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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8891/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8891/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità finanziamento e ripetizione indebito
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Stasi, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Capaccio Scalo (SA), alla via Magna Graecia n. 269, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Emanuele Grippo e Mario Alfano, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in
Nocera Inferiore (SA), al Corso G. Garibaldi n. 40, in virtù di procura in atti
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Stasi, presso il cui studio è Controparte_2
elettivamente domiciliato in Capaccio Scalo (SA), alla via Magna Graecia n. 269, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/10/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con questa, in data Controparte_1
17/08/10, il contratto di finanziamento n. 018001785.7; che il TAEG pattuito, pari al 9,01%, era pagina 1 di 5 inferiore a quello effettivamente applicato, pari al 12,15% se comprensivo delle spese sostenute per la polizza assicurativa contratta contestualmente;
che i costi assicurativi andavano senz'altro inclusi nel calcolo del TAEG, trattandosi di spesa connessa all'erogazione del finanziamento, con conseguente nullità parziale di quest'ultimo ed applicazione, ex art. 125-bis, co. 7, T.U.B., dei tassi sostitutivi B.O.T.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare la nullità parziale del finanziamento in ragione della divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato e, per l'effetto, condannare l' previa rideterminazione della rata, alla restituzione Controparte_1 della somma di € 19.063,15, quale differenza tra l'importo versato alla data del 15/09/17 (€
59.802,12) e quello che essa attrice avrebbe dovuto effettivamente pagare (€ 40.738,97), con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/01/18, si costituiva la la quale, Controparte_1 assumendo la mera facoltatività della polizza assicurativa contratta dall'attrice, che non poteva quindi essere inclusa nel calcolo del TAEG, concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo quale Controparte_2 soggetto coobbligato del finanziamento erogato all'attrice, chiedeva condannarsi l'attrice ed il terzo, in solido, al pagamento della somma di € 28.290,32, oltre interessi dal 15/01/18 al soddisfo, vinte le spese giudiziali.
All'udienza dell'01/06/18 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo , il Controparte_2
quale, ritualmente citato, si costituiva con comparsa di risposta depositata il 20/05/19 e chiedeva, eccependo la nullità parziale del finanziamento per le ragioni già addotte dall'attrice, il rigetto della domanda proposta dalla società convenuta, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Veniva disposta CTU ed acquisita documentazione varia.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Non rileva, nel caso in esame, che il TAEG effettivamente applicato, pari al 12,14% come calcolato dal CTU includendovi il premio assicurativo, fosse superiore a quello pattuito, pari al
9,67%.
Invero, in ordine a tale divergenza, occorre rilevare che non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
pagina 2 di 5 E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41, importo inferiore a quello di € 50.000,00 erogato invece con il finanziamento in esame), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 17/08/10.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23, n. 18235/24).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza pagina 3 di 5 riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della società convenuta, e non ha neppure allegato di essere stata indotta, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attrice non possono che essere rigettate.
Merita, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
Dalla documentazione prodotta da quest'ultima risulta, infatti, che stipulava con Parte_1
l' in data 17/08/10, il contratto di finanziamento n. 018001785.7 per un importo Controparte_1 complessivo di € 55.398,50, da restituire, oltre interessi, in 120 rate mensili dell'importo di €
702,00 ciascuna, con TAN del 9,01% e TAEG del 9,67%. Il contratto veniva sottoscritto anche da quale coobbligato. Controparte_2
In relazione a tale rapporto la società convenuta ha prodotto il contratto, il piano di ammortamento e l'estratto conto integrale, da cui emerge che la mutuataria interrompeva il pagamento delle rate nel marzo 2017 e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 20/12/17 (cfr. racc.
a.r. in atti, di cui non è contestata l'avvenuta ricezione), lasciando un debito residuo di € 28.290,32 alla data del 15/01/18 (di cui € 20.452,04 per capitale residuo, € 4.914,00 per rate insolute, €
1.061,34 a titolo di interessi di mora ed € 1.862,94 a titolo di spese), oltre interessi fino al soddisfo.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall'attrice e dal terzo chiamato in causa in ordine all'ammontare della debitoria residua.
pagina 4 di 5 Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, e Parte_1 CP_2
vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1 somma di € 28.290,32, oltre interessi legali dal 15/01/18 al soddisfo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, dell'attrice e del terzo chiamato e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
La società convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione del 06/09/17 senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8891/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della società convenuta e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 [...]
della somma di € 28.290,32, oltre interessi legali dal 15/01/18 al soddisfo;
CP_1
3) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 570,00 per spese vive, Controparte_1 oltre spese di CTU, ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8891/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità finanziamento e ripetizione indebito
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Stasi, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Capaccio Scalo (SA), alla via Magna Graecia n. 269, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Emanuele Grippo e Mario Alfano, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in
Nocera Inferiore (SA), al Corso G. Garibaldi n. 40, in virtù di procura in atti
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Stasi, presso il cui studio è Controparte_2
elettivamente domiciliato in Capaccio Scalo (SA), alla via Magna Graecia n. 269, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/10/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con questa, in data Controparte_1
17/08/10, il contratto di finanziamento n. 018001785.7; che il TAEG pattuito, pari al 9,01%, era pagina 1 di 5 inferiore a quello effettivamente applicato, pari al 12,15% se comprensivo delle spese sostenute per la polizza assicurativa contratta contestualmente;
che i costi assicurativi andavano senz'altro inclusi nel calcolo del TAEG, trattandosi di spesa connessa all'erogazione del finanziamento, con conseguente nullità parziale di quest'ultimo ed applicazione, ex art. 125-bis, co. 7, T.U.B., dei tassi sostitutivi B.O.T.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare la nullità parziale del finanziamento in ragione della divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato e, per l'effetto, condannare l' previa rideterminazione della rata, alla restituzione Controparte_1 della somma di € 19.063,15, quale differenza tra l'importo versato alla data del 15/09/17 (€
59.802,12) e quello che essa attrice avrebbe dovuto effettivamente pagare (€ 40.738,97), con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/01/18, si costituiva la la quale, Controparte_1 assumendo la mera facoltatività della polizza assicurativa contratta dall'attrice, che non poteva quindi essere inclusa nel calcolo del TAEG, concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo quale Controparte_2 soggetto coobbligato del finanziamento erogato all'attrice, chiedeva condannarsi l'attrice ed il terzo, in solido, al pagamento della somma di € 28.290,32, oltre interessi dal 15/01/18 al soddisfo, vinte le spese giudiziali.
All'udienza dell'01/06/18 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo , il Controparte_2
quale, ritualmente citato, si costituiva con comparsa di risposta depositata il 20/05/19 e chiedeva, eccependo la nullità parziale del finanziamento per le ragioni già addotte dall'attrice, il rigetto della domanda proposta dalla società convenuta, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Veniva disposta CTU ed acquisita documentazione varia.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Non rileva, nel caso in esame, che il TAEG effettivamente applicato, pari al 12,14% come calcolato dal CTU includendovi il premio assicurativo, fosse superiore a quello pattuito, pari al
9,67%.
Invero, in ordine a tale divergenza, occorre rilevare che non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
pagina 2 di 5 E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41, importo inferiore a quello di € 50.000,00 erogato invece con il finanziamento in esame), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 17/08/10.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23, n. 18235/24).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza pagina 3 di 5 riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della società convenuta, e non ha neppure allegato di essere stata indotta, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attrice non possono che essere rigettate.
Merita, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
Dalla documentazione prodotta da quest'ultima risulta, infatti, che stipulava con Parte_1
l' in data 17/08/10, il contratto di finanziamento n. 018001785.7 per un importo Controparte_1 complessivo di € 55.398,50, da restituire, oltre interessi, in 120 rate mensili dell'importo di €
702,00 ciascuna, con TAN del 9,01% e TAEG del 9,67%. Il contratto veniva sottoscritto anche da quale coobbligato. Controparte_2
In relazione a tale rapporto la società convenuta ha prodotto il contratto, il piano di ammortamento e l'estratto conto integrale, da cui emerge che la mutuataria interrompeva il pagamento delle rate nel marzo 2017 e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 20/12/17 (cfr. racc.
a.r. in atti, di cui non è contestata l'avvenuta ricezione), lasciando un debito residuo di € 28.290,32 alla data del 15/01/18 (di cui € 20.452,04 per capitale residuo, € 4.914,00 per rate insolute, €
1.061,34 a titolo di interessi di mora ed € 1.862,94 a titolo di spese), oltre interessi fino al soddisfo.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall'attrice e dal terzo chiamato in causa in ordine all'ammontare della debitoria residua.
pagina 4 di 5 Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, e Parte_1 CP_2
vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1 somma di € 28.290,32, oltre interessi legali dal 15/01/18 al soddisfo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, dell'attrice e del terzo chiamato e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
La società convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione del 06/09/17 senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8891/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della società convenuta e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 [...]
della somma di € 28.290,32, oltre interessi legali dal 15/01/18 al soddisfo;
CP_1
3) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 570,00 per spese vive, Controparte_1 oltre spese di CTU, ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5