Articolo 4 della Legge 29 maggio 1974, n. 218
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 giugno 1974
Art. 4.
Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unita'.
L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 25 giugno 1974