Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 5127/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MIGLIARI EMMA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Strada Nuova n. 53;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12.12.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore , nato Per_1
il 14.06.2016 a Pavia;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Il sig. continuerà ad occupare la casa familiare, mentre la Sig.ra si Parte_2 Pt_1
trasferirà - unitamente a - in altra abitazione, presso cui stabilirà la propria Per_1
residenza e quella del figlio e senza limitare il diritto di visita del padre.
pag. 1 di 7
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni riguardanti il figlio.
Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Ripartizione diritti di visita.
Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro che prevedono una Parte_2
distribuzione su turni e quindi anche di lavoro notturno e nel fine settimana, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio tipicamente per tre giorni consecutivi ogni due settimane, dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Ad ulteriore specificazione di quanto precede, il padre potrà tenere con sé il figlio quando i turni di lavoro prevederanno la combinazione di almeno due giorni di pausa consecutivi: in tali giorni il sig. potrà prendere all'uscita da scuola e Parte_2 Per_1 ivi ricondurlo alla mattina del terzo giorno successivo, anche avvalendosi dell'aiuto dei suoi familiari. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di stesso. Per_1
Nel caso in cui, rispetto alla turnazione mensile, l'orario di lavoro del sig. Parte_2 subisse modifiche, questi s'impegna a comunicare alla sig.ra tali cambiamenti Pt_1
con congruo anticipo, ove possibile.
C) Festività e vacanze estive.
Per quanto concerne le festività natalizie, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2
con il figlio i giorni di Natale e Santo Stefano, iniziando dal Natale 2024 e procedendo ad anni alterni.
In ogni caso, la sig.ra si rende disponibile a tenere il figlio presso di sé Pt_1 Per_1
nel caso in cui il padre sia impegnato dai turni di lavoro durante i giorni festivi, con diritto di questi al recupero dei giorni di visita appena possibile.
pag. 2 di 7 Analogamente, durante le vacanze pasquali il sig. avrà la facoltà di Parte_2
trascorrere con il figlio la sera di domenica, dalle ore 17 alle ore 21. trascorrerà Per_1
il giorno di Pasquetta con il padre e la madre ad anni alterni, fatti sempre salvi sempre gli impegni lavorativi del sig. Parte_2
Quanto alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, dove porteranno il figlio.
Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà Pt_1
darne notizia al sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date Parte_2
di partenza e ritorno.
D) Mantenimento del figlio . Per_1
Il Sig. s'impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per Parte_2
il mantenimento ordinario del figlio , la somma di Euro 300,00 a far data dal Per_1
deposito del presente ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, come per legge.
Detto importo sarà corrisposto alla sig.ra mediante bonifico ordinario su c/c Pt_1
bancario intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
E) Contributo alle spese straordinarie.
Il Sig. rimborserà alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Parte_2 Pt_1
dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del Per_1
documento fiscale comprovante la relativa spesa e viceversa, qualora la spesa venga sostenuta, con le medesime modalità, dal sig. Parte_2
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
pag. 3 di 7 Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Quanto alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie si rinvia all'elencazione contenuta negli accordi quadro sottoscritti dal Tribunale di Pavia e dall'Ordine degli avvocati che i ricorrenti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto.
Il sig. s'impegna a inserire il figlio nella propria polizza sanitaria, Parte_2 Per_1
entro e non oltre la data di deposito del presente ricorso, sostenendo il relativo premio di Euro 48,00 al mese.
Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi di cui a Parte_2 punti D) e E) nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso diverrà maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente.
F) Rapporti di collaborazione fra genitori.
I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. S'impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I genitori sono pacificamente d'accordo sul fatto che prosegua la frequentazione Per_1
sia con la famiglia della sig.ra in particolare con i nonni materni (i nonni paterni Pt_1
non sono più in vita), sia con la sorella , prima figlia del sig. oltre Per_2 Parte_2
che con la sorella e nipote di quest'ultimo.
G) Consenso al rinnovo dei documenti.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
H) Rapporti economici fra i ricorrenti.
I ricorrenti concordano sulla necessità di vendita della casa familiare di
[...]
per cui stanno conferendo incarico per la vendita. Parte_3
Le parti si accordano perché l'immobile, con le relative pertinenze, venga venduto al prezzo minimo di Euro 325.000,00.
pag. 4 di 7 Si specifica che, sino a quando la sig.ra non trasferirà la residenza in altra Pt_1
abitazione, unitamente al figlio , la stessa s'impegna a corrispondere l'importo del Per_1
50% della rata mensile del mutuo ipotecario della casa familiare.
Dopo il trasferimento della residenza, l'intera rata mensile del mutuo, di circa Euro
800,00, sarà a carico dal sig. che occuperà la casa fino alla data di stipula Parte_2
del rogito di compravendita.
Una volta realizzata la vendita, le parti si accordano sin d'ora affinché l'importo residuo dopo l'estinzione del mutuo venga diviso in parti uguali fra loro.
Qualora il sig. prima che venga presentata da terzi una proposta di acquisto Parte_2 della casa di conforme all'importo di cui al punto che precede, Parte_3 Pt_3
ottenga la liquidità necessaria per poter rilevare la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile della sig.ra e ottenga dalla banca mutuante le necessarie Pt_1
autorizzazioni perché possa intestarsi il mutuo fondiario rep. N. 2.289 – racc. n. 1691, le parti si accordano affinché la quota di comproprietà della sig.ra venga rilevata Pt_1
dal sig. Parte_2
A tal fine, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di Euro Parte_2 Pt_1
55.000,00, liberando contestualmente la sig.ra da ogni vincolo di mutuo e Pt_1 garanzia relativa all'immobile in parola.
I ricorrenti hanno già provveduto alla divisione bonaria di beni e suppellettili presenti nella casa familiare ed hanno diviso il saldo dei conti correnti e degli investimenti in parti uguali.
I) Spese personali Parte_2
Il sig. continuerà a corrispondere personalmente la rata di finanziamento Parte_2
pari ad Euro 314,14 al mese per il rimborso di un prestito contratto per necessità personali (doc. 11), la rata del prestito per l'acquisto dell'automobile di Parte_4
Euro 300,00 mensili (doc. 12), l'importo di Euro 350,00 per il mantenimento della prima figlia , oltre Euro 500,00 al mese per la retta universitaria della stessa. Per_2
Gli accordi per il mantenimento di sono ancora in corso di definizione, ma il Per_2
sig. li sta già puntualmente onorando. Parte_2
pag. 5 di 7 Le parti si accordando affinché il sig. trattenga i rimborsi per la Parte_2
ristrutturazione della casa di , pari a circa Euro 7.800,00 annui (doc. Parte_3
8), sino alla scadenza.
J) Spese personali Bianchi.
Quanto alla sig.ra la stessa sosterrà le spese relative allo stipulando contratto Pt_1
di locazione.
Ad eccezione del 50% della rata di mutuo che sosterrà sino a che non abbandonerà la casa familiare secondo gli accordi, la sig.ra non ha altre voci di debito. Pt_1
K) Assegno unico.
Le parti si accordano altresì affinché la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno Pt_1 unico per figlio minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art.473 bis,51 III comma c.p.c., dichiarando di rinunciare reciprocamente al deposito di ogni eventuale altra;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 18.02.2025
pag. 6 di 7 Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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