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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
La CORTE D'APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
in persona del Consigliere Ausiliario delegato, Dott. Lucia Sardone ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, recante il n.r.g. 1143/2024,
V.G, istanti: , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Jessica Storelli, giusta mandato in atti. Parte_5
Letto il ricorso depositato il 30 settembre 2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare, avviata a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante, con la sentenza n. 1/2013, pubblicata il
[...]
07.02.2013, con cui il Tribunale di Bari disponeva la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria della ridetta Società; procedura in cui i ricorrenti si insinuavano per i rispettivi crediti, che venivano ammessi allo stato passivo, rispettivamente: per per € 4.585,21; Parte_1 per , per € 3.301,94; Parte_2 per , per € 3.088,30; Parte_3
, per € 3.852,59; Parte_4
La procedura fallimentare è ancora pendente al momento del deposito del ricorso per equo indennizzo.
- Letta la pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- considerato che, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1/2013, (07.02.2013), resa dal
Tribunale di Bari e di cui innanzi detto, alla data di deposito del ricorso per equo indennizzo
(27.09.2024), sono trascorsi complessivamente anni 11, mesi 07 e giorni 20;
- sicchè la durata ragionevole dell'intero giudizio presupposto, pari ad anni 06, risulta, in concreto, superata nella misura di anni 05, mesi 07 e giorni 20;
1 - che, pertanto, tenuto conto della natura della causa presupposta, si stimerebbe equo liquidare, per danno non patrimoniale, ex art.
2-bis, comma 1 della L. 89/2001, nel testo vigente dal
01.01.2016, la somma di € 3.400,00, per ciascun ricorrente;
- tuttavia, tenuto conto, però, che ai sensi dell'art. 2bis comma 3 della L. 89/2001, nel testo vigente,: “la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”, si liquida, in favore di:
- , per danno non patrimoniale, la somma di € 3.301,94; Parte_2
- , per danno non patrimoniale, la somma di € 3.088,30; Parte_3
Ai ricorrenti e , viene, invece, liquidata, per danno non Parte_1 Parte_4 patrimoniale, la somma di € 3.400,00, per ognuno di esse.
Relativamente agli onorari della presente procedura monitoria, si precisa che la domanda di equa riparazione per cui è il presente procedimento, risulta identica a quella già proposta da altre parti con il medesimo difensore (n.r. 1129/2024 V.G) domanda, questa, accolta con il relativo decreto)
insinuatesi nella medesima procedura fallimentare presupposta;
motivo per cui è applicabile il principio affermato dalla S.C . (con le pronunce n. 10634/2010 e n. 20834/2017), in base al quale:
“…..in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 89 del 2001, la condotta di più soggetti che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto…..propongono distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause intevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneriprocessuali e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese, come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine”.
Di tal che relativamente alla liquidazione delle spese legali per il presente procedimento, consegue il rimborso delle sole spese borsuali, pari ad € 27,00.
Tanto premesso
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro-tempore, l'immediato pagamento: Controparte_2
- in favore di della somma di € 4.585,21; Parte_1
2 - in favore di della somma di € 3.301,94; Parte_2
- in favore di , della somma di € 3.088,30; Parte_3
- in favore di , della somma di € 3.852,59; Parte_4
Alle suddette somme andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso per equo indennizzo, sino all'effettivo soddisfo, oltre € 27,00, per le sole spese borsuali, da liquidarsi in favore della difensore, dichiaratasi anticipataria.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Si comunichi immediatamente, mediante PEC, al difensore dei ricorrenti, il quale, entro il termine di cui all'art. 5, L. 89/2001, comma 2 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, divenendo, altrimenti, il detto provvedimento, inefficace. CP_2
Avverso il detto decreto potrà essere proposta opposizione nel termine di cui all'art. 5 ter, sempre della citata legge.
In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore generale della Corte dei Conti – Sezione Puglia, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici interessati al procedimento.
Così deciso in Bari il 30 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario delegato
Dott. Lucia Sardone
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