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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2118 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motIVzione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 22 Parte_1 CodiceFiscale_1 gennaio 1978 e residente in [...], elettIVmente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di
Sabatino, c.f. , che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al CodiceFiscale_2 presente atto, giusta procura allegata;
si indica di seguito l'indirizzo e-mail Email_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il Email_2 numero di telefax 0861.611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normatIV codicistica
RICORRENTE
Contro
c.f. e P. IV , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Teramo al Viale Crispi n. 76
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narratIV, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Teramo al Viale Crispi n. 76, della complessIV somma di €. 4.862,37 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rIVlutazione monetaria;
1
2. con vittoria di spese e compensi di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2024 ha Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, al pagamento della somma Controparte_1 complessIV di € €. 4.862,37 a titolo di retribuzione ordinaria, ferie e festività non godute, 13° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere assunta dalla far data Controparte_1 dal 2 marzo 2023, presso l'esercizio “La Dolce Vita”, con sede in Teramo alla Via Fonte
Regina n. 22, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 4 del CCNL “Alimentari artigianato” e con qualifica di pasticciera.
Sottolineava che, come indicato nel contratto di assunzione, l'orario di lavoro era dalle ore
6:00 alle 12:40, per sei giorni la settimana, con un giorno di riposo coincidente con il martedì.
Aggiungeva di non aver percepito le retribuzioni di gennaio e febbraio 2024, le competenze di fine rapporto ed il trattamento di fine rapporto, oltre al fatto che la società convenuta non provedeva a consegnarle le relative buste paga, per cui, dapprima con pec del
2 aprile 2024 a mezzo della propria OO.SS. e, successIVmente, con pec del 31 ottobre 2024 a mezzo di procuratore, chiedeva il pagamento di quanto dovuto.
Deduceva che il mancato pagamento delle retribuzioni la portava a dare le dimissioni, con decorrenza dal 13 febbraio 2024, trasmettendo la domanda tramite patronato in data 26 gennaio 2024.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 29.1.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, termina la quale è stata discussa oralmente.
VenIV, altresì, ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, il quale, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione, con comparIV all'udienza all'uopo fissata senza alcuna giustificazione.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessIV di € 4.862,37, a titolo di retribuzione ordinaria (per le mensilità di gennaio e febbraio 2024), 13° mensilità, festività e ferie non godute e TFR.
2 Non avendo ottenuto dal datore di lavoro le relative buste paga, la ricorrente ha dovuto agire in giudizio elaborando un conteggio sindacale, per la determinazione degli emolumenti maturati nelle ultime due mensilità lavorative, per la 13° mensilità, TFR e indennità di fine rapporto.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relatIV ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente ricorrente è stata assunta dalla società con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a partire dal 2.3.2023 (cfr. contratto di assunzione), con inquadramento al livello 4 del CCNL “Alimentari artigianato” e con qualifica di pasticciera.
In base alle previsioni del contratto di assunzione a tempo indeterminato, l'orario di lavoro era a tempo pieno, e nello specifico: dalle ore 6:00 alle 12:40, per sei giorni la settimana, con un giorno di riposo coincidente con il martedì.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 13.2.2024, a seguito di dimissioni volontaria rassegnate in data 26.1.2024.
L'ultima busta paga disponibile è quella di novembre 2023 ed emerge una retribuzione di fatto di € 1554,94, la medesima utilizzata nel conteggio allegato al ricorso.
3 Risultando la prova del rapporto di lavoro, la domanda relatIV alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 va certamente accolta, così come la domanda della 13° mensilità maturata nell'anno 2024, e le relative competenze di fine rapporto, oltre al TFR ai sensi dell'articolo
2120 c.c.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavoratIV. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rIVlutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur, in assenza di buste paga, è possibile fare riferimento al conteggio sindacale prodotto a corredo del ricorso, in quanto conforme alle risultanze delle buste paga: retribuzione ordinaria €. 2.202,08 ferie non godute €. 988,69 festività non godute €. 215,71
Tredicesima €. 129,58
TFR €. 1.326,31
e così in totale €. 4.862,37 comprensivi di €. 1.326,31 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significatIV indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
4 In definitIV sintesi, il ricorso può essere accolto, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessIV somma di €. 4.862,37, di cui €. 1.326,31
a titolo di TFR, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitIVmente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2118/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessIV somma di €. 4.862,37, di cui €. 1.326,31 a titolo di TFR, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motIVzione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 22 Parte_1 CodiceFiscale_1 gennaio 1978 e residente in [...], elettIVmente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di
Sabatino, c.f. , che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al CodiceFiscale_2 presente atto, giusta procura allegata;
si indica di seguito l'indirizzo e-mail Email_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il Email_2 numero di telefax 0861.611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normatIV codicistica
RICORRENTE
Contro
c.f. e P. IV , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Teramo al Viale Crispi n. 76
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narratIV, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Teramo al Viale Crispi n. 76, della complessIV somma di €. 4.862,37 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rIVlutazione monetaria;
1
2. con vittoria di spese e compensi di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2024 ha Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, al pagamento della somma Controparte_1 complessIV di € €. 4.862,37 a titolo di retribuzione ordinaria, ferie e festività non godute, 13° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere assunta dalla far data Controparte_1 dal 2 marzo 2023, presso l'esercizio “La Dolce Vita”, con sede in Teramo alla Via Fonte
Regina n. 22, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 4 del CCNL “Alimentari artigianato” e con qualifica di pasticciera.
Sottolineava che, come indicato nel contratto di assunzione, l'orario di lavoro era dalle ore
6:00 alle 12:40, per sei giorni la settimana, con un giorno di riposo coincidente con il martedì.
Aggiungeva di non aver percepito le retribuzioni di gennaio e febbraio 2024, le competenze di fine rapporto ed il trattamento di fine rapporto, oltre al fatto che la società convenuta non provedeva a consegnarle le relative buste paga, per cui, dapprima con pec del
2 aprile 2024 a mezzo della propria OO.SS. e, successIVmente, con pec del 31 ottobre 2024 a mezzo di procuratore, chiedeva il pagamento di quanto dovuto.
Deduceva che il mancato pagamento delle retribuzioni la portava a dare le dimissioni, con decorrenza dal 13 febbraio 2024, trasmettendo la domanda tramite patronato in data 26 gennaio 2024.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 29.1.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, termina la quale è stata discussa oralmente.
VenIV, altresì, ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, il quale, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione, con comparIV all'udienza all'uopo fissata senza alcuna giustificazione.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessIV di € 4.862,37, a titolo di retribuzione ordinaria (per le mensilità di gennaio e febbraio 2024), 13° mensilità, festività e ferie non godute e TFR.
2 Non avendo ottenuto dal datore di lavoro le relative buste paga, la ricorrente ha dovuto agire in giudizio elaborando un conteggio sindacale, per la determinazione degli emolumenti maturati nelle ultime due mensilità lavorative, per la 13° mensilità, TFR e indennità di fine rapporto.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relatIV ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente ricorrente è stata assunta dalla società con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a partire dal 2.3.2023 (cfr. contratto di assunzione), con inquadramento al livello 4 del CCNL “Alimentari artigianato” e con qualifica di pasticciera.
In base alle previsioni del contratto di assunzione a tempo indeterminato, l'orario di lavoro era a tempo pieno, e nello specifico: dalle ore 6:00 alle 12:40, per sei giorni la settimana, con un giorno di riposo coincidente con il martedì.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 13.2.2024, a seguito di dimissioni volontaria rassegnate in data 26.1.2024.
L'ultima busta paga disponibile è quella di novembre 2023 ed emerge una retribuzione di fatto di € 1554,94, la medesima utilizzata nel conteggio allegato al ricorso.
3 Risultando la prova del rapporto di lavoro, la domanda relatIV alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 va certamente accolta, così come la domanda della 13° mensilità maturata nell'anno 2024, e le relative competenze di fine rapporto, oltre al TFR ai sensi dell'articolo
2120 c.c.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavoratIV. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rIVlutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur, in assenza di buste paga, è possibile fare riferimento al conteggio sindacale prodotto a corredo del ricorso, in quanto conforme alle risultanze delle buste paga: retribuzione ordinaria €. 2.202,08 ferie non godute €. 988,69 festività non godute €. 215,71
Tredicesima €. 129,58
TFR €. 1.326,31
e così in totale €. 4.862,37 comprensivi di €. 1.326,31 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significatIV indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
4 In definitIV sintesi, il ricorso può essere accolto, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessIV somma di €. 4.862,37, di cui €. 1.326,31
a titolo di TFR, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitIVmente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2118/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessIV somma di €. 4.862,37, di cui €. 1.326,31 a titolo di TFR, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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