Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625 , e' ratificato a norma dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , con la seguente modifica:
All'art. 1 alle parole: "di cui all' art. 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 " sono sostituite le parole: "di cui all' art. 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 ".
Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625 , e' ratificato a norma dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , con la seguente modifica:
All'art. 1 alle parole: "di cui all' art. 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 " sono sostituite le parole: "di cui all' art. 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 ".