Articolo 83 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 82
Versione
28 dicembre 1978
Art. 83. (Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1 gennaio 1979.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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