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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34793/2024 N. R.G. 34793/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34793/2024 R.G. promossa da: (succeduta a in persona del Parte_1 Parte_2 suo procuratore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia 10, presso lo studio dell'avv. Luca Candiani, che la rappresenta e difende per procura generale in atti RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Massa, Viale E Chiesa 15, presso lo studio dell'avv. Daniele Calvani, che la rappresenta e difende per delega in atti RESISTENTE OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili CONCLUSIONI: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune, così giudicare. Nel merito
1) Accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, di cui in narrativa, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto medesimo, per inadempimento dell'utilizzatrice.
2) Condannare C.F. , con sede in LU (SP) Via Laghi e Foce 16, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare in favore della ricorrente l'immobile, di cui in narrativa e di seguito descritto, libero da persone e cose, in perfetto stato di conservazione, munito di tutte le sue pertinenze, rifiniture ed impianti. Descrizione originaria dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, come da atto di compravendita
“Comune di TO (SP), Via dei Laghi n. 16, e precisamente: fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra, da cielo a terra con tutti i vani ed i membri che lo compongono, costituito da: al piano terra (primo fuori terra) ampio locale principale oltre vani accessori tra i quali magazzini, spogliatoi, mensa locali tecnici e due tettoie, al piano primo ( secondo fuori terra) oltre locali ad uso ufficio, disimpegno e servizi, e resede pertinenziale esclusivo con entrostanti centrale termica e cabina elettrica. Rap-presentato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Fg. 11 n. 378 e n. 953 (graffati)
– Via Laghi n. 16, T 1 – cat. D/7, senza consistenza né classe, R.C. euro 10.318,81”.
pagina 1 di 6 Descrizione attuale dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, come da visura catastale
“Comune di LU (Codice: G143) – Provincia La Spezia – Foglio 11 Particella 378 – Categoria D/7- Rendita Euro 13.090,00 – Variazione nel classamento del 12.11.2015 Pratica n. SP0103878 in atti dal 12.11.2015 Variazione di classamento (n. 17125.1/2015)” il tutto salvo errori e come meglio identificabile in fatto, nonché come rappresentato ed evidenziato nella visura catastale prodotta sub doc. 15. 3) Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro 160.380,00 /annui dovuti da C.F. Controparte_1
, con sede in LU (SP) Via Laghi e Foce 16, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della
Parte_1 condanna al rilascio dei beni di cui ai punto 2) che precede. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa. In sede istruttoria Si formula riserva di ogni eventuale deduzione e produzione.” Per parte convenuta: “La propone domanda riconvenzionale avverso la Controparte_1 [...] in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore affinchè venga accertato il
Parte_1 credito vantato dall'odierna parte comparente verso la sulla base delle
Parte_1 motivazioni di cui al presente atto”.“Eccepisce in compensa ito con il credito vantato dalla come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c. determinato in base alla
Parte_1 situazione co gata alla missiva pec del 22.05.24 con ricalcolo dei mancati pagamenti dal 21.05.24 ad oggi (somma che in ogni caso, stante la notevole differenza con il credito vantato dalla verrà determinato in misura inferiore)”“In via subordinata si Controparte_1 chiede la condanna della al pagamento della somma di € 200.695,42 o di altra
Parte_1 somma che verrà determi
“Si insiste per il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. S0017110 stante l'insussistenza di alcun credito da parte della nei confronti della Parte_1 [...] delle conseguenti domande di rila l pagamento dell CP_1 richiesta per l'occupazione arbitraria dell'immobile”.“Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa”. Si chiede sin d'ora la nomina di competente CTU affinchè proceda al ricalcolo della quota di interessi delle rate scadute fino al 01.12.2022 al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. al fine di determinare il credito vantato dalla concedendo allo stesso ampi poteri Controparte_1 al fine di richiedere alle parti in causa il umentazione mancante ai fini di facilitare l'espletamento del relativo incarico”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, (d'ora innanzi denominata anche Concedente) ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Milano di condannare la resistente al rilascio dell'immobile oggetto di locazione finanziaria in forza di contratto n. S0017110 del 13 maggio 2010 ( sito nel “Comune di TO (SP), Via dei Laghi n. 16, e precisamente: fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra, da cielo a terra con tutti i vani ed i membri che lo compongono, costituito da: al piano terra (primo fuori terra) ampio locale principale oltre vani accessori tra i quali magazzini, spogliatoi, mensa locali tecnici e due tettoie, al piano primo ( secondo fuori terra) oltre locali ad uso ufficio, disimpegno e servizi, e resede pertinenziale esclusivo con entrostanti centrale termica e cabina elettrica. Rap-presentato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Fg. 11 n. 378 e n. 953 (graffati) – Via Laghi n. 16, T 1 – cat. D/7, senza consistenza né classe, R.C. euro 10.318,81”) concluso da Parte_2
(poi divenuta per effetto di scissione del 12.04.2019) con
[...] Parte_1 CP_2 pagina 2 di 6 (che, a seguito di variazione di denominazione e Controparte_3 successivamente di forma giuridica diveniva la quale cedeva il contratto ad Controparte_4 previo accertamento dell'inadempimento dell'Utilizzatrice alle Controparte_1 obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di leasing con conseguente risoluzione di diritto del contratto, o, in via di subordine, di risoluzione giudiziale. La ricorrente, inoltre, ha chiesto che sia fissata una somma di denaro, da determinarsi in via di equità e comunque in un importo non inferiore ad € 160.380,00 annui, per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dei beni in questione. La parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di locazione, contestando l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento del credito vantato nei confronti della Concedente ed eccependolo in compensazione con il credito vantato da
[...]
In via di subordine, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento Parte_1 della somma di € 200.695,42 o di altra determinata in sede di CTU. All'udienza del 16.01.2025, le parti venivano invitate dal giudice a valutare una soluzione concordata della vicenda e, stante la loro dichiarata disponibilità, la causa era rinviata all'udienza del 19.02.2025, in occasione della quale, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo, le parti, rappresentate le loro ragioni, invitate a precisare le conclusioni, hanno svolto una breve discussione, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione. La domanda attorea risulta fondata e pertanto va accolta, mentre la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente è infondata e conseguentemente va respinta, per le seguenti ragioni. Va, innanzitutto, rilevato come dalla documentazione in atti emerge che la società
[...] cui poi è succeduta la in data Parte_2 Parte_1
13.05.2010 ha sottoscritto (v. doc. 3 ricorrente) con (cui Controparte_5 poi subentrava il 16.12.2021, a seguito dei fatti sopra descritti) il contratto Controparte_1 di leasing n. S/0017110, con cui ha concesso in locazione finanziaria il compendio immobiliare sito in TO (SP), Via Laghi 16, come meglio descritto nel contratto di locazione finanziaria e nel collegato atto di compravendita (v. doc. 4 ricorrente). La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing ed all'acquisto dell'immobile da parte della Concedente (v. art. 3 compravendita doc. 4 ricorrente). La ricorrente ha, poi, allegato l'inadempimento della Utilizzatrice in ordine al pagamento di diversi canoni di leasing (v. doc. 7 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 137 l. 124/17, con PEC del 22.05.2024 (doc. 8), con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile. Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero da persone e cose. Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, ciò è quanto è avvenuto: parte ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo copia del contratto di leasing sottoscritto tra le parti ed allegando la contestazione dell'inadempimento indirizzata all'Utilizzatrice mentre, quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha contestato il diritto fatto valere dalla Concedente, svolgendo altresì domanda riconvenzionale. La resistente ha, infatti, contestato l'invocata risoluzione della locazione finanziaria, Parte affermando l'inesistenza di alcun credito da parte di e, conseguentemente, opponendosi alle domande di rilascio di immobile e di pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza del provvedimento ex adverso domandato. In particolare, le ragioni avanzate dalla resistente si fondano sull'asserita presenza di
”anomalie in violazione dell'art. 1346 c.c. e 117 commi 1 e 4 TUB”, con riguardo alla clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di leasing. Nello specifico, la ricorrente contesta l'indeterminatezza della clausola di interessi, poiché nel contratto di leasing e nel documento di sintesi, a suo dire, non risulterebbe indicato il divisore utilizzato, invocando perciò l'applicazione dell'interesse sostitutivo previsto ex art. 117, comma 7 TUB e allegando a sostegno una perizia di parte (doc. 2 resistente) Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita proprio dalla disamina del documento n. 2 prodotto dalla ricorrente, laddove è chiaramente individuato il divisore utilizzato, indicato in 360 giorni. Conseguentemente, la doglianza avanzata dalla resistente risulta infondata e, pertanto, la richiesta di ricalcolo al tasso sostitutivo va rigettata. La inoltre, lamenta come nel contratto di leasing, la clausola degli interessi Controparte_1 riporti solo il tasso annuale nominale (TAN) a non anche il tasso annuale effettivo (TAE), con la conseguenza che, anche in questo caso, dovrebbe trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 , comma 7 TUB. La doglianza non è meritevole di accoglimento. Invero, va ricordato come in argomento si vedano contrapposte due tesi giurisprudenziali: i) la prima, che afferma la necessità di indicare il TAEG/ISC in tutti i contratti di leasing finanziario, ii) la seconda, che circoscrive, invece, l'obbligatorietà dell'indicazione del TAEG/ISC ai soli contratti di leasing sottoscritti da soggetti consumatori. Va, sul punto, evidenziata una assoluta prevalenza del secondo orientamento, condiviso anche dallo scrivente giudice, che fonda la propria ratio sul fatto che, a differenza delle altre forme di finanziamento, nel leasing finanziario l'utilizzatore riceve in godimento un bene contro il pagamento di un canone mensile e non una somma di denaro come avviene, invece, nei contratti più tipici del credito bancario. La conseguenza di tale difformità strutturale è l'inapplicabilità al leasing finanziario delle norme del T.U.B., che impongono quell'indicazione se non nella limitata ed eccezionale ipotesi regolata dall'art. 125 bis, ovvero allorquando la locazione finanziaria sia conclusa con un consumatore, poiché in questo caso, in applicazione dell'univoco indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, è quest'ultima evenienza a caratterizzare e dare l'impronta al contratto, prevalendo su ogni altro aspetto negoziale, in termini di tutela ampliata al maggior limite possibile del contraente debole per antonomasia. Ma non è il caso in esame in cui l'utilizzatrice è una società. Si osservi, inoltre, come il leasing finanziario è assoggettato alle disposizioni della delibera CICR 4.03.2003, che prevede la sola indicazione del tasso interno di attualizzazione (TAN)
pagina 4 di 6 senza fare alcun riferimento al TAEG/ISC, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti di leasing, l'unico elemento da indicare in contratto è proprio il tasso leasing (Cass. Civ. n. 12889 del 13.05.2021). La Corte ha peraltro precisato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. In sintesi, la decisione afferma che ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma 7 TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida – e determinabile – se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia ricorda che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (cfr. Cass., 19/05/2010, n. 12276). E dunque, sulla scorta di tali principi, la decisione in commento statuisce che il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB – e l'applicazione del relativo comma 7 – sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso. Nel caso in esame, tuttavia, il tasso leasing risulta certamente individuato e, come detto, è l'unico che, per le ragioni sopra riportate, andava indicato. La resistente, infine, contesta la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione applicata al leasing in oggetto (se semplice o composta), richiamando anche in questo caso, a supporto di tale asserzione, la perizia di parte prodotta e concludendo per la violazione delle disposizioni imperative di cui agli artt. 1346 cc, 1248 c.c. e dell'art. 117 TUB. invoca, infatti, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, che afferma Controparte_1 sarebbero verificabili solo da un tecnico con specifiche competenze, ma non da un normale cliente. Ebbene, anche in tal caso, la doglianza non è fondata. Occorre sul punto osservare come il contratto stipulato tra le parti contenga tutti i dati necessari per comprendere il regime di capitalizzazione applicato al contratto in questione e, cioè: la durata dell'operazione, il numero dei canoni, la periodicità e la decorrenza, l'ammontare, il tasso leasing, il parametro di variabilità del tasso e, in allegato, la formula per il calcolo dell'indicizzazione. Gli elementi contrattuali sono stati, dunque, tutti determinati o, comunque, erano determinabili, con la conseguenza che il contratto non risulta certamente invalido sotto il profilo della mancanza dell'oggetto. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, devono essere respinte tutte le domande riconvenzionali ed eccezioni svolte della resistente, compresa l'eccezione di compensazione che in mancanza di accertamento del controcredito asseritamente vantato dalla convenuta non può essere accolta. Risulta, invece, documentalmente provato e non contestato l'inadempimento contrattuale dell'Utilizzatrice la quale, alla data di ricezione della comunicazione di risoluzione del pagina 5 di 6 contratto di locazione finanziaria per cui è causa, avvenuta il 22.05.2024 (v. doc. 8 ricorrente), aveva omesso il pagamento dei canoni dal 01.01.2023. Correttamente, dunque, il contratto di locazione finanziaria deve ritenersi risolto, ai sensi dell'art. 1, comma 137, L. 124/17, in quanto alla data di contestazione dell'inadempimento 22.05.2024, non erano stati corrisposti dall'Utilizzatore oltre sei canoni di locazione. La resistente deve, poi, essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile. La Concedente ha chiesto, infine, di condannare l'Utilizzatrice al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, somma che viene quantificata dalla parte in € 160.380,00 all'anno. La domanda va accolta, nei termini di seguito precisati. Invero, l'art. 614-bis c.p.c. attribuisce alla parte interessata all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, la possibilità di chiedere al giudice la condanna del debitore ad una somma pecuniaria, che può essere negata solo laddove ciò sia manifestamente iniquo, ma nella fattispecie nulla è stato dedotto in tal senso. Ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 614-bis c.p.c., dunque, l'ammontare della somma viene determinato in € 8.910,00 mensili, applicando il doppio dei valori locativi medi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (€ 2,25/mq per l'intero complesso immobiliare 1.980 mq docc.9-10), attesa la natura sanzionatoria dell'istituto. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria nonché della scarsa complessità delle questioni trattate ed applicando i parametri medi relativi al valore della causa, eliminando la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1
a. accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 22.5.2024 del contratto di leasing n. S0017110 per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o chiunque altro ne abbia la detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente, libero e vuoto di persone e cose, meglio descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento di € 8.910,00 al mese, in valori attuali, a titolo di Controparte_1 indennità di occupazione dell'immobile, dalla pubblicazione della sentenza sino al rilascio effettivo del medesimo;
c. rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione svolte dalla convenuta;
c. condanna a rimborsare alla le spese di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella somma di € 5.810,00, per compenso ed € 1.713,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34793/2024 R.G. promossa da: (succeduta a in persona del Parte_1 Parte_2 suo procuratore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia 10, presso lo studio dell'avv. Luca Candiani, che la rappresenta e difende per procura generale in atti RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Massa, Viale E Chiesa 15, presso lo studio dell'avv. Daniele Calvani, che la rappresenta e difende per delega in atti RESISTENTE OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili CONCLUSIONI: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune, così giudicare. Nel merito
1) Accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, di cui in narrativa, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto medesimo, per inadempimento dell'utilizzatrice.
2) Condannare C.F. , con sede in LU (SP) Via Laghi e Foce 16, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare in favore della ricorrente l'immobile, di cui in narrativa e di seguito descritto, libero da persone e cose, in perfetto stato di conservazione, munito di tutte le sue pertinenze, rifiniture ed impianti. Descrizione originaria dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, come da atto di compravendita
“Comune di TO (SP), Via dei Laghi n. 16, e precisamente: fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra, da cielo a terra con tutti i vani ed i membri che lo compongono, costituito da: al piano terra (primo fuori terra) ampio locale principale oltre vani accessori tra i quali magazzini, spogliatoi, mensa locali tecnici e due tettoie, al piano primo ( secondo fuori terra) oltre locali ad uso ufficio, disimpegno e servizi, e resede pertinenziale esclusivo con entrostanti centrale termica e cabina elettrica. Rap-presentato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Fg. 11 n. 378 e n. 953 (graffati)
– Via Laghi n. 16, T 1 – cat. D/7, senza consistenza né classe, R.C. euro 10.318,81”.
pagina 1 di 6 Descrizione attuale dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. S0017110, come da visura catastale
“Comune di LU (Codice: G143) – Provincia La Spezia – Foglio 11 Particella 378 – Categoria D/7- Rendita Euro 13.090,00 – Variazione nel classamento del 12.11.2015 Pratica n. SP0103878 in atti dal 12.11.2015 Variazione di classamento (n. 17125.1/2015)” il tutto salvo errori e come meglio identificabile in fatto, nonché come rappresentato ed evidenziato nella visura catastale prodotta sub doc. 15. 3) Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro 160.380,00 /annui dovuti da C.F. Controparte_1
, con sede in LU (SP) Via Laghi e Foce 16, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della
Parte_1 condanna al rilascio dei beni di cui ai punto 2) che precede. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa. In sede istruttoria Si formula riserva di ogni eventuale deduzione e produzione.” Per parte convenuta: “La propone domanda riconvenzionale avverso la Controparte_1 [...] in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore affinchè venga accertato il
Parte_1 credito vantato dall'odierna parte comparente verso la sulla base delle
Parte_1 motivazioni di cui al presente atto”.“Eccepisce in compensa ito con il credito vantato dalla come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c. determinato in base alla
Parte_1 situazione co gata alla missiva pec del 22.05.24 con ricalcolo dei mancati pagamenti dal 21.05.24 ad oggi (somma che in ogni caso, stante la notevole differenza con il credito vantato dalla verrà determinato in misura inferiore)”“In via subordinata si Controparte_1 chiede la condanna della al pagamento della somma di € 200.695,42 o di altra
Parte_1 somma che verrà determi
“Si insiste per il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. S0017110 stante l'insussistenza di alcun credito da parte della nei confronti della Parte_1 [...] delle conseguenti domande di rila l pagamento dell CP_1 richiesta per l'occupazione arbitraria dell'immobile”.“Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa”. Si chiede sin d'ora la nomina di competente CTU affinchè proceda al ricalcolo della quota di interessi delle rate scadute fino al 01.12.2022 al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. al fine di determinare il credito vantato dalla concedendo allo stesso ampi poteri Controparte_1 al fine di richiedere alle parti in causa il umentazione mancante ai fini di facilitare l'espletamento del relativo incarico”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, (d'ora innanzi denominata anche Concedente) ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Milano di condannare la resistente al rilascio dell'immobile oggetto di locazione finanziaria in forza di contratto n. S0017110 del 13 maggio 2010 ( sito nel “Comune di TO (SP), Via dei Laghi n. 16, e precisamente: fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra, da cielo a terra con tutti i vani ed i membri che lo compongono, costituito da: al piano terra (primo fuori terra) ampio locale principale oltre vani accessori tra i quali magazzini, spogliatoi, mensa locali tecnici e due tettoie, al piano primo ( secondo fuori terra) oltre locali ad uso ufficio, disimpegno e servizi, e resede pertinenziale esclusivo con entrostanti centrale termica e cabina elettrica. Rap-presentato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Fg. 11 n. 378 e n. 953 (graffati) – Via Laghi n. 16, T 1 – cat. D/7, senza consistenza né classe, R.C. euro 10.318,81”) concluso da Parte_2
(poi divenuta per effetto di scissione del 12.04.2019) con
[...] Parte_1 CP_2 pagina 2 di 6 (che, a seguito di variazione di denominazione e Controparte_3 successivamente di forma giuridica diveniva la quale cedeva il contratto ad Controparte_4 previo accertamento dell'inadempimento dell'Utilizzatrice alle Controparte_1 obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di leasing con conseguente risoluzione di diritto del contratto, o, in via di subordine, di risoluzione giudiziale. La ricorrente, inoltre, ha chiesto che sia fissata una somma di denaro, da determinarsi in via di equità e comunque in un importo non inferiore ad € 160.380,00 annui, per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dei beni in questione. La parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di locazione, contestando l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento del credito vantato nei confronti della Concedente ed eccependolo in compensazione con il credito vantato da
[...]
In via di subordine, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento Parte_1 della somma di € 200.695,42 o di altra determinata in sede di CTU. All'udienza del 16.01.2025, le parti venivano invitate dal giudice a valutare una soluzione concordata della vicenda e, stante la loro dichiarata disponibilità, la causa era rinviata all'udienza del 19.02.2025, in occasione della quale, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo, le parti, rappresentate le loro ragioni, invitate a precisare le conclusioni, hanno svolto una breve discussione, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione. La domanda attorea risulta fondata e pertanto va accolta, mentre la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente è infondata e conseguentemente va respinta, per le seguenti ragioni. Va, innanzitutto, rilevato come dalla documentazione in atti emerge che la società
[...] cui poi è succeduta la in data Parte_2 Parte_1
13.05.2010 ha sottoscritto (v. doc. 3 ricorrente) con (cui Controparte_5 poi subentrava il 16.12.2021, a seguito dei fatti sopra descritti) il contratto Controparte_1 di leasing n. S/0017110, con cui ha concesso in locazione finanziaria il compendio immobiliare sito in TO (SP), Via Laghi 16, come meglio descritto nel contratto di locazione finanziaria e nel collegato atto di compravendita (v. doc. 4 ricorrente). La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing ed all'acquisto dell'immobile da parte della Concedente (v. art. 3 compravendita doc. 4 ricorrente). La ricorrente ha, poi, allegato l'inadempimento della Utilizzatrice in ordine al pagamento di diversi canoni di leasing (v. doc. 7 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 137 l. 124/17, con PEC del 22.05.2024 (doc. 8), con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile. Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero da persone e cose. Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, ciò è quanto è avvenuto: parte ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo copia del contratto di leasing sottoscritto tra le parti ed allegando la contestazione dell'inadempimento indirizzata all'Utilizzatrice mentre, quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha contestato il diritto fatto valere dalla Concedente, svolgendo altresì domanda riconvenzionale. La resistente ha, infatti, contestato l'invocata risoluzione della locazione finanziaria, Parte affermando l'inesistenza di alcun credito da parte di e, conseguentemente, opponendosi alle domande di rilascio di immobile e di pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza del provvedimento ex adverso domandato. In particolare, le ragioni avanzate dalla resistente si fondano sull'asserita presenza di
”anomalie in violazione dell'art. 1346 c.c. e 117 commi 1 e 4 TUB”, con riguardo alla clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di leasing. Nello specifico, la ricorrente contesta l'indeterminatezza della clausola di interessi, poiché nel contratto di leasing e nel documento di sintesi, a suo dire, non risulterebbe indicato il divisore utilizzato, invocando perciò l'applicazione dell'interesse sostitutivo previsto ex art. 117, comma 7 TUB e allegando a sostegno una perizia di parte (doc. 2 resistente) Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita proprio dalla disamina del documento n. 2 prodotto dalla ricorrente, laddove è chiaramente individuato il divisore utilizzato, indicato in 360 giorni. Conseguentemente, la doglianza avanzata dalla resistente risulta infondata e, pertanto, la richiesta di ricalcolo al tasso sostitutivo va rigettata. La inoltre, lamenta come nel contratto di leasing, la clausola degli interessi Controparte_1 riporti solo il tasso annuale nominale (TAN) a non anche il tasso annuale effettivo (TAE), con la conseguenza che, anche in questo caso, dovrebbe trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 , comma 7 TUB. La doglianza non è meritevole di accoglimento. Invero, va ricordato come in argomento si vedano contrapposte due tesi giurisprudenziali: i) la prima, che afferma la necessità di indicare il TAEG/ISC in tutti i contratti di leasing finanziario, ii) la seconda, che circoscrive, invece, l'obbligatorietà dell'indicazione del TAEG/ISC ai soli contratti di leasing sottoscritti da soggetti consumatori. Va, sul punto, evidenziata una assoluta prevalenza del secondo orientamento, condiviso anche dallo scrivente giudice, che fonda la propria ratio sul fatto che, a differenza delle altre forme di finanziamento, nel leasing finanziario l'utilizzatore riceve in godimento un bene contro il pagamento di un canone mensile e non una somma di denaro come avviene, invece, nei contratti più tipici del credito bancario. La conseguenza di tale difformità strutturale è l'inapplicabilità al leasing finanziario delle norme del T.U.B., che impongono quell'indicazione se non nella limitata ed eccezionale ipotesi regolata dall'art. 125 bis, ovvero allorquando la locazione finanziaria sia conclusa con un consumatore, poiché in questo caso, in applicazione dell'univoco indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, è quest'ultima evenienza a caratterizzare e dare l'impronta al contratto, prevalendo su ogni altro aspetto negoziale, in termini di tutela ampliata al maggior limite possibile del contraente debole per antonomasia. Ma non è il caso in esame in cui l'utilizzatrice è una società. Si osservi, inoltre, come il leasing finanziario è assoggettato alle disposizioni della delibera CICR 4.03.2003, che prevede la sola indicazione del tasso interno di attualizzazione (TAN)
pagina 4 di 6 senza fare alcun riferimento al TAEG/ISC, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti di leasing, l'unico elemento da indicare in contratto è proprio il tasso leasing (Cass. Civ. n. 12889 del 13.05.2021). La Corte ha peraltro precisato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. In sintesi, la decisione afferma che ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma 7 TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida – e determinabile – se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia ricorda che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (cfr. Cass., 19/05/2010, n. 12276). E dunque, sulla scorta di tali principi, la decisione in commento statuisce che il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB – e l'applicazione del relativo comma 7 – sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso. Nel caso in esame, tuttavia, il tasso leasing risulta certamente individuato e, come detto, è l'unico che, per le ragioni sopra riportate, andava indicato. La resistente, infine, contesta la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione applicata al leasing in oggetto (se semplice o composta), richiamando anche in questo caso, a supporto di tale asserzione, la perizia di parte prodotta e concludendo per la violazione delle disposizioni imperative di cui agli artt. 1346 cc, 1248 c.c. e dell'art. 117 TUB. invoca, infatti, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, che afferma Controparte_1 sarebbero verificabili solo da un tecnico con specifiche competenze, ma non da un normale cliente. Ebbene, anche in tal caso, la doglianza non è fondata. Occorre sul punto osservare come il contratto stipulato tra le parti contenga tutti i dati necessari per comprendere il regime di capitalizzazione applicato al contratto in questione e, cioè: la durata dell'operazione, il numero dei canoni, la periodicità e la decorrenza, l'ammontare, il tasso leasing, il parametro di variabilità del tasso e, in allegato, la formula per il calcolo dell'indicizzazione. Gli elementi contrattuali sono stati, dunque, tutti determinati o, comunque, erano determinabili, con la conseguenza che il contratto non risulta certamente invalido sotto il profilo della mancanza dell'oggetto. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, devono essere respinte tutte le domande riconvenzionali ed eccezioni svolte della resistente, compresa l'eccezione di compensazione che in mancanza di accertamento del controcredito asseritamente vantato dalla convenuta non può essere accolta. Risulta, invece, documentalmente provato e non contestato l'inadempimento contrattuale dell'Utilizzatrice la quale, alla data di ricezione della comunicazione di risoluzione del pagina 5 di 6 contratto di locazione finanziaria per cui è causa, avvenuta il 22.05.2024 (v. doc. 8 ricorrente), aveva omesso il pagamento dei canoni dal 01.01.2023. Correttamente, dunque, il contratto di locazione finanziaria deve ritenersi risolto, ai sensi dell'art. 1, comma 137, L. 124/17, in quanto alla data di contestazione dell'inadempimento 22.05.2024, non erano stati corrisposti dall'Utilizzatore oltre sei canoni di locazione. La resistente deve, poi, essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile. La Concedente ha chiesto, infine, di condannare l'Utilizzatrice al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, somma che viene quantificata dalla parte in € 160.380,00 all'anno. La domanda va accolta, nei termini di seguito precisati. Invero, l'art. 614-bis c.p.c. attribuisce alla parte interessata all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, la possibilità di chiedere al giudice la condanna del debitore ad una somma pecuniaria, che può essere negata solo laddove ciò sia manifestamente iniquo, ma nella fattispecie nulla è stato dedotto in tal senso. Ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 614-bis c.p.c., dunque, l'ammontare della somma viene determinato in € 8.910,00 mensili, applicando il doppio dei valori locativi medi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (€ 2,25/mq per l'intero complesso immobiliare 1.980 mq docc.9-10), attesa la natura sanzionatoria dell'istituto. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria nonché della scarsa complessità delle questioni trattate ed applicando i parametri medi relativi al valore della causa, eliminando la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1
a. accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 22.5.2024 del contratto di leasing n. S0017110 per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o chiunque altro ne abbia la detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente, libero e vuoto di persone e cose, meglio descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento di € 8.910,00 al mese, in valori attuali, a titolo di Controparte_1 indennità di occupazione dell'immobile, dalla pubblicazione della sentenza sino al rilascio effettivo del medesimo;
c. rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione svolte dalla convenuta;
c. condanna a rimborsare alla le spese di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella somma di € 5.810,00, per compenso ed € 1.713,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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