Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 486
Articolo 2
Versione
25 agosto 1949
Art. 1.
In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della "Valle d'Aosta", ai sensi dell' art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' autorizzata la assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per la integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione nella Regione autonoma.
Entrata in vigore il 25 agosto 1949