Art. 26.
La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.
Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.
Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini della astensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potra' delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.
Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.
Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini della astensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potra' delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.