Articolo 67 vicies bis del Codice del consumo
Articolo 67 vicies semelArticolo 67 undecies
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14 dicembre 2007
Art. 67-vicies bis. ((Misure transitorie)) ((1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2007
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