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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1030/2021promossa con atto di citazione notificato in data
7 ottobre 2021
d a con sede legale in Asiago (VI), Piazza G. Carli n. 3 Parte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, Dr. (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. ANTONIO MAURO (C.F. ) del Foro C.F._2
di Vicenza, procuratore domiciliatario.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 , quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
con sede legale sita in Milano Via Livio Cambi n. 5, (C.F. , in P.IVA_2
persona del suo amministratore delegato rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. GORIO ROBERTO (C.F. ), procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 14 aprile 2021 con il n. 1025/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata sentenza n.
1025/2021, emessa in data 13.04.2021 dal Tribunale di Brescia nella causa
RG. n. 3389/2018 — Trib. Brescia, pubblicata in data 14.04.2021:
In via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per le
ragioni dedotte in narrativa.
Nel merito: in accoglimento del presente appello e per i motivi meglio indicati pagina 2 di 19 in narrativa, riformare la sentenza n. 1025/2021, emessa in data 13.04.2021
dal Tribunale di Brescia nella causa RG. n. 3389/2018 — Tribunale di
Brescia, pubblicata in data 14.04.2021 e non notificata, accogliendo le
domande così come formulate in prime cure all'udienza di precisazione delle
conclusioni, cui si rinvia e che pertanto per completezza si trascrivono:
«A. Accertare che con il contratto di finanziamento, leasing immobiliare
155328, sottoscritto il 25.07.2002, tra la concedente ora Controparte_2
e è stato contrattualmente Controparte_1 Parte_1
pattuito un tasso usuraio del 58,40% che eccede il tasso soglia legge n.
108/1996 del 10,24%. Accertarsi e dichiararsi la nullità – ex art 1815, II co,
c.c. della clausola del contratto di cui all'art. 16 3 (clausola risolutiva e
risarcimento del danno) delle condizioni generali del contratto, con tutte le
conseguenze di legge. B.
1.Accertata e dichiarata incidenter tantum la
violazione da parte di previa espletanda istruttoria e Controparte_1
in particolare previa CTU tecnico-contabile, dichiarare la nullità parziale del
finanziamento per cui è causa ex art. 1419, comma 2 c.c., nella clausola
relativa agli interessi applicati al contratto stesso e comunque, di
remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria
risultassero concretizzare nel loro insieme la fattispecie della dazione di
interessi determinati in base al tasso di indicizzazione Euribor manipolato dal
ceto bancario per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009 (nullità del negozio
pagina 3 di 19 derivante dalla violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 della Legge n. 287
del 10/10/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato –
ANTITRAST”), (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà, dell'oggetto del
contratto, all'ordine pubblico ed economico (applicazione del combinato
disposto degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c.), dichiarare la gratuità del
contratto di leasing immobiliare e condannare la convenuta alla restituzione
degli interessi pagati per la somma complessiva di € 12.715,73 con gli
interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo. B.
2.In via
subordinata condannare la convenuta alla restituzione dei maggiori interessi
pagati di € 10.301,60 con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei
ratei al soddisfo, per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009, determinando
gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (rendimento minimo dei BOT
nei 12 mesi antecedenti la firma del contratto – doc. 11) con rideterminazione
del piano di ammortamento del mutuo e del capitale residuo dovuto. B.
3.In via
subordinata condannare la convenuta alla restituzione dei maggiori interessi
pagati di € 10.455,07 con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei
ratei al soddisfo, per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009, determinando
gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (rendimento minimo dei BOT
nei 12 mesi antecedenti nel trimestre di riferimento la indicizzazione Euribor)
con rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo e del capitale
residuo dovuto. B.
4.In via meramente subordinata. Il ricalcalo di quanto
pagina 4 di 19 addebitato per interessi dal 26/09/2005 al 31/03/2009, al tasso sostitutivo ex
art. 117 TUB, ad un tasso Euribor ricostruito in via equitativa ex art. 1349 c.c.
con rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo e del capitale
residuo dovuto e con restituzione dei maggiori interessi pagati.
C.
1.Condannare, in ogni caso, alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attrice delle spese sostenute per la mediazione di 48,80 euro e per
l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di 1.086,75 (doc. 18) euro e
così per il totale di 1.135,55 euro. 4 D.
1.Condannare la convenuta alla
rifusione in favore dell'attrice delle spese sostenute per la perizia di 507,52
euro (doc. 10), euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca
da bollo. E.
1.Porre a carico della convenuta in solido le spese di CTP e CTU.
F.
1.In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione
in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito i compensi. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede sia
ammessa consulenza tecnica d'ufficio in materia di pattuizione di interessi
oltre soglia L. 108/96. Chiede che il consulente tecnico (CTU), sulla scorta
della documentazione agli atti del procedimento, determini il tasso effettivo
pattuito a favore della società di leasing in base alla clausola del contratto di
cui all'art. 16 (clausola risolutiva e risarcimento del danno) delle condizioni
generali del contratto ed indichi il tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Chiede sia ammessa consulenza tecnica d'ufficio e si rileva che in materia di
pagina 5 di 19 mutui indicizzati al tasso euribor per il periodo tra il 2005 e il 2009, circa gli
effetti della pronuncia della decisione C.E. del 04/12/2013, caso AT 39914,
alcuni Tribunali recentemente, dopo la messa a disposizione della predetta
decisione AT 39914, hanno disposto sul punto C.T.U. (Tribunale di Padova
doc. 13, Tribunale di Nocera Inferiore doc. 14, Tribunale di Vicenza doc. 19,
Tribunale di Pescara doc. 23, Tribunale di Ancona doc. 39; Tribunale di
Pescara doc. 40). Chiede che il consulente tecnico (CTU), sulla scorta della
documentazione reperibile, acquisita eventuale documentazione non in atti
solo con il consenso delle parti, ed esaminati gli atti, sentite eventualmente le
parti che possono facoltativamente partecipare agli incontri fissati per
espletare la consulenza tecnica, dopo aver determinato gli interessi addebitati
sui canoni di leasing relativi al periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009,
contratto di leasing n. 155328 di € 116.853,79, ricalcoli gli interessi al tasso
sostitutivo ex art. 117 TUB ed indichi il differenziale tra gli interessi pagati e
quelli rideterminati al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Determini inoltre il
CTU il nuovo piano finanziario ed il capitale residuo dovuto in considerazione
che tutti i canoni di leasing sono stati pagati. Si nomina fin da ora quale
consulente di parte il dott. , Via Morar n. 142 – 36012 Asiago (VI), Persona_1
email: , cell. 3358092026.» Con riserva di formulare il Email_1
quesito anche a seguito delle eventuali osservazioni e eccezioni di parte
appellata.”
pagina 6 di 19 Dell'appellato
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
In via principale: dichiararsi l'inammissibilità ovvero respingersi l'avverso
appello ed ogni avversa domanda.
In subordine ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato:
rigettarsi per prescrizione ogni avversa domanda di ripetizione relativa a
pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio dalla notifica
dell'avversa citazione (o da altro eventuale atto interruttivo).
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi per entrambi i
gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società premesso di aver sottoscritto in data 25 luglio Parte_1
2002, in qualità di utilizzatore, con (poi divenuta Controparte_2
), il contratto di leasing n. 155328 avente ad Controparte_1
oggetto l'immobile sito in comune di Asiago (VI), conveniva in giudizio la concedente per sentir dichiarare la nullità parziale del contratto, con riferimento alla clausola di indicizzazione di rinvio al tasso Euribor e,
conseguentemente, per sentir condannare la convenuta alla restituzione di pagina 7 di 19 quanto illegittimamente ad essa corrisposto a titolo di interessi (quantificati in
€ 12.715,73), previo ricalcolo di quanto dovuto;
in subordine, per veder applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei maggiori interessi pagati (quantificati in €
10.301,60), oltre alle spese di lite.
Nello specifico l'utilizzatrice deduceva che : i) il contratto conteneva la clausola di indicizzazione dei canoni di leasing dovuti con richiamo ad un tasso Euribor che era stato manipolato dal ceto bancario, come dimostrato dalle decisioni del 03/12/2013 e del 07/12/2016 dell'autorità Antitrust della
Commissione Europea;
ii) che l'indice Euribor richiamato nel contratto era,
pertanto, nullo;
iii) che, dunque, gli importi corrisposti dall'attrice a tale titolo erano non dovuti;
iv) che in ogni caso il tasso corrispettivo previsto nel contratto di leasing era indeterminato, per effetto di tale richiamo;
v)che le richieste di ripetizione e la procedura di mediazione rivolte nei confronti della società concedente non avevano sortito alcun effetto.
Costituendosi in giudizio il concedente eccepiva preliminarmente la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento ai pagamenti ed ai fatti anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione e contestava tutto quanto dedotto nel merito.
Autorizzato il deposito delle memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc,
nella prima di esse la difesa della società attrice eccepiva la nullità per pagina 8 di 19 usurarietà della clausola 16 delle condizioni generali di contratto (intitolata
“clausola risolutiva e risarcimento del danno”) e della clausola di corresponsione degli interessi.
Rigettate le richieste istruttorie formulate, il tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione, ritenendo che il termine per l'esercizio dell'azione non fosse ancora decorso, dovendo lo stesso decorrere dalla data di estinzione del contratto (10/12/2015), solo a partire dalla quale il diritto alla restituzione era divenuto esigibile.
Egualmente il tribunale rigettava l'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione non avendo l'attrice fornito alcuna prova dell'asserita manipolazione da parte della convenuta del tasso Euribor nel periodo al quale la medesima attrice faceva riferimento, ovvero nel periodo compreso fra il
2005 ed il 2009. Tale prova, infatti, non poteva desumersi dal mero richiamo alla decisione del 04/12/2013 della Commissione Europea, essendo questa pronunciamento inapplicabile al caso di specie, stante l'estraneità della società
convenuta ai fatti oggetto di tale decisione.
Mancava inoltre qualsivoglia nesso di consequenzialità temporale tra i fatti che avrebbero costituito motivo di nullità (intese anticoncorrenziali risalenti agli anni 2005 e 2009) ed il contratto di leasing in oggetto, stipulato in epoca di gran lunga anteriore (25 luglio 2002).
pagina 9 di 19 Da ultimo, sulla base di principi generali ed a dire del Tribunale consolidati in sede giurisprudenziale, l'eventuale nullità di un accordo anticoncorrenziale a monte non avrebbe potuto determinare la nullità anche dei contratti a valle,
bensì soltanto giustificare una pretesa risarcitoria in presenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. SS.UU 2207/2005).
Il richiamo all'art. 117 TUB il tribunale doveva poi ritenersi inconferente,
perché tale norma prevede, al comma 7, l'applicazione del tasso sostitutivo quale conseguenza all'accertamento della ricorrente nella fattispecie delle specifiche ipotesi di nullità testualmente indicate ai precedenti commi 4 e 6,
disposizioni le quali disciplinano fattispecie non invocate in questa sede.
In ogni caso, la domanda non era sorretta da idonea prova, non essendosi dimostrata l'esistenza di alcuna voce di danno, né il carattere indebito della corresponsione di un canone determinato, anche, in funzione delle oscillazioni derivate dall'applicazione del tasso Euribor denunciato come illegittimo;
i conteggi prospettati dalla consulenza di parte attrice, infine, non avrebbero arrecato alcunchè di utile alle tesi di parte attrice, data la loro assoluta genericità ed assenza di riscontro probatorio.
Egualmente infondata risultava la domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto di leasing, in quanto tardiva, perché formulata soltanto con la memoria n.1, ed indimostrata, data l'assenza di contestuale produzione dei decreti ministeriali indicativi del tasso di riferimento. pagina 10 di 19 Né poteva ricorrersi al principio della rilevabilità d'ufficio della questione di nullità, attesa da un lato la mancata articolazione del rilievo sotto il profilo sia dell'indicazione del tasso contrattuale ultrasoglia, sia dell'indicazione del tasso soglia di riferimento e dall'altro lato la mancata produzione dei documenti a dimostrazione di entrambi gli assunti.
Nel merito la doglianza era comunque infondata essendo del tutto priva di riscontro documentale la quantificazione del tasso di interesse effettivo applicato dal concedente nella misura del 58,40%, determinato tenendo conto della penale contrattuale prevista per il caso di risoluzione del contratto. Il
tribunale riteneva a tale proposito che una simile quantificazione risultasse del tutto contraria ai principi ed alle norme che regolavano la fattispecie di usura,
non potendosi ricomprendere nel concetto di “corrispettivo”, né nel concetto di
“spese collegate all'erogazione del credito” di cui all'art. 644 c.p., le somme costituenti oggetto della clausola penale contrattuale, la quale opera nel solo caso di inadempimento del contratto.
Inoltre, anche le istruzioni della Banca d'Italia vigenti escludevano che la penale potesse essere ricompresa nel calcolo del TAEG, secondo il c.d.
principio di simmetria.
In conclusione, il tribunale: 1) rigettava le domande dell'attrice; 2)
condannava, in applicazione del principio della soccombenza, la parte attrice a rifondere in favore della convenuta delle spese di lite, che liquidava in € pagina 11 di 19 3.235,00, oltre rimborso forfettaria, CPA e IVA di legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1)parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso la nullità delle clausole di indicizzazione del tasso Euribor;
essa,
infatti, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
la nullità a monte degli accordi per l'intesa anticoncorrenziale (sul tasso
Euribor) determina, quale conseguenza, la nullità a valle dei contratti che a tale tasso hanno fatto riferimento per la disciplina del rapporto contrattuale tra le parti.
Inoltre, il fatto che il prestito sia fondato su un tasso di riferimento (Euribor)
stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario dovrebbe provocare la conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione dell'art. 2 lettera a)
e dell'art. 3 della legge n. 287 del 10/10/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – ANTITRAST” che stabilisce all'art. 2 “Intese
restrittive della libertà di concorrenza”.
Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 117 TUB parte appellante eccepisce che rientra nel comma 4 dell'art. 117 TUB il fatto di avere applicato,
da parte della concedente il contratto di leasing, per il periodo dal 2005 al 2009
pagina 12 di 19 un tasso di interesse nullo per violazione del diritto antitrust;
nullità dell'intesa anticoncorrenziale, comminata dall'art. 2 della legge 287/90, che si comunica ai contratti a valle, ragion per cui deve trovare applicazione alla fattispecie la disciplina di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, con conseguente ricalcolo degli interessi dovuti, per il suddetto periodo, al tasso sostitutivo BOT.
Inoltre, quanto alla prova del danno subito a causa della violazione del diritto antitrust, parte appellante sostiene che il D.lgs. n. 3/2017 avrebbe recepito in
Italia la Direttiva 2014/104/UE, sancendo la natura di prova “privilegiata”
delle decisioni dell'Autorità che accertano un'infrazione (art. 7) e prevedendo una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall'illecito (art. 14, comma 2).
2) Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso l'usurarietà del contratto.
In particolare, essa afferma che andrebbe accertata, in riforma della sentenza impugnata, l'usura contrattuale relativa al contratto di leasing n. 155328,
laddove l'art. 16 (clausola risolutiva e risarcimento del danno) delle condizioni generali del contratto ed il documento di sintesi, in punto "RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO", prevede che in caso di inadempimento dell'utilizzatore anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi richiamati nella
"clausola risolutiva" è facoltà della concedente risolvere il contratto ed il diritto di richiedere all'utilizzatore una penale di risoluzione, il cui importo è pagina 13 di 19 costituito da: canoni scaduti, e non pagati;
relativi interessi di mora;
spese di insoluto;
canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nelle "condizioni particolari"; maggiorazione del prezzo per l'opzione finale di acquisto.
Clausola che secondo parte appellante risulta iniqua, abnorme e illegittima.
3) Parte appellante contesta la pronuncia impugnata anche in punto di spese di lite. Nello specifico, in caso di mancato accoglimento dell'appello chiede che le spese di lite vengano compensate in considerazione della particolarità ed opinabilità della materia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Inoltre, in eventuale accoglimento dell'appello proposto parte appellata formula appello incidentale condizionato rispetto alla statuizione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità parziale del pagina 14 di 19 contratto, in considerazione del fatto che la clausola di indicizzazione fa riferimento al tasso Euribor.
In via preliminare il Collegio osserva che il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 25/07/2002, ovvero molti anni prima rispetto al periodo temporale in cui è stata accertata l'intesa anticoncorrenziale (fra il 2005 ed il
2009).
Ne consegue che deve ritenersi escluso qualsiasi nesso di consequenzialità
temporale fra i fatti che costituirebbero motivo di nullità ed il contratto di leasing in esame.
In ogni caso per esaustività si osserva come gravi su parte appellante l'onere di dimostrare che la società di leasing abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale: circostanza non comprovata nel caso di specie.
Inoltre, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “I contratti
di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad
eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla
manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto
indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste
ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla
pagina 15 di 19 consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente
il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali
contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287
del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.” (Cassazione civile, Sez. III, 03/05/2024
n. 12007, in senso conforme n. 6685/2024).
Benché la pronuncia riguardi un contratto di mutuo, risulta pacifico che essa esprime un principio di portata generale applicabile a tutti i contratti bancari.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, restando assorbita la doglianza relativa all'applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto di leasing in quanto ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del TAEG dovrebbe essere tenuta in considerazione anche la clausola penale.
Il motivo è infondato, in quanto le Istruzioni della Banca di Italia sia del maggio 2009, sia del luglio 2016 precisano che “Le penali a carico del cliente
previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono
da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di
chiusura della pratica” e come tali non sono incluse ai fini del calcolo del
TAEG. Rileva la Corte come l'applicazione di una commissione per estinzione pagina 16 di 19 anticipata non consegue direttamente alla stipula del contratto di leasing, bensì
è un effetto che può scaturire solo nel momento in cui si verifichino eventi,
quali il recesso anticipato del mutuatario, che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo. E poiché la disciplina antiusura impone il confronto tra soli dati omogenei, l'importo della penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ai sensi della legge 108/96, stante la disomogeneità tra la penale in questione e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.
Pertanto, in ragione del fatto che la commissione di estinzione anticipata ha natura differente dalle altre voci che attengono alla erogazione del credito a cui fa invece riferimento l'art. l L. n. 108/96 non può ritenersi corretta la richiesta di computarla ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte, trova ora conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “non sono accumunabili,
nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie
usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso,
che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al
mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi
motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il
venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III,
pagina 17 di 19 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022,
n.8109)
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta anche il secondo motivo di appello.
Al rigetto dell'appello principale sul punto consegue l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
Spese
Con il terzo motivo parte appellante chiede che a fronte del rigetto dell'appello vengano compensate le spese di lite in considerazione della peculiarità ed opinabilità della materia trattata.
Il motivo è infondato, in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., né è possibile rinvenire un mutamento della giurisprudenza afferente la materia trattata, in quanto il Collegio in motivazione ha richiamato i propri consolidati orientamenti, conformi anche alla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che le spese devono essere liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
Pertanto, al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto pagina 18 di 19 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,00 sino ad euro 26.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 14 aprile 2021 con il n.
1025/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la
“fase introduttiva”, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1030/2021promossa con atto di citazione notificato in data
7 ottobre 2021
d a con sede legale in Asiago (VI), Piazza G. Carli n. 3 Parte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, Dr. (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. ANTONIO MAURO (C.F. ) del Foro C.F._2
di Vicenza, procuratore domiciliatario.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 , quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
con sede legale sita in Milano Via Livio Cambi n. 5, (C.F. , in P.IVA_2
persona del suo amministratore delegato rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. GORIO ROBERTO (C.F. ), procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 14 aprile 2021 con il n. 1025/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata sentenza n.
1025/2021, emessa in data 13.04.2021 dal Tribunale di Brescia nella causa
RG. n. 3389/2018 — Trib. Brescia, pubblicata in data 14.04.2021:
In via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per le
ragioni dedotte in narrativa.
Nel merito: in accoglimento del presente appello e per i motivi meglio indicati pagina 2 di 19 in narrativa, riformare la sentenza n. 1025/2021, emessa in data 13.04.2021
dal Tribunale di Brescia nella causa RG. n. 3389/2018 — Tribunale di
Brescia, pubblicata in data 14.04.2021 e non notificata, accogliendo le
domande così come formulate in prime cure all'udienza di precisazione delle
conclusioni, cui si rinvia e che pertanto per completezza si trascrivono:
«A. Accertare che con il contratto di finanziamento, leasing immobiliare
155328, sottoscritto il 25.07.2002, tra la concedente ora Controparte_2
e è stato contrattualmente Controparte_1 Parte_1
pattuito un tasso usuraio del 58,40% che eccede il tasso soglia legge n.
108/1996 del 10,24%. Accertarsi e dichiararsi la nullità – ex art 1815, II co,
c.c. della clausola del contratto di cui all'art. 16 3 (clausola risolutiva e
risarcimento del danno) delle condizioni generali del contratto, con tutte le
conseguenze di legge. B.
1.Accertata e dichiarata incidenter tantum la
violazione da parte di previa espletanda istruttoria e Controparte_1
in particolare previa CTU tecnico-contabile, dichiarare la nullità parziale del
finanziamento per cui è causa ex art. 1419, comma 2 c.c., nella clausola
relativa agli interessi applicati al contratto stesso e comunque, di
remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria
risultassero concretizzare nel loro insieme la fattispecie della dazione di
interessi determinati in base al tasso di indicizzazione Euribor manipolato dal
ceto bancario per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009 (nullità del negozio
pagina 3 di 19 derivante dalla violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 della Legge n. 287
del 10/10/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato –
ANTITRAST”), (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà, dell'oggetto del
contratto, all'ordine pubblico ed economico (applicazione del combinato
disposto degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c.), dichiarare la gratuità del
contratto di leasing immobiliare e condannare la convenuta alla restituzione
degli interessi pagati per la somma complessiva di € 12.715,73 con gli
interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo. B.
2.In via
subordinata condannare la convenuta alla restituzione dei maggiori interessi
pagati di € 10.301,60 con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei
ratei al soddisfo, per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009, determinando
gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (rendimento minimo dei BOT
nei 12 mesi antecedenti la firma del contratto – doc. 11) con rideterminazione
del piano di ammortamento del mutuo e del capitale residuo dovuto. B.
3.In via
subordinata condannare la convenuta alla restituzione dei maggiori interessi
pagati di € 10.455,07 con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei
ratei al soddisfo, per il periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009, determinando
gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (rendimento minimo dei BOT
nei 12 mesi antecedenti nel trimestre di riferimento la indicizzazione Euribor)
con rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo e del capitale
residuo dovuto. B.
4.In via meramente subordinata. Il ricalcalo di quanto
pagina 4 di 19 addebitato per interessi dal 26/09/2005 al 31/03/2009, al tasso sostitutivo ex
art. 117 TUB, ad un tasso Euribor ricostruito in via equitativa ex art. 1349 c.c.
con rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo e del capitale
residuo dovuto e con restituzione dei maggiori interessi pagati.
C.
1.Condannare, in ogni caso, alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attrice delle spese sostenute per la mediazione di 48,80 euro e per
l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di 1.086,75 (doc. 18) euro e
così per il totale di 1.135,55 euro. 4 D.
1.Condannare la convenuta alla
rifusione in favore dell'attrice delle spese sostenute per la perizia di 507,52
euro (doc. 10), euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca
da bollo. E.
1.Porre a carico della convenuta in solido le spese di CTP e CTU.
F.
1.In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione
in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito i compensi. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede sia
ammessa consulenza tecnica d'ufficio in materia di pattuizione di interessi
oltre soglia L. 108/96. Chiede che il consulente tecnico (CTU), sulla scorta
della documentazione agli atti del procedimento, determini il tasso effettivo
pattuito a favore della società di leasing in base alla clausola del contratto di
cui all'art. 16 (clausola risolutiva e risarcimento del danno) delle condizioni
generali del contratto ed indichi il tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Chiede sia ammessa consulenza tecnica d'ufficio e si rileva che in materia di
pagina 5 di 19 mutui indicizzati al tasso euribor per il periodo tra il 2005 e il 2009, circa gli
effetti della pronuncia della decisione C.E. del 04/12/2013, caso AT 39914,
alcuni Tribunali recentemente, dopo la messa a disposizione della predetta
decisione AT 39914, hanno disposto sul punto C.T.U. (Tribunale di Padova
doc. 13, Tribunale di Nocera Inferiore doc. 14, Tribunale di Vicenza doc. 19,
Tribunale di Pescara doc. 23, Tribunale di Ancona doc. 39; Tribunale di
Pescara doc. 40). Chiede che il consulente tecnico (CTU), sulla scorta della
documentazione reperibile, acquisita eventuale documentazione non in atti
solo con il consenso delle parti, ed esaminati gli atti, sentite eventualmente le
parti che possono facoltativamente partecipare agli incontri fissati per
espletare la consulenza tecnica, dopo aver determinato gli interessi addebitati
sui canoni di leasing relativi al periodo dal 01/10/2005 al 31/03/2009,
contratto di leasing n. 155328 di € 116.853,79, ricalcoli gli interessi al tasso
sostitutivo ex art. 117 TUB ed indichi il differenziale tra gli interessi pagati e
quelli rideterminati al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Determini inoltre il
CTU il nuovo piano finanziario ed il capitale residuo dovuto in considerazione
che tutti i canoni di leasing sono stati pagati. Si nomina fin da ora quale
consulente di parte il dott. , Via Morar n. 142 – 36012 Asiago (VI), Persona_1
email: , cell. 3358092026.» Con riserva di formulare il Email_1
quesito anche a seguito delle eventuali osservazioni e eccezioni di parte
appellata.”
pagina 6 di 19 Dell'appellato
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
In via principale: dichiararsi l'inammissibilità ovvero respingersi l'avverso
appello ed ogni avversa domanda.
In subordine ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato:
rigettarsi per prescrizione ogni avversa domanda di ripetizione relativa a
pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio dalla notifica
dell'avversa citazione (o da altro eventuale atto interruttivo).
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi per entrambi i
gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società premesso di aver sottoscritto in data 25 luglio Parte_1
2002, in qualità di utilizzatore, con (poi divenuta Controparte_2
), il contratto di leasing n. 155328 avente ad Controparte_1
oggetto l'immobile sito in comune di Asiago (VI), conveniva in giudizio la concedente per sentir dichiarare la nullità parziale del contratto, con riferimento alla clausola di indicizzazione di rinvio al tasso Euribor e,
conseguentemente, per sentir condannare la convenuta alla restituzione di pagina 7 di 19 quanto illegittimamente ad essa corrisposto a titolo di interessi (quantificati in
€ 12.715,73), previo ricalcolo di quanto dovuto;
in subordine, per veder applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei maggiori interessi pagati (quantificati in €
10.301,60), oltre alle spese di lite.
Nello specifico l'utilizzatrice deduceva che : i) il contratto conteneva la clausola di indicizzazione dei canoni di leasing dovuti con richiamo ad un tasso Euribor che era stato manipolato dal ceto bancario, come dimostrato dalle decisioni del 03/12/2013 e del 07/12/2016 dell'autorità Antitrust della
Commissione Europea;
ii) che l'indice Euribor richiamato nel contratto era,
pertanto, nullo;
iii) che, dunque, gli importi corrisposti dall'attrice a tale titolo erano non dovuti;
iv) che in ogni caso il tasso corrispettivo previsto nel contratto di leasing era indeterminato, per effetto di tale richiamo;
v)che le richieste di ripetizione e la procedura di mediazione rivolte nei confronti della società concedente non avevano sortito alcun effetto.
Costituendosi in giudizio il concedente eccepiva preliminarmente la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento ai pagamenti ed ai fatti anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione e contestava tutto quanto dedotto nel merito.
Autorizzato il deposito delle memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc,
nella prima di esse la difesa della società attrice eccepiva la nullità per pagina 8 di 19 usurarietà della clausola 16 delle condizioni generali di contratto (intitolata
“clausola risolutiva e risarcimento del danno”) e della clausola di corresponsione degli interessi.
Rigettate le richieste istruttorie formulate, il tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione, ritenendo che il termine per l'esercizio dell'azione non fosse ancora decorso, dovendo lo stesso decorrere dalla data di estinzione del contratto (10/12/2015), solo a partire dalla quale il diritto alla restituzione era divenuto esigibile.
Egualmente il tribunale rigettava l'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione non avendo l'attrice fornito alcuna prova dell'asserita manipolazione da parte della convenuta del tasso Euribor nel periodo al quale la medesima attrice faceva riferimento, ovvero nel periodo compreso fra il
2005 ed il 2009. Tale prova, infatti, non poteva desumersi dal mero richiamo alla decisione del 04/12/2013 della Commissione Europea, essendo questa pronunciamento inapplicabile al caso di specie, stante l'estraneità della società
convenuta ai fatti oggetto di tale decisione.
Mancava inoltre qualsivoglia nesso di consequenzialità temporale tra i fatti che avrebbero costituito motivo di nullità (intese anticoncorrenziali risalenti agli anni 2005 e 2009) ed il contratto di leasing in oggetto, stipulato in epoca di gran lunga anteriore (25 luglio 2002).
pagina 9 di 19 Da ultimo, sulla base di principi generali ed a dire del Tribunale consolidati in sede giurisprudenziale, l'eventuale nullità di un accordo anticoncorrenziale a monte non avrebbe potuto determinare la nullità anche dei contratti a valle,
bensì soltanto giustificare una pretesa risarcitoria in presenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. SS.UU 2207/2005).
Il richiamo all'art. 117 TUB il tribunale doveva poi ritenersi inconferente,
perché tale norma prevede, al comma 7, l'applicazione del tasso sostitutivo quale conseguenza all'accertamento della ricorrente nella fattispecie delle specifiche ipotesi di nullità testualmente indicate ai precedenti commi 4 e 6,
disposizioni le quali disciplinano fattispecie non invocate in questa sede.
In ogni caso, la domanda non era sorretta da idonea prova, non essendosi dimostrata l'esistenza di alcuna voce di danno, né il carattere indebito della corresponsione di un canone determinato, anche, in funzione delle oscillazioni derivate dall'applicazione del tasso Euribor denunciato come illegittimo;
i conteggi prospettati dalla consulenza di parte attrice, infine, non avrebbero arrecato alcunchè di utile alle tesi di parte attrice, data la loro assoluta genericità ed assenza di riscontro probatorio.
Egualmente infondata risultava la domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto di leasing, in quanto tardiva, perché formulata soltanto con la memoria n.1, ed indimostrata, data l'assenza di contestuale produzione dei decreti ministeriali indicativi del tasso di riferimento. pagina 10 di 19 Né poteva ricorrersi al principio della rilevabilità d'ufficio della questione di nullità, attesa da un lato la mancata articolazione del rilievo sotto il profilo sia dell'indicazione del tasso contrattuale ultrasoglia, sia dell'indicazione del tasso soglia di riferimento e dall'altro lato la mancata produzione dei documenti a dimostrazione di entrambi gli assunti.
Nel merito la doglianza era comunque infondata essendo del tutto priva di riscontro documentale la quantificazione del tasso di interesse effettivo applicato dal concedente nella misura del 58,40%, determinato tenendo conto della penale contrattuale prevista per il caso di risoluzione del contratto. Il
tribunale riteneva a tale proposito che una simile quantificazione risultasse del tutto contraria ai principi ed alle norme che regolavano la fattispecie di usura,
non potendosi ricomprendere nel concetto di “corrispettivo”, né nel concetto di
“spese collegate all'erogazione del credito” di cui all'art. 644 c.p., le somme costituenti oggetto della clausola penale contrattuale, la quale opera nel solo caso di inadempimento del contratto.
Inoltre, anche le istruzioni della Banca d'Italia vigenti escludevano che la penale potesse essere ricompresa nel calcolo del TAEG, secondo il c.d.
principio di simmetria.
In conclusione, il tribunale: 1) rigettava le domande dell'attrice; 2)
condannava, in applicazione del principio della soccombenza, la parte attrice a rifondere in favore della convenuta delle spese di lite, che liquidava in € pagina 11 di 19 3.235,00, oltre rimborso forfettaria, CPA e IVA di legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1)parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso la nullità delle clausole di indicizzazione del tasso Euribor;
essa,
infatti, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
la nullità a monte degli accordi per l'intesa anticoncorrenziale (sul tasso
Euribor) determina, quale conseguenza, la nullità a valle dei contratti che a tale tasso hanno fatto riferimento per la disciplina del rapporto contrattuale tra le parti.
Inoltre, il fatto che il prestito sia fondato su un tasso di riferimento (Euribor)
stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario dovrebbe provocare la conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione dell'art. 2 lettera a)
e dell'art. 3 della legge n. 287 del 10/10/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – ANTITRAST” che stabilisce all'art. 2 “Intese
restrittive della libertà di concorrenza”.
Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 117 TUB parte appellante eccepisce che rientra nel comma 4 dell'art. 117 TUB il fatto di avere applicato,
da parte della concedente il contratto di leasing, per il periodo dal 2005 al 2009
pagina 12 di 19 un tasso di interesse nullo per violazione del diritto antitrust;
nullità dell'intesa anticoncorrenziale, comminata dall'art. 2 della legge 287/90, che si comunica ai contratti a valle, ragion per cui deve trovare applicazione alla fattispecie la disciplina di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, con conseguente ricalcolo degli interessi dovuti, per il suddetto periodo, al tasso sostitutivo BOT.
Inoltre, quanto alla prova del danno subito a causa della violazione del diritto antitrust, parte appellante sostiene che il D.lgs. n. 3/2017 avrebbe recepito in
Italia la Direttiva 2014/104/UE, sancendo la natura di prova “privilegiata”
delle decisioni dell'Autorità che accertano un'infrazione (art. 7) e prevedendo una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall'illecito (art. 14, comma 2).
2) Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso l'usurarietà del contratto.
In particolare, essa afferma che andrebbe accertata, in riforma della sentenza impugnata, l'usura contrattuale relativa al contratto di leasing n. 155328,
laddove l'art. 16 (clausola risolutiva e risarcimento del danno) delle condizioni generali del contratto ed il documento di sintesi, in punto "RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO", prevede che in caso di inadempimento dell'utilizzatore anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi richiamati nella
"clausola risolutiva" è facoltà della concedente risolvere il contratto ed il diritto di richiedere all'utilizzatore una penale di risoluzione, il cui importo è pagina 13 di 19 costituito da: canoni scaduti, e non pagati;
relativi interessi di mora;
spese di insoluto;
canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nelle "condizioni particolari"; maggiorazione del prezzo per l'opzione finale di acquisto.
Clausola che secondo parte appellante risulta iniqua, abnorme e illegittima.
3) Parte appellante contesta la pronuncia impugnata anche in punto di spese di lite. Nello specifico, in caso di mancato accoglimento dell'appello chiede che le spese di lite vengano compensate in considerazione della particolarità ed opinabilità della materia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Inoltre, in eventuale accoglimento dell'appello proposto parte appellata formula appello incidentale condizionato rispetto alla statuizione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità parziale del pagina 14 di 19 contratto, in considerazione del fatto che la clausola di indicizzazione fa riferimento al tasso Euribor.
In via preliminare il Collegio osserva che il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 25/07/2002, ovvero molti anni prima rispetto al periodo temporale in cui è stata accertata l'intesa anticoncorrenziale (fra il 2005 ed il
2009).
Ne consegue che deve ritenersi escluso qualsiasi nesso di consequenzialità
temporale fra i fatti che costituirebbero motivo di nullità ed il contratto di leasing in esame.
In ogni caso per esaustività si osserva come gravi su parte appellante l'onere di dimostrare che la società di leasing abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale: circostanza non comprovata nel caso di specie.
Inoltre, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “I contratti
di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad
eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla
manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto
indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste
ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla
pagina 15 di 19 consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente
il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali
contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287
del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.” (Cassazione civile, Sez. III, 03/05/2024
n. 12007, in senso conforme n. 6685/2024).
Benché la pronuncia riguardi un contratto di mutuo, risulta pacifico che essa esprime un principio di portata generale applicabile a tutti i contratti bancari.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, restando assorbita la doglianza relativa all'applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto di leasing in quanto ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del TAEG dovrebbe essere tenuta in considerazione anche la clausola penale.
Il motivo è infondato, in quanto le Istruzioni della Banca di Italia sia del maggio 2009, sia del luglio 2016 precisano che “Le penali a carico del cliente
previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono
da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di
chiusura della pratica” e come tali non sono incluse ai fini del calcolo del
TAEG. Rileva la Corte come l'applicazione di una commissione per estinzione pagina 16 di 19 anticipata non consegue direttamente alla stipula del contratto di leasing, bensì
è un effetto che può scaturire solo nel momento in cui si verifichino eventi,
quali il recesso anticipato del mutuatario, che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo. E poiché la disciplina antiusura impone il confronto tra soli dati omogenei, l'importo della penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ai sensi della legge 108/96, stante la disomogeneità tra la penale in questione e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.
Pertanto, in ragione del fatto che la commissione di estinzione anticipata ha natura differente dalle altre voci che attengono alla erogazione del credito a cui fa invece riferimento l'art. l L. n. 108/96 non può ritenersi corretta la richiesta di computarla ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte, trova ora conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “non sono accumunabili,
nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie
usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso,
che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al
mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi
motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il
venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III,
pagina 17 di 19 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022,
n.8109)
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta anche il secondo motivo di appello.
Al rigetto dell'appello principale sul punto consegue l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
Spese
Con il terzo motivo parte appellante chiede che a fronte del rigetto dell'appello vengano compensate le spese di lite in considerazione della peculiarità ed opinabilità della materia trattata.
Il motivo è infondato, in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., né è possibile rinvenire un mutamento della giurisprudenza afferente la materia trattata, in quanto il Collegio in motivazione ha richiamato i propri consolidati orientamenti, conformi anche alla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che le spese devono essere liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
Pertanto, al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto pagina 18 di 19 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,00 sino ad euro 26.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 14 aprile 2021 con il n.
1025/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la
“fase introduttiva”, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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