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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA DEL PRETARO, domicilio eletto presso il di lei studio in Pescara alla Via DE
AMICIS, 93 – pec Email_1
opponente contro partita iva , con sede in Pescara al viale Controparte_1 P.IVA_1
Riviera, 131, domiciliata come da procura in atto di precetto, in Pescara alla via Conte di Ruvo,
153 in Pescara, presso lo studio dell'Avv. Pietro Maria Di Giovanni – pec
Email_2
opposta contumace
CONCLUSIONI
La sola parte opponente costituita ha precisato le conclusioni domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
La parte opposta è rimasta contumace per tutta la durata del giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27 settembre 2022 proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'intimazione contenuta nell'atto di precetto notificatole dalla
[...]
in data 23.12.2023; l'atto di precetto conteneva intimazione a rilasciare l'immobile CP_1
locatole, nonché di pagare le spese di lite ex Sentenza n. 1636/2023- Tribunale di Pescara in cui era risultata soccombente.
Motivi fondanti l'opposizione riguardavano l'assenza nella sentenza di espressa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione e l'espresso “ordine” al rilascio dell'immobile.
Verificata la rituale notifica alla parte opposta se ne dichiarava la contumacia, anche a fronte della successiva richiesta del G.I. di produzione di prova del raggiungimento delle pec di notifica alla parte opposta, atti inizialmente non prodotti dalla difesa opponente.
Ritenuta la causa documentalmente istruita erano concessi i termini ex art. 189 cpc e trattenuta la causa a decisone.
Dalla semplice lettura della sentenza prodotta si legge come il Giudice non emette pronunciamento riguardo alla risoluzione del contratto.
Il giudizio dal quale viene formato il titolo esecutivo portato in atto di precetto parte da una domanda volta all'intimazione di sfatto per morosità a cui era successivamente avanzata opposizione;
il giudice del merito espressamente in sentenza era ad accertare l'inadempimento del locatario;
va detto che è in re inpsa, una volta accertato l'inadempimento, sancire l'accoglimento della domanda già avanzata dal locatario e volta alla liberazione dell'immobile per inadempimento (morosità), quale appunto effetto della risoluzione del contratto.
Il giudice nella Sentenza richiamata viene ad esplicitare gli effetti della domanda inizialmente avanzata dal proprietario, laddove usa l'espressione “con rilascio immediato” dell'immobile.
Tale ultima espressione risulta all'evidenza un “ordine” contenuto nel dispositivo.
Peraltro, questa analisi è confutata anche nella Ordinanza prodotta dalla difesa opponente emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila del 15.2.2024 laddove accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza: “rilevato che l'efficacia esecutiva della sentenza riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e il pagamento delle spese di lite, trattandosi per il resto di pronuncia di mero accertamento dell'inadempimento e di condanna generica al pagamento dei canoni,
pagina 2 di 4 ritenuto che l'appello appare manifestamente fondato, atteso che è stato disposto il rilascio dell'immobile, senza previa pronuncia in ordine alla risoluzione del contratto”.
E' la stessa Corte de L'Aquila, dunque, che usa l'inciso “rilevato che l'efficacia esecutiva della sentenza riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e il pagamento delle spese di lite”.
In perfetta coincidenza a questo assunto viene evidenziato come dalla lettura dell'atto di precetto,
a prescindere dalla omissione letterale nel dispositivo della sentenza sulla risoluzione del contratto, risulta l'intimazione al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme dovute.
In tal senso l'opposta ha dunque riportato in atto di precetto quanto contenuto nel titolo esecutivo avendone all'epoca del precetto pieno titolo.
L'opposizione deve dunque essere rigettata, nulla sulle spese tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, spese compensate tra le parti.
Pescara, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA DEL PRETARO, domicilio eletto presso il di lei studio in Pescara alla Via DE
AMICIS, 93 – pec Email_1
opponente contro partita iva , con sede in Pescara al viale Controparte_1 P.IVA_1
Riviera, 131, domiciliata come da procura in atto di precetto, in Pescara alla via Conte di Ruvo,
153 in Pescara, presso lo studio dell'Avv. Pietro Maria Di Giovanni – pec
Email_2
opposta contumace
CONCLUSIONI
La sola parte opponente costituita ha precisato le conclusioni domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
La parte opposta è rimasta contumace per tutta la durata del giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27 settembre 2022 proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'intimazione contenuta nell'atto di precetto notificatole dalla
[...]
in data 23.12.2023; l'atto di precetto conteneva intimazione a rilasciare l'immobile CP_1
locatole, nonché di pagare le spese di lite ex Sentenza n. 1636/2023- Tribunale di Pescara in cui era risultata soccombente.
Motivi fondanti l'opposizione riguardavano l'assenza nella sentenza di espressa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione e l'espresso “ordine” al rilascio dell'immobile.
Verificata la rituale notifica alla parte opposta se ne dichiarava la contumacia, anche a fronte della successiva richiesta del G.I. di produzione di prova del raggiungimento delle pec di notifica alla parte opposta, atti inizialmente non prodotti dalla difesa opponente.
Ritenuta la causa documentalmente istruita erano concessi i termini ex art. 189 cpc e trattenuta la causa a decisone.
Dalla semplice lettura della sentenza prodotta si legge come il Giudice non emette pronunciamento riguardo alla risoluzione del contratto.
Il giudizio dal quale viene formato il titolo esecutivo portato in atto di precetto parte da una domanda volta all'intimazione di sfatto per morosità a cui era successivamente avanzata opposizione;
il giudice del merito espressamente in sentenza era ad accertare l'inadempimento del locatario;
va detto che è in re inpsa, una volta accertato l'inadempimento, sancire l'accoglimento della domanda già avanzata dal locatario e volta alla liberazione dell'immobile per inadempimento (morosità), quale appunto effetto della risoluzione del contratto.
Il giudice nella Sentenza richiamata viene ad esplicitare gli effetti della domanda inizialmente avanzata dal proprietario, laddove usa l'espressione “con rilascio immediato” dell'immobile.
Tale ultima espressione risulta all'evidenza un “ordine” contenuto nel dispositivo.
Peraltro, questa analisi è confutata anche nella Ordinanza prodotta dalla difesa opponente emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila del 15.2.2024 laddove accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza: “rilevato che l'efficacia esecutiva della sentenza riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e il pagamento delle spese di lite, trattandosi per il resto di pronuncia di mero accertamento dell'inadempimento e di condanna generica al pagamento dei canoni,
pagina 2 di 4 ritenuto che l'appello appare manifestamente fondato, atteso che è stato disposto il rilascio dell'immobile, senza previa pronuncia in ordine alla risoluzione del contratto”.
E' la stessa Corte de L'Aquila, dunque, che usa l'inciso “rilevato che l'efficacia esecutiva della sentenza riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e il pagamento delle spese di lite”.
In perfetta coincidenza a questo assunto viene evidenziato come dalla lettura dell'atto di precetto,
a prescindere dalla omissione letterale nel dispositivo della sentenza sulla risoluzione del contratto, risulta l'intimazione al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme dovute.
In tal senso l'opposta ha dunque riportato in atto di precetto quanto contenuto nel titolo esecutivo avendone all'epoca del precetto pieno titolo.
L'opposizione deve dunque essere rigettata, nulla sulle spese tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, spese compensate tra le parti.
Pescara, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4