Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2022 + 3581/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE composta dai magistrati:
Dott.Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
Dott.Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili, iscritte al numero di ruolo generale sopra indicato promosse con ricorsi depositati:
➢ in data 22.12.2022 (proc.n. 3565/2022 ) da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Varese, Via Montanara n. 16, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Fiocchi del Foro di Milano e dall'Avv. Elena Bianchi del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Milano, Via Podgora n. 15.
ricorrente nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] il 3 giugno Persona_1 C.F._2
1965 e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati Benedetta di Bernardo del Foro di Milano e Valentina Eramo del Foro di Varese ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio Bernardini de Pace, a Milano, via dei
Cappuccini n. 19
resistente
➢ in data 22.12.2022 (proc.n.3581/2022) da:
(C.F. ), nata a [...] il 3 giugno Persona_1 C.F._2
1965 e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati
Benedetta di Bernardo del Foro di Milano e Valentina Eramo del Foro di Varese ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio Bernardini de Pace, a Milano, via dei
Cappuccini n. 19 ricorrente pagina 1 di 26
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Fiocchi del Foro di Milano e dall'Avv. Elena Bianchi del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Milano, Via Podgora n. 15;
resistente
Oggetto: Ricorsi in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 4125/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 27.06.2018, pubblicata il 17.09.2018 nel procedimento n.3557/2017 RG
CONCLUSIONI
Proc.n. 3565/2022 Per parte ricorrente ( Parte_1
“Ricorre alla Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27948/2022 del 23.09.2022, affinché - espletati gli incombenti di rito - in conformità alle considerazioni fattuali e logico-giuridiche espresse dalla Suprema Corte, nonché in applicazione dei principi di diritto dalla stessa enunciati, Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti gradi del giudizio, respingere tutte le domande formulate in atti dalla IG.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, Persona_1 tenuto altresì conto delle rilevantissime somme sin qui dalla stessa percepite direttamente a titolo di mantenimento personale (pari a oltre 2 milioni di euro) e indirettamente quale contributo al mantenimento della prole e della casa familiare. Il tutto, anche alla luce dei fatti nuovi intervenuti tra la pronuncia della sentenza d'appello (poi cassata) n. 4125/2018 del 17.09.2018 e l'ordinanza di cassazione con rinvio n. 27948/2022 del 23.09.2022.
Per parte resistente ( ) Persona_1 VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 27948/2022 della Cassazione: IN VIA PRINCIPALE:
1. respingere il ricorso avversario, infondato in fatto e in diritto;
2. disporre che sia obbligato a contribuire - retroattivamente, a far data dall'11 Parte_1 dicembre 2012, e cioè dalla domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di divorzio sub R.G.
4120/2012 radicato davanti al Tribunale di Varese - al mantenimento di con Persona_1 l'assegno mensile non inferiore a 17.200 euro, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT – costo della vita;
3. con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
4. dato atto che l'architetto stato nominato erede universale dalla sorella, Pt_1 Persona_2 deceduta in data 25/2/2023 e proprietaria di n. 19 immobili e n. 56 terreni (documenti 1, testamento, e documento 2, perizia immobiliare)2, dato atto che il patrimonio ereditato da Parte_1 ammonta ad almeno 13.500.000,00 euro (importo destinato a incrementarsi qualora i terreni ereditati risultassero edificabili, cfr. perizia agli atti, doc. 2 cit., o qualora dai conti correnti intestati alla de cuius emergessero capitali e portafoglio titoli superiori a 6.000.000,00 euro), disporre supplemento di CTU contabile e immobiliare al fine di ricostruire l'aggiornata situazione patrimoniale e reddituale dell'architetto onde accertare l'entità del patrimonio immobiliare, mobiliare e societario Pt_1
pagina 2 di 26 intestato all'interessato tanto direttamente quanto indirettamente, o comunque a lui riferibile e nella sua disponibilità;
5. disporre – attesa la manifesta e abnorme discrasia tra i redditi dichiarati da e le Parte_1 spese da lui sostenute negli anni anche per il mantenimento della famiglia - immediate indagini di
Polizia Tributaria sulle effettive e attuali capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche dell'architetto con riferimento almeno agli ultimi dieci anni (dal 2013 in avanti), volte ad Pt_1 accertarne le consistenze patrimoniali, la titolarità diretta e/o indiretta di conti correnti bancari e la loro entità, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi sette anni, l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad di autocertificare, sotto la propria responsabilità Parte_1 (penale), la propria situazione reddituale e patrimoniale ivi compresa l'indicazione di tutti i conti correnti bancari personali nonché di quelli ereditati dalla defunta sorella, in qualità Persona_2 di erede universale, dei quali è intestatario e/o cointestatario, portafogli titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi di investimento e/o di risparmio accesi presso gli Istituti di Credito;
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad e agli Istituti di Credito e Parte_1 CP_1
filiale di Via Luini n. 10 Varese (VA), Controparte_2 CP_3 CP_4
, filiale di Via
[...] Controparte_5
Marconi n. 3 Varese (VA) l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati e/o cointestati , conti depositi e portafogli titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi di investimento riferibili alla signora
[...]
(a decorrere dalla data del decesso a oggi), considerato che la signora è a Per_2 R_ conoscenza che la defunta fosse titolare di conti correnti, conti depositi e portafogli titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi di investimento accesi presso i suddetti istituti. In particolare, è noto alla IGnora che fino al 6 luglio 2021 - presso l'istituto di credito R_ Controparte_5
filiale di Via Marconi n. 3 Varese (VA) - la defunta avesse un portafoglio titoli pari a
[...]
€700.000,00.
Proc.n.3581/2022 Per parte ricorrente ( ) Persona_1 VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 27948/2022 della Corte di Cassazione, rigettando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
1. disporre l'obbligo a carico di di contribuire retroattivamente, a far data dall'11 Parte_1 dicembre 2012 - e cioè dalla domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di divorzio sub R.G.
4120/2012 radicato davanti al Tribunale di Varese - al mantenimento di con Persona_1 l'assegno mensile ritenuto equo e, comunque, non inferiore a 12.500 euro, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT – costo della vita;
2. con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. disporre – attesa la manifesta e abnorme discrasia tra i redditi dichiarati da e le Parte_1 spese da lui sostenute negli anni anche per il mantenimento della famiglia - immediate indagini di Polizia Tributaria sulle effettive e attuali capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche dell'architetto con riferimento almeno agli ultimi sette anni, volte ad accertarne - le Pt_1
pagina 3 di 26 consistenze patrimoniali,- la titolarità diretto e/o indiretta di conti correnti bancari e la relativa consistenza, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi sette anni, l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
4. disporre supplemento CTU contabile al fine di ricostruire l'aggiornata situazione patrimoniale e reddituale dell'architetto onde determinare con esattezza l'entità del patrimonio mobiliare, Pt_1 immobiliare e societario intestato allo stesso tanto direttamente quanto indirettamente, o comunque a lui riferibile e nella sua disponibilità; ciò anche in ragione degli eventi – successivi al deposito dell'elaborato peritale – che ne hanno modificato in via sostanziale l'entità;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni fiscali Parte_1 relative agli anni 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Il procedimento di primo grado.
1.1Crudele e contraevano matrimonio il 22.12.1999. Dall'unione Persona_1 Parte_1 nascevano i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
27.10.2001.
1.2 In data 19.11.2009 interveniva fra le parti separazione consensuale, omologata dal Tribunale di
Varese, alle seguenti condizioni:
-affido congiunto dei figli minori e a entrambi i genitori con collocamento presso Per_3 Per_4 la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
-assegnazione della casa coniugale dita in via Montanara 16 a Varese e intestata alla CP_6 di cui il è socio al 50% e amministratore delegato, alla che vi abiterà con i figli Pt_1 R_ con onere per il di provvedere integralmente al pagamento delle spese di affitto, Pt_1 riscaldamento, giardiniere, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
-obbligo del di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di € 17.200,00 Pt_1 e al mantenimento dei figli con un assegno di € 3.000,00 mensili, oltre all'integrale pagamento delle spese mediche, id istruzione e sportive per i figli e alle spese mediche per la moglie.
1.3 Con ricorso datato 8.10.2012 adiva il Tribunale di Varese, chiedendo Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con la , con affido congiunto dei figli e R_ regolamentazione del diritto di visita paterno e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale genitore collocatario, con spese a carico del marito fino all'importo massimo di € 20.000, annui. Il ricorrente chiedeva altresì di quantificare in € 3.000,00 il contributo al mantenimento dei due figli, oltre al pagamento integrale delle spese mediche, scolastiche e sportive (previamente concordate ) e di non confermare l'impegno economico preso ai tempi della separazione verso la moglie. Con vittoria di spese.
1.4 si costituiva in giudizio in data 11.12.2012, chiedendo, in via preliminare la Persona_1 conferma delle condizioni di affido ed economiche stabilite nella separazione omologata del 4.12.2008.
Nel merito chiedeva: la pronuncia del divorzio;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli pari a € 6.000,00 oltre al 100% delle Pt_1 spese straordinarie;
un assegno divorzile di € 17.200,00 oltre ad oneri di spesa come da punti 5,8,9 del pagina 4 di 26 verbale di separazione omologato;
il rigetto di tutte le domande del in punto economico. Con Pt_1 richiesta di CTU contabile e psicologica.
1.5 Con ordinanza presidenziale del 27.03.2013 il Tribunale confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione
1.6 Con sentenza parziale depositata il 18.12.2013 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
1.7 Con sentenza n.602/2017, emessa il 13.06.2017 e pubblicata il 27.06.2017, il Tribunale di Varese così statuiva:
“DICHIARA inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli oneri relativi alla casa familiare proposta dalla resistente: Per_ AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_ genitoriale. avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Varese . via Montanara n.
16 e collocamento prevalente con la mamma:
ASSEGNA la casa familiare sita in Varese via Montanara. 16 e gli arredi ivi contenuti alla madre
Persona_1 Per_ DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei figli e in via indiretta, mediante Per_3 versamento alla madre dell'importo di euro 5.000.00 mensili ( 2.500.00 per figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria Per_ Per_ secondo gli indici ISTAT (Foi): il padre potrà vedere e tenere con sé il a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica prima o dopo cena, in ragione degli impegni lavorativi del padre. Con facoltà di riaccompagnarlo direttamente il lunedì mattina a scuola. Un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi del figlio e. in mancanza di accordo, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino all'ora di cena o alta mattina successiva riaccompagnandolo a scuola e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore ì 8.00 sino alla mattina successiva riaccompagnandolo a casa della madre: inoltre, ad anni alterni, il padre trascorrerà con il tiglio le vacanze natalizie dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12. al 6.1.; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in difetto di accordo, ad anni alterni, dall' al 15 luglio e dall'I al 15 agosto: vacanze di Pasqua e di carnevale ad anni alterni con periodi continuativi di almeno tre giorni.
DISPONE che il padre provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Varese;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
COMPENSA le spese di lite;
PONE A CARICO le spese di ctu, come liquidate con decreto del 24.11.2015. in via definitiva a carico delle parti in misura del 50% ciascun con vincolo di solidarietà.”
§ 2.Il procedimento di secondo grado
2.1Avverso la sentenza indicata al punto che precede proponeva appello con ricorso depositato il
26.07.2017 chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività della Persona_1 sentenza appellata. Nel merito la ricorrente chiedeva stabilirsi:
✓ l'obbligo del di provvedere integralmente dalla data della domanda alle spese Pt_1 relative alla casa familiare;
✓ un contributo paterno al mantenimento dei figli, dalla data della domanda, con un assegno pagina 5 di 26 mensile non inferiore a 6.000,00 euro oltre al 100% delle spese straordinarie;
✓ un assegno divorzile mensile di € 17.200,00 in favore della ricorrente oltre al pagamento di tutte le spese mediche. Con vittoria di spese e richieste istruttorie di disporre supplemento di CTU per ricostruire l'aggiornata situazione patrimoniale e reddituale del nonché di ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. Pt_1
2.2. si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con Parte_1 vittoria di spese.
2.3 Con sentenza n.4125/2018 pubblicata il 17.09.2018 nel proc n.3557/2017 RG, la Corte d'Appello di Milano, così statuiva:
“1.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli anche con Parte_1 il pagamento integrale delle spese relative al riscaldamento e alla manutenzione del parco della casa familiare assegnata alla moglie;
2.pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Persona_1 decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata, entro il cinque di orni mese,un assegno divorzile di Euro 6000,00 lordi, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita;
3.conferma nel resto;
4.compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.”
§ 3.Il procedimento in Cassazione.
3.1.Con ricorso del 15.03.2019 ha impugnato la sentenza della Corte Persona_1 d'appello di Milano n.4125/2018 pubblicata il 17.09.2018 per i seguenti motivi.
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, EX ART. 360 N. 3 C.P.C. DELL'ART. 5, COMMA 6, L. 898/1970 E SS. MM.: la Corte d'Appello di Milano, nel riconoscere alla ricorrente l'assegno divorzile di un importo (€ 6.000,00) pari al 30% di quello (€ 17.200,00, oggi giusta rivalutazione ISTAT € 18.920,00) offertole spontaneamente dall'ex coniuge nell'accordo separativo del 2008 e rimasto inalterato nei 10 anni (e 4 procedimenti giudiziali) successivi, è incorsa in un'applicazione miope e distorta dei criteri individuati dal Legislatore (e interpretati dalla più recente Giurisprudenza di Legittimità) per la determinazione del quantum.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, EX ART. 360 N. 3 C.P.C., DEGLI ARTT.
2033 C.C., 445 C.C., 447 C.C., 189 DISP. ATT. C.P.C.: la Corte d'Appello di Milano, facendo decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado l'obbligo di di corrispondere all'ex moglie l'assegno divorzile nel minor importo mensile di Parte_1
€ 6.000,00 (contro l'importo mensile di € 18.920,00 da questa percepito sino a quel momento, in forza della sospensione della pronuncia di primo grado, anziché di secondo grado) ha impunemente trascurato l'ultrattività dei provvedimenti provvisori e il consolidato principio dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di mantenimento, la cui natura ontologicamente alimentare esonera il beneficiario da qualsivoglia pretesa restitutoria.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, EX ART. 360 N. 3 C.P.C., DELL'ART. 337 TER C.P.C. (ART. 6 L. Div): la Corte d'Appello di Milano, obbligando il padre a corrispondere pagina 6 di 26 per il mantenimento dei due figli un importo complessivo (fra assegno perequativo e spese abitative) inferiore a quello che al medesimo titolo (e alle medesime condizioni reddituali e patrimoniali) egli si era offerto di corrispondere 11 anni fa, ha erroneamente applicato i criteri determinanti il quantum dell'assegno di mantenimento per la prole.
4) OMESSO ESAME, EX ART. 360 N. 5 C.P.C., CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI: la Corte d'Appello di Milano, ignorando impunemente le motivate istanze istruttorie formulate dalla Difesa di sia nel ricorso in appello, sia all'udienza del 27 giugno 2018, ha Persona_1 omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio (cioè l'effettiva consistenza del patrimonio del la manifesta inattendibilità delle sue dichiarazioni fiscali). Pt_1
3.2. In data 10.05.2019 si è costituito nel giudizio in Cassazione, chiedendo il rigetto Parte_1 del ricorso della e ha altresì proposto ricorso incidentale per un unico motivo, di seguito R_ indicato, con vittoria di spese:
VIOLAZIONE DELL'ART.360 N.3 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.5 COMMA 6 l.N.898/1970 SS.MM.: la Corte d'appello di Milano nel riconoscere alla IG.ra un assegno R_ divorzile di € 6.000,00 ha dato rilevanza a criteri attributivi e determinativi estranei alla norma, incorrendo nel contestato vizio di violazione di legge. In assenza di detta violazione di legge nessun assegno di divorzio avrebbe potuto essere attribuito alla IG.ra atteso che l'inadeguatezza dei R_ mezzi della IGnora e/o la sua impossibilità a procurarseli non è in alcun modo correlata e/o dipesa dal contributo da lei fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
3.3.Con ordinanza n.27948/22 depositata il 23.09.2022 la Corte di Cassazione, pronunciando sul ricorso principale proposto da e sul ricorso incidentale proposto da Persona_1 Pt_1
contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata al punto che precede, ha annullato
[...] la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Si riporta di seguito integralmente la motivazione dell'ordinanza della Cassazione:
“Ritenuto che Sia il primo motivo del ricorso principale che il ricorso incidentale lamentano che la Corte di appello di Milano nel riconoscere e quantificare l'assegno divorzile sia incorsa in una errata interpretazione dell'art. 5 c. 6 della legge n. 898/1970 alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'I 1 luglio 2018. Entrambi i motivi - sia pure da diverse angolazioni convergenti nel rivendicare l'applicazione nel caso in esame della giurisprudenza più recente - sono fondati in quanto incentrano le loro censure su una distorta e incoerente applicazione, da parte della Corte milanese, sia della precedente giurisprudenza (Cass. civ. sez. I n.
11504/2017) che della nuova. Sebbene vada chiarito che è manifestamente infondato l'argomento difensivo dì parte ricorrente principale secondo cui la violazione dell'art. 5 c. 6 L divorzio deriverebbe dalla radicale discrasia fra la quantificazione dell'assegno di separazione (voluto in tale misura dal e quella Pt_1 dell'assegno dì divorzio. Infatti, i due assegni, per come chiarito ampiamente dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente, non condivìdono né i presupposti, né il contenuto, né la finalità sicché la loro sovrapposizione deve considerarsi del tutto arbitraria (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 5605 del 28 febbraio 2020 e n. 17098 del 26 giugno 2019 secondo cui l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i pagina 7 di 26 criteri indicati all'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi).
Vi è da rilevare che la decisione impugnata è stata adottata nella camera di consiglio del 27 giugno 2018, e quindi prima della pubblicazione in data 11 luglio 2018 della sentenza delle Sezioni Unite, mentre il deposito della sentenza da parte della Corte distrettuale è avvenuto successivamente in data 17 settembre 2018.
Questa sequenza temporale ha impedito alla Corte milanese una coerente applicazione della nuova giurisprudenza e nello stesso tempo ha provocato una evidente discrasia rispetto alla sentenza n. 11504/2017
'della Corte di Cassazione che aveva sovvertito il trentennale orientamento giurisprudenziale sino ad allora vigente - che poneva al centro della valutazione, sulla esistenza e quantificazione del diritto all'assegno divorzile, la finalità di una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dal coniuge beneficiario dell'assegno che non fosse nelle condizioni di potersi garantire un corrispondente tenore di vita facendo ricorso alle proprie risorse lavorative e patrimoniali - configurando invece il diritto all'assegno come espressione della solidarietà post-coniugale limitata alla garanzia di una condizione di autosufficienza economica da parte del coniuge beneficiario.
Si legge infatti nella motivazione che la Corte di appello di Milano "condivide l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 1504/2017" e che in applicazione del principio di autoresponsabilità dei Coniugi" rileva, per un verso, che "fu scelta condivisa anche dal la cessazione Pt_1 dell'attività lavorativa extra familiare da parte della moglie durante la convivenza coniugale" e che, per altro verso, " l a pur dotata di professionalità notevole come insegnante di ruolo nella scuola, nonostante un R_ matrimonio durato neppure nove anni, nonostante la sua ancor giovane età al momento della separazione (43 anni), che le avrebbe consentito di ritornare a lavorare e rendersi almeno parzialmente autonoma, a livello reddituale, non risulta aver mai neppure tentato di riprendere una attività lavorativa, nonostante i lauti proventi elargiti dal marito per lei e per i figli con la separazione, che le avrebbero consentito di farsi aiutare ampiamente sia nell'accudimento dei figli sia nella gestione della casa. La Corte milanese conclude nel successivo paragrafo della motivazione che non vi fu "nessun sacrificio da parte della ex moglie delle proprie aspettative professionali", e quest'ultima "anche durante la convivenza coniugale, in forza della ricchezza del marito, ha avuto ogni possibilità di coltivare il proprio lavoro e di essere completamente aiutata nelle incombenze familiari e nell'accudimento dei figli" ma "ha scelto, autoresponsabilmente, di non procurarsi autonomamente le risorse economiche per poter provvedere almeno in parte alle proprie esigenze di vita, anche dopo la separazione, nonostante il matrimonio ormai fosse finito e destinato allo scioglimento;
ella ha avuto a disposizione notevoli risorse con i contributi posti a sua disposizione dal marito anche dopo la separazione, che le hanno consentito non solo di vivere e mantenersi nel lusso, ma anche di accumulare e risparmiare significative somme di denaro, pari nel 2015 a euro 280.000 circa, di cui ella evidentemente ancora dispone, posto che non ne ha in questo giudizio lamentato la perdita". Per quanto riguarda poi l'apporto al patrimonio familiare la Corte di appello rileva • che non risulta che la vi abbia "in qualche modo contribuito se R_ non occupandosi a tempo pieno dei figli, peraltro disponendo di risorse messe a disposizione esclusivamente dal marito per essere aiutata nel loro accudimento". Nel riconoscere il diritto della a un assegno divorzile la Corte di appello di Milano rileva che "oggi la R_
all'età di 53 anni, è una persona che non dispone dì un'abitazione propria, di altri immobili, di un R_ lavoro e assai difficilmente, per le notorie precarie condizioni del mercato del lavoro in Italia, soprattutto di quello femminile, riuscirà a trovare un'occupazione che le consenta autonomamente, anche con i risparmi accumulati di cui si è scritto sopra, di avere la disponibilità di una abitazione in cui poter ospitare con agio i propri due figli e mantenersi adeguatamente, posto che non potrà godere neppure di una pensione, avendo lavorato solo dieci anni, come da lei stessa ribadito in udienza". Rileva poi che "fu scelta autoresponsabile anche del che la moglie cessasse durante la convivenza coniugale ogni attività lavorativa extra Pt_1 domestica, perdesse quindi ogni reddito autonomo e possibilità di consolidamento della sua professionalità e di carriera". La Corte di appello considera infine che il "è tuttora titolare di un ingentissimo patrimonio" Pt_1 e che "la non dispone di mezzi adeguati per acquistare un'abitazione, per potersi mantenere R_ autonomamente e mantenere abitudini di vita di buon livello in relazione al contesto sociale, certamente benestante, in cui le è stato consentito di vivere dall'ex marito, anche dopo la separazione" e "alla luce di tali pagina 8 di 26 valutazioni ritiene giusto stabilire che il a decorrere dal deposito della sentenza di primo grado, Pt_1 corrisponda alla ex moglie un assegno divorzile di 6.000 euro lordi mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT 'costo-vita', assegno che tiene conto della falcidie fiscale cui è necessariamente sottoposto".
Ora è evidente che in base a tale motivazione non si possa ritenere applicata né la giurisprudenza di cui alla sentenza n. 11504/2017 che pure la Corte milanese dichiara di condividere. Né può dirsi che la Corte di appello abbia comunque statuito in ordine al diritto all'assegno e alla sua quantificazione seguendo i criteri del tutto diversi fissati nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, Secondo la nota sentenza n. 11504/2017 infatti il giudice cui è richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile deve valutare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge
(mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso. Al contrario la Corte di appello pur partendo da una valutazione di difetto di indipendenza economica da parte del coniuge richiedente ha poi determinato l'assegno sulla base di un criterio equitativo di "mantenimento delle abitudini di vita in relazione al contesto sociale in cui le è stato consentito di vivere dal marito". Inoltre pur avendo la Corte di appello sottolineato la riconducibilità della scelta di abbandonare la sua professione a una scelta "autoresponsabile" della nonostante le condizioni di vita familiare non richiedessero la sua costante presenza ai fini della R_ cura e educazione dei figli e della gestione domestica, ha poi proceduto a riconoscere il diritto all'assegno disattendendo il criterio sancito dalla sentenza n, 11504/2017 e lo ha quantificato senza alcun riferimento all'incidenza di tale scelta sul reddito e patrimonio personale della e contraddicendo la affermazione R_ relativa alla insussistenza di un reale contributo alla formazione del patrimonio familiare. Per altro verso la decisione appare sotto vari aspetti dissonante rispetto al dictum delle Sezioni Unite che qui si riporta ai fini della sua applicazione da parte del giudice del rinvio.
Secondo le Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell'I 1 luglio 2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata dei matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Sotto quest' ultimo profilo del contenuto compensativo perequativo dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (Cass. c/V. sez. I, n. 38362 dei 3 dicembre 2021) che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare I' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di pagina 9 di 26 dimostrare nel giudizio -al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, nella prospettiva di una corretta applicazione alla controversia della giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2018 e delle successive statuizioni conformi di questa Corte, comporta l'assorbimento degli altri motivi dei ricorso principale per le seguenti ragioni.
Il secondo motivo va esaminato insieme al terzo in relazione alla affermazione della Corte di appello non contestata dalie parti in questo giudizio e contenuta al § 8 della motivazione. Secondo la Corte milanese infatti era intenzione dei coniugi, e in particolare del che i figli continuassero a vivere, sino al raggiungimento Pt_1 della loro autosufficienza economica, insieme alla madre, nella dimora familiare, la quale per la sua estensione e le sue pertinenze presenta dei costi di mantenimento sostenibili solo con il contributo economico (esclusivo o prevalente) del padre. La Corte di appello ha quindi riformato la decisione di primo grado collegando l'onere di sostenere le spese di riscaldamento e di manutenzione dei parco di pertinenza della villa al diritto al mantenimento dei figli come riconosciuto dal padre.
Tuttavia, e con riferimento specifico al terzo motivo del ricorso principale, la Corte di appello non ha dato conto con precisione della reale incidenza complessiva del costo di manutenzione della casa familiare, che la parte ricorrente indica in ben 72.000 euro annui, laddove invece una esatta quantificazione del suo importo globale e della misura in cui il suo peso dovrà gravare sui coniugi risulta ineludibile. Infatti l'onere della manutenzione, sia per ciò che concerne la sua quantificazione che per la sua ripartizione fra i coniugi, non può che ripercuotersi sull'entità dell'assegno di mantenimento dei figli, da determinare sulla base del criterio del tendenziale mantenimento del tenore di vita acquisito e del cambiamento delie esigenze legate alla loro crescita. Come pure non potrà non ripercuotersi sulla determinazione dell'assegno divorzile nella misura che sarà accertata dal giudice del rinvio e sulla determinazione dei contributo alle spese di manutenzione della casa familiare da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile o sulla eventuale esclusione di qualsiasi onere al riguardo. La questione investe anche il secondo motivo dato che la disponibilità nel corso del giudizio di somme maggiori rispetto alla misura fissata dalla Corte di appello può essere stata destinata, almeno in parte, proprio alla copertura dei costi di manutenzione della casa familiare che, in base alla decisione non controversa delia Corte di appello, cui si è fatto testé riferimento, vanno considerati come costi finalizzati al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione. Tuttavia anche in questa prospettiva il giudice del rinvio dovrà decidere conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, n. 28646 del 18 ottobre 2021) secondo cui quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, ovvero in conseguenza di una minore quantificazione della misura dell'assegno, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 ce, spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall' "accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (Cass. civ. sez. I n. 28646 dei 18 ottobre 2021). Fermo restando altresì che per la parte dell'assegno divorzile cui si debba attribuire una mera funzione alimentare deve essere esclusa la ripetizione delle somme percepite in ottemperanza della decisione poi riformata in appello (Cass. civ. sez. I n. 6864 del 20 marzo 2009). Infine il quarto motivo del ricorso attiene alla ricostruzione del patrimonio del elemento la cui Pt_1 valutazione è comunque imprescindibile ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Tuttavia si tratta di una valutazione che la Corte di appello ha già fatto quantificando il valore del patrimonio e del reddito del e ritenendolo rilevantissimo Pt_1 nonostante la vendita della società e i gravosi impegni assunti con la separazione nei confronti della CP_6 moglie e dei figli. Il motivo resta pertanto assorbito nella misura in cui la ampia revisione del giudizio di merito che verrà compiuta per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (con assorbimento dei pagina 10 di 26 precedenti motivi) e del ricorso incidentale comporterà una attualizzazione di tale valutazione e una precisa determinazione del contributo che i due coniugi hanno apportato al patrimonio familiare e dell'altro coniuge alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite a cui si è fatto ampio riferimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione”
§ 4 Il giudizio di rinvio
4.1 In data 22.12.2022 ha presentato citazione in riassunzione (proc.3565/2022), Parte_1 regolarmente notificata alle altre parti, chiedendo, alla luce delle considerazioni fattuali e logico- giuridiche espresse dalla Corte di Cassazione, il rigetto di tutte le domande formulate in atti dalla tenuto conto altresì delle rilevantissime somme dalla stessa percepite direttamente a titolo di R_ mantenimento (pari a oltre 2 milioni di euro) e indirettamente quale contributo al mantenimento della prole e della casa familiare. In ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite anche per la fase del giudizio di cassazione e per il sub procedimento ex art. 373 c.p.c. (n.RG 1091/2019) definito con decreto n.828/2020 del 31.03.2020.
Secondo la prospettazione del nell'arco di tempo intercorso tra la sentenza della Corte Pt_1 d'appello e l'ordinanza della Corte di Cassazione, la IG.ra ha ricevuto importi per oltre 2 R_ milioni di euro senza preoccuparsi dei costi di manutenzione della casa familiare, integralmente sostenuti dal senza pagare alcunché per le spese straordinarie dei figli. Pt_1
Tale beneficio ha inciso sulla capacità economico patrimoniale reddituale della e di ciò va R_ tenuto conto ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite del 2018 sull'assegno divorzile.
Da verifiche su fonti aperte risulta inoltre che la IG.ra dal 18.12.2018 è amministratore unico R_ e socio assieme ai figli della società semplice “Nice”, attualmente intestataria di 3 immobili ed avente come oggetto sociale “..la gestione di beni mobili e immobili di proprietà conferiti dai soci od acquistati, esclusa ogni attività commerciale…” . Di converso il patrimonio del fotografato dalla CTU del 2015 è sensibilmente diminuito per Pt_1 gli impegni economici verso moglie e figli e per la durata dei relativi obblighi contributivi protrattisi oltre un decennio. Sono inoltre intervenute svalutazioni delle partecipazioni societarie del e Pt_1 perdite d'esercizio importanti delle società al predetto facenti capo con conseguente non attualità della CTU richiamata anche sotto tale profilo.
Conclusivamente, il ricorrente ha dedotto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore della IG.ra dell'assegno divorzile dalla stessa Persona_1 ingiustamente preteso ed erroneamente concesso dalla Corte d'Appello di Milano in forza della distorta applicazione della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema nel 2018.
4.2.Nella medesima data del 22.12.2022 anche ha presentato citazione in Persona_1 riassunzione (proc.n. 3581/2022) IN VIA PRINCIPALE:
1. disporre l'obbligo a carico di di contribuire retroattivamente, a far data dall'11 Parte_1 dicembre 2012 - e cioè dalla domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di divorzio sub R.G. 4120/2012 radicato davanti al Tribunale di Varese - al mantenimento di con Persona_1 l'assegno mensile ritenuto equo e, comunque, non inferiore a 12.500 euro, da corrispondersi, in via pagina 11 di 26 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT – costo della vita;
2. con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA:
3. disporre – attesa la manifesta e abnorme discrasia tra i redditi dichiarati da e Parte_1 le spese da lui sostenute negli anni anche per il mantenimento della famiglia - i i di Polizia Tributaria sulle effettive e attuali capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche dell'architetto con riferimento almeno agli ultimi sette anni, volte ad Pt_1 accertarne - le consistenze p li,- la titolarità diretto e/o indiretta di conti correnti bancari e la relativa consistenza, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi sette anni, l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
4. disporre supplemento CTU contabile al fine di ricostruire l'aggiornata situazione patrimoniale e reddituale dell'architetto onde determinare con esattezza l'entità del patrimonio Pt_1 mobiliare, immobiliare e societario intestato allo stesso tanto direttamente quanto indirettamente,
o comunque a lui riferibile e nella sua disponibilità; ciò anche in ragione degli eventi – successivi al deposito dell'elaborato peritale – che ne hanno modificato in via sostanziale l'entità;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni fiscali Parte_1 relative agli anni 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.
4.3 Con decreto pubblicato il 27.01.2023 nel procedimento n.3565/22 RG (ric. il Pt_1
Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte d'Appello ha fissato l'udienza al 9.05.2023.
Con ulteriore decreto pubblicato il 27.01.2023 nel procedimento n.3581/22 RG il presidente ha altresì disposto la riunione di detto procedimento (ric. al procedimento n.3565/22 R_ precedentemente iscritto, prescrivendo alla ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di R_ fissazione alle altre parti entro il 10.02.2023, con termine a parte resistente per il deposito delle proprie difese entro il 31.03.2023.
4.4 Con atto depositato il 31.03.2023 si è costituita nel giudizio di Persona_1 riassunzione promosso dal (proc.n. 3565/2022) e ha chiesto il rigetto del ricorso del Pt_1 e, nel merito, disporsi l'obbligo che il a far data dalla domanda riconvenzionale Pt_1 Pt_1 formulata nel giudizio di divorzio (proc.n.4120/2012) il 11.12.2012 , contribuisca al mantenimento della IG.ra con un assegno mensile non inferiore a 17.200 euro;
con vittoria di spese. R_
In via istruttoria ha chiesto disporsi: supplemento di CTU contabile e immobiliare per ricostruire l'aggiornata situazione patrimoniale e reddituale del tenuto conto dell'intervenuta nomina Pt_1 del quale erede universale della sorella deceduta il 25.02.2023; indagini di Polizia Pt_1
Tributaria; ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. Nell'atto di costituzione citato la IG.ra ha evidenziato: R_
- di avere lasciato la professione di insegnante in accordo col marito per dedicarsi a tempo pieno al coniuge e ai figli, circostanza confermata dall'Architetto in sede di separazione, Pt_1 avendo egli accettato di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di 17.200 euro: per fatti concludenti, egli ha quindi ammesso l'incapacità della consorte di rendersi autonoma e reperire fonti di sostentamento alternative all'assegno di mantenimento medesimo;
- di avere messo da parte ogni aspirazione di crescita professionale, dedicandosi esclusivamente alla famiglia e alla casa mentre il marito proseguiva nella sua attività di imprenditore;
pagina 12 di 26 - di avere nell'attualità quasi 60 anni e di non avere concrete possibilità di affacciarsi nel mondo del lavoro sì da sostenersi in via autonoma;
- di non potere fare affidamento sui presunti risparmi messi da parte negli anni, asseritamente
“pari, nel 2015, a euro 280.000 circa” atteso che questi accantonamenti di denaro sono stati utilizzati per coprire gli esosi costi abitativi, pari a circa 72.000 euro annui (importo così quantificato, dall'architetto nel primo grado del giudizio di divorzio, in sede di Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio), costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della munifica villa assegnatale nel 2008 in sede di separazione consensuale;
- che a differenza della ex moglie il è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello quale Pt_1
“facoltoso imprenditore” titolare di un patrimonio produttivo di reddito valutato nel 2015 in almeno 4.000.000 euro nonché di un patrimonio immobiliare del valore, determinato dalla CTU, di 5.000.000 euro. Il patrimonio del si è accresciuto inoltre a seguito del decesso della Pt_1 sorella che lo ha nominato erede universale, lasciandolo altresì socio unico della Persona_2 riconosciuta dalla Corte d'Appello come attiva e non in perdita;
Parte_2
-di essere esposta al pericolo di restituzioni nei confronti dell'Arch. atteso che la Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano del 17.09.2018 ha fatto retroagire il dies a quo dell'assegno divorzile di 6.000 euro al “mese successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata”(cioè al mese di luglio 2017) laddove, invece, con ordinanza interinale emessa in data 8-10 agosto 2017, aveva sospeso la sentenza di primo grado che aveva revocato il diritto della signora a percepire l'assegno divorzile di 17.200 euro sancendo l'obbligo del i R_ Pt_1 continuare a corrispondere detto importo, richiamando l'ultrattività dei provvedimenti provvisori di divorzio ex artt. 4, comma 8, L. Div. e 189 disp att c.p.c.;
-di avere costituito dal 18.12.2018 la assieme ai figli al solo fine di consentire a questi CP_7 ultimi di acquistare in Puglia un immobile di piccole dimensioni (neppure 100 metri quadrati) con annessa cantina e garage, utilizzato dalla famiglia per trascorrere le vacanze ed acquistato in parte con denaro ricevuto dalla nonna materna in parte con il denaro mutuato dall'ente creditizio
(con rate mensili gravanti sui figli di 1.300 per dieci anni). Detta società è inattiva non ci sono bilanci alla medesima riferibili perché dall'oggetto sociale esula ogni tipo di attività commerciale;
-che non risulta provata l'asserita riduzione della capacità economica del che ha Pt_1 ereditato dalla sorella deceduta il 23.02.2023, un patrimonio immobiliare Persona_2 considerevole.
4.5.All'udienza in data 9.05.2023 la Corte, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc dalle parti, ha disposto la comparizione personale delle parti anche in vista di eventuali soluzioni conciliative, rinviando il processo all'udienza del 13.06.2023.
4.6.All'udienza del 13.06.2023 il Presidente ha sondato varie possibilità transattive fra le parti, con invito a far pervenire alla Corte una proposta transattiva entro sette giorni.
I difensori delle parti hanno illustrato e richiamato i contenuti dei propri atti, confermando le relative conclusioni. Il Procuratore Generale ha revocato le precedenti conclusioni versate in atti, tenuto conto del fatto che entrambi i figli delle parti hanno raggiunto la maggiore età e nel merito ha espresso parere favorevole all'esperimento di una CTU contabile. La Corte si è riservata.
pagina 13 di 26 4.7 Con note autorizzate depositate il 20.06.2023 ha manifestato la disponibilità a Parte_1 definire la controversia alle condizioni indicate, rinviando, se del caso anche in apposita successiva udienza, la definizione dei dettagli dell'eventuale accordo.
4.8 Con provvedimento del 20.06.2023 la Corte, riservata ogni decisione sui ricorsi delle parti, ha rinviato il procedimento al 5.07.2023, assegnando termine alla IG.ra fino al 3.07.2023 per R_ prendere espressa posizione sulla proposta transattiva formulata in atti dal e per eventuali Pt_1 controproposte.
4.9. Con note autorizzate depositate il 30.06.2023 la ha evidenziato l'irricevibilità della R_ proposta del e insistito per una CTU contabile, dichiarandosi disponibile a chiudere il Pt_1 contenzioso “ qualora il marito, previa rinuncia ai contenziosi pendenti, le intestasse una casa arredata a Varese del valore non inferiore a 800.000/1 milione di euro, confermando l'assegno di divorzio attuale, pari a 6.890 euro mensili” .
4.10 All'udienza del 5.07.2023 le parti hanno dato atto che allo stato non è stato possibile raggiungere alcun accordo poiché le proposte transattive di ciascuna parte che si discostano da quelle dell'altra parte appaiono inconciliabili allo stato. La Corte ha rilevato che nelle more del tempo concesso alle parti per raggiungere una soluzione confacente ai loro interessi, le parti hanno dimesso in atti documentazione non autorizzata;
la Corte ne ha rilevato la irritualità e ha riservato la dichiarazione di ammissibilità o inammissibilità al prosieguo. Il difensore di parte NT ha illustrato e richiamato i contenuti del proprio atto introduttivo e ne ha confermato le conclusioni.
I difensori di parte LA hanno illustrano e richiamato i contenuti della comparsa di costituzione e ne confermano le conclusioni.
La Corte ha trattenuto in decisione.
4.11 Con provvedimento pubblicato il 12.07.2023 la Corte, riservata ogni ulteriore decisione sulle domande formulate dalle parti, ha evidenziato la necessità di disporre un approfondimento peritale sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, attualizzato alla data odierna, tenuto conto delle opposte prospettazioni offerte sul punto e dei dati solo parzialmente evincibili dalla documentazione versata in atti.
La Corte ha quindi disposto CTU, con incarico alla dott.ssa , sul seguente quesito: Persona_6
“Letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, autorizzato sin d'ora il CTU - ad avvalersi di ausiliari, nel caso specifico per la valutazione di immobili e per la quantificazione del costo di manutenzione della casa familiare di Varese via Montanara n.16, e, se del caso, della Polizia Tributaria al fine di ottenere una cooperazione qualificata nell'espletamento dell'accertamento e delle indagini oggetto della nomina;
- ad accedere, anche previa eventuale acquisizione del consenso della parte interessata, al dell'Agenzia delle Entrate relativo a , e alle Parte_1 Persona_1 società a loro facenti capo;
- ad esaminare i documenti, ritenuti rilevanti dallo stesso CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico, che le parti in contraddittorio tra loro e col reciproco consenso, offrano in visione al consulente;
o in difetto acquisiti a mezzo della Polizia Tributaria, - a verificare l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale (anche quale delegato), di conti correnti, libretti di deposito, deposito titoli, carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese e/o società riconducibili alle parti (perché soci e/o amministratori), invitando le parti a consegnare al CTU copia completa (con evidenza di tutte operazioni effettuate e delle relative descrizioni) degli estratti contomensili, trimestrali o annuali di tutti i rapporti di pagina 14 di 26 conti correnti, libretti di deposito, depositi titoli, carte di pagamento, carte di credito carte di debito, intestati e cointestati alle parti e/o comunque dalle parti posseduti e/o a disposizione, anche quale semplici delegati
(limitatamente al periodo di osservazione) presso intermediari finanziari italiani o esteri;
- a compiere ogni altro accertamento ritenuto opportuno anche ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 sexies c.p.c., presso qualsiasi ente pubblico o privato, in Italia e all'estero, nonché richiedere agli istituti di credito e/o intermediari finanziari le copie degli estratti conto (ivi compresi quelli delle carte di credito e/o di debito) e copia fronte/retro dei titoli che potrebbero risultare a seguito dell'analisi delle movimentazioni bancarie delle parti (anche su conti cointestati), ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
- ad esaminare i documenti, ritenuti rilevanti dallo stesso CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico, che le parti in contraddittorio tra loro e col reciproco consenso, offrano in visione al consulente;
o in difetto acquisiti a mezzo della Polizia Tributaria;
DICA il CTU quale fosse la disponibilità economica, reddituale e patrimoniale di Parte_1 alla data del ricorso per divorzio (8.10.2012) e quale sia attualmente (5 luglio 2023), tenendo conto delle partecipazioni societarie dello stesso , della consistenza degli utili ricavabili, Parte_1 anche in relazione all'andamento effettivo e alle esposizioni debitorie delle società stesse, del valore degli immobili di proprietà del anche con riferimento beni che risultino formalmente Pt_1 intestati a soggetti diversi, di cui tuttavia le parti siano di fatto beneficiarie indicando la tipologia
(abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, ecc), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione, indicando il valore di mercato dei beni in oggetto nonché esponendo i criteri di stima, della consistenza dei c/c bancari e postali, di eventuali conti/titoli di altri depositi bancari in Italia o all'estero intestati o cointestati al di eventuali polizze di investimento, del valore dei Pt_1 mezzi di trasporto di ogni tipo di sua proprietà; di eventuali effettuati investimenti mobiliari e immobiliari;
ACCERTI altresì, con riferimento al medesimo periodo, le entrate, le condizioni economiche, il patrimonio di , comprendendo nell'indagine redditi e conti Persona_7 correnti, titoli ed azioni anche se intestati a soggetti diversi, depositi bancari in Italia o all'estero, eventuali polizze di investimento, enti e/o istituti con personalità giuridica dei quali la IG.ra risulti a qualsiasi titolo beneficiaria;
ACCERTI inoltre, attraverso specifica R_ quantificazione, l'importo globale del costo di manutenzione della casa familiare di Varese, via Montanara n. 16; RIFERISCA ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
La Corte affida al CTU il compito di tentare la conciliazione delle parti ex art 198 e ss. c.p.c., redigendo in caso di esito positivo processo verbale sottoscritto dalle parti e dal CTU”
4.12 L'incarico è stato conferito all'udienza del 4.10.2023 con termine per l'inizio delle operazioni peritali al 26.10.2023 e termine finale per il deposito della relazione al 26.03.2024.
Con provvedimento pubblicato in data 11.01.2024 la Corte, su istanza del CTU, ha disposto la proroga dei termini, fissando al 26.06.2024 il termine per il deposito della relazione.
4.13 Con provvedimento del 5.03.2024 la Corte, in risposta alla richiesta di chiarimenti depositata dal CTU il 4.03.2024, ha stabilito che il CTU procedesse alla valutazione dei beni pervenuti in successione a , con indicazione in appostazione separata dal resto del compendio. Parte_1
4.14. In data 25.06.2024 il CTU ha depositato la relazione.
4.15. All'udienza del 19.09.2024 la Corte, stante l'assenza del IG. ha proposto un Pt_1 collegamento via web con le parti assenti, la IG.ra si è dichiarata disponibile, il IG. R_ non ha dato la propria disponibilità al collegamento. La IG.ra presente in Pt_1 R_ videocollegamento, non è tuttavia riuscita ad attivare l'audio.
pagina 15 di 26 L'Avv. Bianchi si è riportato agli atti e anche alle osservazioni in atti. L'Avv. Eramo si è riportato agli atti e ha chiesto che venga ordinata alle banche svizzere l'esibizione dei dati relativi alle parti. L'Avv. Bianchi si è opposto. La Corte si è riservata.
4.16. Con provvedimento pubblicato il 23.09.2024 la Corte ha così disposto:
“sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.09.2024;
rilevato che non vi è prova in atti della notifica a controparte del “ricorso in riassunzione” presentato il 22.12.2022 da (rif.proc.n. 3581/2022), come stabilito dal Persona_1 decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello il 25.01.2023, depositato il 27.01.2023;
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, riservata ogni ulteriore decisione:
− dispone che notifichi il ricorso in riassunzione presentato il 22.12.2022 nel Persona_1 proc.n.3581/22 a entro il 5.11.2024; Parte_1
− dispone che parte resistente depositi le proprie difese entro il 7.01.2025;
− rinvia il processo all'udienza del 6.03.2025, ore 10.30, disponendo la comparizione personale delle parti e dei difensori. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Milano il 19.09.2024”
4.17. All'udienza del 6.03.2025 la Corte ha dato atto che la difesa della IGnora ha R_ provveduto al deposito di documenti non autorizzati in data 5.03.2025 di cui controparte ha eccepito la inammissibilità.
Rispetto alla nota depositata dalla difesa il 7 gennaio 2025 con cui la parte R_ R_ dichiarava di non aver provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione (relativo al procedimento n 3581/2022) entro il termine indicato dalla Corte all'esito dell'udienza del 19.9.2024, l'Avv Bianchi, sull'omessa notifica ha rilevato la decadenza della controparte rispetto al termine indicato dalla Corte e, quindi, non ha accettato il contraddittorio rispetto all'omessa notifica. Per_ L'Avv Eramo ha chiesto di verbalizzare la proposta di accordo: “il padre di e dona Per_3 l'intero compendio immobiliare di Velate composto della villa padronale, la scuderia, la piscina e la casa della zia dei ragazzi e delle altre due case (come precisato dall' su Controparte_8 domanda dell'Avv Eramo) e quindi in totale 5 immobili, oltre ad un milione di euro per ciascun figlio, sotto condizione della rinuncia della sig.ra all'assegno di Persona_1 mantenimento e vicendevolemnte a tutte le pretese scaturite dal presente procedimento;
poichè le donazioni sono negozi ad effetti reali l'Avv Eramo chiede un termine alla Corte per poterle perfezionare e per formalizzare contestualamente la rinuncia irrevocabile della sig.ra R_ all'assegno di mantenimento e vicendevolmEnte dell'architetto lle eventuali pendenze”. Pt_1 L'Avv Bianchi ha precisato che l'accordo esposto dall'Avv Eramo non è oggetto di trattativa e ha dichiarato di non aderire alla proposta transattiva formulata da controparte.
La Corte, pertanto, rilevato che rispetto ai solleciti della Corte a trovare una soluzione transattiva a far data dal 5 luglio 2023 non è stato raggiunto un accordo e neppure vi è accordo tra le parti rispetto alla proposta formulata dalla parte a questa udienza, ha dichiarato non raggiunta una R_ soluzione transattiva e invitato le parti a concludere. L'Avv Bianchi ha concluso come da atti. L'Avv Eramo si è richiamato alle domande in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 16 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari.
Preliminarmente la Corte rileva che la IG.ra non ha ottemperato all'ordine di Persona_1 effettuare la notificazione al IG. del ricorso in riassunzione depositato dalla il Pt_1 R_
22.12.2022 nel proc.n.3581/22.
Giova rammentare che “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.” (Sez. 2 , n. 9541 del 07/04/2023 )
Nel caso in esame risulta dagli atti che dopo il primo termine per la notificazione del ricorso in riassunzione del proc.n.3581/22 stabilito dal Presidente della Sezione famiglia e minori con decreto pubblicato il 27.01.2023, la Corte con ordinanza pubblicata il 23.09.2024 ha assegnato un nuovo termine alla per procedere alla notificazione. Ciononostante la non ha provveduto R_ R_ alla notificazione nel termine, perentorio, stabilito dalla Corte. La decadenza dal termine perentorio è rilevabile d'ufficio. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso in riassunzione relativo al proc. N.3581/2022.
***
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'inammissibilità delle produzioni documentali versate in atti dalle parti (allegati a memorie del 20.06.2024 e del 5.03.2025; memoria del R_ Pt_1
4.07.2023) in quanto non autorizzate e comunque irrilevanti ai fini della presente decisione a fronte del poderoso materiale probatorio già compendiato in atti.
Le statuizioni di ordine economico
Il Tribunale di Varese ha tenuto conto condivisibilmente delle emergenze documentali in ordine alle condizioni economiche dei coniugi, evidenziando quanto segue:
“Ebbene, per quanto riguarda il ricorrente , il CTU1 ha stimato un patrimonio costituito da Pt_1 valori mobiliari, partecipazioni societarie, proprietà immobiliari pari a € 14.951.000,00. Inoltre il consulente ha determinato la capacità reddituale del ricorrente per l'anno 2013 in € 207.615.00 annui. Con riferimento alla resistente è stato stimato un patrimonio- costituito in massima parte da valori mobiliari nonché da due autoveicoli-per complessivi euro 300.000,00. La capacità reddituale annua relativa al 2013 è stata inoltre determinata in euro 268.000,00 compresi gli assegno del coniuge (pari a circa 206.000,00 euro annui)”. 1 Dalla CTU del dott. el 13.07.2015 risultano i seguenti dati relativi ai coniugi Per_8 1) Consistenza patrimoniale delle parti – (pag. 37) € 14.951.000 - (pag. 39) € Parte_1 Persona_1 300.000
2) Effettiva capacità reddituale – (pag. 41) € 207.615 - (pag. 44) € 268.000 Parte_1 Persona_1
3) Ammontare della spesa necessaria per il godimento della casa familiare -- Spese necessarie annue (pag. 47) € 72.000
pagina 17 di 26 La CTU effettuata dalla dott.ssa nel presente giudizio ha confermato la sussistenza in capo a Per_9 di un consistente patrimonio (mobiliare3, immobiliare4 e di partecipazioni5), Controparte_9 ulteriormente incrementato dalla successione a titolo di erede universale alla sorella Persona_2 deceduta il 25.02.20236. 2 Di seguito si riporta in forma tabellare la proiezione del reddito percepito da (CTU dott.ssa Parte_1 Per_9 pag.43):
Anno Reddito complessivo lordo Reddito complessivo netto
2012 € 83.149 (Modello Unico 2013) € 0,00
2013 € 86.145 (Modello Unico 2014) € 6.127
2014 € 52.578 (Modello Unico 2015) € 0,00
2015 € 247.948 (Modello Unico 2016) € 31.677
2016 € 224.561 (Modello Unico 2017) € 16.605
2017 € 63.866 (Modello Unico 2018) € 0,00
2018 € 58.389 (Modello Unico 2019) € 0,00
2019 € 84.533 (Modello Unico 2020) € 7.369
2020 € 51.311 (Modello Unico 2021) € 0,00
2021 € 40.612 (Modello Unico 2022) € 0,00
2022 € 27.521 (Modello Unico 2023) € 0,00
2023 - non pervenuto 3 Cfr.all.20 alla CTU dott.ssa relativo ai veicoli e motoveicoli sia intestati sia cessati riferibili al pag.58 Per_9 Pt_1 della CTU). 4 Dalla CTU della dott.ssa (pag.59 e ss.) risulta che il patrimonio immobiliare di è costituito da Per_9 Parte_1 immobili in Albizzate, Marchirolo, Morazzone e Varese: la valutazione effettuata utilizzando i parametri OMI-I semestre 2023 della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate porta ad un valore complessivo di € 1.259.855,00. Alla valutazione dell'Arch. ausiliario del CTU, risulta una “valutazione terreni” di € 1.000.000,00 e R_0 una “valutazione immobili in Varese” relativa al fabbricato adibito a casa coniugale di € 3.600.000,00. 5 Partecipazioni detenute da (cfr. pag.44 e ss. CTU della dott.ssa ) Parte_1 Per_9
1 – quota di possesso 1.05% - valore nominale € 44.588. La società era Controparte_10 CP_6 Co proprietaria di una partecipazione nella società ora per nominali € 3.057.600,00 pari al 98% del Controparte_10 capitale sociale. Il restante 2% è suddiviso tra i soci e . Con atto di compravendita Persona_2 Parte_1 azioni del 30/07/2015 la società vendeva e trasferiva alla società che acquistava la piena ed esclusiva CP_6 CP_11 proprietà dell'intera propria partecipazione di nominale € 3.057.600,00 (pari al 98% del capitale sociale) al prezzo Co complessivo di € 4.000.000,00 (All. 15). La società ora è fallita presso il Tribunale di Varese in Controparte_10 data 03/05/2018 con sentenza n. 47/2018. A seguito d'incontro con le parti per la prosecuzione delle operazioni peritali del 09/02/2024, il Ctu ha comunicato che non avrebbe proceduto alla valorizzazione della quota - attesa la loro alienazione a soggetto terzo – indicandone il valore di cessione. Entrambi i consulenti di parte hanno concordato con tale criterio.
2. – quota di possesso 100% - valore nominale € 52.000. La quota del 50% in capo a Parte_2 Persona_2 è pervenuta a parte appellante per successione (cfr. allegato 16 per i dati di bilancio).
3. – quota di possesso 50% - valore nominale 119.600. La restante quota del 50% è di Controparte_12 cfr. all.17 per i dati di bilancio); Persona_2
4. – società cancellata in data 18/01/2017 (cfr.all.19 per i dati di bilancio); CP_13
5. Immobiliare Adolfo S.S. – con nota del 03/11/2023 il Dott. ha comunicato quanto segue “non Persona_11 si dispone di alcuna documentazione sociale trattandosi di società semplice non tenuta alla redazione di scritture contabili né di bilanci;
gli attivi della società sono rappresentati dagli immobili di Sanremo (IM). La compagine societaria è così costituita: 50% in capo al socio e 50% in capo al socio Le Parte_1 Persona_2 partecipazioni detenute da e cadute in successione sono state dettagliate nell'apposito capitolo. Persona_2
pagina 18 di 26 Quanto a esclusa la proprietà di immobili, le verifiche del CTU dott.ssa Persona_12
hanno accertato la titolarità, nel periodo di riferimento, di svariati rapporti di conto corrente Per_9 presso diversi istituti di credito (cfr.pagg.85-99): tra questi merita menzione il conto corrente n.42231375 presso (ex UBI 10891) sul quale risultano come principali entrate gli assegni CP_14 di mantenimento effettuati da per complessivi € 2.119.472,39 mentre, tra le uscite, Parte_1 risultano giroconti effettuati su conti correnti attivi presso altri istituti di credito per complessivi
€ 567.620,00 e prelievi per complessivi € 257.428,00. La IG.ra risulta socia amministratrice e socia d'opera senza apporto di capitale della R_ CP_7
società costituita assieme ai figli il 18.12.2018, avente per oggetto sociale “La gestione di beni
[...] mobili ed immobili di proprietà conferiti dai soci od acquistati, esclusa ogni attività commerciale. La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale. E' escluso ogni tipo di attività commerciale.” L'attivo accertato, è il compendio immobiliare sito in Polignano a Mare Via Martiri della Resistenza Snc valutato in € 277.590,008. 6
RIEPILOGO N SUCCESSIONE DI MAGNANI MAURA Parte_3
VALORE IN SUCCESSIONE STIMA ARCH. ANTONICELLI* PATRIMONIO IMMOBILIARE € 1.325.968,00 € 2.500.000,00
€ 584.193 € 1.300.000,00 Parte_4
€ 5.666.798,00 - Parte_5
- € 105.711,00 - Controparte_15
- PARTECIPAZIONI € 1.685.979,00 -
*Valutazione limitata ai solo beni siti nel compendio di Varese Via Piatti. 7 Di seguito si riporta in forma tabellare la proiezione del reddito percepito da (CTU dott.ssa Persona_1
pag.80 e all.23): Per_9 Anno Reddito complessivo lordo Reddito complessivo netto
2012 € 225.413 (Modello Unico 2013) € 134.661
2013 € 220.188 (Modello Unico 2014) € 131.666
2014 € 220.188 (Modello Unico 2015) € 131.661
2015 € 220188 (Modello Unico 2016) € 131.707
2016 € 220.188 (Modello Unico 2017) € 131.583
2017 € 182.808 Modello Unico 2018) € 110.323
2018 € 131.800 (Modello Unico 2019) € 82.585
2019 € 72.002 (Modello Unico 2020) € 47.128
2020 € 72.009 (Modello Unico 2021) € 47.366
2021 € 72.006 (Modello Unico 2022) € 47.411
2022 € 72.000 (Modello Unico 2022) € 47.393 8 Cfr. prospetto pag.82 della CTU . Per_9 pagina 19 di 26 L'assegno divorzile
La Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n.27948/22 ha imposto a questa Corte di appello di fare “corretta applicazione alla controversia della giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2018 [n. 18287 ] e delle successive statuizioni conformi di questa Corte” .
Giova rammentare che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18287 del 2018, hanno precisato che: a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).
Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio: si deve partire sempre da allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia da parte del coniuge che pagina 20 di 26 richiede l'assegno divorzile, onerato della relativa prova. In assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli
(Cass.Sez. 1 , n. 26520 del 11/10/2024 Cass . Sez.1, 20/04/2023 n,10614).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione a di un assegno divorzile atteso che, all'esito del pur lungo Persona_1 procedimento in oggetto, non è stato in alcun modo chiarito quale sia stato il contributo dato dalla IGnora alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge, né R_ risulta dimostrata la perdita di professionalità subita dalla signora in costanza del matrimonio.
Si evince dagli atti che la IG.ra svolgeva l'attività di insegnante che ad un certo punto ha R_ dismesso per una scelta che non può essere ricondotta alla concorde volontà dei coniugi vista l'espressa contestazione sul punto sempre offerta dal secondo cui fu invece la in autonomia, a Pt_1 R_ decidere di smettere di lavorare.
Inoltre va evidenziato che il matrimonio fra le parti è durato solo 9 anni e la al momento della R_ separazione, intervenuta nell'anno 2009, aveva l'età di soli 43 anni che ben le avrebbe potuto consentire di riprendere a lavorare come insegnante o comunque di attivarsi per intraprendere qualche attività, reinserendosi nel mercato del lavoro, senza che possa rilevarsi una significativa incidenza della precedente esperienza matrimoniale sulla sua possibilità di reperire una qualsiasi occupazione, cui la stessa sarebbe stata tenuta in forza del principio di autoresponsabilità, che impone a tutti gli individui, una volta divenuti adulti, di provvedere a sé stessi, senza gravare ingiustificatamente su altri.
Del resto la non presenta problemi di salute, mai in alcun modo dedotti, sicché sarebbe stata R_ sicuramente in grado di consolidare le proprie capacità reddituali in omaggio al richiamato principio di autoresponsabilità, da ultimo affermato anche in materia di separazione (Cass.n.234/2025 dalla motivazione “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato”).
A ciò si aggiunga che le consistenti disponibilità economiche del coniuge, confermate anche dalla CTU effettuata nel presente giudizio, consentivano evidentemente alla IG.ra di poter disporre di R_ ausili/collaborazioni domestiche per la cura della casa e dei figli che ben le avrebbero permesso di dedicarsi ad un'attività professionale.
Nulla di tutto ciò ha invece fatto la IG.ra che invero non ha mai allegato documentazione R_ relativa a tentativi di reimmettersi nel mercato del lavoro.
Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica da parte della IG.ra non può essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i R_ coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non è stato allegato né in alcun modo dimostrato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera da parte della IG.ra R_
pagina 21 di 26 Pertanto stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellata onerata in tal senso, la richiesta di assegno divorzile di va respinta in accoglimento della domanda di Persona_1 Pt_1
.
[...]
La decorrenza.
Giova preliminarmente richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.32914/2022 che, in materia di ripetibilità delle prestazioni concernenti l'assegno separativo o divorzile, ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».
In ordine alla decorrenza della revoca dell'assegno divorzile in questa sede disposta, la Corte osserva quanto segue. Nel caso in esame, in ossequio alle indicazioni della Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n.27948/22 di annullamento con rinvio in precedenza riportata, questa Corte ha disposto nel presente giudizio una CTU per dare conto della “reale incidenza complessiva del costo di manutenzione della casa familiare”, indicato dalla nel ricorso in Cassazione in € 72.000. R_
Dalla CTU della dott.ssa risulta sul punto segue: Per_9
“Di seguito il riepilogo delle spese sostenute dalle parti per il triennio 2021-2023:
Anno di riferimento 2021 2022 2023
Spese sostenute da PARTE APPELLANTE escluso cura del verde 25.418,72 € 33.986,58 € 24.204,81 €
Spese sostenute da PARTE APPELLATA escluso cura del verde 2.810,75 € 2.635,51 € 4.418,93 €
TOTALE 28.229,47 € 36.622,09 € 28.623,74 €
pagina 22 di 26 Il costo annuo globale di manutenzione della sola casa familiare è pari a € 29.000,00, cui va aggiunto il costo annuo per la manutenzione del verde, determinato con criterio equitativo in € 7.000,00 e così per complessivi € 36.000,00 annui. Per il dettaglio si rimanda all'allegato n. 28.”
Le risultanze dell'accertamento peritale valgono a dimostrare che la maggiore e prevalente parte dei costi di manutenzione della casa familiare è gravata negli anni sul IG. . Parte_1
Il dato toglie rilievo alla prospettazione della che, ancora nell'atto di costituzione nel giudizio R_ in riassunzione n.3565/22 proposto dal sosteneva (pag.9, punto 31) di non potere "fare Pt_1 affidamento sui presunti risparmi messi da parte negli anni, asseritamente “pari, nel 2015, a euro 280.000 circa” (cfr. pagina 9 dell'ordinanza n. 27948/2022), dato che questi accantonamenti di denaro sono stati utilizzati per coprire gli esosi costi abitativi, pari a circa 72.000 euro annui, costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della munifica villa assegnatale nel 2008 in sede di separazione consensuale (si fa presente che l'importo di 72.000 euro è stato quantificato, proprio dall'architetto nel primo grado del giudizio di divorzio, in sede di consulenza tecnica Pt_1 d'ufficio: cfr. pagina 46 della relazione peritale agli atti).”
Conclusivamente non è stato provato dalla che la disponibilità nel corso del giudizio di somme R_ maggiori rispetto al dovuto (dalla CTU Palermo risulta che ha versato in favore di Parte_1 complessivi € 2.098.138,08) sia stata destinata alla copertura dei costi di R_ Persona_1 manutenzione della casa familiare.
Nulla osta pertanto al diritto del alla ripetizione, in separata sede, delle somme indebitamente Pt_1 versate.
L'assegno di mantenimento per i figli e la casa coniugale. Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio l'esatta quantificazione del costo di manutenzione della casa familiare si ripercuote sull'entità dell'assegno di mantenimento per i figli da determinare in base al criterio del tendenziale mantenimento del tenore di vita acquisito e del cambiamento delle esigenze legate alla loro crescita.
Giova a questo punto rammentare che “l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame.” (Sez. 2 , Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024 ).
La fattispecie dedotta nel presente giudizio integra un rapporto di durata cui si attaglia la cd fattispecie del “giudicato a formazione progressiva”, quale “norma procedurale interna” che consente un adattamento dello stesso alle sopravvenienze e sulla quale, il giudicato può essere integrato e specificato nella sua portata e nei suoi effetti dal giudice . Nella specie per poter ritenere coperta dal giudicato la questione relativa all'an del mantenimento dei figli manca la “pacifica identità della situazione di fatto e quindi la permanenza delle condizioni già accertate”.
pagina 23 di 26 Con specifico riferimento alla pregressa frazione del rapporto dedotto oggetto del giudizio di primo grado vi è infatti una statuizione incidentale da parte del primo giudice (la cui indagine è stata per lo più orientata alla verifica dei redditi dei genitori) in rapporto al reddito dei genitori, senza peraltro distinzione alcuna tra diritti disponibili e non, ovvero tra la posizione del figlio allora già maggiorenne,
e quella del minore Per_3 Per_4
Nella presente sede nulla è stato dedotto in relazione alla situazione nell'attualità (Cass., Sez. I, est. Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323) di entrambi i figli, ormai dell'età di 27 anni e dell'età Per_3 Per_4 di 23 anni.
Ad avviso della Corte nel presente giudizio non vi è il benché minimo principio di allegazione che giustifichi la pretesa diretta ad ottenere importi del tenore di quelli richiesti.
Ed invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Come ribadito di recente dalla Cassazione (Sez. 1 , n. 26875 del 20/09/2023) occorre avere riguardo in primo luogo, alla c.d. funzione educativa del mantenimento per la quale, “la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento.” In secondo luogo viene in rilievo, secondo la Cassazione, il principio di autoresponsabilità tale che l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri – siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati – ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal “diritto vivente”, in molti ed eterogenei ambiti applicato: cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183). In questa visuale, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die. Dunque, non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre.” Pertanto occorre che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto
2020, n. 17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Nel caso in esame le carenze sul piano probatorio con riferimento alla durata del rapporto successiva alla pronuncia di primo grado ostano al riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli pagina 24 di 26 maggiorenni e entrambi “figli adulti” che, in ragione del principio di Per_3 Per_4 autoresponsabilità, si ritiene non possano ancora pretendere di essere mantenuti dal padre, anche con riguardo alle scelte di vita fino a questo momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Peraltro risulta dagli atti9 che vive da tempo in abitazioni distinte dalla casa familiare di Per_3
Varese, via Montanara: nello specifico, da gennaio 2017 abitava presso l'alloggio dell'Università Vita
Salute S.Raffaele, poi da settembre 2017, abitava in un appartamento in affitto a Milano, via Eustachi
n.56, infine da giugno 2019 abita in altro appartamento in affitto a Torino, in Piazza Castello. I canoni di locazione risultano integralmente versati dal padre.
Quanto a dagli atti si evince che il giovane almeno da agosto 2023 abita in un appartamento a Per_4 Zurigo, con canoni di locazione corrisposti dal padre, dove frequenta dal 2021 l'Università della Svizzera Italiana10.
I dati da ultimo evidenziati hanno diretto rilievo con riferimento alla casa familiare originariamente assegnata alla in ragione della coabitazione con all'epoca minorenne. R_ Per_4
La Corte di Cassazione (sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019) ha infatti chiarito che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).”
Nel caso di specie nulla ha specificamente dedotto la in ordine alla attuale condizione R_ abitativa del figlio Per_4
Alla stregua delle considerazioni fin qui complessivamente svolte, va quindi disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e ed altresì la revoca Persona_3 Persona_4 dell'assegnazione della casa coniugale a con effetto dalla pubblicazione della Persona_1 presente sentenza.
Le spese
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio ed altresì del giudizio di cassazione.
La Corte pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni, da liquidare con separato decreto.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di nel procedimento n. 3565/2022 ogni contraria Parte_1 Persona_1 istanza ed eccezione disattesa, così statuisce: 1) Rigetta la richiesta di assegno divorzile proposta da . Persona_1
2) Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Varese, via Montanara 16, a
[...]
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Persona_1
3) Revoca l'assegno di mantenimento per i figli e a far data dalla pubblicazione Per_3 Per_4 della presente sentenza.
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di cassazione.
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni, da liquidare con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, 6.03.2025
Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 non pervenuto 9 Cfr.pag.21 e ss.della CTU dott.ssa Per_9 10 Come nota 9. pagina 25 di 26