Decreto presidenziale 18 luglio 2022
Decreto presidenziale 18 luglio 2022
Sentenza 24 febbraio 2023
Decreto collegiale 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2023, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00565/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2022 REG.RIC.
N. 01151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN La DA e OL PI, rappresentati e difesi dall'avvocato ET GI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venetico, in persona del AC pro tempore, non costituito in giudizio;
ES ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI TA GN, AT DA, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2022, proposto da ES ZO, NU IC e NA IM RU, rappresentati e difesi dagli avvocati Fulvio Cintioli e Ottavio Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venetico, in persona del AC pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN La DA, rappresentato e difeso dall'avvocato ET GI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN NI, ES ED, ET GI, IV DA, EL La CI, NA La DA, IN PA, AN NT, AN DO, IZ M. OL, NA EL, RA AR, non costituiti in giudizio;
Quanto al ricorso n. 1154 del 2022 (ricorso introduttivo e motivi aggiunti del 3.1.2023 e 18.01.2023)
per l'annullamento:
- del verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 15.06.2022, di proclamazione del sig. ZO ES alla carica di sindaco del Comune di Venetico, a conclusione delle elezioni comunali per la carica di sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Venetico, svoltesi in data 12.06.2022;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali di tutte le sezioni elettorali e tutte le operazioni elettorali di voto e di scrutinio per tale carica;
con domanda di annullamento dell'elezione concernente il AC di Venetico e rettifica del risultato elettorale, con la proclamazione del sig. La DA AN alla carica di sindaco al posto di ZO ES, o di rinnovo delle operazioni elettorali per tale carica, con conseguente diversa ripartizione dei seggi in consiglio comunale ed ogni altra consequenziale statuizione.
Quanto al ricorso n. 1151 del 2022
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per la correzione dell'esito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022 per l'elezione del AC e dei componenti del Consiglio comunale di Venetico (Me), di cui alla proclamazione degli eletti nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 15 giugno 2022, limitatamente all'elezione dei consiglieri comunali e, in particolare, all'attribuzione di voti alle due liste di candidati presentate;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da La DA AN il 6.9.2022:
- per la correzione delle operazioni elettorali relative alla consultazione elettorale del 12 giugno 2022, per l'elezione del AC e dei Componenti del Consiglio comunale di Venetico (ME), di cui alla proclamazione degli eletti nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 15 giugno 2022;
- per la correzione dell'esito delle operazioni elettorali della 3^ Sezione di cui al relativo verbale suggellato addì 13 giugno 2022, limitatamente all'elezione dei consiglieri comunali e, in particolare, all'attribuzione di voti alle due liste di candidati presentate;
- per l'annullamento del verbale dell'adunanza dei Presidenti dei Seggi Elettorali del 15.06.2022, relativo alle consultazioni elettorali tenutesi nel Comune di Venetico in data 12.06.2022, per il rinnovo della carica di AC e del Consiglio Comunale di Venetico, con il quale il Sig. ZO ES è stato proclamato AC eletto del Comune di Venetico;
- per l'annullamento di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi le operazioni di voto e di scrutinio svoltesi nelle quattro sezioni elettorali del Comune di Venetico ed i relativi verbali e/o per la totale rinnovazione delle operazioni elettorali nelle quattro sezioni elettorali e la conseguente proclamazione alla carica di AC di Venetico del ricorrente La DA AN al posto di ZO ES, nonché per la redistribuzione dei seggi in consiglio comunale tra le due liste partecipanti alle consultazioni elettorali di cui trattasi e, in particolare, per l'assegnazione alla Lista N. 2, collegata al candidato La DA AN, di N. 8 seggi (pari ai 2/3 del totale dei seggi), ed alla Lista N. 1, collegata al candidato ZO ES, di 4 seggi (pari a 1/3 del totale dei seggi) a norma dell'art.5 L.R.S. n. 35/1997.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES ZO (nell’ambito del ricorso R.G. 1154/2022) e di AN La DA (nell’ambito del ricorso R.G. 1151/2022), nonchè il ricorso incidentale presentato da quest’ultimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. R.G. n. 1151/2022
1.- Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente domanda la correzione dell’esito delle operazioni elettorali relative alle consultazioni tenutesi il 12 giugno 2022, per l’elezione del AC e dei componenti del Consiglio Comunale di Venetico (ME).
Nel dettaglio, assume che:
- il candidato AC eletto (ZO) ha conseguito 1.154 voti, mentre il candidato AC non eletto (La DA) ha conseguito 1.139 voti;
- la lista n. 1 (collegata al candidato AC eletto ZO, tra gli odierni ricorrenti unitamente ad altri cittadini elettori) ha ottenuto 1.113 voti, mentre la lista n. 2 (collegata al candidato AC non vincitore, odierno ricorrente incidentale e ricorrente nel connesso giudizio R.G. n. 1154/2022) ha ottenuto 1.120 voti, con uno scarto, dunque, di 7 voti;
- nell’ambito della 3^ sezione elettorale, il voto di 9 schede sarebbe stato attribuito erroneamente alla lista n. 2 piuttosto che alla lista n. 1, con la conseguenza che il AC eletto non vanterebbe la maggioranza nell’ambito dell’organo consiliare.
Dall’esame delle 9 schede di voto contestate, emergerebbe che:
- sarebbe presente il crocesegno sul nome del candidato AC ZO;
- sarebbe presente il crocesegno sull’affiancato simbolo della lista n. 1, collegata al candidato AC ZO;
- sarebbe presente l’indicazione di preferenza, nell’altra finca, del nome del candidato consigliere comunale appartenente alla lista n. 2, collegata al candidato AC La DA ma senza il crocesegno sul simbolo di questa lista.
Dall’esame del verbale della 3^ Sezione, sempre a dire di parte ricorrente, emergerebbe che i citati 9 voti non sarebbero stati assegnati alla lista n. 1 (inducendone l’assegnazione alla lista n. 2).
La logica conseguenza dei vizi propri delle operazioni materiali, trasfusi nel Verbale della 3^ Sezione ed in quello dell’Adunanza dei Presidenti, sarebbe l’assegnazione di 3 consiglieri comunali in eccedenza alla lista n. 2 piuttosto che alla lista n. 1, risultato di cui si chiede la correzione, previa eventuale verificazione delle citate incongruenze.
2.- Si costituivano, con ricorso incidentale, il candidato AC non eletto ed altri cittadini elettori, assumendo che:
- i 9 voti di lista contestati non sarebbero stati attribuiti alla lista n. 2 (ma solo “non attribuiti” alla lista n.1) e, comunque, le schede sarebbero nulle per incertezza della volontà e possibile espressione di un segno di riconoscimento;
- l’elezione a AC del candidato ZO sarebbe inficiata da invalidità (tale profilo è oggetto sia del ricorso incidentale che del ricorso introduttivo del parallelo e connesso giudizio R.G. 1154/2022) di talchè questa dovrebbe essere annullata, con conseguente nomina a AC del candidato La DA ed assegnazione di 8 seggi del consiglio comunale alla lista n. 2 (al posto dei 7 attuali) e n. 4 seggi alla lista n. 1 (al posto del 5 attuali).
In particolare:
- con riferimento alla 1^ Sezione, viene denunciata la discordanza tra i voti espressi al candidato AC ZO (275) ed i voti attribuiti dal seggio alla collegata lista n. 1 (257), atteso che dal verbale emergerebbe che 12 dei 275 voti sarebbero stati espressi solo a favore del AC, di talchè i voti attribuiti al AC eletto avrebbero dovuto essere solo 269 (257+12);
- con riferimento alla 2^ Sezione, viene denunciata la difformità dei risultati verbalizzati rispetto al “dato statistico” desunto dagli esiti delle Sezioni n. 1 e 4: in sostanza, viene segnalato che in questa Sezione la cifra dei voti attribuiti ai candidati a AC corrisponde a quella dei voti attributi alle liste di riferimento (a differenza che nelle altre due sezioni);
- con riferimento alla 3^ sezione, viene denunciata la mancata attribuzione di un voto al candidato La DA (dichiarato nulla dal seggio) e la medesima difformità dei risultati verbalizzati rispetto al “dato statistico”, di cui all’alinea precedente;
- con riferimento alla 1^, 2^ e 3^ sezione, vengono denunciate una serie di irregolarità formali (correzioni delle cifre indicanti il numero di iscritti ed iscritte nelle Sezione; mancanza di timbro e sigla di convalida delle stesse; discordanza – quanto al numero di schede autenticate e non utilizzate – tra la cifra indicata in un punto del paragrafo del verbale e quella indicata in altro punto del medesimo paragrafo; omessi timbro e sigla a fianco dell’identità degli elettori ammessi al voto ex art. 4 D.lgs. 197/1996; firma incomprensibile in luogo del documento d’identità di 2 dei suddetti elettori);
- con riferimento a tutte le 4 sezioni, viene denunciata la nullità di numerose schede per come registrate nei relativi verbali.
3.- Il ricorrente principale, con memorie in vista dell’udienza, concludeva per l’inammissibilità di alcune censure del ricorso incidentale e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
II. R.G. 1154/2022
4.- Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, candidato AC non eletto (La DA) unitamente ad altro cittadino elettore (il primo, ricorrente incidentale nel giudizio R.G. 1151/2022 unitamente ad altri cittadini elettori), prospetta l’invalidità dell’elezione a AC del candidato ZO, di talchè questa dovrebbe essere annullata, con conseguente sua nomina a AC ed assegnazione di 8 seggi del consiglio comunale alla lista n. 2 (al posto dei 7 attuali) e n. 4 seggi alla lista n. 1 (al posto del 5 attuali).
Le censure articolate sono state descritte nel paragrafo 2.
5.- Si costituiva il candidato AC eletto ZO (ricorrente principale del giudizio R.G. 1151/2022 unitamente ad altri cittadini elettori), concludendo per l’inammissibilità del ricorso (per omesso superamento della prova di resistenza rispetto al computo dei voti dei due candidati a AC) e, comunque, per la sua infondatezza nel merito (con particolare riferimento alla pretesa di annullare le operazioni elettorali per le irregolarità sopra descritte).
6.- All’esito dell’udienza pubblica del 10.11.2022, il Collegio, con ordinanza n. 2880/2022, procedeva alla riunione dei ricorsi ed ordinava una verificazione al fine di:
“a) acquisire ed esaminare le 9 schede elettorali racchiuse nella Busta n. 5-CS bis, come registrato nel verbale della 3^ Sezione al paragrafo 33, al fine di accertare la validità dell’espressione del voto e, in caso positivo, il candidato e la lista verso cui è stato espresso (cfr. ricorso introduttivo e ricorso incidentale nel giudizio R.G. 1151/2022);
b) verificare, con riferimento alle citate 9 schede elettorali, l’attribuzione o meno dei voti di lista ad una delle due compagini in competizione (cfr. ricorso incidentale nel giudizio n. 1151/2022);
c) con riferimento alle prospettate discordanze numeriche di cui al ricorso incidentale nel giudizio R.G. n. 1151/2022 ed al ricorso introduttivo R.G. n. 1154/2022, acquisire le tabelle di scrutinio compilate dal seggio (nelle sezioni 1^, 2^ e 3^)”.
7.- Il verificatore depositava relazione in data 03.01.2023, dalla quale emergeva che:
a) con riferimento alle 9 schede contestate – ai fini dell’attribuzione del voto di lista - quest’ultimo sarebbe stato validamente espresso in favore della lista n. 1;
b) i 9 voti di lista sarebbero stati certamente “non attribuiti” alla lista n. 1.
8.- In data 03.01 e 18.01.2023, il candidato non eletto La DA (unitamente alle altre parti originariamente ricorrenti incidentali/ricorrenti) presentava ricorso per motivi aggiunti, contestando le conclusioni del verificatore ed articolando ulteriori difese.
Con memoria del 05.02.2023, il candidato eletto ZO (unitamente alle altre parti originariamente ricorrenti principali/resistenti):
- insisteva nel ritenere che i 9 voti di lista contestati fossero stati assegnati alla lista n. 2;
- assumeva che, ad ogni modo, alla luce dell’accertata validità delle preferenze espresse, da attribuire alla lista n. 1, questa raggiungerebbe i 1.122 voti (a fronte dei 1.120 voti della lista n. 2), con l’effetto di ottenere l’esito anelato con il ricorso principale;
- contestava l’utilizzo dello strumento del “ricorso per motivi aggiunti” ad opera della controparte, atteso che le conclusioni del verificatore sarebbero solo un ausilio per il Collegio e non suscettibili di impugnazione ed eccepiva, comunque, l’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, atteso che controparte avrebbe ampliato il thema decidendum;
- asseriva che dall’acquisizione delle tabelle di scrutinio sarebbero state ulteriormente confutate le censure di controparte, insistendo comunque nei profili di inammissibilità ed infondatezza già rilevati precedentemente e sopra descritti.
In data 10.02.2023, il candidato non eletto La DA (unitamente alle altre parti originariamente ricorrenti incidentali/ricorrenti) replicava alle asserzioni di controparte con memoria.
9.- All’udienza del 23.02.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
10.- Il Collegio procede preliminarmente all’esame delle questioni di rito emerse in via di eccezione nell’ambito dei due giudizi connessi.
A fini di semplificazione nella declinazione del percorso motivazionale, d’ora in poi le parti del giudizio saranno denominate “difesa del candidato ZO” e “difesa del candidato La DA”.
11.- E’ fondata l’eccezione formulata dalla difesa del candidato ZO, nella parte in cui profila l’inammissibilità dello strumento del ricorso per motivi aggiunti con riferimento alle conclusioni del verificatore, atteso che quest’ultimo rappresenta un mero ausilio di cui il Collegio si avvale ai fini del decidere, su questioni, peraltro, che non richiedono valutazioni opinabili ma esclusivamente l’acquisizione di atti, fatti e documenti.
Pur tuttavia, non rilevando il dato formale della denominazione dell’atto processuale come “ricorso per motivi aggiunti” bensì il suo contenuto sostanziale come “memoria”, ritualmente depositata, il Collegio, comunque, ne terrà conto ai fini dell’esame della controversia (con le limitazioni di cui si dirà nel prossimo paragrafo).
12.- E’ altresì fondata l’eccezione formulata dalla difesa del candidato ZO, con riferimento all’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, nella parte in cui introducono un ampliamento del perimetro del giudizio rispetto a come originariamente instaurato.
Sul punto, la sentenza del C.d.S. n. 5379/2015 afferma che: “Con i motivi aggiunti, in sede di giudizio elettorale, è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti, ma non si può ampliare l'oggetto del giudizio, introducendo censure del tutto autonome e nuove, per il fatto che l'interessato non abbia avuto conoscenza di taluni atti o documenti”.
Ad ogni modo, per le ragioni che di seguito si andranno a declinare, l’esito del giudizio non sarebbe potuto essere diverso, anche ove si fossero ritenuti superabili gli ostacoli ad una decisione di merito.
13.- E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 1154/2022, formulata dalla difesa del candidato ZO.
Con riferimento a tale profilo in rito, il percorso motivazionale deve essere enucleato sotto i seguenti aspetti:
a) da un lato, l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure formulate dalla difesa del candidato La DA, con riferimento alle presunte irregolarità formali (correzioni delle cifre indicanti il numero di iscritti ed iscritte nelle Sezione; mancanza di timbro e sigla di convalida delle stesse; discordanza – quanto al numero di schede autenticate e non utilizzate – tra la cifra indicata in un punto del paragrafo del verbale e quella indicata in altro punto del medesimo paragrafo; omessi timbro e sigla a fianco dell’identità degli elettori ammessi al voto ex art. 4 D.lgs. 197/1996; firma incomprensibile in luogo del documento d’identità di 2 dei suddetti elettori) rispetto alle quali non vi è prova di come sia stato alterato il risultato elettorale nella sostanza.
Sul punto, la sentenza del C.d.S. n. 3722/2022 afferma che: “In materia elettorale costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell'omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale. Non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto. L'interessato non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili”.
Ed ancora: “Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale; il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell’atto, comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale; pertanto la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale” (Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020 n.5051);
b) dall’altro, impregiudicato quanto affermato sub a), appare abnorme la rappresentazione giuridica di un “dato statistico”, correlato all’andamento dei risultati nelle Sezioni, che porti ad inferire, in presenza di mere irregolarità, l’attribuzione di un certo numero di ulteriori voti “forfettariamente” quantificati in favore del candidato La DA.
Quanto appena affermato è avvalorato, peraltro, dalla possibilità, disciplinata dalla normazione di settore, di poter esprimere:
- voto per il candidato a sindaco, senza voto per la lista a lui riferita;
- voto per il candidato a sindaco, con l’aggiunta di voto per la lista a lui riferita (con l’aggiunta o meno di preferenza);
- voto per il candidato a sindaco e “disgiunto” voto a lista riferita a diverso candidato a sindaco.
c) del pari generiche e meramente esplorative sono le censure riferite a tutte e quattro le Sezioni, con riferimento al conteggio delle schede nulle, la cui efficienza causale sul piano dell’alterazione del risultato elettorale non è specificata;
d) conseguentemente, sotto il profilo della cd. “prova di resistenza”, anche a voler ritenere fondate le censure relative alle risultanze della 1^ sezione (con la sottrazione di 6 voti al ZO e l’attribuzione di 5 voti al La DA) e della 2^ sezione (esclusivamente nella parte riferita alla scheda nulla non attribuita al La DA) permarrebbe uno scarto di 3 voti in favore del ZO.
In sintesi, i profili di inammissibilità rilevati investono le censure sia sotto il profilo della loro genericità ed indeterminatezza (in rapporto alla regolarità e all’alterazione degli esiti della consultazione elettorale) sia sotto il profilo consequenziale della sussistenza/permanenza dell’interesse a ricorrere.
14.- Per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, è in parte qua inammissibile il ricorso incidentale presentato nel giudizio R.G. 1151/2022, atteso che il suo contenuto equivale nella sostanza a quello del ricorso introduttivo di cui al giudizio R.G. 1154/2022.
Permane l’obbligo di pronunciarsi sulle eccezioni formulate nel primo giudizio dalla difesa del candidato La DA, con riferimento al thema decidendum relativo alla composizione del consiglio comunale.
15.- E’ fondato il ricorso principale del giudizio R.G. 1151/2022, avente ad oggetto la appena citata composizione del consiglio comunale di Venetico.
Il Collegio, nell’aderire alle conclusioni del verificatore circa la legittimità dell’espressione del voto di lista nelle 9 schede contestate, evidenzia che:
- ai sensi dell’art. 2, c. 3-bis, legge reg. n. 35/1997, il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta;
- l’art. 38, c. 10, del D.lgs. Pres. Reg. Sic. n. 3/1960 (quale risultante dalla inserzione operata dall’art. 29 l.r. n. 7/92 e contemplato dall’art. 1 l.r. 35/97) così dispone: “E’ inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato”.
- emerge, dunque, il principio per cui in caso di divergenza tra voto per una lista per il consiglio comunale e indicazione di preferenza per candidato di diversa lista, questa va risolta sempre a favore del voto alla lista (salvo che nell’ipotesi eccezionale e tipizzata del successivo comma 11 del citato art. 38, il quale recita che: “Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato”).
Sul punto, la sentenza del CGARS n. 783/2010, con riguardo a fattispecie sovrapponibile, ha affermato che: “quanto a “schede che riportavano voto espresso con crocesegno sulla lista "Partito democratico", collegata al candidato sindaco lo Presti, e sulla riga corrispondente preferenza nominativa per candidato appartenente alla lista "Libertà ed Autonomia" ” corretta era stata la dichiarazione di inefficacia del voto a quest’ultima lista; ciò perché “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il voto di lista, ancorché accompagnato impropriamente dall'indicazione di un candidato di altra lista, determina l'attribuzione del voto al sindaco collegato alla lista votata, in quanto la preferenza per il candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato comporta non già la nullità del voto di lista, ma la sola inefficacia del voto di preferenza; infatti, il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 38, comma 10, D.P.Reg. n. 3/1960, nella contraddittorietà tra le due opposte espressioni di voto, ha inteso privilegiare il voto accordato alla lista, in quanto avente, evidentemente maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliare (cfr, ex multis, C.G.A., 1 ottobre 1999, n. 415 e C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6309) (“primo motivo d’appello” punto 2), pag. 2 della copia depositata: doc 8); - quanto a “schede che riportavano crocesegno sulla lista "partito Democratico", collegata al candidato sindaco Lo Presti, e preferenza nominativa sulla riga corrispondente alla lista "Liberta ed Autonomia" per candidato appartenente a quest'ultima" La doglianza è analoga a quella dedotta con il primo motivo di appello e va respinta per le considerazioni sopra esposte” (“quinto motivo di censura” punto 6), pag. 2 della copia depositata: doc 8).
Non è possibile desumere, in maniera incontrovertibile, dagli esiti del giudizio, che i 9 voti non attribuiti alla lista n. 1 siano stati assegnati alla lista n. 2; tuttavia, atteso che con l’attribuzione dei 9 voti contestati, la lista n. 1 raggiungerebbe comunque un numero complessivo di 1.122 voti, a fronte dei 1.120 della lista n. 2, la pretesa del ricorrente principale appare comunque meritevole di accoglimento, sotto il profilo della rivisitazione della composizione del consiglio comunale.
16.- Per le ragioni sopra esposte;
- con riferimento al giudizio R.G. 1151/2022, il ricorso principale è meritevole di accoglimento, il ricorso incidentale è in parte inammissibile ed in parte infondato ed i motivi aggiunti al ricorso incidentale sono inammissibili;
- con riferimento al giudizio R.G. 1154/2022, il ricorso introduttivo, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile.
L’effetto conformativo che ne discende consiste:
- nella correzione del risultato elettorale, con attribuzione di ulteriori 9 voti alla lista n. 1 (e conseguente annotazione nei relativi verbali della 3^ Sezione e dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni);
- nella assegnazione alla lista n. 1 di 8 consiglieri comunali (e 4 alla lista n. 2);
- nell’accertamento del diritto alla carica consiliare in favore dei candidati che hanno riportato più voti dopo i primi cinque originariamente proclamati eletti.
17.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
18.- Con separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso in favore del verificatore, che viene posto a carico di ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso principale (R.G. 1151/2022);
- dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso incidentale (R.G. 1151/2022);
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale (R.G. 1151/2022);
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, per come integrato da motivi aggiunti (R.G. 1154/2022);
- condanna la parte ricorrente “La DA e consorti” al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente “ZO e consorti”, quantificate in complessivi euro 3.000 (tremila/00) oltre accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO