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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al ruolo al N. 3072/2024 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LAMBERT TOMMASO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA CURTE
RODULO 5 INT. 1-2 35010 CURTAROLO, presso lo studio dell'avv. LAMBERT
TOMMASO
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI 41
35131 PADOVA, presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE
GASPERI 41 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI 41
35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._4 dell'avv. CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE
GASPERI 41 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._5
CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE GASPERI 41
35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 C.F._6
CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI 41
35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELIN CP_7 C.F._7
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE GASPERI 41 35131
PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 C.F._8
CELIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE GASPERI 41
35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELIN CP_9 C.F._9
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE GASPERI 41 35131
PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELIN CP_10 C.F._10
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DE GASPERI 41 35131
PADOVA presso lo studio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
pagina 2 di 21 - convenuto –
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via principale:
- In riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'applicabilità dell'IVA ai pagamenti oggetto della causa di primo grado e per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione delle somme ricevute in ragione della sentenza impugnata e segnatamente:
- quanto al sig. euro 200,88 (duecento/88); Controparte_1
- quanto alla sig. euro 122,95 (centoventidue/95); Controparte_2
- quanto al sig. euro 199,19 (centonovantanove/19); Controparte_3
- quanto alla sig.ra euro 157,81 (centociquantasette/81); Controparte_4
- quanto alla sig.ra euro 144,98 (centoquarantaquattro/98); Controparte_11
- quanto al sig. euro 289,62 (duecentoottantanove/62); CP_6
- quanto alla sig.ra euro 94,59 (novantaquattro/59); CP_7
- quanto alla sig.ra euro 83,50 (ottantatre/50); Controparte_8
- quanto alla sig.ra euro 66,57 (sessantasei/57); CP_9
- quanto alla sig.ra euro 288,80 (deucentoottantotto/80); CP_10
ovvero alla restituzione della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 1.000,00 (mille/00) corrisposti per la condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c. nonché oltre ad Euro 1.787,44 per le spese legali pagate a seguito della sentenza appellata, il tutto oltre interessi dall'accredito al saldo.
In via subordinata:
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, revocare la condanna ex art.96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto condannare la convenuta-appellata alla restituzione dell'importo di Euro 1000,00, (mille/00) oltre interessi dall'accredito al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per i due gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto.
pagina 3 di 21 Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2023 a gli attori, Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , e , adivano il CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Giudice di Pace di Padova esponendo di aver provveduto al pagamento della tariffa di igiene ambientale per gli immobili rispettivamente abitati e che la società convenuta, che gestiva il servizio rifiuti su incarico del , nel quale si Parte_2
trovavano gli immobili e riscuoteva il tributo, aveva applicato l'IVA sugli importi dovuti e che l'imposta che non era dovuta, in quanto la Tariffa Ambientale aveva natura di tributo e non di corrispettivo privatistico, in mancanza di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, per cui chiedevano la condanna di alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a titolo di IVA, Pt_1 per il complessivo ammontare di €.1.542,44, con interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo e con condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96, III comma c.p.c., a fronte di ripetute sentenze di condanna emesse nei confronti della stessa per il rimborso dell'IVA, non dovuta, a numerosi, altri contribuenti.
* si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1
ordinario e la competenza del giudice tributario e, nel merito, osservando che la tariffa assoggettata ad IVA era tariffa-corrispettivo e non tributo, dato che essa aveva istituito nel Comune di residenza dei ricorrenti un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti e pertanto correttamente aveva applicato l'IVA, che non avrebbe dovuto essere rimborsate;
la convenuta negava poi l'esistenza dei presupposti per la condanna di cui all'art.96 c.p.c. e chiedeva il rigetto delle domande.
*
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace, con sentenza n.1053/2024, depositata in data 27/5/2024, accoglieva le domande dei ricorrenti.
pagina 4 di 21 Parte Il Giudice di Pace premetteva che era sussistente la competenza dell' , in quanto la domanda restitutoria non riguardava un rapporto tributario, fra contribuente ed ente impositore, ma un rapporto privatistico, fra utente e società di prestazione di servizi.
Quanto al merito, il primo giudice osservava che il presupposto necessario per la qualificazione della tariffa come corrispettivo privatistico e non come tributo era rappresentato dalla sussistenza di un rapporto sinallagmatico, configurabile soltanto in presenza di un sistema di misurazione puntuale del rifiuto conferito dal singolo utente, sistema non desumibile dell'adozione da parte del del Parte_2
Regolamento di igiene ambientale, in quanto le fatture emesse commisuravano la tariffa ad una quota fissa e ad una variabile, in continuità con il sistema adottato per l'imposta cd. TIA 1. In particolare osservava che l'installazione di microchip ai bidoni impiegati per il conferimento dei rifiuti era indicativa in astratto della rilevazione puntuale ma la sua applicazione in concreto era smentita, oltre che dal richiamato contenuto delle fatture, dal fatto che la rilevazione dei conferimenti mediante computo presuntivo del rifiuto realmente conferito attraverso il computo del numero di svuotamenti di bidoni di capacità predeterminata, non era idonea alla rilevazione puntuale, dato che le fatture non indicavano poi quale fosse la quantità di rifiuto così conferito.
Il primo giudice escludeva dunque la natura di corrispettivo della tariffa, affermandone la natura tributaria, riconoscendo l'indebita applicazione di IVA per il complessivo importo di €.1.542,44 e condannando al rimborso, con interessi e Pt_1
spese; ravvisava inoltre i presupposti per la condanna della convenuta ex art.96, comma 3 c.p.c., in quanto la stessa non si era adeguata alle disposizioni volte ad imporle l'effettiva adozione di un sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti e condannava al pagamento della somma di €.1.000,00. Pt_1
***
Avverso detta sentenza proponeva appello con citazione notificata in Parte_1
data 18.6.2024, con la quale deduceva: che il primo giudice aveva erroneamente qualificato la tariffa da essa applicata come tributo, in quanto aveva erroneamente interpretato e applicato l'art.238 del D. Lgs.
152/2006, così come autenticamente interpretato dall'art.14, comma 33 del pagina 5 di 21 D.L.78/2010, convertito con modificazioni dalla L.122/2010, nonché l'art.1, comma
668 della L.147/2013 e il successivo D.M. 117/2017, dato che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nella sentenza n.8631/2020, avevano affermato la giurisdizione
Parte dell' sulla tariffa regolata dalle disposizioni indicate proprio in quanto la stessa non aveva carattere tributario ed avevano inoltre individuato il fatto generatore dell'obbligo di pagamento nella produzione di rifiuti e ancorato il debito all'effettiva fruizione del servizio, segnalando altresì che l'individuazione del costo di componenti predeterminate o accessorie era compatibile con il riferimento alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, trattandosi di contratti di massa, relativamente ai quali era ammissibile la redistribuzione agevolativa dei costi, con modalità che tenessero conto anche di indici reddituali;
che nella specie il primo giudice non aveva valutato correttamente il fatto che i
Regolamenti di igiene ambientale adottati dal comune interessato avevano sempre fatto riferimento ad una tariffa e non ad un tributo, tariffa che era strutturata, in accordo alla norma di legge, in una parte fissa - che non era idonea ad escludere la corrispettività della prestazione, posto che il anche a tutela dell'ambiente, Pt_2
doveva approntare il servizio in funzione del potenziale fabbisogno, necessariamente rapportato al numero e alle dimensioni degli immobili presenti nel territorio e degli abitanti - e in una parte variabile, relativamente alla quale essa aveva cercato di perfezionare una tariffazione sempre più puntuale;
che, invero, da ultimo, essa aveva introdotto nel Comune interessato un sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni da 120 litri di capacità, dotati di microchip, in modo da poter registrare il numero di svuotamenti per ogni utenza, con sistema di rilevazione conforme alle previsioni del DM Ambiente del 20.4.2017, che regolava la materia;
che, inoltre, essa aveva previsto che la tariffa fosse determinata sommando agli importi dovuti per i servizi base, i servizi extra, distinti per tipologia o per quantità
e/o frequenza di raccolta, erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata e i servizi straordinari, il tutto al netto di rimodulazioni e riduzioni peculiari di tariffa per la singola utenza;
pagina 6 di 21 che pertanto il primo giudice aveva erroneamente escluso che la tariffa fosse assoggettabile ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.3 e la sentenza avrebbe dovuto essere riformata, con il rigetto della pretesa restitutoria degli appellati e della domanda ex art.96 c.p.c.; che, in ipotesi di rigetto dell'appello sulla domanda principale, la sentenza avrebbe dovuto essere riformata nel capo di condanna ai sensi dell'art.96, comma 3 c.p.c., atteso che il primo giudice aveva erroneamente accolto una domanda priva di fondamento, dato che il diritto al risarcimento del danno presupponeva l'accertamento del dolo o della colpa grave sul piano soggettivo e l'accertamento della sussistenza ed entità del danno sofferto sul piano oggettivo, e nella specie non vi era prova alcuna dell'elemento oggettivo, per cui nulla era dovuto per tale titolo;
ciò premesso l'appellante concludeva come in epigrafe.
*
Gli appellati, costituendosi, contrastavano l'impugnazione, in particolare e fra l'altro deducendo: che il primo giudice aveva correttamente motivato la propria decisione, osservando che la tariffa applicata nella fattispecie aveva natura tributaria in quanto, a prescindere dalla previsione dei regolamenti del Comune interessato, non era provato che avesse realizzato e utilizzato per la determinazione della tariffa un sistema Pt_1
di misurazione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente e, al contrario, gli importi richiesti con le fatture, come osservato dal primo giudice, risultavano quantificati sulla base di criteri presuntivi generali, anziché con richiamo al meccanismo di calcolo puntuale con microchip, né l'appellante aveva allegato e documentato quanti svuotamenti fossero stati eseguiti nei confronti di essi appellati e come gli stessi avessero inciso sul calcolo della tariffa;
che, anche a voler ritenere provata tale modalità di rilevazione, che l'appellante aveva tardivamente dedotto con l'atto di appello, avrebbe dovuto essere esclusa la natura puntuale della stessa, portando comunque ad una quantificazione presuntiva del rifiuto, attraverso l'addebito di un numero prefissato di svuotamenti, peraltro neppure indicato dall'appellante;
pagina 7 di 21 che era del tutto errata l'affermazione di che l'attuale tariffa rifiuti fosse ex Pt_1
lege un corrispettivo di natura non tributaria – e dunque sempre soggetto ad IVA - in quanto in contrasto, sia con la chiara lettera della norma, che attualmente prevede due distinte ipotesi di tariffa rifiuti, una di natura tributaria e una di natura corrispettiva, sia con la costante giurisprudenza della Suprema Corte sul tema;
che, invero, la norma di interpretazione autentica dell'art.14, comma 33 del d.l.
78/2020, che aveva dichiarato la natura non tributaria della Tia2, prevista da disposizione abrogata dall'art.14 del d.l.201/2011, non era applicabile alle tariffe introdotte da disposizioni successive, che erano oggetto delle pretese restitutorie dei ricorrenti né al fine della qualificazione giuridica della tariffa era possibile limitarsi al nomen iuris dato dal legislatore, essendo necessario analizzarne le caratteristiche, per cui la tariffa avrebbe dovuto essere considerata sempre un tributo, se caratterizzata dall'obbligatorietà, dalla predeterminazione del prezzo da parte di un'autorità pubblica e dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione fornita e quella ottenuta;
che pertanto la sentenza appellata aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia, più volte oggetto di accertamento anche da parte del Tribunale di
Padova, per cui l'appello avrebbe dovuto essere rigettato e la sentenza confermata;
che era altresì infondato il secondo motivo d'appello, inerente il capo di condanna ex art.96, comma 3 c.p.c., atteso che il primo giudice aveva correttamente sanzionato la condotta di , ritenendo che la stessa avesse resistito illegittimamente, abusando Pt_1 del processo, dato che aveva subito decine di condanne per la ripetizione dell'IVA, indebitamente applicata, per non aver adottato un sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti e dato che il suo stesso direttore generale aveva riconosciuto in una seduta del
Consiglio Comunale di Vigonza del 20.12.2021 che la tariffa aveva la natura di tassa, in fase di lenta trasformazione in corrispettivo civilistico;
ciò premesso gli appellati concludevano come in epigrafe.
*
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025.
***
pagina 8 di 21 Osserva il Tribunale che l'appello è fondato e la sentenza del primo giudice va pertanto riformata.
Va invero osservato che l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza del primo giudice per aver ritenuto che la tariffa applicata agli utenti del , Parte_2
odierni appellati, abbia natura di tributo, in quanto lo stesso per il tramite Pt_2
del soggetto affidatario del servizio (e nella specie di ), non avrebbe adottato Pt_1
dei sistemi di rilevazione puntale dei rifiuti conferiti dai singoli utenti, ai sensi dell'art.1, comma 668 della l.147/2013.
In proposito va premesso in diritto che l'art.238 del Codice dell'Ambiente ha previsto al comma 1 che “Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.” Al comma 4 è stato inoltre previsto che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
Il comma 6 ha poi previsto che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”.
pagina 9 di 21 Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n.8631/2020) la tariffa rifiuti regolata dall'art.238 del D. Lgs.152/2006 ha natura di corrispettivo e non di tributo poiché la disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art.14, comma 33 del
D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.122/2010, che ha previsto che
“Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
La norma, inserita nel Codice dell'Ambiente, contiene la disciplina generale della tariffa applicata ai privati per il servizio di conferimento e asporto dei rifiuti.
In materia sono intervenute successive disposizioni, dirette a regolare le entrate tributarie dei Comuni, che hanno solo apparentemente innovato la disciplina della tariffa rifiuti, atteso che, in particolare, l'art.14 del DL.201/2011, ha introdotto un tributo, denominato anche tariffa e al comma 9, prima parte ha statuito quanto segue:
“La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158”.
Al comma 11 è stato poi statuito quanto segue: “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n.36”.
Ai commi 29 e 30 dell'art.14 era previsto che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui
pagina 10 di 21 al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12”.
Il comma 12 a sua volta prevedeva quanto segue:
“Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”.
Le disposizioni sono del tutto analoghe a quelle dell'art.238, sopra riportato, e dunque non è dato comprendere come possa essere mutata da corrispettivo a tributo la natura della tariffa, determinata con criteri del tutto analoghi.
Il comma 668 dell'art.1 della L.147/2013 ha previsto che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
La disposizione non appare sostanzialmente innovativa del regime preesistente, poiché il presupposto dell'attribuzione alla tariffa della natura di corrispettivo è rappresentato dal mero fatto dell'adozione del regolamento di cui all'art.52 del D.
Lgs.446/97 sopra citato. In altre parole la delibera di adozione di sistemi di misurazione puntuale rappresenta il presupposto dell'adozione del regolamento e l'adozione del regolamento è il fatto che determina l'attribuzione della natura pagina 11 di 21 corrispettiva alla tariffa di asporto rifiuti. Quest'ultima deve infatti essere quantificata, non già in rapporto al quantitativo di rifiuto asportato da ciascuna utenza ma in rapporto al quantitativo determinato in conformità ai criteri di misurazione previsti dal DPR 158/1999, e ciò fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art.1 comma 667 della L.147/2013, che così recita:
“Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”.
A propria volta il DPR 158/99 prevede all'articolo 3 che la tariffa sia determinata come segue: “Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1”.
Con specifico riferimento alle utenze domestiche l'art.5 prevede che la tariffa sia calcolata come segue:
pagina 12 di 21 “Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto
4.2 dell'allegato 1 al presente decreto”.
Le disposizioni richiamate sono dunque del tutto analoghe a quelle dell'art.238 che, lo si ribadisce, regola una tariffa-corrispettivo e non una tariffa-tributo.
In altre parole le disposizioni che, a partire dall'art.238, hanno disciplinato la materia, prevedono criteri sostanzialmente uniformi di determinazione della tariffa- corrispettivo, facendo riferimento, per la parte variabile della stessa, a misurazioni dei rifiuti, sia riferite alla singola utenza, in via sperimentale, sia riferite al complesso del territorio e suddivise poi per utenze e abitanti delle stesse (produzione media procapite).
D'altra parte va sottolineato che la tariffa non è per sua natura un tributo, in quanto può essere applicata soltanto per l'effettiva fruizione del servizio e cioè per il conferimento di rifiuti da parte dell'utente, a differenza di quanto previsto per la cd.
TIA1, fino alla sua abrogazione con l'art.238 del D. Lgs.152/2006 (cfr.
Cass.18/07/2019, n.19299, che ha sottolineato che l'art.238 del D. Lgs.152/2006 ha individuato “il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando dunque il debito all'effettiva fruizione del servizio”).
Inoltre è evidente che la quantificazione della tariffa di base presuppone la determinazione dei costi del servizio, in ragione del complesso dei rifiuti che si pagina 13 di 21 presume dovranno essere asportati nel in un determinato arco di tempo e la Pt_2
quantificazione di essa per ciascuna utenza non può dunque escludere un importo base, comunque dovuto, rapportato alla presumibile quantità di rifiuto prodotto dal numero di persone che fruiscono del servizio presso la stessa utenza, per il cui asporto il servizio è comunque predisposto e fornito e deve dunque essere pagato dall'utenza, analogamente a qualunque altro servizio, secondo regole ordinarie di economia.
In tale contesto non è corretta l'interpretazione data dal primo giudice alla fattispecie, laddove ha ritenuto che, non essendo stato adottato un sistema di rilevazione della precisa quantità di rifiuti conferita dal singolo utente e non risultando tale quantità dalle fatture emesse, la tariffa applicata costituirebbe tributo.
*
Invero è accertato che il , nel quale abitavano gli odierni Parte_2
appellati, ha adottato fin dal 2008 (la domanda di indebito riguarda tariffe pagate dall'anno 2012 in poi) successivi regolamenti ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446/1997 (docc.b.
2-b.3-b.
4-b.7 appellante).
Il Comune, tuttavia, fino all'emanazione del decreto del Ministro per l'Ambiente, previsto dai commi 2 e 6 dell'art.238, dal comma 12 dell'art.14 del DL 201/2011 e dal comma 667 dell'art.1 della l.147/2013, ha potuto avvalersi, nella commisurazione della tariffa, dei “criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”.
Tali criteri fanno riferimento a misurazioni svolte in via generale e non per singola utenza, fermo restando che la tariffa era ed è dovuta solo se il titolare dell'abitazione produce rifiuti, che conferisce e deve conferire al servizio pubblico, non potendo attuare uno smaltimento autonomo.
In effetti risulta per ciascuna delle fatture degli odierni appellati il riferimento a coefficienti, evidentemente riconducibili alla previsione della disposizione richiamata, che sono diversi per gli utenti interessati, non in ragione della diversa capacità contributiva ma delle dimensioni dell'abitazione (parte fissa) e delle dimensioni del nucleo familiare (parte variabile) e dunque delle quantità di rifiuti domestici sicuramente prodotti, oltre che di specifiche agevolazioni correlate alla pagina 14 di 21 riduzione del rifiuto conferito, per effetto ad esempio, del compostaggio domestico del rifiuto umido o della raccolta differenziata.
Del tutto irrilevante ai fini della qualificazione come tributo della tariffa applicata agli utenti del appare la dichiarazione dell'allora Direttore Generale Parte_2
della società , che nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2021 del Pt_1
Consiglio Comunale di Vigonza aveva affermato che la tariffa rifiuti aveva la caratteristica di tassa, trattandosi di una patrimoniale legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della casa, che si sarebbe dovuta trasformare lentamente in una tariffa. In merito va rilevato che si tratta di un'interpretazione personale di soggetto non legittimato a vincolare l'ente, riferita a diverso da Pt_2
quello di residenza degli appellanti.
Nel caso concreto va osservato che l'affermazione sarebbe erronea, posto che, in applicazione del DM 20.4.2017, il risulta aver adottato il Parte_2
sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti indifferenziati, mediante contenitori di capacità predeterminata, muniti di microchip. La circostanza, seppure in termini dubitativi, risulta affermata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata ed è comunque dimostrata dalle risultanze delle fatture degli utenti, odierni appellati, che dal 2017 recano la quantificazione di svuotamenti in eccesso (“svuot eccedenti”) di detti contenitori (docc.1-3-6-8-10 appellati). E' presumibile infatti che la rilevazione degli svuotamenti sia stata fatta proprio perché i contenitori utilizzati erano dotati di microchip e cioè di sistema di misurazione che risulta conforme alle disposizioni degli artt.4 e 6, comma 3 del DM 20.4.2017 e pertanto, anche se vi fossero stati dubbi per il periodo precedente, certamente nel 2021 la tariffa era a tutti gli effetti corrispettivo civilistico, anche per gli utenti del Comune di . Pt_2
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In relazione alle risultanze delle fatture emesse da nei confronti degli appellati Pt_1 va dato atto che le stesse recano l'indicazione di coefficienti di determinazione della tariffa, rimasti invariati anche dopo l'introduzione dei contenitori con microchip nel
2017, introduzione da ritenersi certa per le ragioni in precedenza esposte. La tariffa base unitaria risulta poi variata nel tempo, peraltro in diminuzione, verosimilmente in rapporto al mutamento dei costi del servizio.
pagina 15 di 21 In particolare, quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico Controparte_1
(doc.1 appellati) che il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 1,36, riferito a nucleo di due persone, poi incrementato a 2,40 con l'incremento del nucleo a 5 persone, risultano poi riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido e per la raccolta differenziata fino al 2021 e risulta quindi computato nel 2017 uno svuotamento del contenitore del rifiuto secco eccedente il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.2 Controparte_2
appellati) che il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente variabile fra 1,10, riferito a nucleo di una persona, e 2,17, riferito a nucleo a 4 persone, mentre non risultano riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido o per la raccolta differenziata né svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.3 appellati) Controparte_3
che il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente
2,17, riferito a nucleo di 4 persone, non risultano riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido o per la raccolta differenziata e risulta quindi computato nel 2020 uno svuotamento del contenitore del rifiuto secco eccedente il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.4 Controparte_4
appellati) che il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 1,80, riferito a nucleo di 3 persone, poi incrementato a 2,17 con l'incremento del nucleo a 4 persone e non risultano riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido o per la raccolta differenziata né svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.5 appellati) che CP_5
il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 1,80, riferito a nucleo di 3 persone, mentre non risultano riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata nè svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base.
pagina 16 di 21 Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.6 appellati) che CP_6
il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 2,17, riferito a nucleo di 4 persone, risultano addebiti per fornitura contenitori e asporto del rifiuto verde, dal 2013 al 2021, e risultano poi computati nel 2021 nove svuotamenti del contenitore del rifiuto secco eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.7 appellati) che il CP_7
corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 1,36, riferito a nucleo di 2 persone, risultano poi riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido, dal 2013 al 2021, mentre non risultano svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.8 appellati) Controparte_8
che il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente
1,80, riferito a nucleo di 3 persone, non risultano riduzioni per il compostaggio domestico del rifiuto umido e per la raccolta differenziata mentre risultano computati svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base, nel numero di 1 nel 2018 e di 2 nel 2019.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.9 appellati) che è CP_9
stata addebitata la sola quota fissa, in ragione, evidentemente, della fruizione del servizio, pur in assenza di occupanti dell'immobile.
Quanto a , risulta dalle fatture emesse a suo carico (doc.10 appellati) che CP_10
il corrispettivo della tariffa variabile è stato determinato in base al coefficiente 1,36, riferito a nucleo di 2 persone, risultano addebiti per fornitura di contenitori e asporto del rifiuto verde, dal 2012 al 2021, e risultano computati svuotamenti del contenitore del rifiuto secco, eccedenti il numero forfetario compreso nella tariffa base, in numero di 4 nel 2016, di 12 nel 2017, di 9 nel 2018, di 5 nel 2020.
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In definitiva, dunque, si desume dalle fatture indicate che l'adozione del sistema di misurazione dei rifiuti, da ultimo in conformità alle previsioni del DM 20.4.2017, non ha comportato una necessaria differenziazione degli importi dovuti dai singoli utenti,
e cioè una personalizzazione individuale della tariffa, ma tale personalizzazione non è
pagina 17 di 21 prevista da alcuna disposizione e la relativa assenza non vale ad escludere la somministrazione di un servizio puntualmente parametrato alle esigenze dell'utente, in ragione della composizione del nucleo familiare, per un prezzo analogamente differenziato e uguale per gli utenti aventi le medesime esigenze, con la possibilità per gli utenti più inquinanti (essendo la raccolta relativa al rifiuto indifferenziato) di incrementare il servizio “standard”, pagando 2,61 euro per ogni svuotamento aggiuntivo del contenitore (cfr. fatture).
Si tratta di un meccanismo certamente rispettoso delle disposizioni di legge come sopra richiamate e, al tempo stesso, per nulla alieno dal principio di corrispettività, dato che questa non è esclusa nelle ipotesi in cui una prestazione messa a disposizione non venga utilizzata dal beneficiario, analogamente ad ogni ipotesi di contratto con prestazioni periodiche, quali abbonamenti per servizi di telecomunicazione, di consulenza, di trasporto o analoghi, il cui prezzo è remunerativo della prestazione promessa (o comunque idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, come nella specie) ed è uguale a parità di servizio promesso, a prescindere dall'effettivo impiego fatto dall'utente.
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Quanto al fatto che il servizio sia obbligatorio per legge, va rilevato che si tratta di circostanza non incompatibile con l'assoggettamento ad IVA della tariffa, poiché
l'art.3 del D.P.R. n.633/1972 prevede che le prestazioni verso corrispettivo, dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'assoggettabilità all'IVA, ai sensi dell'art.1 del medesimo decreto “quale ne sia la fonte” e dunque anche in caso di prestazione obbligatoria.
Quanto al fatto che la determinazione del corrispettivo avvenga anche mediante l'inclusione di componenti predeterminate, va rilevato che si tratta di circostanza del tutto compatibile con la corrispettività nei contratti di massa, per i quali è ammessa anche la ridistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto di indici reddituali (cfr. Cass. SS.UU. 7.5.2020, n.8631 e giurisprudenza ivi citata) ed in ogni caso, come per ogni servizio, il soggetto che lo eroga, per evidenti ragioni di pagina 18 di 21 economia, deve comunque determinarne il corrispettivo in modo da provvedere almeno all'integrale copertura dei costi.
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In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto che nelle fatture prodotte non sia indicato un preciso quantitativo di rifiuti conferiti non è affatto confermativo della mancata adozione di sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti ma è coerente con i criteri di rilevazione delle quantità di rifiuti, in conformità alle disposizioni di legge e dei Regolamenti adottati dai Comuni, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.446/1997, facendo riferimento, dapprima alla determinazione procapite, ex
DPR 158/1999, integrata dalla personalizzazione del servizio, sia con l'aggiunta ai servizi base di servizi extra, su richiesta dell'utenza interessata e con addebito del relativo costo (es. servizio verde), sia con le riduzioni, in caso di limitazioni del servizio, per l'effettuazione di raccolta differenziata e, successivamente, dall'anno
2017, alla forfetizzazione di un numero di svuotamenti di contenitori di capacità predeterminata, con rilevazione conforme al dettato del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 aprile 2017.
Tale modalità di rilevazione, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e sostenuto dagli appellati, è certamente puntuale, per quanto indiretta, in quanto si tratta di modalità consentita espressamente dagli artt.4 e 6 del DM 20 aprile 2017 ed il fatto che il conteggio del numero di svuotamenti di un contenitore di capacità predeterminata (e l'addebito di un numero minimo di svuotamenti a prescindere dall'effettiva utilizzazione) non consenta di effettuare una rilevazione individuale della quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza non può trasformare la natura del corrispettivo dovuto per il servizio reso.
Inoltre, tale modalità di misurazione non fa venir meno la corrispettività delle prestazioni, dato che il assicura un servizio corrispondente al massimo della Pt_2
capacità del contenitore, moltiplicata per il numero di svuotamenti computati nella tariffa base rapportata al numero minimo di svuotamenti ritenuti necessari per i nuclei composti di 1, 2, 3 o più persone e dunque eroga il servizio effettivamente promesso per il corrispettivo determinato in ragione del valore della prestazione stessa, restando irrilevante il fatto che l'utente, o perché particolarmente virtuoso o per altre ragioni,
pagina 19 di 21 non se ne avvalga per intero, analogamente a ciò che accade per qualunque, altro servizio con somministrazione predeterminata, per il quale il prestatore ha diritto all'intero corrispettivo.
**
La sentenza deve essere integralmente riformata e la pretesa di rimborso dell'IVA fatta valere dagli odierni appellati va rigettata.
Consegue al rigetto della domanda principale la riforma della sentenza con il rigetto anche della domanda accessoria, ex art.96, comma III c.p.c., essendo esclusa la soccombenza.
Gli appellati vanno pertanto condannati a restituire ad quanto da essa Parte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza riformata (docc.
5-6 appellante), con interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
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Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.1053/2024 del Giudice di Pace di Padova, rigetta le domande proposte da , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
e ; CP_9 CP_10
condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , , e
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
a rimborsare a le somme ricevute in esecuzione della CP_10 Parte_1
sentenza riformata, con interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , , e
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, in solido, a rifondere ad le spese dei due gradi di giudizio, CP_10 Parte_1
che liquida, quanto al primo grado, in €.236,00 per la fase di studio, €.252,00 per la fase introduttiva, €.352,00 per la fase istruttoria ed €.425,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA e, quanto al presente grado, in pagina 20 di 21 €.425,00 per la fase di studio, €.425,00 per la fase introduttiva ed €.851,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.174,00 per spese vive ed oltre IVA
e CPA.
Padova 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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