Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3691/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3691/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via G. De Jac dell'avv. Anna Forte che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iliato in Salerno, in corso Vittorio E studio dell'avv. Mariano Cairone che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
AVV. LAURA FASULO, nella qualità di Curatore Speciale dei minori Per_1
nato ad [...] il [...] e , nata a
[...] Persona_2
016, rappresentata e difesa da sé ente domiciliata in Salerno, alla Via Gian Vincenzo Quaranta n. 5
TERZO CHIAMATO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato il 15 maggio 2024, premetteva che, con Parte_1 sentenza n. 1767/2023 pubblicata il 20.0 le di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con e, in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, aveva Controparte_1 disp ondiviso dei figli minori (17.02.2014) e Per_1 Per_2
(28.06.2016), regolamentando altresì i tempi nenza presso genitore e gli obblighi a contenuto economico. In particolare, la ricorrente chiedeva la modifica delle suddette condizioni con la previsione dell'affido esclusivo dei figli a se con residenza prevalente presso di se e con una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre in ragione delle continue interferenze e pressioni nella vita dei figli, costretti a spostarsi continuamente da una casa all'altra, precisando altresì che gli atteggiamenti del padre diretti ad un controllo eccessivo dei bambini stavano turbando in maniera significativa la loro crescita;
chiedeva altresì l'aumento della misura del mantenimento per i figli concordato in sede di divorzio quale conseguenza della richiesta modifica dei tempi di permanenza. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dalla ricorrente e chiedeva il ri alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. Si costituiva altresì l'avv. Laura Fasulo, nominata curatrice speciale dei minori ed , in ragione dell'elevata conflittualita manifestata dalle parti e Per_1 Per_2 ece i valutare la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente.
2. All'udienza del 26 settembre 2024, le parti comparivano innanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, modificava parzialmente i tempi di permanenza dei figli presso il padre in ragione dei suoi turni di lavoro, ferma restando l'ulteriore regolamentazione oggetto dell'accordo di divorzio. All'udienza del 19 dicembre 2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione in seguito all'accordo raggiunto dalle parti.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza e invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica della regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli ed Angela, rispetto al quale Per_1 il curatore speciale ha espresso parere favorevole;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) I figli minorenni ed sono affidati a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i la toriale in forma condivisa per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, sempre nel rispetto di un indirizzo comune. In ogni caso, i genitori saranno reciprocamente e costantemente informati sulle questioni significative relative alla prole;
2) In virtù dell'affido condiviso, i minori saranno domiciliati presso entrambi i genitori e con residenza presso la madre, Sig.ra in Salerno, alla Parte_1
Via Eugenio Caterina, 6; 3) I genitori potranno chiedere insieme il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori ed . Per_1 Per_2
4) Quanto alla regolamentazione del diritto d e anno stabilire di comune accordo i tempi di visita dei minori con ciascun genitore tenendo conto del preminente interesse dei figli, adattando orari e giorni in base anche alle eventuali esigenze ed impegni dei minori, con cordati preventivamente dalle parti. Ogni variazione sui giorni e sull'orario stabilito dovrà essere anticipatamente comunicata e concordata tra le parti. Si impegnano ad un atteggiamento collaborativo teso ad assicurare massima serenità e stabilità ai minori
5) In ogni caso si prevede la presente ripartizione: tenuto conto che entrambi i coniugi svolgono l'attività di infermiere presso una struttura pubblica, contemperando le peculiari esigenze lavorative su turni, il padre, in contemporanea del primo turno smonto riposo settimanale preleverà i figli la mattina li accompagnerà a scuola, li riprenderà dopo scuola li accompagnerà nelle varie attività pomeridiane, pernotteranno con lui e trascorreranno con lui la giornata seguente fino al loro rientro a casa alle ore 19.00 ; in contemporanea del secondo turno settimanale “riposo” il padre preleverà i figli a scuola o, se festivo a casa alle ore 10.00, li terrà con se l'intera giornata riaccompagnandoli alle ore 21.00 dopo cena. Nei giorni non scolastici i bambini saranno prelevati alle ore 10.00.
-Tali accordi decorreranno dal 01/01/2025.
-Tali accordi dovranno avere la massima flessibilità in relazione alle esigenze dei minori, le parti si impegnano alla massima collaborazione.
- Il padre potrà altresì tenere i bambini tutte le volte che i minori ne esprimano il desiderio, previo accordo tra le parti, secondo le reciproche esigenze e le esigenze dei minori.
- Durante le vacanze natalizie, sempre in considerazione dell'attività lavorativa di entrambi i genitori organizzata su turni, i figli trascorreranno i giorni 24-25-26 dicembre, 31 dicembre-1 gennaio con ciascun genitore secondo le esigenze lavorative (es. 24/12 con la madre, 25/12 con il padre, 26/12 con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, ove compatibile); nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Il padre potrà trascorrere con i minori la Festa del Papà, il giorno del suo compleanno ed onomastico.
- ed potranno viaggiare ed andare all'estero con l'uno o l'altro Per_1 Per_2
g re nicazione, salvo l'obbligo di ciascun coniuge di comunicare all'altro il protrarsi del soggiorno, esclusivamente per cause impreviste al di fuori della volontà di ciascun genitore.
- Per il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore, almeno una settimana consecutiva, che sarà preventivamente concordata tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Durante tale periodo è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. In caso di impossibilità, ciascun genitore, si impegna di garantire all'altro, la propria presenza per la gestione dei minori per consentire ad entrambi di godere di almeno 7 giorni di ferie in maniera autonoma.
- I minori conserveranno rapporti significativi con i propri nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- I genitori si impegnano a garantire la massima comunicazione tra i bambini e l'altro genitore, ad incentivare le chiamate nei giorni di rispettiva permanenza con l'altro, di dotare di un telefono cellulare dotato della sola utenza telefonica Per_1 da usare quando o non è con i genitori.
- I genitori si obbligano a garantire la massima privacy delle conversazioni in presenza e telefoniche tra di loro e con i minori.
- I genitori si impegnano altresì ad organizzare incontri ludico ricreativi con i figli per garantire loro serenità.
- Le parti si obbligano reciprocamente alla remissione delle querele presentate dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie.
- Restano invariate le condizioni relative al mantenimento dei figli, tenendo conto dell'adeguamento ISTAT, con l'accordo di condividere le spese straordinarie dei minori anche relative alle esigenze che gli stessi hanno in considerazione della loro vita sociale e ludico ricreativa concordandole tra le parti. Il sig. si CP_1 impegna a versare gli arretrati dell'adeguamento Istat de di mantenimento così come previsto. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 1767/2023 pubblicata il 20.04.2023 del Tribunale di Salerno, dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi