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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1317/2022 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Parte_1
Desiderio, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del suo Presidente pro – Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'Avv. Erminio
Capasso nonchè
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Sannino presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36, giusta procura in calce alla memoria
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90034947 45/000, notificata il giorno 21.1.2022, relativa, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 328 2011 2000032975/000 presuntivamente notificato in data 10 giugno 2011 per somma pari ad euro 1.062.51 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2010;
1 - avviso di addebito n. 328 2012 0000065534/000 presuntivamente notificato in data 4 aprile
2012 per somma pari ad euro 273,11 con ruolo emesso dall' di Caserta per contributi CP_1
D. M. 10 anno 2011;
- avviso di addebito n. 328 2012 0001186483/000 presuntivamente notificato in data 14 maggio 2012 per somma pari ad euro 718,06 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D. M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0002643452/000 presuntivamente notificato in data 2 ottobre 2012 per somma pari ad euro 1.371,26 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0003196301/000 presuntivamente notificato in data 15 ottobre 2012 per somma pari ad euro 509,88 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0003725989/000 presuntivamente notificato in data 24 ottobre 2012 per somma pari ad euro 4.016,16 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2010 e 2011;
- avviso di addebito n. 328 2012 0006407932/000 presuntivamente notificato in data 28 gennaio 2013 per somma pari ad euro 783,11 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 328 2015 0002485806/000 presuntivamente notificato in data 29 ottobre 2015 per somma pari ad euro 1.414,19 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi I.V.S. anno 2014;
- avviso di addebito n. 328 2016 0001078754/000 presuntivamente notificato in data 13 giugno 2016 per somma pari ad euro 2.778,45 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi I.V.S. anno 2014 e 2015;
- avviso di addebito n. 328 2016 0004880737/000 presuntivamente notificato in data 10 novembre 2016 per somma pari ad euro 2.529,60 con ruolo emesso dall' Caserta per CP_3
contributi I.V.S. anno 2014 e 2015;
Deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti e la non debenza delle somme per intervenuta la prescrizione del credito. Inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
2 Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la non debenza delle somme e dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di pagamento presupposti, spese vinte con attribuzione.
Si costituivano e che resistevano al ricorso con varie Controparte_2 CP_1
ed articolate argomentazioni.
Acquisita la documentazione in atti e rinviata per la discussione, la causa è decisa mediante sentenza pubblica all'esito della sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In ordine all'ammissibilità della proposta opposizione, va delineato l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla
3 cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo
4 ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo
o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere
a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di
5 procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando
l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art.
615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
Fatte tali premesse, nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n.
46/1999 sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle.
Invero, egli, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui
6 crediti che, ove la notificazione fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni. Dunque, ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Ha poi assunto che la prescrizione operi anche in relazione al periodo successivo alla eventuale notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Infine, ha lamentato vizi formali del procedimento di riscossione e di formazione del ruolo esattoriale, nell'ambito dei quali va annoverata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 del
D.lgs. n. 46/1999 e rispetto ai quali l'opposizione va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, tale ultima opposizione va dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ritenuta invece l'ammissibilità delle opposizioni di merito, in considerazione del fatto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.1.2022 e il ricorso risulta depositato in data 21.2.2022, si osserva quanto segue.
Alla luce della documentazione versata in atti e non contestata dalla parte ricorrente, risulta che l'avviso di addebito n. 328 2011 2000032975/000 è stato ritualmente notificato in data
10 giugno 2011; l'avviso di addebito n. 328 2012 0000065534/000 risulta ritualmente notificato in data 4 aprile 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0001186483/000 è stato notificato in data 14 maggio 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0002643452/000 è stato notificato in data 2 ottobre 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0003196301/000 è stato notificato in data 15 ottobre 2012; l' avviso di addebito n. 328 2012 0003725989/000 è stato notificato in data 24 ottobre 2012; e l'avviso di addebito n. 328 2012 0006407932/000 è stato notificato in data 28 gennaio 2013. Tali avvisi sono stati notificati a mezzo posta all'indirizzo di residenza del ricorrente (cfr. copie avvisi di addebito e relate di notifica prodotte da e certificato di residenza prodotto dallo stesso ricorrente). CP_1
L'agente della riscossione ha poi prodotto atti interruttivi e, in particolare, ha depositato in atti una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201500001475000, notificata ritualmente in data 8.5.2015, che è idonea a provare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale. Essa infatti è stata notificata all'indirizzo di residenza del ricorrente, direttamente a mezzo posta raccomandata e mediante consegna di copia a familiare convivente, non rilevando nel caso di invii di posta raccomandata ordinaria, disciplinati dal D.P.R. n. 655/1982, la mancata spedizione della raccomandata informativa.
7 A questo punto vanno valutati i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Al riguardo si precisa che l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sicché al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 8.5.2015 – che sarebbe scaduto il 8.5.2020 – vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione con la conseguenza che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta il
21.1.2022, il termine di prescrizione era già decorso.
Nessun rilievo assumono rispetto a tali avvisi sia l'intimazione di pagamento n.
02876201900000333000 in quanto non vi è prova in atti della notifica sia l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884201600003499/001 in quanto non attinente ai predetti avvisi di addebito.
Sicché, alla luce delle considerazioni suesposte, rispetto a tali avvisi di addebito, deve ritenersi irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Non risulta invece documentata la notifica degli avvisi di addebito n. 328 2015
0002485806/000, n. 328 2016 0001078754/000 e n. 328 2016 0004880737/000, non potendosi ritenere rilevanti i file .xml depositati in atti dall'ente creditore. Infatti, essi non
8 consentono di verificare la avvenuta consegna delle pec all'indirizzo del destinatario ed il loro contenuto.
Ciò posto, deve evidenziarsi a questo punto che i contributi portati dall'avviso di addebito n. 328 2015 0002485806/000, risultano relativi alla gestione commercianti e sono contributi fissi IVS per l'anno 2014 aventi scadenza il 16/02/2015.
In relazione a tali contributi, in assenza di validi atti interruttivi per le ragioni già esposte sopra in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201900000333000 e in relazione al pignoramento presso terzi e che si richiamano integralmente, deve affermarsi l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine per il loro versamento come sopra indicata, già prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 21.1.2022.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo ai contributi di cui all'avviso di addebito n. n. 328 2016 0004880737000, relativo alla quarta rata 2014 con scadenza
16/11/2015 ed alla terza e quarta rata 2015, con scadenza rispettivamente il 16/11/2015 e il
16/02/2016, in assenza di prova di atti interruttivi, pur tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Invece, in relazione all'avviso di addebito n. 328 2016 0001078754/000, riguardante la seconda e terza rata di contributi fissi IVS 2014, con scadenza rispettivamente 16/05/2015 e
16/08/2015 e la prima e seconda rata fissi IVS 2015, con scadenza rispettivamente
16/05/2015 e 16/08/2015, l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso è infondata.
Invero, deve aversi riguardo sia all'interruzione del termine di prescrizione a causa della notifica del pignoramento presso terzi n. 02884201600003499/001 sia alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
A tale riguardo, va affermata la rituale notifica del 24.10.2016 dell'atto di pignoramento suddetto, avvenuta a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione. Trovando applicazione nel caso di specie la disciplina della posta ordinaria, come già affermato in precedenza, è valida la consegna di copia a familiare convivente pur in assenza di invio della raccomandata informativa con la conseguenza che a seguito della consegna presso il domicilio del contribuente opera la presunzione dell'art. 1335 c.c..
Da tanto consegue che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza dei versamenti, è stato validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi del
24.10.2016. Vanno poi aggiunti i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa
9 emergenziale, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del
21.1.2022, il termine di prescrizione quinquennale in riferimento a tali contributi non è decorso.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti indicati, essendo parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione e rigettato nel resto.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per la metà. La restante metà è posta a carico di e , in Controparte_2 CP_1
solido, in ragione del principio di soccombenza, tenuto conto del riparto di competenze tra tali enti nella fase della riscossione. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 328 2011 2000032975/000; n. 328 2012 0000065534/000; n. 328
2012 0001186483/000; n. 328 2012 0002643452/000; n. 328 2012 0003196301/000;
n. 328 2012 0003725989/000; n. 328 2012 0006407932/000; n. 328 2015
0002485806/000 e n. 328 2016 0004880737/000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 028 2021 90034947 45/000 per intervenuta prescrizione;
b) rigetta nel resto;
c) condanna le parti resistenti ed in solido al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in €
2.300 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, il 19.2.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1317/2022 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Parte_1
Desiderio, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del suo Presidente pro – Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'Avv. Erminio
Capasso nonchè
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Sannino presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36, giusta procura in calce alla memoria
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90034947 45/000, notificata il giorno 21.1.2022, relativa, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 328 2011 2000032975/000 presuntivamente notificato in data 10 giugno 2011 per somma pari ad euro 1.062.51 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2010;
1 - avviso di addebito n. 328 2012 0000065534/000 presuntivamente notificato in data 4 aprile
2012 per somma pari ad euro 273,11 con ruolo emesso dall' di Caserta per contributi CP_1
D. M. 10 anno 2011;
- avviso di addebito n. 328 2012 0001186483/000 presuntivamente notificato in data 14 maggio 2012 per somma pari ad euro 718,06 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D. M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0002643452/000 presuntivamente notificato in data 2 ottobre 2012 per somma pari ad euro 1.371,26 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0003196301/000 presuntivamente notificato in data 15 ottobre 2012 per somma pari ad euro 509,88 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2012;
- avviso di addebito n. 328 2012 0003725989/000 presuntivamente notificato in data 24 ottobre 2012 per somma pari ad euro 4.016,16 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2010 e 2011;
- avviso di addebito n. 328 2012 0006407932/000 presuntivamente notificato in data 28 gennaio 2013 per somma pari ad euro 783,11 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi D.M. 10 anno 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 328 2015 0002485806/000 presuntivamente notificato in data 29 ottobre 2015 per somma pari ad euro 1.414,19 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi I.V.S. anno 2014;
- avviso di addebito n. 328 2016 0001078754/000 presuntivamente notificato in data 13 giugno 2016 per somma pari ad euro 2.778,45 con ruolo emesso dall' di Caserta per CP_1
contributi I.V.S. anno 2014 e 2015;
- avviso di addebito n. 328 2016 0004880737/000 presuntivamente notificato in data 10 novembre 2016 per somma pari ad euro 2.529,60 con ruolo emesso dall' Caserta per CP_3
contributi I.V.S. anno 2014 e 2015;
Deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti e la non debenza delle somme per intervenuta la prescrizione del credito. Inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
2 Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la non debenza delle somme e dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di pagamento presupposti, spese vinte con attribuzione.
Si costituivano e che resistevano al ricorso con varie Controparte_2 CP_1
ed articolate argomentazioni.
Acquisita la documentazione in atti e rinviata per la discussione, la causa è decisa mediante sentenza pubblica all'esito della sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In ordine all'ammissibilità della proposta opposizione, va delineato l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla
3 cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo
4 ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo
o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere
a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di
5 procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando
l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art.
615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
Fatte tali premesse, nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n.
46/1999 sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle.
Invero, egli, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui
6 crediti che, ove la notificazione fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni. Dunque, ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Ha poi assunto che la prescrizione operi anche in relazione al periodo successivo alla eventuale notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Infine, ha lamentato vizi formali del procedimento di riscossione e di formazione del ruolo esattoriale, nell'ambito dei quali va annoverata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 del
D.lgs. n. 46/1999 e rispetto ai quali l'opposizione va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, tale ultima opposizione va dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ritenuta invece l'ammissibilità delle opposizioni di merito, in considerazione del fatto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.1.2022 e il ricorso risulta depositato in data 21.2.2022, si osserva quanto segue.
Alla luce della documentazione versata in atti e non contestata dalla parte ricorrente, risulta che l'avviso di addebito n. 328 2011 2000032975/000 è stato ritualmente notificato in data
10 giugno 2011; l'avviso di addebito n. 328 2012 0000065534/000 risulta ritualmente notificato in data 4 aprile 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0001186483/000 è stato notificato in data 14 maggio 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0002643452/000 è stato notificato in data 2 ottobre 2012; l'avviso di addebito n. 328 2012 0003196301/000 è stato notificato in data 15 ottobre 2012; l' avviso di addebito n. 328 2012 0003725989/000 è stato notificato in data 24 ottobre 2012; e l'avviso di addebito n. 328 2012 0006407932/000 è stato notificato in data 28 gennaio 2013. Tali avvisi sono stati notificati a mezzo posta all'indirizzo di residenza del ricorrente (cfr. copie avvisi di addebito e relate di notifica prodotte da e certificato di residenza prodotto dallo stesso ricorrente). CP_1
L'agente della riscossione ha poi prodotto atti interruttivi e, in particolare, ha depositato in atti una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201500001475000, notificata ritualmente in data 8.5.2015, che è idonea a provare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale. Essa infatti è stata notificata all'indirizzo di residenza del ricorrente, direttamente a mezzo posta raccomandata e mediante consegna di copia a familiare convivente, non rilevando nel caso di invii di posta raccomandata ordinaria, disciplinati dal D.P.R. n. 655/1982, la mancata spedizione della raccomandata informativa.
7 A questo punto vanno valutati i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Al riguardo si precisa che l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sicché al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 8.5.2015 – che sarebbe scaduto il 8.5.2020 – vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione con la conseguenza che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta il
21.1.2022, il termine di prescrizione era già decorso.
Nessun rilievo assumono rispetto a tali avvisi sia l'intimazione di pagamento n.
02876201900000333000 in quanto non vi è prova in atti della notifica sia l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884201600003499/001 in quanto non attinente ai predetti avvisi di addebito.
Sicché, alla luce delle considerazioni suesposte, rispetto a tali avvisi di addebito, deve ritenersi irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Non risulta invece documentata la notifica degli avvisi di addebito n. 328 2015
0002485806/000, n. 328 2016 0001078754/000 e n. 328 2016 0004880737/000, non potendosi ritenere rilevanti i file .xml depositati in atti dall'ente creditore. Infatti, essi non
8 consentono di verificare la avvenuta consegna delle pec all'indirizzo del destinatario ed il loro contenuto.
Ciò posto, deve evidenziarsi a questo punto che i contributi portati dall'avviso di addebito n. 328 2015 0002485806/000, risultano relativi alla gestione commercianti e sono contributi fissi IVS per l'anno 2014 aventi scadenza il 16/02/2015.
In relazione a tali contributi, in assenza di validi atti interruttivi per le ragioni già esposte sopra in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201900000333000 e in relazione al pignoramento presso terzi e che si richiamano integralmente, deve affermarsi l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine per il loro versamento come sopra indicata, già prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 21.1.2022.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo ai contributi di cui all'avviso di addebito n. n. 328 2016 0004880737000, relativo alla quarta rata 2014 con scadenza
16/11/2015 ed alla terza e quarta rata 2015, con scadenza rispettivamente il 16/11/2015 e il
16/02/2016, in assenza di prova di atti interruttivi, pur tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Invece, in relazione all'avviso di addebito n. 328 2016 0001078754/000, riguardante la seconda e terza rata di contributi fissi IVS 2014, con scadenza rispettivamente 16/05/2015 e
16/08/2015 e la prima e seconda rata fissi IVS 2015, con scadenza rispettivamente
16/05/2015 e 16/08/2015, l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso è infondata.
Invero, deve aversi riguardo sia all'interruzione del termine di prescrizione a causa della notifica del pignoramento presso terzi n. 02884201600003499/001 sia alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
A tale riguardo, va affermata la rituale notifica del 24.10.2016 dell'atto di pignoramento suddetto, avvenuta a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione. Trovando applicazione nel caso di specie la disciplina della posta ordinaria, come già affermato in precedenza, è valida la consegna di copia a familiare convivente pur in assenza di invio della raccomandata informativa con la conseguenza che a seguito della consegna presso il domicilio del contribuente opera la presunzione dell'art. 1335 c.c..
Da tanto consegue che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza dei versamenti, è stato validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi del
24.10.2016. Vanno poi aggiunti i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa
9 emergenziale, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del
21.1.2022, il termine di prescrizione quinquennale in riferimento a tali contributi non è decorso.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti indicati, essendo parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione e rigettato nel resto.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per la metà. La restante metà è posta a carico di e , in Controparte_2 CP_1
solido, in ragione del principio di soccombenza, tenuto conto del riparto di competenze tra tali enti nella fase della riscossione. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 328 2011 2000032975/000; n. 328 2012 0000065534/000; n. 328
2012 0001186483/000; n. 328 2012 0002643452/000; n. 328 2012 0003196301/000;
n. 328 2012 0003725989/000; n. 328 2012 0006407932/000; n. 328 2015
0002485806/000 e n. 328 2016 0004880737/000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 028 2021 90034947 45/000 per intervenuta prescrizione;
b) rigetta nel resto;
c) condanna le parti resistenti ed in solido al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in €
2.300 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, il 19.2.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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