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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/11/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
con l'Avv. DE STASIO CLAUDIO
ATTORI
(P.IVA ), a mezzo della mandataria CP_1 P.IVA_2
e, successivamente a mezzo della mandataria Parte_4
Parte_5
CONVENUTA
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore (quale debitore principale), nonché
e (quale fideiussori) convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3
e, per essa, la mandataria , al fine di Controparte_2 Parte_4
proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2020 del Tribunale di Grosseto, con il quale veniva ingiunto alla società e ai fideiussori il pagamento dell'importo di € 149.129,64 oltre interessi e spese
1 della procedura monitoria, in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente n.91321/5 e allo scoperto di conto corrente n. 91013.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
- carenza di legittimazione attiva di quale cessionario di Controparte_2
e del (alla quale è Controparte_3 Controparte_4
succeduta ) e delle Controparte_5
ulteriori successioni intervenute in corso di causa;
- mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB;
- nullità delle fideiussioni, in quanto contratti a valle di intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990 e conseguente estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore proposto con diligenza le sue istanze contro il debitore.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori di Legge.
costituendosi in giudizio quale ultimo cessionario del Controparte_6
credito a seguito di una serie di cessioni medio tempore intervenute, ha instato per il rigetto delle domande.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale.
Preliminarmente, deve essere esaminata. l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (da qualificarsi più propriamente quale eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto).
2 Deve a tal proposito preliminarmente osservarsi che, secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo 58 TUB (nella sua versione attuale applicabile ratione temporis), ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” dei crediti, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese.
Trattasi, invero, di formalità pubblicitarie richieste unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
Ed invece, quanto al merito del rapporto, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U, ove le informazioni in esso contenute siano sufficientemente precise e consentano quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ciò posto nella specie, in base alla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta (tra cui non vi è il contratto di cessione né l'elenco specifico dei crediti oggetto di cessione eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare -con certezza- che tra i crediti trasferiti da
[...]
(quest'ultima a sua volta succeduta a Controparte_5 [...]
) a , rientrassero o meno anche Controparte_7 CP_2
quelli per cui è causa, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti
3 in sofferenza” sia con riguardo allo stesso perimetro dei crediti esclusi per come individuati nello stesso avviso di cessione in atti.
Ed in particolare, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle categorie di crediti non consentono di individuare i rapporti oggetto di cessione ed accertare -senza alcun margine di dubbio- la corrispondenza tra questi e le caratteristiche dei crediti oggetto del giudizio, non potendosi pertanto ritenere debitamente provata la titolarità attiva della società cessionaria.
Ed infatti l'avviso di cessione in atti individua il perimetro della cessione attraverso la previsione dei seguenti elementi concorrenti: crediti che siano stati classificati “in sofferenza” da , nel CP_3
significato di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti) e la cui classificazione in “sofferenza” sia stata comunicata per iscritto al relativo debitore e sia avvenuta nel periodo tra il 1gennaio 2004 e il 30 giugno 2015;
2) siano regolati dal diritto italiano;
3) siano denominati in euro;
4) in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto, o la relativa decadenza dal beneficio del termine, o che in alternativa siano relativi a debitori soggetti a una procedura concorsuale. Con espressa esclusione dei crediti derivanti da Contratti che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì alla Data di Valutazione una o più delle seguenti caratteristiche: (i) in relazione ai quali sia stata accertata giudizialmente, ovvero sia in corso di accertamento giudiziale, una condotta fraudolenta da parte di dipendenti di banche del “Gruppo Banca Etruria” e/o
4 di altri soggetti e di cui sia stata fornita notizia al Cedente;
(ii) sottoscritti da persone fisiche dipendenti del Cedente o di qualsiasi altra società appartenente al “Gruppo Banca Etruria” (anche in qualità di cointestatari del relativo Contratto); (iii) in relazione ai quali siano pendenti azioni revocatorie fallimentari;
(iv) concessi ad enti pubblici o enti ecclesiastici;
(v) identificati dai seguenti codici contratto, ad esclusione dei codici contratto iniziali e finali riportati per ciascun intervallo e dei codici contratto accessori ad essi collegati …Omissis. (cfr. doc. n. 7 della comparsa di costituzione di
). CP_1
Ciò posto vi è da rilevare, in primo luogo, che non vi è in atti la documentazione attestante la classificazione del credito per cui è causa “a sofferenza nel significato di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della
Banca d'Italia” né, in ogni caso, la relativa comunicazione al debitore, essendovi infatti agli atti unicamente una lettera di intimazione di pagamento
(cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio). La mancanza di tale requisito, richiesto cumulativamente agli altri ivi previsti e, in particolare unitariamente e non alternativamente all'invio di un'intimazione di pagamento, esclude già di per sé la prova dell'inclusione del debito per cui è causa nel novero di quelli che hanno costituito oggetto di cessione nell'ambito del suddetto rapporto di successione nel diritto controverso.
In secondo luogo, vi è da rilevare che in assenza dell'indicazione dei codici identificativi dei contratti bancari per cui è causa (che non sono stati prodotti), non vi è alcuna certezza che gli stessi siano inclusi tra quelli analiticamente indicati nel suddetto avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in atti.
Conclusivamente, a fronte delle specifiche contestazioni degli opponenti, gli elementi probatori forniti dalla convenuta opposta (id est le sole indicazioni
5 contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale), non consentono di ricondurre il credito di cui si controverte con certezza tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, emergendo al contrario elementi volti a presumerne l'esclusione quali, come si
è già evidenziato, l'assenza di prova in ordine alla classificazione dei crediti a sofferenza.
Vi è inoltre da evidenziare, ab abundantiam, che anche in relazione alla successione intervenuta, a monte, tra e del Controparte_3 [...]
e , nel corso del CP_4 Controparte_5
giudizio (maturate le preclusioni assertive e istruttorie), la convenuta opposta non ha prodotto, come invece sarebbe stato suo onere - e neppure ha chiesto di essere rimessa in termini per provvedere all'incombente- il provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 attestane la cessione d'azienda a
, deposito necessario in quanto Controparte_5
trattasi di documento amministrativo per il quale non può operare il principio iura novit curia.
Le superiori considerazioni riverberano inevitabilmente ei propri effetti anche sulle successive cessioni che si assumono intervenute a valle.
Per tale assorbente ragione l'opposizione deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta opposta secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod e integr, ma con diminuzione del 50% dei parametri medi, considerata la natura del giudizio e l'attività difensiva concretamente svolta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto lì 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
con l'Avv. DE STASIO CLAUDIO
ATTORI
(P.IVA ), a mezzo della mandataria CP_1 P.IVA_2
e, successivamente a mezzo della mandataria Parte_4
Parte_5
CONVENUTA
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore (quale debitore principale), nonché
e (quale fideiussori) convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3
e, per essa, la mandataria , al fine di Controparte_2 Parte_4
proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2020 del Tribunale di Grosseto, con il quale veniva ingiunto alla società e ai fideiussori il pagamento dell'importo di € 149.129,64 oltre interessi e spese
1 della procedura monitoria, in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente n.91321/5 e allo scoperto di conto corrente n. 91013.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
- carenza di legittimazione attiva di quale cessionario di Controparte_2
e del (alla quale è Controparte_3 Controparte_4
succeduta ) e delle Controparte_5
ulteriori successioni intervenute in corso di causa;
- mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB;
- nullità delle fideiussioni, in quanto contratti a valle di intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990 e conseguente estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore proposto con diligenza le sue istanze contro il debitore.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori di Legge.
costituendosi in giudizio quale ultimo cessionario del Controparte_6
credito a seguito di una serie di cessioni medio tempore intervenute, ha instato per il rigetto delle domande.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale.
Preliminarmente, deve essere esaminata. l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (da qualificarsi più propriamente quale eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto).
2 Deve a tal proposito preliminarmente osservarsi che, secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo 58 TUB (nella sua versione attuale applicabile ratione temporis), ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” dei crediti, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese.
Trattasi, invero, di formalità pubblicitarie richieste unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
Ed invece, quanto al merito del rapporto, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U, ove le informazioni in esso contenute siano sufficientemente precise e consentano quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ciò posto nella specie, in base alla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta (tra cui non vi è il contratto di cessione né l'elenco specifico dei crediti oggetto di cessione eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare -con certezza- che tra i crediti trasferiti da
[...]
(quest'ultima a sua volta succeduta a Controparte_5 [...]
) a , rientrassero o meno anche Controparte_7 CP_2
quelli per cui è causa, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti
3 in sofferenza” sia con riguardo allo stesso perimetro dei crediti esclusi per come individuati nello stesso avviso di cessione in atti.
Ed in particolare, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle categorie di crediti non consentono di individuare i rapporti oggetto di cessione ed accertare -senza alcun margine di dubbio- la corrispondenza tra questi e le caratteristiche dei crediti oggetto del giudizio, non potendosi pertanto ritenere debitamente provata la titolarità attiva della società cessionaria.
Ed infatti l'avviso di cessione in atti individua il perimetro della cessione attraverso la previsione dei seguenti elementi concorrenti: crediti che siano stati classificati “in sofferenza” da , nel CP_3
significato di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti) e la cui classificazione in “sofferenza” sia stata comunicata per iscritto al relativo debitore e sia avvenuta nel periodo tra il 1gennaio 2004 e il 30 giugno 2015;
2) siano regolati dal diritto italiano;
3) siano denominati in euro;
4) in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto, o la relativa decadenza dal beneficio del termine, o che in alternativa siano relativi a debitori soggetti a una procedura concorsuale. Con espressa esclusione dei crediti derivanti da Contratti che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì alla Data di Valutazione una o più delle seguenti caratteristiche: (i) in relazione ai quali sia stata accertata giudizialmente, ovvero sia in corso di accertamento giudiziale, una condotta fraudolenta da parte di dipendenti di banche del “Gruppo Banca Etruria” e/o
4 di altri soggetti e di cui sia stata fornita notizia al Cedente;
(ii) sottoscritti da persone fisiche dipendenti del Cedente o di qualsiasi altra società appartenente al “Gruppo Banca Etruria” (anche in qualità di cointestatari del relativo Contratto); (iii) in relazione ai quali siano pendenti azioni revocatorie fallimentari;
(iv) concessi ad enti pubblici o enti ecclesiastici;
(v) identificati dai seguenti codici contratto, ad esclusione dei codici contratto iniziali e finali riportati per ciascun intervallo e dei codici contratto accessori ad essi collegati …Omissis. (cfr. doc. n. 7 della comparsa di costituzione di
). CP_1
Ciò posto vi è da rilevare, in primo luogo, che non vi è in atti la documentazione attestante la classificazione del credito per cui è causa “a sofferenza nel significato di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della
Banca d'Italia” né, in ogni caso, la relativa comunicazione al debitore, essendovi infatti agli atti unicamente una lettera di intimazione di pagamento
(cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio). La mancanza di tale requisito, richiesto cumulativamente agli altri ivi previsti e, in particolare unitariamente e non alternativamente all'invio di un'intimazione di pagamento, esclude già di per sé la prova dell'inclusione del debito per cui è causa nel novero di quelli che hanno costituito oggetto di cessione nell'ambito del suddetto rapporto di successione nel diritto controverso.
In secondo luogo, vi è da rilevare che in assenza dell'indicazione dei codici identificativi dei contratti bancari per cui è causa (che non sono stati prodotti), non vi è alcuna certezza che gli stessi siano inclusi tra quelli analiticamente indicati nel suddetto avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in atti.
Conclusivamente, a fronte delle specifiche contestazioni degli opponenti, gli elementi probatori forniti dalla convenuta opposta (id est le sole indicazioni
5 contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale), non consentono di ricondurre il credito di cui si controverte con certezza tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, emergendo al contrario elementi volti a presumerne l'esclusione quali, come si
è già evidenziato, l'assenza di prova in ordine alla classificazione dei crediti a sofferenza.
Vi è inoltre da evidenziare, ab abundantiam, che anche in relazione alla successione intervenuta, a monte, tra e del Controparte_3 [...]
e , nel corso del CP_4 Controparte_5
giudizio (maturate le preclusioni assertive e istruttorie), la convenuta opposta non ha prodotto, come invece sarebbe stato suo onere - e neppure ha chiesto di essere rimessa in termini per provvedere all'incombente- il provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 attestane la cessione d'azienda a
, deposito necessario in quanto Controparte_5
trattasi di documento amministrativo per il quale non può operare il principio iura novit curia.
Le superiori considerazioni riverberano inevitabilmente ei propri effetti anche sulle successive cessioni che si assumono intervenute a valle.
Per tale assorbente ragione l'opposizione deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta opposta secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod e integr, ma con diminuzione del 50% dei parametri medi, considerata la natura del giudizio e l'attività difensiva concretamente svolta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto lì 17.11.2025
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Dott.ssa Claudia Frosini
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