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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249004709709000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 695/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004709709/000, notificata da ADER il 10.12.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320100005843559000 avente ad oggetto IVA anno 2004, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione del diritto.
Con memoria depositata il 21.3.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che la cognizione di questa Corte è limitata alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 13320100005843559000 e non investe, dunque, altresì, quella portata dalle cartelle n.
13320120010464817000, n. 13320200010322640000, n. 13320220000561848000, n. 13320230007158561000 – pure contenute nell'intimazione opposta e che hanno ad oggetto diritti annuali della Camera di Commercio – posto che in ricorso la parte ricorrente ha menzionato unicamente il “mancato pagamento dell'IVA anno 2004, Dir. Provinciale di Imperia, Ufficio controlli” nulla deducendo in merito ai crediti fatti valere dalla Camera di Commercio, che infatti non è stata convenuta in giudizio.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione del tributo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate ha, infatti, provato che ADER, in relazione alla cartella di pagamento qui di interesse, ha notificato al ricorrente, in data 26.5.2023, l'intimazione di pagamento n.
13320219001537551000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 10.12.2024) non è decorso il termine decennale, qui applicabile trattandosi di tributi erariali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate che liquida in complessive € 4.671,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con ADER.
Crotone, 16.12.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249004709709000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 695/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004709709/000, notificata da ADER il 10.12.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320100005843559000 avente ad oggetto IVA anno 2004, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione del diritto.
Con memoria depositata il 21.3.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che la cognizione di questa Corte è limitata alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 13320100005843559000 e non investe, dunque, altresì, quella portata dalle cartelle n.
13320120010464817000, n. 13320200010322640000, n. 13320220000561848000, n. 13320230007158561000 – pure contenute nell'intimazione opposta e che hanno ad oggetto diritti annuali della Camera di Commercio – posto che in ricorso la parte ricorrente ha menzionato unicamente il “mancato pagamento dell'IVA anno 2004, Dir. Provinciale di Imperia, Ufficio controlli” nulla deducendo in merito ai crediti fatti valere dalla Camera di Commercio, che infatti non è stata convenuta in giudizio.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione del tributo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate ha, infatti, provato che ADER, in relazione alla cartella di pagamento qui di interesse, ha notificato al ricorrente, in data 26.5.2023, l'intimazione di pagamento n.
13320219001537551000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 10.12.2024) non è decorso il termine decennale, qui applicabile trattandosi di tributi erariali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate che liquida in complessive € 4.671,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con ADER.
Crotone, 16.12.2025