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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2441 dell'anno 2019
OGGETTO
Conferma sanzione disciplinare conservativa
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Luigi Barone ( ), in C.F._1 virtù di procura generale in atti, a seguito di collocamento in quiescenza del precedente difensore Avv. Romano Cardaropoli.
Ricorrente
E
(C.F.: ), elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Ilenia Ruizzo, (c.f. ) che la rappresenta e difende in CodiceFiscale_3 virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la società ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2019 chiedeva accertarsi la Controparte_1 legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per giorni uno, inflitta alla dipendente Controparte_2
La società ricorrente assumeva che la all'epoca dei fatti applicata presso CP_2 il CSD di CI con mansioni di portalettere, si era resa responsabile di gravi violazioni, non avendo provveduto alla consegna della posta affidatale in data 1 22.01.2019, nonché in data 28.01.2019; che, in particolare, in data 22.01.2019 era rientrata dalla consegna con parte del prodotto non recapitato (72 pezzi di Posta Linea
Evolution - a fronte dei 565 in affido - e 14 pezzi di oggetti a firma RNT - a fronte di 133 pezzi in affido -) e, in data 28.01.2019, aveva avuto in affido 8 kg di Posta Indescritta e
150 pezzi di Posta Linea Evolution, che sarebbe stata lasciata in giacenza sotto il tavolo portalettere;
che per tali motivi le era stata comunicata, dal competente servizio Risorse
Umane, una imputazione disciplinare formalizzata con nota del 05.02.2019, nella quale veniva contestata la violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c. e artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL del 30.11.2017; che seguiva nota di giustificazioni della CP_2 dell'08.02.2019 e successiva irrogazione della sanzione in data 13.02.2019; che la aveva promosso il tentativo di conciliazione innanzi l'Ispettorato di ER, che CP_2
riscontrava con nota di manifestazione di volontà di introdurre un giudizio dinanzi CP_1
l'autorità competente.
Concludeva la società chiedendo accertarsi la legittimità della sanzione irrogata e conferma della medesima “o la diversa ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio la con memoria depositata in data CP_2
27.11.2019, eccependo la nullità del ricorso per erronea e falsa applicazione dell'art. 7 L.
n. 300/1970 e per illegittimità del procedimento disciplinare;
rilevava l'infondatezza delle violazioni dei principi di onestà, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi e doveri di cui agli artt. 2104 e 2015 codice civile, rilevando invece “la disorganizzazione aziendale, stante l'assenza di personale dipendente sufficiente al regolare smaltimento del carico di lavoro” e l'incidenza di “fattori socio-ambientali”, ed evidenziando, in ogni caso, la sproporzionalità della sanzione.
Concludeva per il rigetto della domanda e la declaratoria di illegittimità della sanzione e, in subordine, per “l'adozione di una sanzione disciplinare effettivamente commisurata alla minore gravità della condotta contestata alla resistente”, con vittoria di spese.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
ammessa ed espletata la prova per testi e concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'udienza di discussione odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
2 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di natura formale sollevata dalla relativa alla nullità del ricorso per violazione dell'iter del procedimento CP_2 disciplinare.
La resistente, invero, contesta la violazione di cui all'art. 7 L. 300/70 nella parte relativa alla mancata affissione del codice disciplinare, quale elemento imprescindibile ai fini della legittimità della contestazione di un addebito, evocando, sul punto, la nullità/annullabilità del ricorso introduttivo.
Il citato art. 7, rubricato Sanzioni disciplinari, testualmente recita, al co. 1 “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano” ed, al comma 2 “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
È pacifico che la previsione statutaria si riferisca ai soli casi di violazioni di norme o regole di comportamento che esulano dalle normali regole del vivere civile e dai doveri fondamentali del lavoratore, oltre che dal rispetto della legge (cfr. ex multis, Cass. 27-
01-2011 n. 1926). Quando, infatti, la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice, non di generali obblighi di legge, ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione si presenta necessaria ai fini della consultabilità delle regole disciplinari da parte dei lavoratori all'interno dell'azienda.
In specie, come emerso in corso di causa con l'escussione della prova testi, il codice disciplinare era regolarmente affisso nei locali (cfr. dichiarazione del teste di parte resistente “Il codice disciplinare era affisso in bacheca posta Testimone_1 all'ingresso della struttura di CI”, nonché dalla teste di parte ricorrente
[...]
“All'ingresso del CST di CI era affisso il codice Testimone_2 disciplinare e il codice etico in bacheca”).
L'eccezione preliminare, pertanto, si palesa priva di pregio.
Nel merito la domanda proposta da è infondata per le ragioni CP_1 che seguono.
Nell'ambito del giudizio di accertamento della legittimità della sanzione, grava sul
3 datore di lavoro l'onere di provare che il dipendente abbia violato disposizioni di cui il medesimo aveva conoscenza (cfr. ex multis Cass. 23-02-2009, n.4368)
Come è noto, l'art. 2104 c.c., al 1 co., prevede “Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art. 52 del CCNL applicato (in atti) in tema di doveri del dipendente recita “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli...”.
Ciò premesso, occorre considerare che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti, rientrando la sua prestazione nell'ambito di quelle qualificate come obbligazioni di mezzi.
Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365 del 2002).
Alla luce di tali principi, la circostanza, non contestata dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta, della mancata consegna di parte di quanto affidato alla stessa in data 22-01-2019 e 28-01-2019, non può ritenersi tale da integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la concreta dimostrazione, che, in virtù dei principi elaborati dalla S.C. e supra richiamati, era onere delle quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta abbia costituito CP_1 effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, in particolare, deve risultare che la mancata consegna sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata
4 consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
Nella specie, la contestazione mossa da alla dipendente si fonda CP_1 sulla violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., come richiamati dall'art. 52 del CCNL di categoria, nonchè sulla violazione degli artt. 52, 53, 54, 55 del predetto CCNL, come descritto in sede di contestazione di addebito del 06.02.2019 e di irrogazione della sanzione nella nota del 13.02.2019.
Preliminarmente occorre tuttavia verificare se le abbiano portato a conoscenza CP_1 della un ordine di servizio contenente la specifica quantità di posta da CP_2 recapitare nei giorni 22-01-2019 e 28-01-2019: di tanto non vi è prova documentale in atti, sicchè già da tale aspetto non può ritenersi che la abbia posto in essere una CP_2 violazione dei suoi doveri di dipendente.
Inoltre, anche dalle risultanze della prova orale, la condotta lavorativa della CP_2 non appare integrare la violazione degli obblighi di diligenza nell'espletamento dell'esatta esecuzione della prestazione.
Ed invero, alla lavoratrice era stato contestato il mancato puntuale adempimento della prestazione di portalettere, per non aver consegnato parte della corrispondenza in data
22.01.2019, ed aver lasciato in giacenza la corrispondenza affidata in data 28.01.2019.
Dagli atti di causa, è emerso che la dipendente aveva fruito in data 16.01.2019 e
24.01.2019 di n.2 giorni di congedo ordinario;
la circostanza non è contestata né smentita in alcun modo da , pertanto è da considerarsi pacifica, alla stregua CP_1 dell'art. 115 c.p.c.. Altrettanto pacifica, poichè provata documentalmente ed incontestata, la disagiata situazione in cui versavano i dipendenti dell'Ente , cui CP_1 spesso veniva richiesto lo straordinario al fine di evadere la corrispondenza;
tale prassi si ricava anche dalle dichiarazioni rese dai testi.
Infatti, il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Nel 2019 ero Testimone_1 responsabile del centro primario di distribuzione di ER. La sig.ra era una CP_2 portalettere, del centro secondario di distribuzione di CI. Il centro di
CI dipendeva organizzativamente da quello di ER e io nella mia qualità
5 potevo recarmi e mi recavo periodicamente al centro di CI. Il codice disciplinare era affisso in bacheca posta all'ingresso della struttura di CI.
ADR l'autorizzazione delle ferie ai dipendenti del centro di CI, compresa la veniva concessa dal responsabile del centro di CI che era la signora CP_2
e dal caposquadra sig. . Non sono al corrente dei giorni di congedo Tes_2 Per_1 ordinario fruiti dalla sig.ra nel Gennaio 2019, né so se la stessa, nei suoi giorni CP_2 di congedo fosse stata sostituita o meno da altri dipendenti.
ADR conosco la zona di recapito 7 come numero ma non riesco a collegarla con le zone geografiche. La quando lavorava all'ufficio di Santa Maria lavorava sul CP_2
Comune di Macerata Campania, ma da quando ha lavorato su CI, posso presumere che la stessa operasse in quel Comune.
ADR la posta a firma deve essere tutta evasa nella giornata anche se la cosa dipende dal numero dei pezzi consegnati quel giorno al portalettere. Esiste un modello denominato 44 R di in cui sono indicati il numero medio di pezzi da CP_1 consegnare giornalmente da parte dei portalettere. Qualora il numero di pezzi sia esorbitante rispetto alla media, il caposquadra interloquisce con il singolo portalettere comunicandogli che dovrà fare del lavoro straordinario, ciò al momento in cui il portalettere stia organizzando l'uscita per la consegna della posta.
ADR: qualora ci sia una quantità esorbitante di posta non “a firma” da consegnare unitamente a quella “a firma” che ha la priorità, il portalettere si accorda con il caposquadra sulle consegne in priorità da effettuare. Qualora la posta target (non a firma, le stampe per intendersi) sia eccessiva, previo accordo con il caposquadra si può decidere per quel giorno di non incasellarla neanche (ogni portalettere ha a sua disposizione un casellario suddiviso per civici e strade in cui inserire la posta per poi consegnarla a domicilio) e lasciarla in giacenza ma previa disposizione del caposquadra. Questo qualora il portalettere non sia disponibile a fare lavoro straordinario e il caposquadra non glielo proponga.
ADR la posta indescritta comprende estratti conto, materiale pubblicitario, materiale informativo e comunicazioni varie;
la posta evolution anche se è posta indescritta deve tuttavia essere oggetto di tracciamento con il palmare, e messa nella buca domiciliare.
La posta evolution non richiede la firma del destinatario.
ADR il progetto giorni alterni prevede che le zone assegnate con la medesima numerazione al singolo portalettere siano due, A e B, una zona attiva dove il postino deve consegnare tutto il corriere e la zona cd. spenta in cui viene utilizzata un'altra
6 linea (un altro postino) tenuto a consegnare tutta la posta a firma e non a firma avente carattere di priorità.
ADR i portalettere all'epoca dei fatti lavoravano di base su 5 giorni lavorativi;
tuttavia il Sabato era riservato al lavoro straordinario oppure se c'erano risorse che lavoravano su sei giorni.
ADR: il numero di pezzi giornalieri indicati nel modello 44R dipende dalla tipologia della zona di consegna che può variare.
ADR il progetto giorni alterni è ancora in atto. Mi risulta che questo progetto abbia trovato applicazione nelle varie zone di recapito”.
Il teste di sig.ra , ha riferito “ADR dal 2017 se non erro, sino a CP_1 Tes_2
Ottobre 2019 circa ero responsabile del CST di CI;
attualmente lavoro a
Maddaloni.
ADR la era portalettere e lavorava su CI. All'ingresso del CST di CP_2
CI era affisso il codice disciplinare e il codice etico in bacheca.
ADR. Non posso ricordare in quali giorni del Gennaio 2019 la abbia fruito di CP_2 congedo ordinario, né se la stessa per i giorni di congedo sia stata sostituita.
ADR la zona di recapito 7 riguarda il Comune di CI o almeno riguardava nel periodo in cui io ero la responsabile del CST. La zona 7 era suddivisa in zona 7 a e 7 b nell'ambito del progetto giorni alterni. Le zone sono tarate su un punteggio che la
[...]
assegna loro, vengono individuati i civici, ma non sono in grado di indicare CP_1 neanche approssimativamente il numero di strade ricomprese nelle zone 7 a e 7 b e neanche gli esercizi né gli studi professionali che si trovano in quelle zone.
ADR conosco il modello 44R che è il modello su cui ci si basa per l'indicazione della posta a firma che il portalettere deve evadere ogni singolo giorno. Ogni zona /anche le zone 7 a e 7 b) hanno un punteggio sulla cui base vengono indicati i pezzi a firma da consegnare da parte dei portalettere. Oggi non posso ricordare il numero di pezzi indicati giornalmente sui modelli 44R delle zone di CI. Il modello 44R viene firmato dal portalettere al momento dell'assegnazione a lui della zona. Questo modello indica un numero massimo di posta a firma da consegnare giornalmente. Ora non ricordo quale fosse questo limite massimo;
voglio però precisare che se vi erano ad es.
10 raccomandate da consegnare ad un solo destinatario queste sono considerate come unica consegna. In base al modello 44 R il portalettere è tenuto alla consegna giornaliera della posta a firma.
ADR quando un portalettere è in congedo, se c'è la scorta la posta di quel giorno viene
7 assegnata alla scorta, altrimenti le consegne vengono ripartite tra i portalettere presenti in ufficio facenti parte di una cd “aureola” che comprende più zone di recapito.
ADR sia la posta a firma che la posta indescritta devono essere consegnate il giorno stesso in cui il postino la prende in carico. Se il postino riceve ad es. 30 kg di posta indescritta è ovvio che non riesca a consegnarla tutta, ma avviene sempre che il postino consegni tutta la posta, sia quella a firma che quella indescritta.
A questo punto il Giudice invita la teste a essere più chiara nelle sue affermazioni. La teste risponde: in generale la posta viene consegnata tutta nello stesso giorno.
ADR non sono in grado di riferire su quanta posta indescritta abbia consegnato la in data 24-01-2019 né tantomeno il giorno successivo al congedo del 16-01- CP_2
2019.
ADR la posta indescritta non richiede la firma del destinatario. La posta evolution viene tracciata con il palmare. Le stampe e il materiale informativo privo del logo
“evolution” non devono essere tracciate.
ADR qualora il portalettere non riesca a consegnare tutta la posta (stampe e materiale pubblicitario e/o informativo, privo del logo evolution) la riporta in ufficio e si dichiara come giacenza. Nel caso in cui non riesca a completare il giro può capitare che il portalettere consegni in ufficio anche posta a firma che viene dichiarata come giacenza.
ADR se il portalettere lavora giornalmente 7 ore e 12 minuti, lavora su 5 giorni alla settimana, altrimenti se fa sei ore giornaliere lavora su sei giorni alla settimana. La lavorava su 5 giorni settimanali. CP_2
ADR sia sulla zona 7 che su altre zone di CI vi erano problemi di consegna della posta per l'assenza di diversi numeri civici e la presenza di stabili privi di cassette postali.
La teste precisa che la posta non recapitabile per assenza del civico o di cassetta postale, viene reinviata al mittente”.
Ad avviso di questo giudicante, non vi sono motivi per dubitare della attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni coerenti e scevre da contraddizioni. Né i testi hanno manifestato interesse (o astio) nei confronti di una delle parti, sicchè le loro dichiarazioni appaiono genuine ed espressione del loro effettivo ricordo delle circostanze oggetto di prova.
Tanto premesso, e ritenuto il carattere pacifico in giudizio dell'avvenuta fruizione di due giorni di congedo da parte della per i giorni del 16 Gennaio e 24 Gennaio CP_2
2019, le , su cui si ribadisce gravava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non CP_1
8 hanno dimostrato di aver provveduto alla sostituzione – per quei giorni - del dipendente assente, avallando la tesi di parte resistente per cui la zona restava “scoperta” e la corrispondenza veniva ad accumularsi per i giorni seguenti.
Dalle dichiarazioni rese dai testi è inoltre emerso: che la priorità di consegna era data alla posta “a firma” (es. raccomandate e tutto ciò che richiedeva la sottoscrizione del destinatario); che se vi era un numero eccessivo di posta da consegnare in un giorno
(come il caso del 22.01.2019), poteva essere lasciata in giacenza su indicazione del caposquadra se i portalettere non potevano eseguire lavoro straordinario;
che era prassi chiedere ai portalettere di eseguire lo straordinario in caso di corposa corrispondenza da consegnare. Tuttavia non è provato che alla per i giorni in contestazione, fosse CP_2 stata richiesta la prestazione di lavoro straordinario, in considerazione della ingente quantità di pezzi (sia a firma che non) da consegnare.
Inoltre, pur avendo più volte menzionato il c.d. modello 44R, la società ricorrente non ha fornito la prova di quale fosse il numero minimo/massimo di pezzi da consegnare;
di contro, come si desume anche dalla nota giustificativa della dell'8.02.2019 CP_2
– anch'essa non contestata in giudizio – tutte le zone di CI, all'epoca dei fatti erano caratterizzate da un carico eccessivo di lavoro (evidenziato altresì documentalmente dalle note sindacali in atti), cui non sarebbe seguita una diversa e più equa distribuzione di carichi. Dunque, alla stregua delle premesse esposte, può verosimilmente ritenersi che la al rientro dai giorni di congedo, abbia ricevuto CP_2 un carico eccessivo di lavoro che le singole giornate lavorative del 22-01-2019 e del 28-
01-19 non le hanno consentito di smaltire sicchè, su 133 oggetti a firma, ne risultavano non recapitati 14 e su 565 pezzi di Posta Evolution, risultavano a fine giornata non recapitati 72.
Occorre altresì considerare che dall'istruttoria è emersa la prova che la zona di lavoro della caratterizzata dal sistema dei giorni alterni (al riguardo - CP_2 CP_1 non precisa, né indica in alcun modo le zone assegnate né in particolare se i pezzi in contestazione fossero oggetto della gita giornaliera o della sub-zona da servire in altro giorno) è una zona ad alta densità abitativa e caratterizzata, come si legge dalle contestazione delle organizzazioni sindacali (in atti, cfr. all. 4), dalla mancanza di toponomastica, di numeri civici e di cassette postali. Tanto è confermato anche dallo stesso teste di parte ricorrente che dichiara “sia sulla zona 7 che su altre zone di
CI vi erano problemi di consegna della posta per l'assenza di diversi numeri civici e la presenza di stabili privi di cassette postali”.
9 Valutando dunque la diligenza espletata dalla in considerazione delle obiettive CP_2 ed incontestate difficoltà, del carico di lavoro e dal mancato smaltimento dell'arretrato, si ritiene che la stessa abbia assolto correttamente la propria prestazione professionale, con i doveri imposti dalla normativa e secondo la diligenza richiesta.
Del resto, la Cassazione ha stabilito che “Nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti;
ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione - che è di competenza del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici ed errori manifesti - deve concorrere anche
l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio-alimentari” (cfr. Cass. n. 1365/2002).
Dunque, parte ricorrente non ha provato la specifica violazione dei doveri contestati con l'atto introduttivo, né ha fornito elementi di segno opposto rispetto a quelli dedotti dalla difesa della anzi spesso confermando quanto dalla stessa dichiarato in ordine CP_2 alle obiettive difficoltà di svolgimento della prestazione.
Le deduzioni del fatto storico, incontestate tra le parti, nonché la natura della prestazione e le modalità di svolgimento della stessa, inducono lo scrivente ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla resistente.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte “…compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto”
(cfr. Cass. 16530/2004): dunque, nella specie, non vi è la prova dell'inadempimento della dipendente – mancando un specifico ordine di servizio in merito alla quantità di pezzi da consegnare, dal quale potesse in qualche modo desumersi una condotta negligente della nell'esecuzione delle sue prestazioni giornaliere - mentre la CP_2 lavoratrice ha dedotto e dimostrato le obiettive – ed incontestate – difficoltà nello svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, la non imputabilità a sé del parziale inadempimento.
10 Infatti, “Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso
è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (cfr. Cass. civ. n. 18375/2006).
Le considerazioni che precedono, conducono a non ritenere la dipendente responsabile per le imputazioni disciplinari addebitatele. Ne consegue, quindi, che la domanda deve essere respinta con la conseguenza che la sanzione irrogata deve essere dichiarata illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della sig.ra così provvede: CP_1 Controparte_2
• Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare irrogata a della Controparte_2 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno;
• Condanna la spa al pagamento delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di €.1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2441 dell'anno 2019
OGGETTO
Conferma sanzione disciplinare conservativa
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Luigi Barone ( ), in C.F._1 virtù di procura generale in atti, a seguito di collocamento in quiescenza del precedente difensore Avv. Romano Cardaropoli.
Ricorrente
E
(C.F.: ), elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Ilenia Ruizzo, (c.f. ) che la rappresenta e difende in CodiceFiscale_3 virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la società ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2019 chiedeva accertarsi la Controparte_1 legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per giorni uno, inflitta alla dipendente Controparte_2
La società ricorrente assumeva che la all'epoca dei fatti applicata presso CP_2 il CSD di CI con mansioni di portalettere, si era resa responsabile di gravi violazioni, non avendo provveduto alla consegna della posta affidatale in data 1 22.01.2019, nonché in data 28.01.2019; che, in particolare, in data 22.01.2019 era rientrata dalla consegna con parte del prodotto non recapitato (72 pezzi di Posta Linea
Evolution - a fronte dei 565 in affido - e 14 pezzi di oggetti a firma RNT - a fronte di 133 pezzi in affido -) e, in data 28.01.2019, aveva avuto in affido 8 kg di Posta Indescritta e
150 pezzi di Posta Linea Evolution, che sarebbe stata lasciata in giacenza sotto il tavolo portalettere;
che per tali motivi le era stata comunicata, dal competente servizio Risorse
Umane, una imputazione disciplinare formalizzata con nota del 05.02.2019, nella quale veniva contestata la violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c. e artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL del 30.11.2017; che seguiva nota di giustificazioni della CP_2 dell'08.02.2019 e successiva irrogazione della sanzione in data 13.02.2019; che la aveva promosso il tentativo di conciliazione innanzi l'Ispettorato di ER, che CP_2
riscontrava con nota di manifestazione di volontà di introdurre un giudizio dinanzi CP_1
l'autorità competente.
Concludeva la società chiedendo accertarsi la legittimità della sanzione irrogata e conferma della medesima “o la diversa ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio la con memoria depositata in data CP_2
27.11.2019, eccependo la nullità del ricorso per erronea e falsa applicazione dell'art. 7 L.
n. 300/1970 e per illegittimità del procedimento disciplinare;
rilevava l'infondatezza delle violazioni dei principi di onestà, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi e doveri di cui agli artt. 2104 e 2015 codice civile, rilevando invece “la disorganizzazione aziendale, stante l'assenza di personale dipendente sufficiente al regolare smaltimento del carico di lavoro” e l'incidenza di “fattori socio-ambientali”, ed evidenziando, in ogni caso, la sproporzionalità della sanzione.
Concludeva per il rigetto della domanda e la declaratoria di illegittimità della sanzione e, in subordine, per “l'adozione di una sanzione disciplinare effettivamente commisurata alla minore gravità della condotta contestata alla resistente”, con vittoria di spese.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
ammessa ed espletata la prova per testi e concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'udienza di discussione odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
2 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di natura formale sollevata dalla relativa alla nullità del ricorso per violazione dell'iter del procedimento CP_2 disciplinare.
La resistente, invero, contesta la violazione di cui all'art. 7 L. 300/70 nella parte relativa alla mancata affissione del codice disciplinare, quale elemento imprescindibile ai fini della legittimità della contestazione di un addebito, evocando, sul punto, la nullità/annullabilità del ricorso introduttivo.
Il citato art. 7, rubricato Sanzioni disciplinari, testualmente recita, al co. 1 “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano” ed, al comma 2 “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
È pacifico che la previsione statutaria si riferisca ai soli casi di violazioni di norme o regole di comportamento che esulano dalle normali regole del vivere civile e dai doveri fondamentali del lavoratore, oltre che dal rispetto della legge (cfr. ex multis, Cass. 27-
01-2011 n. 1926). Quando, infatti, la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice, non di generali obblighi di legge, ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione si presenta necessaria ai fini della consultabilità delle regole disciplinari da parte dei lavoratori all'interno dell'azienda.
In specie, come emerso in corso di causa con l'escussione della prova testi, il codice disciplinare era regolarmente affisso nei locali (cfr. dichiarazione del teste di parte resistente “Il codice disciplinare era affisso in bacheca posta Testimone_1 all'ingresso della struttura di CI”, nonché dalla teste di parte ricorrente
[...]
“All'ingresso del CST di CI era affisso il codice Testimone_2 disciplinare e il codice etico in bacheca”).
L'eccezione preliminare, pertanto, si palesa priva di pregio.
Nel merito la domanda proposta da è infondata per le ragioni CP_1 che seguono.
Nell'ambito del giudizio di accertamento della legittimità della sanzione, grava sul
3 datore di lavoro l'onere di provare che il dipendente abbia violato disposizioni di cui il medesimo aveva conoscenza (cfr. ex multis Cass. 23-02-2009, n.4368)
Come è noto, l'art. 2104 c.c., al 1 co., prevede “Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art. 52 del CCNL applicato (in atti) in tema di doveri del dipendente recita “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli...”.
Ciò premesso, occorre considerare che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti, rientrando la sua prestazione nell'ambito di quelle qualificate come obbligazioni di mezzi.
Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365 del 2002).
Alla luce di tali principi, la circostanza, non contestata dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta, della mancata consegna di parte di quanto affidato alla stessa in data 22-01-2019 e 28-01-2019, non può ritenersi tale da integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la concreta dimostrazione, che, in virtù dei principi elaborati dalla S.C. e supra richiamati, era onere delle quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta abbia costituito CP_1 effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, in particolare, deve risultare che la mancata consegna sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata
4 consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
Nella specie, la contestazione mossa da alla dipendente si fonda CP_1 sulla violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., come richiamati dall'art. 52 del CCNL di categoria, nonchè sulla violazione degli artt. 52, 53, 54, 55 del predetto CCNL, come descritto in sede di contestazione di addebito del 06.02.2019 e di irrogazione della sanzione nella nota del 13.02.2019.
Preliminarmente occorre tuttavia verificare se le abbiano portato a conoscenza CP_1 della un ordine di servizio contenente la specifica quantità di posta da CP_2 recapitare nei giorni 22-01-2019 e 28-01-2019: di tanto non vi è prova documentale in atti, sicchè già da tale aspetto non può ritenersi che la abbia posto in essere una CP_2 violazione dei suoi doveri di dipendente.
Inoltre, anche dalle risultanze della prova orale, la condotta lavorativa della CP_2 non appare integrare la violazione degli obblighi di diligenza nell'espletamento dell'esatta esecuzione della prestazione.
Ed invero, alla lavoratrice era stato contestato il mancato puntuale adempimento della prestazione di portalettere, per non aver consegnato parte della corrispondenza in data
22.01.2019, ed aver lasciato in giacenza la corrispondenza affidata in data 28.01.2019.
Dagli atti di causa, è emerso che la dipendente aveva fruito in data 16.01.2019 e
24.01.2019 di n.2 giorni di congedo ordinario;
la circostanza non è contestata né smentita in alcun modo da , pertanto è da considerarsi pacifica, alla stregua CP_1 dell'art. 115 c.p.c.. Altrettanto pacifica, poichè provata documentalmente ed incontestata, la disagiata situazione in cui versavano i dipendenti dell'Ente , cui CP_1 spesso veniva richiesto lo straordinario al fine di evadere la corrispondenza;
tale prassi si ricava anche dalle dichiarazioni rese dai testi.
Infatti, il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Nel 2019 ero Testimone_1 responsabile del centro primario di distribuzione di ER. La sig.ra era una CP_2 portalettere, del centro secondario di distribuzione di CI. Il centro di
CI dipendeva organizzativamente da quello di ER e io nella mia qualità
5 potevo recarmi e mi recavo periodicamente al centro di CI. Il codice disciplinare era affisso in bacheca posta all'ingresso della struttura di CI.
ADR l'autorizzazione delle ferie ai dipendenti del centro di CI, compresa la veniva concessa dal responsabile del centro di CI che era la signora CP_2
e dal caposquadra sig. . Non sono al corrente dei giorni di congedo Tes_2 Per_1 ordinario fruiti dalla sig.ra nel Gennaio 2019, né so se la stessa, nei suoi giorni CP_2 di congedo fosse stata sostituita o meno da altri dipendenti.
ADR conosco la zona di recapito 7 come numero ma non riesco a collegarla con le zone geografiche. La quando lavorava all'ufficio di Santa Maria lavorava sul CP_2
Comune di Macerata Campania, ma da quando ha lavorato su CI, posso presumere che la stessa operasse in quel Comune.
ADR la posta a firma deve essere tutta evasa nella giornata anche se la cosa dipende dal numero dei pezzi consegnati quel giorno al portalettere. Esiste un modello denominato 44 R di in cui sono indicati il numero medio di pezzi da CP_1 consegnare giornalmente da parte dei portalettere. Qualora il numero di pezzi sia esorbitante rispetto alla media, il caposquadra interloquisce con il singolo portalettere comunicandogli che dovrà fare del lavoro straordinario, ciò al momento in cui il portalettere stia organizzando l'uscita per la consegna della posta.
ADR: qualora ci sia una quantità esorbitante di posta non “a firma” da consegnare unitamente a quella “a firma” che ha la priorità, il portalettere si accorda con il caposquadra sulle consegne in priorità da effettuare. Qualora la posta target (non a firma, le stampe per intendersi) sia eccessiva, previo accordo con il caposquadra si può decidere per quel giorno di non incasellarla neanche (ogni portalettere ha a sua disposizione un casellario suddiviso per civici e strade in cui inserire la posta per poi consegnarla a domicilio) e lasciarla in giacenza ma previa disposizione del caposquadra. Questo qualora il portalettere non sia disponibile a fare lavoro straordinario e il caposquadra non glielo proponga.
ADR la posta indescritta comprende estratti conto, materiale pubblicitario, materiale informativo e comunicazioni varie;
la posta evolution anche se è posta indescritta deve tuttavia essere oggetto di tracciamento con il palmare, e messa nella buca domiciliare.
La posta evolution non richiede la firma del destinatario.
ADR il progetto giorni alterni prevede che le zone assegnate con la medesima numerazione al singolo portalettere siano due, A e B, una zona attiva dove il postino deve consegnare tutto il corriere e la zona cd. spenta in cui viene utilizzata un'altra
6 linea (un altro postino) tenuto a consegnare tutta la posta a firma e non a firma avente carattere di priorità.
ADR i portalettere all'epoca dei fatti lavoravano di base su 5 giorni lavorativi;
tuttavia il Sabato era riservato al lavoro straordinario oppure se c'erano risorse che lavoravano su sei giorni.
ADR: il numero di pezzi giornalieri indicati nel modello 44R dipende dalla tipologia della zona di consegna che può variare.
ADR il progetto giorni alterni è ancora in atto. Mi risulta che questo progetto abbia trovato applicazione nelle varie zone di recapito”.
Il teste di sig.ra , ha riferito “ADR dal 2017 se non erro, sino a CP_1 Tes_2
Ottobre 2019 circa ero responsabile del CST di CI;
attualmente lavoro a
Maddaloni.
ADR la era portalettere e lavorava su CI. All'ingresso del CST di CP_2
CI era affisso il codice disciplinare e il codice etico in bacheca.
ADR. Non posso ricordare in quali giorni del Gennaio 2019 la abbia fruito di CP_2 congedo ordinario, né se la stessa per i giorni di congedo sia stata sostituita.
ADR la zona di recapito 7 riguarda il Comune di CI o almeno riguardava nel periodo in cui io ero la responsabile del CST. La zona 7 era suddivisa in zona 7 a e 7 b nell'ambito del progetto giorni alterni. Le zone sono tarate su un punteggio che la
[...]
assegna loro, vengono individuati i civici, ma non sono in grado di indicare CP_1 neanche approssimativamente il numero di strade ricomprese nelle zone 7 a e 7 b e neanche gli esercizi né gli studi professionali che si trovano in quelle zone.
ADR conosco il modello 44R che è il modello su cui ci si basa per l'indicazione della posta a firma che il portalettere deve evadere ogni singolo giorno. Ogni zona /anche le zone 7 a e 7 b) hanno un punteggio sulla cui base vengono indicati i pezzi a firma da consegnare da parte dei portalettere. Oggi non posso ricordare il numero di pezzi indicati giornalmente sui modelli 44R delle zone di CI. Il modello 44R viene firmato dal portalettere al momento dell'assegnazione a lui della zona. Questo modello indica un numero massimo di posta a firma da consegnare giornalmente. Ora non ricordo quale fosse questo limite massimo;
voglio però precisare che se vi erano ad es.
10 raccomandate da consegnare ad un solo destinatario queste sono considerate come unica consegna. In base al modello 44 R il portalettere è tenuto alla consegna giornaliera della posta a firma.
ADR quando un portalettere è in congedo, se c'è la scorta la posta di quel giorno viene
7 assegnata alla scorta, altrimenti le consegne vengono ripartite tra i portalettere presenti in ufficio facenti parte di una cd “aureola” che comprende più zone di recapito.
ADR sia la posta a firma che la posta indescritta devono essere consegnate il giorno stesso in cui il postino la prende in carico. Se il postino riceve ad es. 30 kg di posta indescritta è ovvio che non riesca a consegnarla tutta, ma avviene sempre che il postino consegni tutta la posta, sia quella a firma che quella indescritta.
A questo punto il Giudice invita la teste a essere più chiara nelle sue affermazioni. La teste risponde: in generale la posta viene consegnata tutta nello stesso giorno.
ADR non sono in grado di riferire su quanta posta indescritta abbia consegnato la in data 24-01-2019 né tantomeno il giorno successivo al congedo del 16-01- CP_2
2019.
ADR la posta indescritta non richiede la firma del destinatario. La posta evolution viene tracciata con il palmare. Le stampe e il materiale informativo privo del logo
“evolution” non devono essere tracciate.
ADR qualora il portalettere non riesca a consegnare tutta la posta (stampe e materiale pubblicitario e/o informativo, privo del logo evolution) la riporta in ufficio e si dichiara come giacenza. Nel caso in cui non riesca a completare il giro può capitare che il portalettere consegni in ufficio anche posta a firma che viene dichiarata come giacenza.
ADR se il portalettere lavora giornalmente 7 ore e 12 minuti, lavora su 5 giorni alla settimana, altrimenti se fa sei ore giornaliere lavora su sei giorni alla settimana. La lavorava su 5 giorni settimanali. CP_2
ADR sia sulla zona 7 che su altre zone di CI vi erano problemi di consegna della posta per l'assenza di diversi numeri civici e la presenza di stabili privi di cassette postali.
La teste precisa che la posta non recapitabile per assenza del civico o di cassetta postale, viene reinviata al mittente”.
Ad avviso di questo giudicante, non vi sono motivi per dubitare della attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni coerenti e scevre da contraddizioni. Né i testi hanno manifestato interesse (o astio) nei confronti di una delle parti, sicchè le loro dichiarazioni appaiono genuine ed espressione del loro effettivo ricordo delle circostanze oggetto di prova.
Tanto premesso, e ritenuto il carattere pacifico in giudizio dell'avvenuta fruizione di due giorni di congedo da parte della per i giorni del 16 Gennaio e 24 Gennaio CP_2
2019, le , su cui si ribadisce gravava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non CP_1
8 hanno dimostrato di aver provveduto alla sostituzione – per quei giorni - del dipendente assente, avallando la tesi di parte resistente per cui la zona restava “scoperta” e la corrispondenza veniva ad accumularsi per i giorni seguenti.
Dalle dichiarazioni rese dai testi è inoltre emerso: che la priorità di consegna era data alla posta “a firma” (es. raccomandate e tutto ciò che richiedeva la sottoscrizione del destinatario); che se vi era un numero eccessivo di posta da consegnare in un giorno
(come il caso del 22.01.2019), poteva essere lasciata in giacenza su indicazione del caposquadra se i portalettere non potevano eseguire lavoro straordinario;
che era prassi chiedere ai portalettere di eseguire lo straordinario in caso di corposa corrispondenza da consegnare. Tuttavia non è provato che alla per i giorni in contestazione, fosse CP_2 stata richiesta la prestazione di lavoro straordinario, in considerazione della ingente quantità di pezzi (sia a firma che non) da consegnare.
Inoltre, pur avendo più volte menzionato il c.d. modello 44R, la società ricorrente non ha fornito la prova di quale fosse il numero minimo/massimo di pezzi da consegnare;
di contro, come si desume anche dalla nota giustificativa della dell'8.02.2019 CP_2
– anch'essa non contestata in giudizio – tutte le zone di CI, all'epoca dei fatti erano caratterizzate da un carico eccessivo di lavoro (evidenziato altresì documentalmente dalle note sindacali in atti), cui non sarebbe seguita una diversa e più equa distribuzione di carichi. Dunque, alla stregua delle premesse esposte, può verosimilmente ritenersi che la al rientro dai giorni di congedo, abbia ricevuto CP_2 un carico eccessivo di lavoro che le singole giornate lavorative del 22-01-2019 e del 28-
01-19 non le hanno consentito di smaltire sicchè, su 133 oggetti a firma, ne risultavano non recapitati 14 e su 565 pezzi di Posta Evolution, risultavano a fine giornata non recapitati 72.
Occorre altresì considerare che dall'istruttoria è emersa la prova che la zona di lavoro della caratterizzata dal sistema dei giorni alterni (al riguardo - CP_2 CP_1 non precisa, né indica in alcun modo le zone assegnate né in particolare se i pezzi in contestazione fossero oggetto della gita giornaliera o della sub-zona da servire in altro giorno) è una zona ad alta densità abitativa e caratterizzata, come si legge dalle contestazione delle organizzazioni sindacali (in atti, cfr. all. 4), dalla mancanza di toponomastica, di numeri civici e di cassette postali. Tanto è confermato anche dallo stesso teste di parte ricorrente che dichiara “sia sulla zona 7 che su altre zone di
CI vi erano problemi di consegna della posta per l'assenza di diversi numeri civici e la presenza di stabili privi di cassette postali”.
9 Valutando dunque la diligenza espletata dalla in considerazione delle obiettive CP_2 ed incontestate difficoltà, del carico di lavoro e dal mancato smaltimento dell'arretrato, si ritiene che la stessa abbia assolto correttamente la propria prestazione professionale, con i doveri imposti dalla normativa e secondo la diligenza richiesta.
Del resto, la Cassazione ha stabilito che “Nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti;
ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione - che è di competenza del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici ed errori manifesti - deve concorrere anche
l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio-alimentari” (cfr. Cass. n. 1365/2002).
Dunque, parte ricorrente non ha provato la specifica violazione dei doveri contestati con l'atto introduttivo, né ha fornito elementi di segno opposto rispetto a quelli dedotti dalla difesa della anzi spesso confermando quanto dalla stessa dichiarato in ordine CP_2 alle obiettive difficoltà di svolgimento della prestazione.
Le deduzioni del fatto storico, incontestate tra le parti, nonché la natura della prestazione e le modalità di svolgimento della stessa, inducono lo scrivente ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla resistente.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte “…compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto”
(cfr. Cass. 16530/2004): dunque, nella specie, non vi è la prova dell'inadempimento della dipendente – mancando un specifico ordine di servizio in merito alla quantità di pezzi da consegnare, dal quale potesse in qualche modo desumersi una condotta negligente della nell'esecuzione delle sue prestazioni giornaliere - mentre la CP_2 lavoratrice ha dedotto e dimostrato le obiettive – ed incontestate – difficoltà nello svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, la non imputabilità a sé del parziale inadempimento.
10 Infatti, “Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso
è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (cfr. Cass. civ. n. 18375/2006).
Le considerazioni che precedono, conducono a non ritenere la dipendente responsabile per le imputazioni disciplinari addebitatele. Ne consegue, quindi, che la domanda deve essere respinta con la conseguenza che la sanzione irrogata deve essere dichiarata illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della sig.ra così provvede: CP_1 Controparte_2
• Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare irrogata a della Controparte_2 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno;
• Condanna la spa al pagamento delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di €.1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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