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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CRESCENZO nel cui C.F._1 studio a Brindisi, via Bastione Carlo V, n. 14 è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 19 maggio 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 18 Parte_1 Controparte_1 giugno 1994 a Zola Predosa. Dalla loro unione è nato l'11 ottobre1994. Per_1
Con decreto del 12 maggio 1998, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi il 5 marzo 1998.
*****
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
La resistente, seppur regolarmente citata, e nonostante abbia sottoscritto il foglio di condizioni congiunte depositato telematicamente il 15 maggio 2025, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stata dichiarata contumace. All'udienza del 19 maggio 2025 è comparso il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
*****
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Bologna il 31 luglio 1972, unitisi in matrimonio il 18 giugno 1994 a Zola Predosa, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune alla Parte 2, Serie A, Numero 29, anno 1994; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CRESCENZO nel cui C.F._1 studio a Brindisi, via Bastione Carlo V, n. 14 è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 19 maggio 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 18 Parte_1 Controparte_1 giugno 1994 a Zola Predosa. Dalla loro unione è nato l'11 ottobre1994. Per_1
Con decreto del 12 maggio 1998, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi il 5 marzo 1998.
*****
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
La resistente, seppur regolarmente citata, e nonostante abbia sottoscritto il foglio di condizioni congiunte depositato telematicamente il 15 maggio 2025, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stata dichiarata contumace. All'udienza del 19 maggio 2025 è comparso il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
*****
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Bologna il 31 luglio 1972, unitisi in matrimonio il 18 giugno 1994 a Zola Predosa, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune alla Parte 2, Serie A, Numero 29, anno 1994; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2