TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6003/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a SO (TV), il Parte_1 C.F._1 27/11/1974
e
(c.f. ), nato/a a SO (TV), Parte_2 C.F._2 il 10/10/1980
entrambi con l'avv. ERICA MUSSATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 14/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
30.8.2010), riconosciuti da entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni ivi indicate, essendo frattanto venuta meno la loro convivenza.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse dei minori e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento dei minori presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre con i minori, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze dei medesimi;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 Parte_2
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre in Via Guizzetti, 113, 31030 Casier – Le Grazie (TV), garantendo al padre ogni più ampia facoltà di visita, in relazione agli impegni di lavoro di entrambe le parti e scolastici e personali dei figli, ovvero tenendo conto della distanza tra le abitazioni dei genitori. Per_ In ogni caso, viene stabilito che e staranno con il padre a fine Per_2 settimana alterni, dal venerdì alla domenica, e durante la settimana, quando possibile e previo preavviso tra i genitori.
2. I figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive un periodo di 15 gg, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno.
Le festività natalizie, pasquali e in generale le vacanze scolastiche diverse da quelle estive, saranno divise equamente tra i genitori.
In particolare, per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali verranno alternate tra i genitori per ciascun anno.
Per quanto riguarda le condizioni di affido, le parti si richiamano al piano genitoriale compilato per ciascun figlio (docc. 5-6).
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, l'educazione e la Per_ salute di e verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto Per_2 conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno assunte autonomamente e Per_ separatamente dal genitore presso cui e si troveranno in quel Per_2 momento, previo eventuale avviso all'altro genitore.
4. Tenendo conto della disparità attuale di reddito e della collocazione di figli in modo prevalente presso la madre, il sig. si impegna a versare Pt_2 mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € 500,00 a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento ordinario di e , da corrispondersi in via Per_2 anticipata entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico mensile alle coordinate già note , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli usuali indici ISTAT ( nella misura del 100%) laddove in aumento.
5. I genitori condivideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative al mantenimento, educazione ed istruzione che i renderanno necessarie per la Per_ crescita di e , da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo Per_2 in uso presso il Tribunale di Treviso, che i genitori dichiarano di accettare e applicare.
6. I genitori confermano che l'Assegno Unico viene percepito direttamente e integralmente da (attualmente nella misura minima di legge). Parte_1 7. I genitori prestano il loro consenso all'emissione e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per i figli.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6003/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a SO (TV), il Parte_1 C.F._1 27/11/1974
e
(c.f. ), nato/a a SO (TV), Parte_2 C.F._2 il 10/10/1980
entrambi con l'avv. ERICA MUSSATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 14/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
30.8.2010), riconosciuti da entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni ivi indicate, essendo frattanto venuta meno la loro convivenza.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse dei minori e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento dei minori presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre con i minori, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze dei medesimi;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 Parte_2
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre in Via Guizzetti, 113, 31030 Casier – Le Grazie (TV), garantendo al padre ogni più ampia facoltà di visita, in relazione agli impegni di lavoro di entrambe le parti e scolastici e personali dei figli, ovvero tenendo conto della distanza tra le abitazioni dei genitori. Per_ In ogni caso, viene stabilito che e staranno con il padre a fine Per_2 settimana alterni, dal venerdì alla domenica, e durante la settimana, quando possibile e previo preavviso tra i genitori.
2. I figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive un periodo di 15 gg, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno.
Le festività natalizie, pasquali e in generale le vacanze scolastiche diverse da quelle estive, saranno divise equamente tra i genitori.
In particolare, per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali verranno alternate tra i genitori per ciascun anno.
Per quanto riguarda le condizioni di affido, le parti si richiamano al piano genitoriale compilato per ciascun figlio (docc. 5-6).
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, l'educazione e la Per_ salute di e verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto Per_2 conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno assunte autonomamente e Per_ separatamente dal genitore presso cui e si troveranno in quel Per_2 momento, previo eventuale avviso all'altro genitore.
4. Tenendo conto della disparità attuale di reddito e della collocazione di figli in modo prevalente presso la madre, il sig. si impegna a versare Pt_2 mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € 500,00 a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento ordinario di e , da corrispondersi in via Per_2 anticipata entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico mensile alle coordinate già note , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli usuali indici ISTAT ( nella misura del 100%) laddove in aumento.
5. I genitori condivideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative al mantenimento, educazione ed istruzione che i renderanno necessarie per la Per_ crescita di e , da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo Per_2 in uso presso il Tribunale di Treviso, che i genitori dichiarano di accettare e applicare.
6. I genitori confermano che l'Assegno Unico viene percepito direttamente e integralmente da (attualmente nella misura minima di legge). Parte_1 7. I genitori prestano il loro consenso all'emissione e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per i figli.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani