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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa NZ Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1293/2025 promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CL) il 20 agosto 1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, Corso Cerulli n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Guido
Talarico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 15 dicembre 1972, residente a [...], Piano della Lenta, via
Nazionale n. 32, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Bonolis, n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente - nonché di
(C.F.: , nato il [...] a CP_2 C.F._2
Teramo ed ivi residente, Fraz. Piano della Lenta, via Nazionale n. 32, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Bonolis, n. 12, presso e nello studio
1 dell'Avv. Claudia Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto in corso in causa e da verbale d'udienza del 15 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il sig. – premesso che con la Parte_1 sentenza n. 634/2022 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato per decorrenza termini, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra lo stesso e la sig.ra alle condizioni sottoscritte Controparte_1 nel ricorso congiunto all'epoca depositato, fra le quali era stato concordato che
“Il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario Parte_1 dei figli (maggiorenne e studente) e (minorenne e studente), la somma CP_2 Per_1 complessiva di € 400,00 (quattrocento/00 euro ) entro la data del 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra o in contanti Controparte_1 previo rilascio di ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle somme dovute” – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per essere divenuto medio tempore CP_2 economicamente autosufficiente, essendo stato assunto, dal mese di settembre, con contratto a tempo determinato con scadenza al 23 settembre
2027, presso il Ministero della Difesa con la qualifica di “soldato” con stipendio mensile di circa € 1.200,00, confermando invece l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento (di € 200,00) in favore della figlia la quale, a discapito della maggiore età, non ha raggiunto ancora Per_1 indipendenza economica.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra ed il figlio Controparte_1 maggiorenne , aderendo alla richiesta avversaria di revoca CP_2 dell'assegno di mantenimento con riferimento alla posizione di quest'ultimo, ma con richiesta, in relazione alla posizione dell'altra figlia Per_1
(maggiorenne, ma priva di autosufficienza economica), di un aumento del contributo al mantenimento, in ragione del fatto che l'importo di cui alla
2 sentenza di divorzio emessa su ricorso congiunto (di € 200,00) non tiene conto delle accresciute esigenze personali della discendente, per cui esso “non può essere confermato sic et simpliciter, dovendosi quanto meno tenere conto che
l'importo rivalutato ad oggi dovuto è pari ad € 230,90.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16 settembre 2025, sono state personalmente sentite le parti ed i rispettivi procuratori hanno rappresentato la pendenza di trattative di bonario componimento, sintetizzando i punti di massima raggiunti (cfr. verbale d'udienza del 16 settembre 2025), con conseguente richiesta congiunta di rinvio “onde consentire di trasfondere i predetti punti di massima raggiunti all'interno di una scrittura privata di cui si chiede al Tribunale la ratifica e rinunciano espressamente ai termini di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c.”, per cui il magistrato delegato per la trattazione, preso atto della rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., in accoglimento della richiesta congiuntamente avanzata, ha fissato l'udienza del 15 dicembre 225 per la verifica del raggiungimento dell'accordo come riferito in udienza e per l'eventuale rimessione della causa in decisione.
Quindi, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, il magistrato delegato per la trattazione, preso atto del deposito ad opera delle parti di identiche note di trattazione scritta cui è stata allegata scrittura privata contenente “l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla revisione del provvedimento in materia di contributi economici/mantenimento in favore dei figli ex art. 473 bis 29 e segg. C.p.c.” debitamente sottoscritto, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti indicate in epigrafe, debitamente sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi procuratori, in base al quale “il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), Persona_2 che verrà corrisposta dal padre direttamente alla figlia Parte_1 Per_2
e fino alla sua raggiunta indipendenza economica, mediante versamento entro
[...]
e non oltre il 27 di ogni mese sulla carta ricaricabile Postepay all'iban IT
02T3608105138220473220489; oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate, descritte e previste dal Protocollo del Tribunale di Teramo del
05.12.2018; la somma mensile di Euro 300,00 sarà da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026; per il figlio nessuna CP_2 contribuzione, è prevista stante l'attuale assunzione presso il Ministero della difesa
3 con contratto a tempo determinato alla scadenza del 23.09.2027.” (cfr. accordo versato in atti).
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse anche in ordine a tale profilo (“Spese di lite compensate e rinuncia da parte dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 68
L.P.” - cfr. accordo versato in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda divenuta, in corso di causa, sostanzialmente congiunta, proposta nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 1293/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti, così come riportato in sintesi in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto e recepito;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa NZ Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa NZ Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1293/2025 promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CL) il 20 agosto 1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, Corso Cerulli n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Guido
Talarico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 15 dicembre 1972, residente a [...], Piano della Lenta, via
Nazionale n. 32, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Bonolis, n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente - nonché di
(C.F.: , nato il [...] a CP_2 C.F._2
Teramo ed ivi residente, Fraz. Piano della Lenta, via Nazionale n. 32, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Bonolis, n. 12, presso e nello studio
1 dell'Avv. Claudia Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto in corso in causa e da verbale d'udienza del 15 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il sig. – premesso che con la Parte_1 sentenza n. 634/2022 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato per decorrenza termini, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra lo stesso e la sig.ra alle condizioni sottoscritte Controparte_1 nel ricorso congiunto all'epoca depositato, fra le quali era stato concordato che
“Il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario Parte_1 dei figli (maggiorenne e studente) e (minorenne e studente), la somma CP_2 Per_1 complessiva di € 400,00 (quattrocento/00 euro ) entro la data del 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra o in contanti Controparte_1 previo rilascio di ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle somme dovute” – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per essere divenuto medio tempore CP_2 economicamente autosufficiente, essendo stato assunto, dal mese di settembre, con contratto a tempo determinato con scadenza al 23 settembre
2027, presso il Ministero della Difesa con la qualifica di “soldato” con stipendio mensile di circa € 1.200,00, confermando invece l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento (di € 200,00) in favore della figlia la quale, a discapito della maggiore età, non ha raggiunto ancora Per_1 indipendenza economica.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra ed il figlio Controparte_1 maggiorenne , aderendo alla richiesta avversaria di revoca CP_2 dell'assegno di mantenimento con riferimento alla posizione di quest'ultimo, ma con richiesta, in relazione alla posizione dell'altra figlia Per_1
(maggiorenne, ma priva di autosufficienza economica), di un aumento del contributo al mantenimento, in ragione del fatto che l'importo di cui alla
2 sentenza di divorzio emessa su ricorso congiunto (di € 200,00) non tiene conto delle accresciute esigenze personali della discendente, per cui esso “non può essere confermato sic et simpliciter, dovendosi quanto meno tenere conto che
l'importo rivalutato ad oggi dovuto è pari ad € 230,90.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16 settembre 2025, sono state personalmente sentite le parti ed i rispettivi procuratori hanno rappresentato la pendenza di trattative di bonario componimento, sintetizzando i punti di massima raggiunti (cfr. verbale d'udienza del 16 settembre 2025), con conseguente richiesta congiunta di rinvio “onde consentire di trasfondere i predetti punti di massima raggiunti all'interno di una scrittura privata di cui si chiede al Tribunale la ratifica e rinunciano espressamente ai termini di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c.”, per cui il magistrato delegato per la trattazione, preso atto della rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., in accoglimento della richiesta congiuntamente avanzata, ha fissato l'udienza del 15 dicembre 225 per la verifica del raggiungimento dell'accordo come riferito in udienza e per l'eventuale rimessione della causa in decisione.
Quindi, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, il magistrato delegato per la trattazione, preso atto del deposito ad opera delle parti di identiche note di trattazione scritta cui è stata allegata scrittura privata contenente “l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla revisione del provvedimento in materia di contributi economici/mantenimento in favore dei figli ex art. 473 bis 29 e segg. C.p.c.” debitamente sottoscritto, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti indicate in epigrafe, debitamente sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi procuratori, in base al quale “il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), Persona_2 che verrà corrisposta dal padre direttamente alla figlia Parte_1 Per_2
e fino alla sua raggiunta indipendenza economica, mediante versamento entro
[...]
e non oltre il 27 di ogni mese sulla carta ricaricabile Postepay all'iban IT
02T3608105138220473220489; oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate, descritte e previste dal Protocollo del Tribunale di Teramo del
05.12.2018; la somma mensile di Euro 300,00 sarà da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026; per il figlio nessuna CP_2 contribuzione, è prevista stante l'attuale assunzione presso il Ministero della difesa
3 con contratto a tempo determinato alla scadenza del 23.09.2027.” (cfr. accordo versato in atti).
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse anche in ordine a tale profilo (“Spese di lite compensate e rinuncia da parte dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 68
L.P.” - cfr. accordo versato in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda divenuta, in corso di causa, sostanzialmente congiunta, proposta nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 1293/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti, così come riportato in sintesi in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto e recepito;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa NZ Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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