di personalità Nas) (cfr. verbale della
Commissione Sanità di invalidità del tutto però incompleto essendoci solo la 1 pagina, su 10) con però una residua capacità lavorativa con il conseguente inserimento nelle categorie protette secondo quanto dedotto dalla difesa se pur non sufficientemente documentato (agli atti vi è solo certificazione del 10.03.2023 di inserimento nelle liste protette), la sua attuale condizione non è al momento tale da consentirle il soddisfacimento delle proprie esigenze di mantenimento e da garantirle la conservazione del tendenziale tenore di vita matrimoniale allorquando il menage familiare era alimentato e sostenuto solo dal marito unico percettore di reddito. La stessa ha quindi sicuramente diritto, stante l'evidente divario reddituale, a continuare a percepire un assegno per il proprio personale mantenimento.
L'entità del contributo a giudizio del Collegio deve essere però riparametrato e attualizzato rispetto a quanto argomentato al tempo dei provvedimenti provvisori ove, comunque, si evidenziava che l'entità del contributo veniva così determinato temporaneamente proprio per supportare e consentire alla SIa, che doveva riorganizzare la propria e che stava anche attraversando una fase molto delicata a livello personale e psicologico, di definitivamente assestarsi con l'obiettivo di una ricollocazione stabile nel mercato del lavoro.
Oggi la situazione personale della SIa è sicuramente diversa rispetto a quella di due anni fa e, se CP_1 anche la stessa non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile, rimanendo però sul punto assai poco chiara e non avendo in alcun modo documentato quale sia la sua effettiva situazione anche sotto il profilo dell'asserito pagina 23 di 27 inserimento nelle categorie protette che anzi dovrebbe agevolarla e consentirle il suo collocamento, la dimensione di maggiore stabilità e serenità di vita (anche sostenute dalla medesima) non potrà che facilitare il suo prossimo ed auspicabilmente stabile reinserimento;
non ha più alcun onere di accudimento dei figli che si gestiscono in completa autonomia potendosi quindi dedicare ad attività lavorativa, vive al piano di sopra di una casa dei propri genitori senza sostenere e documentare alcuna spesa abitativa, è esonerata dal pagamento integrale delle spese straordinarie per il figlio ha ritrovato una condizione di stabilità e armonia anche Per_2 dal punto di vista psicologico tanto che non sono state segnalate ulteriori ricadute dal luglio del 2023, non ha documentato peggioramenti della sua situazione clinica e sanitaria e ha anche instaurato una nuova e stabile relazione sentimentale che ha riferito essere per lei molto importante e positiva, se pur abbia negato una convivenza, trascorrendo comunque con il proprio compagno giorni nella propria casa. La riacquistata solidità di vita non può che positivamente impattare anche sulla sua concreta capacità lavorativa anche parziale, che a questo punto deve essere ancora di più e maggiormente spiegata, attivandosi eventualmente anche per il riconoscimento di una pensione di invalidità o altri sussidi pubblici (avendo la difesa riferito, ma anche sotto tale profilo non documentato, che la domanda per ottenere una pensione di invalidità Inps di € 370,00 al mese le era stata rigettata in quanto percettrice di un reddito derivante dall'assegno di mantenimento maggiore di € 5.391,88 per poterne beneficiare).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, equo e congruo rideterminare l'entità del contributo da porre a carico del SI in favore del coniuge nella somma - tale Pt_1 da garantirle anche di potere ricevere eventualmente una pensione - di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n.
917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege. Si provvede come da dispositivo. Ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza avendo il Collegio così statuito solo all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi complessivamente emersi.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento avendo le parti rinunciato alle rispettive domande di addebito: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Dal tenore della presente decisione consegue che tutte le ulteriori domande presentate dalle parti (la parte convenuta finanche in comparsa conclusionale) debbono ritenersi rigettate o comunque assorbite e/o inammissibili in quanto tardive.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento, rilevata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande rispettivamente svolte, entrambi sulla responsabilità genitoriale,
pagina 24 di 27 la Signora su quella relativa al collocamento di e contributo al mantenimento per il medesimo CP_1 Per_2
e il Signor quella relativa all'assegno al coniuge, si ritengono sussistere giustificati motivi per Pt_1 compensare le spese di lite.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR Controparte_2
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi e i quali hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in data 14/03/1999 nel Comune di Caravaggio (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999; atto n. 11; parte II;
serie A).
2) DA' ATTO che la figlia (nata il [...]) è divenuta nelle more maggiorenne e ha costituito R_ autonomo nucleo familiare;
3) CONFERMA ex artt. 333 c.c. l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Servizio Sociale Per_2 del Comune di Milano per un periodo di dodici mesi;
meno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
5) DISPONE il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del minore presso il Per_2 padre in Milano in via Bellincione 10;
6) DISPONE che possa vedere liberamente la madre nel rispetto della sua volontà e delle sue esigenze e Per_2 condizioni psicofisiche con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, ove dovessero risultare difficoltà o situazione di pregiudizio per il medesimo, di intervenire immediatamente e rimodulare tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse dello stesso con stretta vigilanza e monitoraggio;
7) INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- avviare/proseguire nell'interesse del minore tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche di assistenza domiciliare (in entrambi i contesti genitoriali) e/o di supporto psicologico per con prosecuzione del percorso in atto presso L' e/o di ogni altro intervento Per_2 CP_7 ritenuto necessario o anche solo opportuno necessario nel solo suo interesse;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni anche di supporto alla genitorialità per i genitori mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore pagina 25 di 27 consapevolezza delle proprie dinamiche conflittuali e delle ricadute che esse possono sul figlio con l'obiettivo di agevolare la costruzione di un canale comunicativo adeguato e funzionale all'interesse del minore, nonché di percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi e monitorando i percorsi avviati dalle parti medesimo e con mantenimento Cont della presa in carico della Signora presso il competente per il tempo e con le modalità ritenute CP_1 necessarie;
8) INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
10) CONFERMA a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio presso Parte_1 Per_2 di lui collocato prevalentemente ed al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 26 di 27 private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito per intero dal padre;
12) PONE A CO , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della Parte_4 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il CP_1 versamento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
13) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
14) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravaggio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
15) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ente Affidatario Comune di
Milano.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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