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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05.02.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9401/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TARANTINO ANGELA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dai funzionari di istituto CP_1
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario al fine di ottenere il beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 L. 388/2000.
CP_
1.1. Costituitosi in giudizio, l' in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo quella della Corte dei Conti posto che il ricorrente è dipendente pubblico presso il Ministero della Giustizia.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2.Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo
Giudice o se, piuttosto la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214).
2.1 All'uopo occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Com'è noto, il succitato comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388 del 23.12.2000 stabilisce: “a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre
1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Dal chiaro tenore della riportata disposizione si evince che essa mira a riconoscere in favore dei dipendenti pubblici un beneficio previdenziale, precisamente contributivo. Tuttavia, la legge stessa subordina la concessione del suddetto beneficio contributivo al previo riconoscimento di uno stato qualificato di invalidità civile. Proprio la circostanza che il conseguimento del beneficio in esame sia subordinato al previo accertamento dello stato di invalidità del dipendente pubblico ha fatto sorgere il dubbio in merito alla giurisdizione.
In particolare, in giurisprudenza ci si è domandati se la Corte dei Conti, pacificamente competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il diritto alla pensione (compresi gli eventuali benefici contributivi) dei dipendenti pubblici, possa conoscere anche di controversie, del tipo di quella in esame, in cui il riconoscimento del beneficio necessita di un preventivo accertamento dello stato di invalidità del lavoratore.
Tale problematica è stata portata al vaglio della Corte di Cassazione, la quale, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie identica a quella odierna, nella sent. n. 21490/2010 ha concluso nel senso che la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (di cui all'art. 80 co. 3) rientra tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte dei Conti, nonostante tale concessione sia subordinata al previo accertamento dello stato invalidante.
Per chiarezza si ritiene opportuno riportare un passo della motivazione della succitata sentenza: “deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata infatti si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido;
nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello
Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62” (Cass. S.U. 21490/2010 cit.; in senso conforme cfr. Corte Conti, sez. giurisdizionale Lazio, sent. 865 del 05.12.13). La giurisdizione della Corte dei Conti in controversie introdotte ex art. 445 bis cpc in cui il petitum sostanziale della domanda proposta attiene proprio al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, è stato affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civile, Sez. Unite del 13.5.2021 n. 12903).
2.2. Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio che la domanda del ricorrente è chiaramente orientata al riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'art. 80 co.
3. L'oggetto reale della domanda concerne la spettanza o meno del beneficio contributivo, riconoscimento rispetto al quale l'azione di accertamento dello stato di invalidità superiore al 74% è meramente prodromica e strumentale.
In conclusione, acclarato che la domanda del ricorrente è sostanzialmente volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000 (e in quanto tale concerne una “questione pensionistica”) e considerato che lo stesso è dipendente pubblico, si ritiene che l'odierna controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti in conformità agli artt. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n.
1214.
3. Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti territorialmente competente cui il giudizio deve essere riassunto.
4. Il recente consolidarsi dell'orientamento della Corte in punto di giurisdizione con riferimento al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (v. Cassaz. Civile, Sez. Unite del 13.5.2021 n. 12903).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato il 28/10/2024, nella causa iscritta al n. 9401/2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario stante la giurisdizione della Corte dei Conti;
-rimette le parti dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nei termini di legge;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05.02.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05.02.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9401/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TARANTINO ANGELA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dai funzionari di istituto CP_1
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario al fine di ottenere il beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 L. 388/2000.
CP_
1.1. Costituitosi in giudizio, l' in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo quella della Corte dei Conti posto che il ricorrente è dipendente pubblico presso il Ministero della Giustizia.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2.Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo
Giudice o se, piuttosto la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214).
2.1 All'uopo occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Com'è noto, il succitato comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388 del 23.12.2000 stabilisce: “a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre
1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Dal chiaro tenore della riportata disposizione si evince che essa mira a riconoscere in favore dei dipendenti pubblici un beneficio previdenziale, precisamente contributivo. Tuttavia, la legge stessa subordina la concessione del suddetto beneficio contributivo al previo riconoscimento di uno stato qualificato di invalidità civile. Proprio la circostanza che il conseguimento del beneficio in esame sia subordinato al previo accertamento dello stato di invalidità del dipendente pubblico ha fatto sorgere il dubbio in merito alla giurisdizione.
In particolare, in giurisprudenza ci si è domandati se la Corte dei Conti, pacificamente competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il diritto alla pensione (compresi gli eventuali benefici contributivi) dei dipendenti pubblici, possa conoscere anche di controversie, del tipo di quella in esame, in cui il riconoscimento del beneficio necessita di un preventivo accertamento dello stato di invalidità del lavoratore.
Tale problematica è stata portata al vaglio della Corte di Cassazione, la quale, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie identica a quella odierna, nella sent. n. 21490/2010 ha concluso nel senso che la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (di cui all'art. 80 co. 3) rientra tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte dei Conti, nonostante tale concessione sia subordinata al previo accertamento dello stato invalidante.
Per chiarezza si ritiene opportuno riportare un passo della motivazione della succitata sentenza: “deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata infatti si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido;
nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello
Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62” (Cass. S.U. 21490/2010 cit.; in senso conforme cfr. Corte Conti, sez. giurisdizionale Lazio, sent. 865 del 05.12.13). La giurisdizione della Corte dei Conti in controversie introdotte ex art. 445 bis cpc in cui il petitum sostanziale della domanda proposta attiene proprio al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, è stato affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civile, Sez. Unite del 13.5.2021 n. 12903).
2.2. Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio che la domanda del ricorrente è chiaramente orientata al riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'art. 80 co.
3. L'oggetto reale della domanda concerne la spettanza o meno del beneficio contributivo, riconoscimento rispetto al quale l'azione di accertamento dello stato di invalidità superiore al 74% è meramente prodromica e strumentale.
In conclusione, acclarato che la domanda del ricorrente è sostanzialmente volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000 (e in quanto tale concerne una “questione pensionistica”) e considerato che lo stesso è dipendente pubblico, si ritiene che l'odierna controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti in conformità agli artt. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n.
1214.
3. Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti territorialmente competente cui il giudizio deve essere riassunto.
4. Il recente consolidarsi dell'orientamento della Corte in punto di giurisdizione con riferimento al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (v. Cassaz. Civile, Sez. Unite del 13.5.2021 n. 12903).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato il 28/10/2024, nella causa iscritta al n. 9401/2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario stante la giurisdizione della Corte dei Conti;
-rimette le parti dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nei termini di legge;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05.02.2025
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Dott. Monica Sgarro