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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in per- sona della Giudice Lara Vernaglia Lombardi, il 6 novembre 2017 e contraddistinta dal n.
2794/2017, iscritto al n. 2500/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1
maggio 1953, e (codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 17 luglio 1958, entrambi residenti in [...], nonché la
[...]
(codice fiscale , costituitasi in persona di Parte_3 P.IVA_1 [...]
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi CP_1
dall'avv. Enrico Cuomo (codice fiscale ) - appellanti - C.F._3
E la codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via G. Controparte_2 P.IVA_2
Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7, costituitasi in persona di dichiaratosi CP_3
suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Vicedomini (codice fiscale - appellata - C.F._4
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
I.1.1. Con una citazione notificata il 5 novembre 2015 alla Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo ), , Parte_1 CP_6
e la (nel prosieguo anche solo adivano il Tribunale
[...] Parte_3
di Torre Annunziata esponendo:
A) che i primi due di loro erano proprietari, in regime di comunione legale dei beni, di un compendio immobiliare sito in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII n. 28 (già 22), da loro acquistato il 29 maggio 2003 e costituito da un fabbricato su due livelli, a sua volta composto da un appartamento di nove vani (in catasto al f.lio 25, p.lla 706, sub. 1) ed un garage (in catasto al f.lio 25, p.lla 706, sub. 2), da un appartamento di 3 vani (in catasto al f.lio 25, p.lla 1045, sub.
1), da un locale destinato a deposito (in catasto al f.lio 25, p.lla 1046, sub. 1) e dall'annesso terreno (in catasto al f.lio 25, p.lle 519 e 625), una parte del quale era stata da loro, il 3 giugno
2013, concessa in locazione alla e da questa poi destinata all'esercizio dell'attività alber- ghiera e di ristorazione;
B) che i primi due di loro avevano stipulato con la un contratto di cessione volonta- ria a quest'ultima, verso la complessiva somma di 78.050,00 €, della parte del terreno confi- nante con il predetto compendio immobiliare della quale detta società aveva disposto l'occu- pazione temporanea preordinata alla sua espropriazione ai fini dell'ampliamento dell'auto- strada Napoli-Pompei-Salerno;
C) che i lavori finalizzati all'ampliamento autostradale non erano stati eseguiti a regola d'arte e non erano stati completati;
D) che, più in particolare, «la mancata esecuzione di opere per la riduzione dell'inquina- mento acustico», «la mancata esecuzione degli interventi alla viabilità, con la relativa messa in sicurezza, per garantire l'accesso dalla pubblica via al viale di accesso al fondo e alle unità abi- tative», «il mancato allacciamento delle unità abitative all'impianto fognario», «la mancata ese- cuzione di opere di drenaggio e pavimentazione» «l'assoluto dissesto del manto stradale» e
«l'incompletezza e non rifinitura del muro di confine con l'area autostradale» avevano limitato e limitavano il diritto di proprietà dei primi due di loro e cagionato una diminuzione del valore
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
degli immobili di cui essi erano proprietari e danni, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante, con conseguente diminuzione del valore commerciale, dell'attività svoltavi dalla
E) che tale comportamento della costituiva un inadempimento delle obbligazioni dalla medesima società assunte con il suddetto contratto e comunque del principio del nemi- nem laedere;
I medesimi attori chiedevano pertanto al Tribunale torrese di:
«
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex artt. 1453 e 1218 c.c. della so- cietà convenuta;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art 2043 c.c.;
e, per l'effetto:
3. condannare parte convenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali della prestazione dovuta ed, in particolare, al completamento delle opere da realizzare e all'elimina- zione dei vizi delle opere realizzate;
4. condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patri- moniali che si andranno ad accertare ed a determinare in corso di causa, anche tramite CTU, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale adìto riterrà equo liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall' evento lesivo;
5. condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, la contestava la fondatezza delle domande degli attori e ne chiedeva pertanto il rigetto, rappresentando:
A) che in occasione, sia dell'accordo amichevole sull'entità delle indennità a loro spet- tanti, concluso per iscritto il 19 luglio 2007, sia del successivo contratto di cessione volontaria della parte del suddetto compendio immobiliare che doveva essere espropriata, concluso il 21 febbraio 2008, l' e la avevano espressamente dichiarato che nella somma Pt_1 Parte_2
concordata erano compresi, «oltre al prezzo indicato degli immobili e dei suoi accessori, anche tutte le circostanze di danni diretti ed indiretti istantanei e permanenti, e di servitù di qualsivoglia natura […] derivabili dalla occupazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada»;
B) che inoltre, il 21 marzo 2012, con l'atto definitivo di individuazione dei beni immobili ceduti alla , l' e la avevano rilasciato «ampia e finale quietanza» della Pt_1 Parte_2
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
somma ricevuta «dichiarando di non avere altra pretesa per detta causale come per altre cau- sali»;
C) che i lavori di ampliamento dell'autostrada previsti nel relativo progetto esecutivo che interessavano l'area nella quale erano ubicati i residui immobili di proprietà dell' e Pt_1
della e, in particolare, quelli di «completamento della pavimentazione della strada Parte_2
fino ai limiti comunali, con relativo completamento del muretto di confine tra la strada e l'auto- strada», non erano ancora terminati e non comprendevano la pavimentazione del tratto di strada «dai limiti comunali al fondo di proprietà degli attori»;
D) che essa non aveva mai assunto nei confronti degli attori alcun obbligo «in ordine alle lavorazioni da effettuare sui luoghi» e, in particolare, «alle opere di apposizione delle barriere fonoassorbenti, all'allaccio delle unità immobiliari in fogna comunale, al ripristino della viabilità di adduzione al fondo degli istanti», cui erano state riconosciute, tra l'altro, «la somma di
11.250,00 € a fronte dell'apprensione della pavimentazione del vialetto in pietra lavica e cls con cordolo in pietra lavica per un'estensione di 250 mq nonché la somma di 41.380,00 € per in- dennità per la diminuzione di fruibilità del fondo, e per la diminuzione di valore del compendio immobiliare, dovuto per la costruzione ed esercizio dell'autostrada»;
E) che peraltro il piano di risanamento acustico dell'autostrada allora sottoposto all'ap- provazione del Ministero dell'Ambiente non prevedeva l'apposizione di barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei fabbricati di proprietà dell' e della , di barriere fonoas- Pt_1 Parte_2
sorbenti, poiché in prossimità di quello più vicino al nastro autostradale i limiti di esposizione acustica previsti dalla normativa allora vigente non erano superati;
F) che comunque, secondo quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142 del 20 marzo
2004, le opere necessarie per assicurare il rispetto di detti limiti incombevano su chi avesse ottenuto una concessione edilizia o un permesso di costruire e nella specie gli attori avevano presentato in data successiva all'entrata in vigore di detto decreto la domanda occorrente per l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di proprietà dell' e della Con- Pt_1
fuorto occorrente per destinarlo all'attività svoltavi dalla
I.1.3. Gli attori, con la prima delle memorie di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., replicavano:
A) che la loro domanda non comprendeva «indennità e voci di danno che [erano] state
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corrisposte durante le varie fasi della procedura espropriativa per pubblica utilità«, ma si fon- dava sul «mancato completamento dei lavori da parte della società convenuta con riferimento all'ampliamento del tratto autostradale Napoli-Pompei-Salerno» e sul «fatto che, in aggiunta, quella porzione dei lavori eseguita, non [era] stata realizzata a regola d'arte», e pertanto confer- mavano «integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, più precisamente, chiedevano che la società convenuta fosse «condannata all'adempimento della prestazione dovuta ex art. 1453 c.c. ed, in particolare, al completamento delle opere da realizzare e all'eli- minazione dei vizi delle opere realizzate», nonché «al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle opere non completate e di quelle non eseguita cor- rettamente»;
B) che essi non erano proprietari del «viale privato» cui la loro domanda faceva riferi- mento, cioè quello che collegava «la strada comunale all'ingresso del complesso immobiliare» di proprietà dei primi due di loro e ne costituiva «l'unica via di accesso»;
C) che l'obbligo di installare delle barriere fonoassorbenti non era stato assunto dalla società convenuta «durante gli accordi che [avevano] interessato le varie fasi della procedura espropriativa, essendo lo stesso un obbligo di legge, non riconducibile all'autonomia privata»;
D) che il fatto che la società convenuta aveva ripristinato l'impianto fognario di proprietà dei primi due di loro, «dopo averlo compromesso nell'esecuzione dei lavori di ampliamento del tratto autostradale, senza però collegarlo a quello comunale», dimostrava che essa aveva as- sunto l'obbligo di completare i lavori anche mediante tale collegamento.
Ciò premesso, chiedevano quindi al Giudice adìto di ordinare «l'esibizione del Progetto esecutivo dei lavori e del Piano di risanamento acustico relativo al tratto autostradale in esame»
«al fine di accertare l'esatta individuazione dei lavori da eseguire da parte delle
[...]
per il completamento delle viabilità esterne collegati ai lavori di ampliamento Parte_4
dell'asse autostradale».
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sua sentenza n. 2794/2017, pubblicata il 6 novembre 2017, rigettava le domande degli attori osser- vando che i danni da costoro allegati erano tutti compresi in quelli ristorati con la somma a loro corrisposta dalla , secondo quanto tra le parti concordato con il verbale di amichevole ac- cordo, e che la società convenuta non aveva assunto nei confronti degli attori alcun obbligo di
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realizzazione dei lavori previsto nel progetto esecutivo, che peraltro le parti non avevano pro- dotto in giudizio.
I.2.1. Avverso tale sentenza, l' , la e la s'appellavano quindi a Pt_1 Parte_2
questa Corte con una citazione notificata alla controparte il 3 maggio 2018, sostenendo che il
Giudice di prime cure:
1) aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo omesso di decidere sulla domanda proposta dai primi due di loro a titolo di responsabilità extracontrattuale, «con cui [era] stato chiesto di accertare che il comportamento osservato dalla società appellato [aveva] contravvenuto a norme di legge che disciplinano le attività da essa eseguite in riferimento ai fatti di causa»;
2) aveva errato nel ritenere che, con il verbale di amichevole accordo, le parti avessero
«regolato ogni e qualsiasi ipotetica causale di danno, di natura diretta ed indiretta, determinata
o determinabile dal comportamento della società appellata nella fase di esecuzione dei lavori
a cui sono riferiti i fatti di causa, compresi quelli derivanti da un'irregolare, omessa od incom- pleta esecuzione delle opere da realizzare, in difformità dagli obblighi di legge previsti a carico del concessionario nella costruzione e nella manutenzione di strade ed a tutela della colletti- vità»;
3) aveva, con un'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi anche sulla domanda proposta dalla a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Chiedevano pertanto che, in riforma della sentenza appellata, le domande da loro pro- poste al Giudice di prime cure fossero accolte e che, all'uopo, fossero ammesse le testimo- nianze da loro già dedotte nel corso del processo di primo grado, fosse ordinata l'esibizione del progetto esecutivo dei lavori e del piano di risanamento acustico relativi al tratto autostradale di interesse e fosse nominato un consulente tecnico d'ufficio «al fine di realizzare da parte della così da dar corso al completamento dei lavori ed all'eli- Parte_5
minazione dei difetti e della lacune esistenti nelle opere realizzate dalla società appellata, come dedotte negli scritti difensivi depositati agli atti del giudizio di primo grado e documentate dalla perizia relazione descrittiva e dal repertorio fotografico depositati in giudizio, nonché di deter- minare l'ammontare dei danni subiti dagli attori per effetto del comportamento illecito della so- cietà convenuta».
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 22 ottobre 2018, la ribadiva le ragioni da essa già addotte nel corso del processo di primo grado per le quali per contestare la fondatezza delle domande degli attori e chiedeva pertanto la conferma della sen- tenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II.
II.1.1. Il primo e il terzo motivo dell'appello in esame sono palesemente infondati giac- ché, a prescindere da ogni altra considerazione, è del tutto evidente che il primo Giudice non ha omesso di pronunciarsi su alcuna delle domande degli attori, ma le ha ritenute tutte, senza di- stinzioni, infondate poiché, come può leggersi nella motivazione della sentenza appellata:
A) «i danni descritti nell'atto di citazione e posti a base della demanda risarcitoria, sono proprio presunti danni derivanti dalla occupazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada e rientrano tra i danni diretti ed indiretti per i quali è già stata accettata una somma a tacitazione di ogni pretesa compresa quella derivante da danni di servitù e collegati alla perdita e/o demo- lizione dei manufatti di cui al verbale di amichevole accordo»;
B) «[p]eraltro l'accordo amichevole prevede una clausola dal contenuto molto ampio prevedendo nel quadro A che l'indennizzo di cui si tratta sia determinato e accettato a tacita- zione di ogni pretesa per danni diretti ed indiretti ed è evidente che si tratta di danni derivanti dall'occupazione e dalla costruzione dell'autostrada perché l'intero procedimento volto all'am- pliamento dell'autostrada che implica l'occupazione e l'esproprio è volto alla costruzione della rete autostradale»;
C) «[n]e deriva che, dovendosi intendere i danni lamentati in atto di citazione, ammesso che siano effettivamente esistenti, come ricompresi nei danni diretti ed indiretti e di servitù cau- sati dalla proprio nell'attività volta all'ampliamento dell'auto- Controparte_2
strada, la domanda va rigettata sottolineando che la mancata realizzazione di alcune opere non può addebitarsi ad un inadempimento della società convenuta che non aveva assunto alcun impegno od obbligo con le parti attrici in ordine alla realizzazione di un progetto esecutivo che peraltro agli atti manca».
II.1.2. Occorre dunque concentrare l'attenzione sul secondo motivo dell'appello in
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esame: quello con il quale, come s'è detto, gli appellanti sostengono che il primo Giudice ha errato nel ritenere che, con il verbale di amichevole accordo del 19 luglio 2007, le parti avessero
«regolato ogni e qualsiasi ipotetica causale di danno, di natura diretta ed indiretta, determinata
o determinabile dal comportamento della società appellata nella fase di esecuzione dei lavori
a cui sono riferiti i fatti di causa, compresi quelli derivanti da un'irregolare, omessa od incom- pleta esecuzione delle opere da realizzare, in difformità dagli obblighi di legge previsti a carico del concessionario nella costruzione e nella manutenzione di strade ed a tutela della colletti- vità».
Infatti, secondo gli appellanti, «con la comune volizione, i contraenti hanno stabilito, un importo indennitario che, per quanto di portata generale quanto ai danni resi oggetto del ricono- scimento pecuniario concerneva soltanto quanto poteva formare oggetto della cessione con- clusa dai contraenti, e non certo ogni e qualsiasi altro diritto anche non compreso nella conven- zione;
quindi, men che meno quei diritti che, estranei all'accordo, sono stati lesi dall'illegittima condotta di controparte» e, in particolare, dalla «violazione dei principi di diligenza e di buona fede che, fissati dal legislatore nel testo degli art. 1176 e 1376 c.c., disciplinano e, nel nostro caso, regolavano il comportamento dovuto dalla parte debitrice durante la fase di adempimento delle sue obbligazioni e, in senso più ampio, nella fase di esecuzione del vigente contratto», sic- ché «non può ritenersi che quell'accordo possa rivestire una valenza onnivalente, al punto da comprendere ogni a qualsivoglia pregiudizio arrecato ai signori e dalle Pt_1 Parte_2 [...]
, anche a causa e per effetto di comportamenti illeciti, quali quelli ine- Parte_6
renti ai lavori lasciati colpevolmente incompiuti o realizzati in maniera difforme dalle prescri- zioni di legge».
Senonché va in proposito osservato che gli appellanti non hanno mosso alcuna speci- fica critica, né hanno fatto alcun riferimento, nell'individuare le parti della sentenza appellata da loro impugnate (v. pagg.
5-7 dell'atto d'appello), alla parte di tale sentenza in cui le ragioni del rigetto delle domande degli attori sono spiegate anche con l'affermazione che «la mancata realizzazione di alcune opere non può addebitarsi alla società convenuta che non aveva assunto alcun impegno od obbligo con le parti attrici in ordine alla realizzazione di un progetto esecutivo che peraltro agli atti manca».
Sicché sul rigetto delle domande avanzate dagli odierni appellanti facendo valere la
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responsabilità contrattuale della società appellata nei loro confronti deve ritenersi formato il giudicato interno.
Peraltro, anche ad avviso di questa Corte, è del tutto evidente che nessuno degli accordi stipulati dalla con l' e la comprendeva o comunque implicava l'assun- Pt_1 Parte_2
zione dell'obbligo della prima di completare o di eseguire a regola d'arte i lavori previsti nel pro- getto esecutivo dell'opera pubblica in funzione della cui realizzazione era stata disposta l'occu- pazione preespropriativa della parte del compendio immobiliare di loro proprietà da loro poi ce- duta a detta società.
Resterebbe dunque da stabilire se dei danni lamentati dagli appellanti la possa ri- spondere a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Ma, come s'è già detto, gli appellanti hanno, sia pur del tutto infondatamente, impugnato la sentenza appellata per aver omesso di provvedere sulle domande da loro avanzate a titolo extracontrattuale e non già, nemmeno in subordine, per averle erroneamente rigettate.
Sicché il motivo d'appello in esame va in definitiva giudicato inammissibile.
II.1.3. L'appello in esame deve dunque essere, in conclusione, rigettato senza bisogno di aggiungere altro.
II.2. Segue la condanna degli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri dettati dal decreto del Mini- stro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controver- sia.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto che sussistono i presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro propo- sto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
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Annunziata n. 2794/2017, pubblicata il 6 novembre 2017, proposto da , Parte_7
e la il 3 maggio 2018: Parte_2 Parte_3
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per i compensi e 825,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_2
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in per- sona della Giudice Lara Vernaglia Lombardi, il 6 novembre 2017 e contraddistinta dal n.
2794/2017, iscritto al n. 2500/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1
maggio 1953, e (codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 17 luglio 1958, entrambi residenti in [...], nonché la
[...]
(codice fiscale , costituitasi in persona di Parte_3 P.IVA_1 [...]
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi CP_1
dall'avv. Enrico Cuomo (codice fiscale ) - appellanti - C.F._3
E la codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via G. Controparte_2 P.IVA_2
Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7, costituitasi in persona di dichiaratosi CP_3
suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Vicedomini (codice fiscale - appellata - C.F._4
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
I.1.1. Con una citazione notificata il 5 novembre 2015 alla Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo ), , Parte_1 CP_6
e la (nel prosieguo anche solo adivano il Tribunale
[...] Parte_3
di Torre Annunziata esponendo:
A) che i primi due di loro erano proprietari, in regime di comunione legale dei beni, di un compendio immobiliare sito in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII n. 28 (già 22), da loro acquistato il 29 maggio 2003 e costituito da un fabbricato su due livelli, a sua volta composto da un appartamento di nove vani (in catasto al f.lio 25, p.lla 706, sub. 1) ed un garage (in catasto al f.lio 25, p.lla 706, sub. 2), da un appartamento di 3 vani (in catasto al f.lio 25, p.lla 1045, sub.
1), da un locale destinato a deposito (in catasto al f.lio 25, p.lla 1046, sub. 1) e dall'annesso terreno (in catasto al f.lio 25, p.lle 519 e 625), una parte del quale era stata da loro, il 3 giugno
2013, concessa in locazione alla e da questa poi destinata all'esercizio dell'attività alber- ghiera e di ristorazione;
B) che i primi due di loro avevano stipulato con la un contratto di cessione volonta- ria a quest'ultima, verso la complessiva somma di 78.050,00 €, della parte del terreno confi- nante con il predetto compendio immobiliare della quale detta società aveva disposto l'occu- pazione temporanea preordinata alla sua espropriazione ai fini dell'ampliamento dell'auto- strada Napoli-Pompei-Salerno;
C) che i lavori finalizzati all'ampliamento autostradale non erano stati eseguiti a regola d'arte e non erano stati completati;
D) che, più in particolare, «la mancata esecuzione di opere per la riduzione dell'inquina- mento acustico», «la mancata esecuzione degli interventi alla viabilità, con la relativa messa in sicurezza, per garantire l'accesso dalla pubblica via al viale di accesso al fondo e alle unità abi- tative», «il mancato allacciamento delle unità abitative all'impianto fognario», «la mancata ese- cuzione di opere di drenaggio e pavimentazione» «l'assoluto dissesto del manto stradale» e
«l'incompletezza e non rifinitura del muro di confine con l'area autostradale» avevano limitato e limitavano il diritto di proprietà dei primi due di loro e cagionato una diminuzione del valore
N. 2500/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
degli immobili di cui essi erano proprietari e danni, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante, con conseguente diminuzione del valore commerciale, dell'attività svoltavi dalla
E) che tale comportamento della costituiva un inadempimento delle obbligazioni dalla medesima società assunte con il suddetto contratto e comunque del principio del nemi- nem laedere;
I medesimi attori chiedevano pertanto al Tribunale torrese di:
«
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex artt. 1453 e 1218 c.c. della so- cietà convenuta;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art 2043 c.c.;
e, per l'effetto:
3. condannare parte convenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali della prestazione dovuta ed, in particolare, al completamento delle opere da realizzare e all'elimina- zione dei vizi delle opere realizzate;
4. condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patri- moniali che si andranno ad accertare ed a determinare in corso di causa, anche tramite CTU, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale adìto riterrà equo liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall' evento lesivo;
5. condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, la contestava la fondatezza delle domande degli attori e ne chiedeva pertanto il rigetto, rappresentando:
A) che in occasione, sia dell'accordo amichevole sull'entità delle indennità a loro spet- tanti, concluso per iscritto il 19 luglio 2007, sia del successivo contratto di cessione volontaria della parte del suddetto compendio immobiliare che doveva essere espropriata, concluso il 21 febbraio 2008, l' e la avevano espressamente dichiarato che nella somma Pt_1 Parte_2
concordata erano compresi, «oltre al prezzo indicato degli immobili e dei suoi accessori, anche tutte le circostanze di danni diretti ed indiretti istantanei e permanenti, e di servitù di qualsivoglia natura […] derivabili dalla occupazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada»;
B) che inoltre, il 21 marzo 2012, con l'atto definitivo di individuazione dei beni immobili ceduti alla , l' e la avevano rilasciato «ampia e finale quietanza» della Pt_1 Parte_2
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somma ricevuta «dichiarando di non avere altra pretesa per detta causale come per altre cau- sali»;
C) che i lavori di ampliamento dell'autostrada previsti nel relativo progetto esecutivo che interessavano l'area nella quale erano ubicati i residui immobili di proprietà dell' e Pt_1
della e, in particolare, quelli di «completamento della pavimentazione della strada Parte_2
fino ai limiti comunali, con relativo completamento del muretto di confine tra la strada e l'auto- strada», non erano ancora terminati e non comprendevano la pavimentazione del tratto di strada «dai limiti comunali al fondo di proprietà degli attori»;
D) che essa non aveva mai assunto nei confronti degli attori alcun obbligo «in ordine alle lavorazioni da effettuare sui luoghi» e, in particolare, «alle opere di apposizione delle barriere fonoassorbenti, all'allaccio delle unità immobiliari in fogna comunale, al ripristino della viabilità di adduzione al fondo degli istanti», cui erano state riconosciute, tra l'altro, «la somma di
11.250,00 € a fronte dell'apprensione della pavimentazione del vialetto in pietra lavica e cls con cordolo in pietra lavica per un'estensione di 250 mq nonché la somma di 41.380,00 € per in- dennità per la diminuzione di fruibilità del fondo, e per la diminuzione di valore del compendio immobiliare, dovuto per la costruzione ed esercizio dell'autostrada»;
E) che peraltro il piano di risanamento acustico dell'autostrada allora sottoposto all'ap- provazione del Ministero dell'Ambiente non prevedeva l'apposizione di barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei fabbricati di proprietà dell' e della , di barriere fonoas- Pt_1 Parte_2
sorbenti, poiché in prossimità di quello più vicino al nastro autostradale i limiti di esposizione acustica previsti dalla normativa allora vigente non erano superati;
F) che comunque, secondo quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142 del 20 marzo
2004, le opere necessarie per assicurare il rispetto di detti limiti incombevano su chi avesse ottenuto una concessione edilizia o un permesso di costruire e nella specie gli attori avevano presentato in data successiva all'entrata in vigore di detto decreto la domanda occorrente per l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di proprietà dell' e della Con- Pt_1
fuorto occorrente per destinarlo all'attività svoltavi dalla
I.1.3. Gli attori, con la prima delle memorie di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., replicavano:
A) che la loro domanda non comprendeva «indennità e voci di danno che [erano] state
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corrisposte durante le varie fasi della procedura espropriativa per pubblica utilità«, ma si fon- dava sul «mancato completamento dei lavori da parte della società convenuta con riferimento all'ampliamento del tratto autostradale Napoli-Pompei-Salerno» e sul «fatto che, in aggiunta, quella porzione dei lavori eseguita, non [era] stata realizzata a regola d'arte», e pertanto confer- mavano «integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, più precisamente, chiedevano che la società convenuta fosse «condannata all'adempimento della prestazione dovuta ex art. 1453 c.c. ed, in particolare, al completamento delle opere da realizzare e all'eli- minazione dei vizi delle opere realizzate», nonché «al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle opere non completate e di quelle non eseguita cor- rettamente»;
B) che essi non erano proprietari del «viale privato» cui la loro domanda faceva riferi- mento, cioè quello che collegava «la strada comunale all'ingresso del complesso immobiliare» di proprietà dei primi due di loro e ne costituiva «l'unica via di accesso»;
C) che l'obbligo di installare delle barriere fonoassorbenti non era stato assunto dalla società convenuta «durante gli accordi che [avevano] interessato le varie fasi della procedura espropriativa, essendo lo stesso un obbligo di legge, non riconducibile all'autonomia privata»;
D) che il fatto che la società convenuta aveva ripristinato l'impianto fognario di proprietà dei primi due di loro, «dopo averlo compromesso nell'esecuzione dei lavori di ampliamento del tratto autostradale, senza però collegarlo a quello comunale», dimostrava che essa aveva as- sunto l'obbligo di completare i lavori anche mediante tale collegamento.
Ciò premesso, chiedevano quindi al Giudice adìto di ordinare «l'esibizione del Progetto esecutivo dei lavori e del Piano di risanamento acustico relativo al tratto autostradale in esame»
«al fine di accertare l'esatta individuazione dei lavori da eseguire da parte delle
[...]
per il completamento delle viabilità esterne collegati ai lavori di ampliamento Parte_4
dell'asse autostradale».
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sua sentenza n. 2794/2017, pubblicata il 6 novembre 2017, rigettava le domande degli attori osser- vando che i danni da costoro allegati erano tutti compresi in quelli ristorati con la somma a loro corrisposta dalla , secondo quanto tra le parti concordato con il verbale di amichevole ac- cordo, e che la società convenuta non aveva assunto nei confronti degli attori alcun obbligo di
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realizzazione dei lavori previsto nel progetto esecutivo, che peraltro le parti non avevano pro- dotto in giudizio.
I.2.1. Avverso tale sentenza, l' , la e la s'appellavano quindi a Pt_1 Parte_2
questa Corte con una citazione notificata alla controparte il 3 maggio 2018, sostenendo che il
Giudice di prime cure:
1) aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo omesso di decidere sulla domanda proposta dai primi due di loro a titolo di responsabilità extracontrattuale, «con cui [era] stato chiesto di accertare che il comportamento osservato dalla società appellato [aveva] contravvenuto a norme di legge che disciplinano le attività da essa eseguite in riferimento ai fatti di causa»;
2) aveva errato nel ritenere che, con il verbale di amichevole accordo, le parti avessero
«regolato ogni e qualsiasi ipotetica causale di danno, di natura diretta ed indiretta, determinata
o determinabile dal comportamento della società appellata nella fase di esecuzione dei lavori
a cui sono riferiti i fatti di causa, compresi quelli derivanti da un'irregolare, omessa od incom- pleta esecuzione delle opere da realizzare, in difformità dagli obblighi di legge previsti a carico del concessionario nella costruzione e nella manutenzione di strade ed a tutela della colletti- vità»;
3) aveva, con un'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi anche sulla domanda proposta dalla a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Chiedevano pertanto che, in riforma della sentenza appellata, le domande da loro pro- poste al Giudice di prime cure fossero accolte e che, all'uopo, fossero ammesse le testimo- nianze da loro già dedotte nel corso del processo di primo grado, fosse ordinata l'esibizione del progetto esecutivo dei lavori e del piano di risanamento acustico relativi al tratto autostradale di interesse e fosse nominato un consulente tecnico d'ufficio «al fine di realizzare da parte della così da dar corso al completamento dei lavori ed all'eli- Parte_5
minazione dei difetti e della lacune esistenti nelle opere realizzate dalla società appellata, come dedotte negli scritti difensivi depositati agli atti del giudizio di primo grado e documentate dalla perizia relazione descrittiva e dal repertorio fotografico depositati in giudizio, nonché di deter- minare l'ammontare dei danni subiti dagli attori per effetto del comportamento illecito della so- cietà convenuta».
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I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 22 ottobre 2018, la ribadiva le ragioni da essa già addotte nel corso del processo di primo grado per le quali per contestare la fondatezza delle domande degli attori e chiedeva pertanto la conferma della sen- tenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II.
II.1.1. Il primo e il terzo motivo dell'appello in esame sono palesemente infondati giac- ché, a prescindere da ogni altra considerazione, è del tutto evidente che il primo Giudice non ha omesso di pronunciarsi su alcuna delle domande degli attori, ma le ha ritenute tutte, senza di- stinzioni, infondate poiché, come può leggersi nella motivazione della sentenza appellata:
A) «i danni descritti nell'atto di citazione e posti a base della demanda risarcitoria, sono proprio presunti danni derivanti dalla occupazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada e rientrano tra i danni diretti ed indiretti per i quali è già stata accettata una somma a tacitazione di ogni pretesa compresa quella derivante da danni di servitù e collegati alla perdita e/o demo- lizione dei manufatti di cui al verbale di amichevole accordo»;
B) «[p]eraltro l'accordo amichevole prevede una clausola dal contenuto molto ampio prevedendo nel quadro A che l'indennizzo di cui si tratta sia determinato e accettato a tacita- zione di ogni pretesa per danni diretti ed indiretti ed è evidente che si tratta di danni derivanti dall'occupazione e dalla costruzione dell'autostrada perché l'intero procedimento volto all'am- pliamento dell'autostrada che implica l'occupazione e l'esproprio è volto alla costruzione della rete autostradale»;
C) «[n]e deriva che, dovendosi intendere i danni lamentati in atto di citazione, ammesso che siano effettivamente esistenti, come ricompresi nei danni diretti ed indiretti e di servitù cau- sati dalla proprio nell'attività volta all'ampliamento dell'auto- Controparte_2
strada, la domanda va rigettata sottolineando che la mancata realizzazione di alcune opere non può addebitarsi ad un inadempimento della società convenuta che non aveva assunto alcun impegno od obbligo con le parti attrici in ordine alla realizzazione di un progetto esecutivo che peraltro agli atti manca».
II.1.2. Occorre dunque concentrare l'attenzione sul secondo motivo dell'appello in
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esame: quello con il quale, come s'è detto, gli appellanti sostengono che il primo Giudice ha errato nel ritenere che, con il verbale di amichevole accordo del 19 luglio 2007, le parti avessero
«regolato ogni e qualsiasi ipotetica causale di danno, di natura diretta ed indiretta, determinata
o determinabile dal comportamento della società appellata nella fase di esecuzione dei lavori
a cui sono riferiti i fatti di causa, compresi quelli derivanti da un'irregolare, omessa od incom- pleta esecuzione delle opere da realizzare, in difformità dagli obblighi di legge previsti a carico del concessionario nella costruzione e nella manutenzione di strade ed a tutela della colletti- vità».
Infatti, secondo gli appellanti, «con la comune volizione, i contraenti hanno stabilito, un importo indennitario che, per quanto di portata generale quanto ai danni resi oggetto del ricono- scimento pecuniario concerneva soltanto quanto poteva formare oggetto della cessione con- clusa dai contraenti, e non certo ogni e qualsiasi altro diritto anche non compreso nella conven- zione;
quindi, men che meno quei diritti che, estranei all'accordo, sono stati lesi dall'illegittima condotta di controparte» e, in particolare, dalla «violazione dei principi di diligenza e di buona fede che, fissati dal legislatore nel testo degli art. 1176 e 1376 c.c., disciplinano e, nel nostro caso, regolavano il comportamento dovuto dalla parte debitrice durante la fase di adempimento delle sue obbligazioni e, in senso più ampio, nella fase di esecuzione del vigente contratto», sic- ché «non può ritenersi che quell'accordo possa rivestire una valenza onnivalente, al punto da comprendere ogni a qualsivoglia pregiudizio arrecato ai signori e dalle Pt_1 Parte_2 [...]
, anche a causa e per effetto di comportamenti illeciti, quali quelli ine- Parte_6
renti ai lavori lasciati colpevolmente incompiuti o realizzati in maniera difforme dalle prescri- zioni di legge».
Senonché va in proposito osservato che gli appellanti non hanno mosso alcuna speci- fica critica, né hanno fatto alcun riferimento, nell'individuare le parti della sentenza appellata da loro impugnate (v. pagg.
5-7 dell'atto d'appello), alla parte di tale sentenza in cui le ragioni del rigetto delle domande degli attori sono spiegate anche con l'affermazione che «la mancata realizzazione di alcune opere non può addebitarsi alla società convenuta che non aveva assunto alcun impegno od obbligo con le parti attrici in ordine alla realizzazione di un progetto esecutivo che peraltro agli atti manca».
Sicché sul rigetto delle domande avanzate dagli odierni appellanti facendo valere la
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responsabilità contrattuale della società appellata nei loro confronti deve ritenersi formato il giudicato interno.
Peraltro, anche ad avviso di questa Corte, è del tutto evidente che nessuno degli accordi stipulati dalla con l' e la comprendeva o comunque implicava l'assun- Pt_1 Parte_2
zione dell'obbligo della prima di completare o di eseguire a regola d'arte i lavori previsti nel pro- getto esecutivo dell'opera pubblica in funzione della cui realizzazione era stata disposta l'occu- pazione preespropriativa della parte del compendio immobiliare di loro proprietà da loro poi ce- duta a detta società.
Resterebbe dunque da stabilire se dei danni lamentati dagli appellanti la possa ri- spondere a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Ma, come s'è già detto, gli appellanti hanno, sia pur del tutto infondatamente, impugnato la sentenza appellata per aver omesso di provvedere sulle domande da loro avanzate a titolo extracontrattuale e non già, nemmeno in subordine, per averle erroneamente rigettate.
Sicché il motivo d'appello in esame va in definitiva giudicato inammissibile.
II.1.3. L'appello in esame deve dunque essere, in conclusione, rigettato senza bisogno di aggiungere altro.
II.2. Segue la condanna degli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri dettati dal decreto del Mini- stro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controver- sia.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto che sussistono i presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro propo- sto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
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Annunziata n. 2794/2017, pubblicata il 6 novembre 2017, proposto da , Parte_7
e la il 3 maggio 2018: Parte_2 Parte_3
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per i compensi e 825,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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