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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1960/2022 R.G., trattenuta in decisione in data 9.4.2024 e promossa DA:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Cappelluto Lauravita ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Parma. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cardani Lorenzo ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Parma. Appellata
avverso la sentenza n. 1005/2022 emessa dal Tribunale di Parma l'1.9.2022 e pubblicata il 2.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori di e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4
l' per ottenere Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale della convenuta in relazione alla condotta colposa dei sanitari nel controllo del decorso della gravidanza e nell'accertamento circa le condizioni del feto e, consequenzialmente, chiedendone la condanna al risarcimento ai medesimi genitori di tutti i danni, patrimoniali e non, in relazione all'omessa e/o errata diagnosi prenatali della malformazione fetale che aveva colpito la figlia scoperta alla nascita, e della conseguente omessa Persona_1 informazione e, quanto al danno subito dai fratelli della piccola, deducevano la ridotta disponibilità dei genitori e della compressione della possibilità di godimento della vita familiare nella normale serenità e ne domandavano il risarcimento.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contrastando la tesi attorea, chiedendo il rigetto delle
[...] domande attoree perché inconfigurabili, inammissibili, destituite di supporto probatorio, esorbitanti, infondate in fatto e in diritto, asserendo che il comportamento dei sanitari non avesse arrecato alcun pregiudizio agli attori.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
Il giudice rilevava che gli attori non provvedevano ad allegare i presupposti normativi del danno da nascita indesiderata, non avendo questi neppure rappresentato la volontà di interrompere la gravidanza, pur deducendo la possibilità di abortire oltre il 90esimo giorno nel proprio paese di origine, la Tunisia.
Per altro verso, quanto al danno da omessa o inesatta informazione, il giudice reputava non si trattasse di un danno in re ipsa, ma occorresse dimostrare e allegare compiutamente i profili di danno, osservando che, nel caso in esame, la gran parte dei danni lamentati non fossero rapportabili causalmente al ritardo diagnostico ma quanto più alla nascita in sé, e che comunque non fosse dimostrato, anche per presunzioni, il rapporto causale con la posticipazione del momento della conoscenza della disabilità; ancora, le allegazioni inerenti gli altri danni sono rimaste generiche non avendo precisato cosa era stato loro impedito, con tale condotta, di intraprendere in anticipo rispetto al momento in cui erano stati raggiunti dalla notizia.
-Avverso tale decisione, in proprio Parte_1 Parte_2
e in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e proponevano appello formulando le Parte_3 Parte_4 seguenti censure:
1) In relazione al mancato riconoscimento dei danni derivanti dal difetto di informazione, deducevano l'errata valutazione delle circostanze allegate sin dal primo grado ed errata valutazione delle risultanze probatorie. Insistevano che immediatamente dopo aver appreso la notizia della malformazione e ancora prima che le conseguenze invalidanti della patologia si manifestassero in concreto, entrambi i genitori avevano oggettivamente vissuto un periodo di profondo disagio e sofferenza, aggravate da una evidente alterazione delle loro abitudini e condizioni di vita. Lo stato di shock e profonda sofferenza vissuta da e Pt_2 soprattutto da trovava ragione esclusivamente nello Parte_1 stato di improvvisa incertezza, preoccupazione ed angoscia circa le sorti della figlia, cagionate dalla condotta colposa del personale della . Parte_5
2) Lamentavano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria svolta nell'interesse dei minori, i fratellini della piccola Per_1 nati successivamente alla nascita della sorella, per aver subito una ridotta disponibilità dei genitori nei loro confronti, nonché una diminuita possibilità di godere di una vita familiare caratterizzata da normale serenità, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
-Si costituiva anche l' Controparte_1 contestando l'appello perché inammissibile e/o improcedibile e, in via subordinata, chiedendone comunque il rigetto e, consequenzialmente, di respingere tutte le domande formulate nei confronti della struttura sanitaria.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per quanto segue.
-A) Il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato e così le asserzioni ivi formulate che promuovono una nuova valutazione, ai fini del danno risarcibile, di alcune circostanze, asseritamente, derivanti dal ritardo diagnostico e quindi dall'avere appreso la notizia della patologia della figlia solo dopo la nascita, fra le quali, ad esempio, il “[…]periodo di profondo disagio e sofferenza[…]”, la “[…]grave ed evidente alterazione delle loro abitudini e condizioni di vita[…]”, “[…]la pianificazione delle difficoltà collegate alla malformazione di in una situazione Per_1 emergenziale e di comprensibilità fragilità emotiva e psicologica[…]”, dal fatto che fosse stata loro preclusa la possibilità di elaborare la questione con “[…]consapevolezza e serenità[…]”, di “[…]approntare idonei e tempestivi rimedi già prima del parto[…]”, e “[…]di acquisire informazioni e conoscenze, nonché di affidarsi a consulenze sulle effettive condizioni della nascitura[…]”.
Sostengono che ciò avrebbe inciso “[…]sulle loro condizioni psicofisiche nel periodo immediatamente successivo alla nascita e sulla loro predisposizione psicologica ad affrontare queste difficoltà, e quindi, sulla conseguente organizzazione, familiare e domestica[…]”, sulla scelta della madre di rendersi più autonoma e di organizzare “[…]un eventuale ricongiungimento[…]” con la propria famiglia, e propongono l'apprezzamento di elementi quali il fatto che la madre fosse “[…]quasi incapace di comunicare in lingua italiana[…]”, lontana dai familiari più cari, assai giovane, che fosse incorsa in una sindrome depressiva accertata clinicamente, che i medesimi genitori avessero dovuto fare affidamento sulla famiglia del vicino di casa, che appena riscontrata la problematica della bambina quest'ultima era stata trasferita d'urgenza presso l'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda per l'espletamento di un esame ecocardiografico senza fornire spiegazioni e senza che i medesimi fossero ammessi ad accompagnarla.
Si premette, anzitutto, che non risulta espressamente e specificamente censurata, con l'atto di impugnazione nel presente grado, la statuizione con cui il giudice decideva in relazione al cd. danno da nascita indesiderata, laddove rilevava che, comunque, non fosse stato neppure prospettato che, ove tempestivamente avvertiti, avrebbero voluto certamente interrompere la gravidanza, sussistendone i presupposti di legge. Dovendo perimetrare la domanda attorea a quanto dedotto entro il termine delle preclusioni assertive in primo grado, si deve rilevare che, come correttamente osservava il primo giudice, le allegazioni formulate nell'atto di citazione in primo grado laddove individuano il danno derivante dall'omessa informazione consistente nella lesione del diritto ad autodeterminarsi, in sé e per sé considerato, risultano assai generiche, poiché, in relazione ad esso, gli attori non specificavano, con sufficiente grado di determinatezza, ciò che era stato loro impedito e precluso per effetto di tale ritardo, limitandosi a dedurre, assai genericamente, che non era stato possibile “prepararsi sul piano psicologico ed organizzativo alla nascita di una figlia affetta da grave disabilità, arrecando loro, quindi, un notevole pregiudizio sia sul piano morale, sia sul piano materiale”, e, in relazione a questo specifico evento di danno, che non gli sarebbe stato
“consentito di elaborare con la dovuta tranquillità la prospettiva di dover curare la crescita di una bambina che per anni, con ogni probabilità, sarebbe andata incontro a notevoli difficoltà nella vita quotidiana”. Ora, simili allegazioni non valgono a definire, concretamente, quali attività sarebbero state intraprese dalla coppia per l'elaborazione e l'accettazione della patologia della figlia, non avendo prospettato gli appellanti in maniera specifica e concreta quali iniziative e quali scelte organizzative avrebbero intrapreso prima dell'effettiva scoperta e che queste, secondo la regola del più probabile che non, avrebbero determinato una più efficace e serena gestione della vicenda.
Del resto, analogamente agli altri profili di danno dedotti, non vi è nesso causale tra l'intempestività della informazione, e tutte le conseguenze disturbanti afferenti la patologia stessa. Così le spiegate “grave apprensione”, le difficoltà, per la madre, di svolgere la propria attività lavorativa anche a tempo parziale, le limitazioni lavorative sofferte anche dal padre, la necessità di doversi occupare della figlia, anche e soprattutto in relazione alle numerose assenze da scuola collezionate per evidenti motivi di salute, le problematicità riscontrate anche sul piano economico, dovute anche alla necessità di recarsi spesso presso un centro specialistico a Padova, e su quello burocratico, acuitesi anche in relazione al contesto culturale e linguistico diverso rispetto a quello originario della coppia, tutte dedotte sin dall'atto di citazione, rimangono circostanze eccentriche rispetto alla valenza causale della condotta di diagnosi intempestiva addebitata ai sanitari.
Anche con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6
c.p.c., che pure, da questo angolo prospettico della lesione del diritto all'autodeterminazione degli attori, risulta maggiormente argomentata non fornisce elementi assertivi e dimostrativi sufficienti a rappresentare, adeguatamente, i presupposti di un simile pregiudizio.
Tali rilievi sul piano assertivo risultano assorbenti anche rispetto alle deduzioni formulate in impugnazione con le quali gli appellanti intendono fare valere quanto riferito dai testi all'udienza del 28.10.2021, dovendosi, in particolare, osservare che le dichiarazioni rese da fratello di pur Testimone_1 Pt_2 dimostrative delle sofferenze e dello sconvolgimento familiare procurato dalla notizia, non sono tali da fare emergere conseguenze derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e che, in relazione invece a quanto affermato dal teste legato agli appellanti da un Testimone_2 rapporto di amicizia, avendo vissuto nel medesimo condominio, questi riportava, in risposta al capitolato di prova n. 7 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata dagli attori che “[…] e se avessero saputo delle difficoltà di Pt_2 Pt_1
avrebbero chiesto ai genitori di di venire in Italia ed Per_1 Pt_1 avrebbero aperto la pratica per tempo, me l'hanno detto loro. ADR non so se la pratica di ricongiungimento è stata avviata successivamente da e […]”. Pt_1 Pt_2
Tale circostanza è, di per sé, insufficiente poiché, solo genericamente dedotta nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori non spiegavano che il ricongiungimento sarebbe stato possibile alla luce delle relative procedure, e, per quanto affermato, non risulta neppure, sempre su un piano probabilistico, che ricorressero tutti i presupposti e che un simile procedimento avrebbe potuto avere l'esito auspicato, rimanendo dubbio se, anche in relazione a questo aspetto, il ritardo diagnostico avrebbe spiegato una sua rilevanza causale, tantopiù ove si consideri che gli stessi attori rappresentavano si trattasse “[…]di procedure caratterizzate da una certa complessità, che ben possono portare agli esiti sperati nell'arco di alcuni mesi, ma che, comunque, necessitano di un certo lasso di tempo per essere portate a compimento. […]”.
Dunque, pur essendo stata ribadita in giurisprudenza anche recente l'autonoma risarcibilità, in relazione all'omessa diagnosi di una malformazione, della lesione del diritto all'autodeterminazione anche dalla recente giurisprudenza, conformemente a quanto argomentato dagli appellanti, comunque è pur sempre richiesto che la parte che richieda il ristoro di un simile danno fornisca elementi assertivi e dimostrativi idonei a provare tali conseguenze dannose e la loro riconducibilità, sul piano causale, alla condotta sopra rappresentata. Ciò secondo le normali regole di riparto dell'onere probatorio che attingono la fattispecie in esame, osservandosi come, secondo la medesima giurisprudenza, l'onere probatorio eventualmente carente non possa, in assenza, esser surrogato da alcun elemento presuntivo argomentato, in ipotesi, in relazione alla gravità del fatto di per sé solo considerato. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la valutazione delle circostanze dedotte dagli appellanti nell'atto di impugnazione non è sufficiente ad infirmare la decisione del primo giudice, il quale ha reputato che tale stravolgimento di vita non fosse rapportabile, sul piano eziologico, al difetto di comunicazione da parte dei sanitari che non avevano tempestivamente avvertito i genitori della patologia genetica che affliggeva la loro bambina, ma più precisamente alla condizione che attingeva la stessa, seguendone del tutto ragionevolmente che, anche una tempestiva informazione da parte dei sanitari, non avrebbe, con ogni probabilità, reso meno dolorosa la tragica vicenda.
-B) Anche il secondo motivo d'appello è palesemente infondato. Anche tale profilo di danno, lamentato a carico dei fratellini che si sarebbe estrinsecato, secondo quanto riportato nell'atto di citazione in primo grado, nel condizionamento della vita recato dalla patologia della bambina e il “conseguente aggravio delle esigenze di accudimento da parte dei suoi genitori e, probabilmente, anche dei suoi fratelli” che non avrebbe potuto che
“ripercuotersi sulla serenità e tranquillità della famiglia e, quindi, sulla minore attenzione che e Parte_1 Parte_2 potranno riservare” ai fratelli, rientra tra quei profili di danno che, a prescindere dalla prospettazione puramente ex post, sono risvolti riconducibili come pure ragionevolmente valutato dal primo giudice, alla particolare condizione congenita della bambina e non all'addebito colposo dei sanitari relativo alla tardiva diagnosi.
Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione, così come ogni altro approfondimento istruttorio.
-C) Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-In considerazione dell'esito della lite, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 proprio e nell'interesse dei minori e Parte_3 Parte_4
-2)condanna e alla rifusione a favore Parte_1 Parte_2 di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €
9.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 25.2.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1960/2022 R.G., trattenuta in decisione in data 9.4.2024 e promossa DA:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Cappelluto Lauravita ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Parma. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cardani Lorenzo ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Parma. Appellata
avverso la sentenza n. 1005/2022 emessa dal Tribunale di Parma l'1.9.2022 e pubblicata il 2.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori di e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4
l' per ottenere Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale della convenuta in relazione alla condotta colposa dei sanitari nel controllo del decorso della gravidanza e nell'accertamento circa le condizioni del feto e, consequenzialmente, chiedendone la condanna al risarcimento ai medesimi genitori di tutti i danni, patrimoniali e non, in relazione all'omessa e/o errata diagnosi prenatali della malformazione fetale che aveva colpito la figlia scoperta alla nascita, e della conseguente omessa Persona_1 informazione e, quanto al danno subito dai fratelli della piccola, deducevano la ridotta disponibilità dei genitori e della compressione della possibilità di godimento della vita familiare nella normale serenità e ne domandavano il risarcimento.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contrastando la tesi attorea, chiedendo il rigetto delle
[...] domande attoree perché inconfigurabili, inammissibili, destituite di supporto probatorio, esorbitanti, infondate in fatto e in diritto, asserendo che il comportamento dei sanitari non avesse arrecato alcun pregiudizio agli attori.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
Il giudice rilevava che gli attori non provvedevano ad allegare i presupposti normativi del danno da nascita indesiderata, non avendo questi neppure rappresentato la volontà di interrompere la gravidanza, pur deducendo la possibilità di abortire oltre il 90esimo giorno nel proprio paese di origine, la Tunisia.
Per altro verso, quanto al danno da omessa o inesatta informazione, il giudice reputava non si trattasse di un danno in re ipsa, ma occorresse dimostrare e allegare compiutamente i profili di danno, osservando che, nel caso in esame, la gran parte dei danni lamentati non fossero rapportabili causalmente al ritardo diagnostico ma quanto più alla nascita in sé, e che comunque non fosse dimostrato, anche per presunzioni, il rapporto causale con la posticipazione del momento della conoscenza della disabilità; ancora, le allegazioni inerenti gli altri danni sono rimaste generiche non avendo precisato cosa era stato loro impedito, con tale condotta, di intraprendere in anticipo rispetto al momento in cui erano stati raggiunti dalla notizia.
-Avverso tale decisione, in proprio Parte_1 Parte_2
e in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e proponevano appello formulando le Parte_3 Parte_4 seguenti censure:
1) In relazione al mancato riconoscimento dei danni derivanti dal difetto di informazione, deducevano l'errata valutazione delle circostanze allegate sin dal primo grado ed errata valutazione delle risultanze probatorie. Insistevano che immediatamente dopo aver appreso la notizia della malformazione e ancora prima che le conseguenze invalidanti della patologia si manifestassero in concreto, entrambi i genitori avevano oggettivamente vissuto un periodo di profondo disagio e sofferenza, aggravate da una evidente alterazione delle loro abitudini e condizioni di vita. Lo stato di shock e profonda sofferenza vissuta da e Pt_2 soprattutto da trovava ragione esclusivamente nello Parte_1 stato di improvvisa incertezza, preoccupazione ed angoscia circa le sorti della figlia, cagionate dalla condotta colposa del personale della . Parte_5
2) Lamentavano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria svolta nell'interesse dei minori, i fratellini della piccola Per_1 nati successivamente alla nascita della sorella, per aver subito una ridotta disponibilità dei genitori nei loro confronti, nonché una diminuita possibilità di godere di una vita familiare caratterizzata da normale serenità, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
-Si costituiva anche l' Controparte_1 contestando l'appello perché inammissibile e/o improcedibile e, in via subordinata, chiedendone comunque il rigetto e, consequenzialmente, di respingere tutte le domande formulate nei confronti della struttura sanitaria.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per quanto segue.
-A) Il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato e così le asserzioni ivi formulate che promuovono una nuova valutazione, ai fini del danno risarcibile, di alcune circostanze, asseritamente, derivanti dal ritardo diagnostico e quindi dall'avere appreso la notizia della patologia della figlia solo dopo la nascita, fra le quali, ad esempio, il “[…]periodo di profondo disagio e sofferenza[…]”, la “[…]grave ed evidente alterazione delle loro abitudini e condizioni di vita[…]”, “[…]la pianificazione delle difficoltà collegate alla malformazione di in una situazione Per_1 emergenziale e di comprensibilità fragilità emotiva e psicologica[…]”, dal fatto che fosse stata loro preclusa la possibilità di elaborare la questione con “[…]consapevolezza e serenità[…]”, di “[…]approntare idonei e tempestivi rimedi già prima del parto[…]”, e “[…]di acquisire informazioni e conoscenze, nonché di affidarsi a consulenze sulle effettive condizioni della nascitura[…]”.
Sostengono che ciò avrebbe inciso “[…]sulle loro condizioni psicofisiche nel periodo immediatamente successivo alla nascita e sulla loro predisposizione psicologica ad affrontare queste difficoltà, e quindi, sulla conseguente organizzazione, familiare e domestica[…]”, sulla scelta della madre di rendersi più autonoma e di organizzare “[…]un eventuale ricongiungimento[…]” con la propria famiglia, e propongono l'apprezzamento di elementi quali il fatto che la madre fosse “[…]quasi incapace di comunicare in lingua italiana[…]”, lontana dai familiari più cari, assai giovane, che fosse incorsa in una sindrome depressiva accertata clinicamente, che i medesimi genitori avessero dovuto fare affidamento sulla famiglia del vicino di casa, che appena riscontrata la problematica della bambina quest'ultima era stata trasferita d'urgenza presso l'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda per l'espletamento di un esame ecocardiografico senza fornire spiegazioni e senza che i medesimi fossero ammessi ad accompagnarla.
Si premette, anzitutto, che non risulta espressamente e specificamente censurata, con l'atto di impugnazione nel presente grado, la statuizione con cui il giudice decideva in relazione al cd. danno da nascita indesiderata, laddove rilevava che, comunque, non fosse stato neppure prospettato che, ove tempestivamente avvertiti, avrebbero voluto certamente interrompere la gravidanza, sussistendone i presupposti di legge. Dovendo perimetrare la domanda attorea a quanto dedotto entro il termine delle preclusioni assertive in primo grado, si deve rilevare che, come correttamente osservava il primo giudice, le allegazioni formulate nell'atto di citazione in primo grado laddove individuano il danno derivante dall'omessa informazione consistente nella lesione del diritto ad autodeterminarsi, in sé e per sé considerato, risultano assai generiche, poiché, in relazione ad esso, gli attori non specificavano, con sufficiente grado di determinatezza, ciò che era stato loro impedito e precluso per effetto di tale ritardo, limitandosi a dedurre, assai genericamente, che non era stato possibile “prepararsi sul piano psicologico ed organizzativo alla nascita di una figlia affetta da grave disabilità, arrecando loro, quindi, un notevole pregiudizio sia sul piano morale, sia sul piano materiale”, e, in relazione a questo specifico evento di danno, che non gli sarebbe stato
“consentito di elaborare con la dovuta tranquillità la prospettiva di dover curare la crescita di una bambina che per anni, con ogni probabilità, sarebbe andata incontro a notevoli difficoltà nella vita quotidiana”. Ora, simili allegazioni non valgono a definire, concretamente, quali attività sarebbero state intraprese dalla coppia per l'elaborazione e l'accettazione della patologia della figlia, non avendo prospettato gli appellanti in maniera specifica e concreta quali iniziative e quali scelte organizzative avrebbero intrapreso prima dell'effettiva scoperta e che queste, secondo la regola del più probabile che non, avrebbero determinato una più efficace e serena gestione della vicenda.
Del resto, analogamente agli altri profili di danno dedotti, non vi è nesso causale tra l'intempestività della informazione, e tutte le conseguenze disturbanti afferenti la patologia stessa. Così le spiegate “grave apprensione”, le difficoltà, per la madre, di svolgere la propria attività lavorativa anche a tempo parziale, le limitazioni lavorative sofferte anche dal padre, la necessità di doversi occupare della figlia, anche e soprattutto in relazione alle numerose assenze da scuola collezionate per evidenti motivi di salute, le problematicità riscontrate anche sul piano economico, dovute anche alla necessità di recarsi spesso presso un centro specialistico a Padova, e su quello burocratico, acuitesi anche in relazione al contesto culturale e linguistico diverso rispetto a quello originario della coppia, tutte dedotte sin dall'atto di citazione, rimangono circostanze eccentriche rispetto alla valenza causale della condotta di diagnosi intempestiva addebitata ai sanitari.
Anche con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6
c.p.c., che pure, da questo angolo prospettico della lesione del diritto all'autodeterminazione degli attori, risulta maggiormente argomentata non fornisce elementi assertivi e dimostrativi sufficienti a rappresentare, adeguatamente, i presupposti di un simile pregiudizio.
Tali rilievi sul piano assertivo risultano assorbenti anche rispetto alle deduzioni formulate in impugnazione con le quali gli appellanti intendono fare valere quanto riferito dai testi all'udienza del 28.10.2021, dovendosi, in particolare, osservare che le dichiarazioni rese da fratello di pur Testimone_1 Pt_2 dimostrative delle sofferenze e dello sconvolgimento familiare procurato dalla notizia, non sono tali da fare emergere conseguenze derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e che, in relazione invece a quanto affermato dal teste legato agli appellanti da un Testimone_2 rapporto di amicizia, avendo vissuto nel medesimo condominio, questi riportava, in risposta al capitolato di prova n. 7 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata dagli attori che “[…] e se avessero saputo delle difficoltà di Pt_2 Pt_1
avrebbero chiesto ai genitori di di venire in Italia ed Per_1 Pt_1 avrebbero aperto la pratica per tempo, me l'hanno detto loro. ADR non so se la pratica di ricongiungimento è stata avviata successivamente da e […]”. Pt_1 Pt_2
Tale circostanza è, di per sé, insufficiente poiché, solo genericamente dedotta nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori non spiegavano che il ricongiungimento sarebbe stato possibile alla luce delle relative procedure, e, per quanto affermato, non risulta neppure, sempre su un piano probabilistico, che ricorressero tutti i presupposti e che un simile procedimento avrebbe potuto avere l'esito auspicato, rimanendo dubbio se, anche in relazione a questo aspetto, il ritardo diagnostico avrebbe spiegato una sua rilevanza causale, tantopiù ove si consideri che gli stessi attori rappresentavano si trattasse “[…]di procedure caratterizzate da una certa complessità, che ben possono portare agli esiti sperati nell'arco di alcuni mesi, ma che, comunque, necessitano di un certo lasso di tempo per essere portate a compimento. […]”.
Dunque, pur essendo stata ribadita in giurisprudenza anche recente l'autonoma risarcibilità, in relazione all'omessa diagnosi di una malformazione, della lesione del diritto all'autodeterminazione anche dalla recente giurisprudenza, conformemente a quanto argomentato dagli appellanti, comunque è pur sempre richiesto che la parte che richieda il ristoro di un simile danno fornisca elementi assertivi e dimostrativi idonei a provare tali conseguenze dannose e la loro riconducibilità, sul piano causale, alla condotta sopra rappresentata. Ciò secondo le normali regole di riparto dell'onere probatorio che attingono la fattispecie in esame, osservandosi come, secondo la medesima giurisprudenza, l'onere probatorio eventualmente carente non possa, in assenza, esser surrogato da alcun elemento presuntivo argomentato, in ipotesi, in relazione alla gravità del fatto di per sé solo considerato. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la valutazione delle circostanze dedotte dagli appellanti nell'atto di impugnazione non è sufficiente ad infirmare la decisione del primo giudice, il quale ha reputato che tale stravolgimento di vita non fosse rapportabile, sul piano eziologico, al difetto di comunicazione da parte dei sanitari che non avevano tempestivamente avvertito i genitori della patologia genetica che affliggeva la loro bambina, ma più precisamente alla condizione che attingeva la stessa, seguendone del tutto ragionevolmente che, anche una tempestiva informazione da parte dei sanitari, non avrebbe, con ogni probabilità, reso meno dolorosa la tragica vicenda.
-B) Anche il secondo motivo d'appello è palesemente infondato. Anche tale profilo di danno, lamentato a carico dei fratellini che si sarebbe estrinsecato, secondo quanto riportato nell'atto di citazione in primo grado, nel condizionamento della vita recato dalla patologia della bambina e il “conseguente aggravio delle esigenze di accudimento da parte dei suoi genitori e, probabilmente, anche dei suoi fratelli” che non avrebbe potuto che
“ripercuotersi sulla serenità e tranquillità della famiglia e, quindi, sulla minore attenzione che e Parte_1 Parte_2 potranno riservare” ai fratelli, rientra tra quei profili di danno che, a prescindere dalla prospettazione puramente ex post, sono risvolti riconducibili come pure ragionevolmente valutato dal primo giudice, alla particolare condizione congenita della bambina e non all'addebito colposo dei sanitari relativo alla tardiva diagnosi.
Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione, così come ogni altro approfondimento istruttorio.
-C) Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-In considerazione dell'esito della lite, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 proprio e nell'interesse dei minori e Parte_3 Parte_4
-2)condanna e alla rifusione a favore Parte_1 Parte_2 di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €
9.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 25.2.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)