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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/01/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 1606/2023 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 26.01.2024
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
P.Q.M.
decide la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 1606/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera”, vertente
TRA
cod. , in persona del legale rapp.te.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Filippo Freda (cod. fisc. - indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._1 Email_1
in Avellino, alla Contrada Archi n. 10, Parco Gilia, è elett.te domiciliata
OPPONENTE
E
(cod. fisc. , titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Alfonso Vocca
(cod. fisc. )- indirizzo pec: C.F._3 Email_2
presso il cui studio, in Sant'Anastastia (NA), al Viale A. Corelli, Parco Poggio
Verde, è elett.te domiciliato
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo legale rapp.te p.t, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 323 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 17.03.2023 (giudizio n. 681/2023 R.G.) e notificatole il 20.03.23. Con tale decreto, era stato ingiunto alla predetta Società, quale corrispettivo per l'attività di ricerca e selezione di agenti e procacciatori attivi nel campo della raccolta pubblicitaria, svolta dal 7.10.22 fino al 6.01.23, il pagamento, in favore di , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
ditta individuale della somma di Euro Controparte_2
3.394,00, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo, spese della procedura ed accessori, come per legge.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: in via preliminare, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per l'incompetenza per valore del Giudice adito con il ricorso monitorio, per essere, competente, l'Ufficio del Giudice di
Pace di Avellino;
- nel merito, l'illegittimità del D.I. per violazione del disposto di cui agli artt. 633 e 634, II comma, c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
pag. 2/5 Chiedeva, quindi: in via preliminare, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con la consequenziale revoca dello stesso e condanna dell'opposto alle spese del giudizio;
- in subordine e nel merito, dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio CP_1
, nella qualità, il quale, in via principale, aderiva all'eccezione di
[...]
incompetenza per valore sollevata dall'opponente, invocando la compensazione delle spese per la scusabilità dell'errore in cui era incorso. In subordine, insisteva nella fondatezza della sua pretesa creditoria e nella condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Alla luce dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente è fondata, per cui va dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Giudice di Pace di Avellino.
In accoglimento di tale eccezione, il D.I opposto va revocato, in quanto emesso da Giudice incompetente (Cassazione civile, sezione II, ordinanza n.
15988 del 7 giugno 2023), con assegnazione alle parti del termine previsto dall'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del giudizio, concernente l'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria, innanzi al giudice territorialmente competente (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1121).
Invero, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della parte opposta di adesione all'eccezione di incompetenza (cfr. Cass. 9035/2019) e non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'art. 38, comma 2,
c.p.c..
pag. 3/5 Il disposto di cui all'art. 38, II comma, c.p..c. è applicabile solo nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale derogabile (Cassazione civile , sez. VI ,
08/06/2016 , n. 11764).
In sostanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.”(ex multis,
Cassazione civile, ordinanza n. 18753/2022).
Quanto alle spese di lite, va osservato che, in caso di adesione della controparte all'eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il
Tribunale competente, senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo, al contrario, provvedere sulle spese, applicando il criterio della soccombenza, in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile (Cassazione civile, ordinanza n. 17187 del 26/06/2019).
In forza dei suindicati principi giurisprudenziali, le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da Euro 1.1010,00 a 5.200,00), dei parametri di cui al
D.M. 147/22, valori minimi (attesa l'adesione all'eccezione dell'opposto e la definizione in rito della controversia), e delle fasi effettivamente espletate
(esclusa, dunque, la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del suo legale rapp.te p.t., ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la propria incompetenza per valore ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo, per essere competente il Giudice di Pace di Avellino;
2. per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 323/2023 e ne dispone la revoca;
3. assegna il termine di cui all'art. 50 c.p.c, per la riassunzione del giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino;
4. condanna , nella qualità di titolare della Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore della in persona del
[...] Parte_1
suo legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro
852,00, oltre Euro 76,00, per esborsi, Iva, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Filippo Freda, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 1606/2023 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 26.01.2024
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
P.Q.M.
decide la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 1606/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera”, vertente
TRA
cod. , in persona del legale rapp.te.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Filippo Freda (cod. fisc. - indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._1 Email_1
in Avellino, alla Contrada Archi n. 10, Parco Gilia, è elett.te domiciliata
OPPONENTE
E
(cod. fisc. , titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Alfonso Vocca
(cod. fisc. )- indirizzo pec: C.F._3 Email_2
presso il cui studio, in Sant'Anastastia (NA), al Viale A. Corelli, Parco Poggio
Verde, è elett.te domiciliato
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo legale rapp.te p.t, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 323 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 17.03.2023 (giudizio n. 681/2023 R.G.) e notificatole il 20.03.23. Con tale decreto, era stato ingiunto alla predetta Società, quale corrispettivo per l'attività di ricerca e selezione di agenti e procacciatori attivi nel campo della raccolta pubblicitaria, svolta dal 7.10.22 fino al 6.01.23, il pagamento, in favore di , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
ditta individuale della somma di Euro Controparte_2
3.394,00, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo, spese della procedura ed accessori, come per legge.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: in via preliminare, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per l'incompetenza per valore del Giudice adito con il ricorso monitorio, per essere, competente, l'Ufficio del Giudice di
Pace di Avellino;
- nel merito, l'illegittimità del D.I. per violazione del disposto di cui agli artt. 633 e 634, II comma, c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
pag. 2/5 Chiedeva, quindi: in via preliminare, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con la consequenziale revoca dello stesso e condanna dell'opposto alle spese del giudizio;
- in subordine e nel merito, dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio CP_1
, nella qualità, il quale, in via principale, aderiva all'eccezione di
[...]
incompetenza per valore sollevata dall'opponente, invocando la compensazione delle spese per la scusabilità dell'errore in cui era incorso. In subordine, insisteva nella fondatezza della sua pretesa creditoria e nella condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Alla luce dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente è fondata, per cui va dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Giudice di Pace di Avellino.
In accoglimento di tale eccezione, il D.I opposto va revocato, in quanto emesso da Giudice incompetente (Cassazione civile, sezione II, ordinanza n.
15988 del 7 giugno 2023), con assegnazione alle parti del termine previsto dall'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del giudizio, concernente l'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria, innanzi al giudice territorialmente competente (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1121).
Invero, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della parte opposta di adesione all'eccezione di incompetenza (cfr. Cass. 9035/2019) e non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'art. 38, comma 2,
c.p.c..
pag. 3/5 Il disposto di cui all'art. 38, II comma, c.p..c. è applicabile solo nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale derogabile (Cassazione civile , sez. VI ,
08/06/2016 , n. 11764).
In sostanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.”(ex multis,
Cassazione civile, ordinanza n. 18753/2022).
Quanto alle spese di lite, va osservato che, in caso di adesione della controparte all'eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il
Tribunale competente, senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo, al contrario, provvedere sulle spese, applicando il criterio della soccombenza, in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile (Cassazione civile, ordinanza n. 17187 del 26/06/2019).
In forza dei suindicati principi giurisprudenziali, le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da Euro 1.1010,00 a 5.200,00), dei parametri di cui al
D.M. 147/22, valori minimi (attesa l'adesione all'eccezione dell'opposto e la definizione in rito della controversia), e delle fasi effettivamente espletate
(esclusa, dunque, la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del suo legale rapp.te p.t., ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la propria incompetenza per valore ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo, per essere competente il Giudice di Pace di Avellino;
2. per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 323/2023 e ne dispone la revoca;
3. assegna il termine di cui all'art. 50 c.p.c, per la riassunzione del giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino;
4. condanna , nella qualità di titolare della Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore della in persona del
[...] Parte_1
suo legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro
852,00, oltre Euro 76,00, per esborsi, Iva, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Filippo Freda, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5