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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3108 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Susi Cautillo
RICORRENTE
E
(P.IVA , con sede alla via G. Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14 di Roma, in persona del Procuratore per il Contenzioso Campania sig.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata Persona_1
e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Marcello Luparella
RESISTENTE
E
Comune di Atripalda, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Penna,
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.11.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 305/2024 emessa dal giudice di pace di Avellino con la quale era stato rigettato il ricorso relativo alla sua richiesta di annullare o comunque dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 012 2022
00029295 84000.
Esponeva, in particolare, che aveva depositato ricorso davanti al Giudice di pace avverso l' -rimasta contumace- e avverso il Comune di Atripalda al fine di ottenere la Controparte_1
nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto ossia i verbali in violazione al cds cui la cartella fa riferimento;
che il Comune di Atripalda aveva eccepito la tardività del ricorso esperito in violazione dell'articolo 6 D. L.vo 150/2011, ossia oltre il termine dei
30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, mentre invece il ricorso era stato proposto tempestivamente in data 23.03.2023 ovvero nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta in data 21.02.2023. In particolare, la ricorrente depositava il ricorso mediante invio di esso a mezzo del servizio postale in data 23.03.2023 con Raccomandata
A/R n. 143444052372 e pertanto nei termini di giorni 30 dalla notifica della cartella impugnata.
Affermava che nel caso di deposito a mezzo del servizio postale, la tempestività dell'opposizione va individuata nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace e non nella data di ricezione da parte della cancelleria del Giudice di Pace.
Deduceva, inoltre, che i verbali costituenti titolo della cartella esattoriale non erano mai stati notificati alla ricorrente. Difatti dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di parte resistente si evinceva chiaramente che la notifica era stata fatta presso una residenza diversa da quella della come da certificato di residenza allegato al ricorso, dal quale risultava che la ricorrente Pt_1
dal 26.11.2018 era residente in Lacedonia al Corso Augustale n. 187 e non in via Delle Rose n. 69.
Depositava copia dell'accettazione Raccomandata A/R n. 143444052372 e avviso di ricevimento della spedizione del ricorso in opposizione ex art. 7 D. Lgs. n. 150 del 2011.
Nel decidere in ordine alla tardività del ricorso depositato -e con ciò accogliendo la preliminare eccezione sollevata dal Comune di Atripalda- il Giudice di pace aveva omesso di verificare anche le altre doglianze. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità o di inefficacia della cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000.
Si è costituita che si è limitata a prendere posizione Controparte_1
solamente con riferimento al secondo punto di doglianza ossia alla invalidità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto prodromico affermando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è poi costituito il Comune di Atripalda che ha rimandato alla lettura del precedente giurisprudenziale a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22080 del 22.09.2017, con cui risulta essere stato definitivamente chiarito il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto nel senso che il motivo di opposizione proposto dall'opponente può introdursi all'A.G. solo con un ricorso ex art.6
del D. Lgvo e nel rispetto del dettato di detta norma, quindi: a) nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella: b) davanti al Gdp territorialmente competente rispetto a luogo della commessa infrazione al Cds e di cui al verbale e/o provvedimento iscritto a ruolo che si afferma non notificato e/o non validamente notificato. Nella specie si configura in pieno l'inammissibilità eccepita ed accolta dal Giudice di Prime cure poiché l'opponente ha violato il termine di 30 giorni di cui all'art. 6 del D.Lvo (Cass. Sez. Unite. 22 settembre 2017, n. 22080 e Cass. Civ., sez, II, n. 2969/2019). Di
recente anche la sentenza n. 4690/22 della Corte di Cassazione ha statuito che chi riceve una cartella di pagamento, assumendo di non aver ricevuto la notifica del verbale sul quale quella cartella si fonda,
deve impugnarla entra trenta giorni ai sensi dell'art.7 del d.lgs n.150 del 2011. La cartella di pagamento impugnata in primo grado è stata notificata il 21 febbraio 2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in cancelleria in data 24 marzo 2023.
Ha, poi, contestato l'asserito difetto di notifica dell'atto presupposto poiché il verbale, posto a base della cartella impugnata, veniva ritualmente notificato all'odierno ricorrente in data 4.10.2019
mediante immissione in cassetta e relativo CAD. Tuttavia lo stesso non veniva mai ritirato, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato agli atti.
All'udienza del 18.3.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione. L'appello è fondato.
Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore,
in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 10/12/2021, n.39388).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di aver consegnato la raccomandata contenente il ricorso all'agente notificatore in data 21.2.2023, ossia tempestivamente.
Ne consegue la tempestività della proposta impugnazione.
Va, pertanto, esaminato il merito.
Il Comune di Atripalda, depositando la produzione del primo grado di giudizio innanzi al giudice di pace, ha esibito la notifica della raccomandata della sanzione impugnata.
Da essa si ricava che la spedizione è avvenuta in Lacedonia via delle Rose n. 69, atto non ritirato dalla odierna ricorrente.
Tuttavia, la ricorrente ha dimostrato, producendo certificato di residenza, di vivere a
Lacedonia, Corso Augustale n. 187, e questo a far data dal 26.11.2018.
Tale dimostrazione comprova che la ricorrente effettivamente non abbia avuto notizia dell'atto presupposto con la conseguenza che il ricorso doveva essere accolto.
In definitiva, questo Tribunale in accoglimento dell'atto di appello, annulla la sentenza n. 305
emessa dal giudice di pace di Avellino in data 12 Aprile 2024 e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo con riguardo al Comune di Atripalda. Vanno invece compensate nei confronti della essendo mero ente Controparte_1
esecutore.
P. Q. M.
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 305/2024 emessa dal Giudice di pace di
Avellino, annulla la cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000;
b) condanna il Comune di Atripalda al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 120,00 per esborsi ed euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avvocato Susi Cautillo dichiaratasi anticipataria;
c) compensa le spese tra e l'agenzia delle entrate;
Parte_1
Si comunichi.
Avellino, 20.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3108 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Susi Cautillo
RICORRENTE
E
(P.IVA , con sede alla via G. Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14 di Roma, in persona del Procuratore per il Contenzioso Campania sig.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata Persona_1
e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Marcello Luparella
RESISTENTE
E
Comune di Atripalda, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Penna,
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.11.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 305/2024 emessa dal giudice di pace di Avellino con la quale era stato rigettato il ricorso relativo alla sua richiesta di annullare o comunque dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 012 2022
00029295 84000.
Esponeva, in particolare, che aveva depositato ricorso davanti al Giudice di pace avverso l' -rimasta contumace- e avverso il Comune di Atripalda al fine di ottenere la Controparte_1
nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto ossia i verbali in violazione al cds cui la cartella fa riferimento;
che il Comune di Atripalda aveva eccepito la tardività del ricorso esperito in violazione dell'articolo 6 D. L.vo 150/2011, ossia oltre il termine dei
30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, mentre invece il ricorso era stato proposto tempestivamente in data 23.03.2023 ovvero nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta in data 21.02.2023. In particolare, la ricorrente depositava il ricorso mediante invio di esso a mezzo del servizio postale in data 23.03.2023 con Raccomandata
A/R n. 143444052372 e pertanto nei termini di giorni 30 dalla notifica della cartella impugnata.
Affermava che nel caso di deposito a mezzo del servizio postale, la tempestività dell'opposizione va individuata nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace e non nella data di ricezione da parte della cancelleria del Giudice di Pace.
Deduceva, inoltre, che i verbali costituenti titolo della cartella esattoriale non erano mai stati notificati alla ricorrente. Difatti dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di parte resistente si evinceva chiaramente che la notifica era stata fatta presso una residenza diversa da quella della come da certificato di residenza allegato al ricorso, dal quale risultava che la ricorrente Pt_1
dal 26.11.2018 era residente in Lacedonia al Corso Augustale n. 187 e non in via Delle Rose n. 69.
Depositava copia dell'accettazione Raccomandata A/R n. 143444052372 e avviso di ricevimento della spedizione del ricorso in opposizione ex art. 7 D. Lgs. n. 150 del 2011.
Nel decidere in ordine alla tardività del ricorso depositato -e con ciò accogliendo la preliminare eccezione sollevata dal Comune di Atripalda- il Giudice di pace aveva omesso di verificare anche le altre doglianze. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità o di inefficacia della cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000.
Si è costituita che si è limitata a prendere posizione Controparte_1
solamente con riferimento al secondo punto di doglianza ossia alla invalidità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto prodromico affermando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è poi costituito il Comune di Atripalda che ha rimandato alla lettura del precedente giurisprudenziale a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22080 del 22.09.2017, con cui risulta essere stato definitivamente chiarito il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto nel senso che il motivo di opposizione proposto dall'opponente può introdursi all'A.G. solo con un ricorso ex art.6
del D. Lgvo e nel rispetto del dettato di detta norma, quindi: a) nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella: b) davanti al Gdp territorialmente competente rispetto a luogo della commessa infrazione al Cds e di cui al verbale e/o provvedimento iscritto a ruolo che si afferma non notificato e/o non validamente notificato. Nella specie si configura in pieno l'inammissibilità eccepita ed accolta dal Giudice di Prime cure poiché l'opponente ha violato il termine di 30 giorni di cui all'art. 6 del D.Lvo (Cass. Sez. Unite. 22 settembre 2017, n. 22080 e Cass. Civ., sez, II, n. 2969/2019). Di
recente anche la sentenza n. 4690/22 della Corte di Cassazione ha statuito che chi riceve una cartella di pagamento, assumendo di non aver ricevuto la notifica del verbale sul quale quella cartella si fonda,
deve impugnarla entra trenta giorni ai sensi dell'art.7 del d.lgs n.150 del 2011. La cartella di pagamento impugnata in primo grado è stata notificata il 21 febbraio 2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in cancelleria in data 24 marzo 2023.
Ha, poi, contestato l'asserito difetto di notifica dell'atto presupposto poiché il verbale, posto a base della cartella impugnata, veniva ritualmente notificato all'odierno ricorrente in data 4.10.2019
mediante immissione in cassetta e relativo CAD. Tuttavia lo stesso non veniva mai ritirato, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato agli atti.
All'udienza del 18.3.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione. L'appello è fondato.
Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore,
in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 10/12/2021, n.39388).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di aver consegnato la raccomandata contenente il ricorso all'agente notificatore in data 21.2.2023, ossia tempestivamente.
Ne consegue la tempestività della proposta impugnazione.
Va, pertanto, esaminato il merito.
Il Comune di Atripalda, depositando la produzione del primo grado di giudizio innanzi al giudice di pace, ha esibito la notifica della raccomandata della sanzione impugnata.
Da essa si ricava che la spedizione è avvenuta in Lacedonia via delle Rose n. 69, atto non ritirato dalla odierna ricorrente.
Tuttavia, la ricorrente ha dimostrato, producendo certificato di residenza, di vivere a
Lacedonia, Corso Augustale n. 187, e questo a far data dal 26.11.2018.
Tale dimostrazione comprova che la ricorrente effettivamente non abbia avuto notizia dell'atto presupposto con la conseguenza che il ricorso doveva essere accolto.
In definitiva, questo Tribunale in accoglimento dell'atto di appello, annulla la sentenza n. 305
emessa dal giudice di pace di Avellino in data 12 Aprile 2024 e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo con riguardo al Comune di Atripalda. Vanno invece compensate nei confronti della essendo mero ente Controparte_1
esecutore.
P. Q. M.
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 305/2024 emessa dal Giudice di pace di
Avellino, annulla la cartella di pagamento n. 012 2022 00029295 84000;
b) condanna il Comune di Atripalda al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 120,00 per esborsi ed euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avvocato Susi Cautillo dichiaratasi anticipataria;
c) compensa le spese tra e l'agenzia delle entrate;
Parte_1
Si comunichi.
Avellino, 20.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio