Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
, ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
CP_2 CodiceFiscale_2
), Controparte_3 CodiceFiscale_3
), Controparte_4 CodiceFiscale_4
, ), Controparte_5 CodiceFiscale_5
CP_6 CodiceFiscale_6
), CP_7 CodiceFiscale_7 tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 Venezia Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 601/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 11/10/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 581/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 4/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In subordine: - dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti per il periodo ante quinquennio (computato dalla notifica del ricorso). Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi.
1
[...]
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario d Pt_1 generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate
* Motivi della decisione
1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di Venezia ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 10, 3 dei quali sono pervenuti con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” con qualifica di marinaio, chiedevano: Parte_1
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte [indennità pro tempore”,
“indennità turnisti”, “indennità di presenza”, “incentivazione biglietti imob”, “aggi palmari vendita”, “aggi palmari controlli”];
➢ Venisse quindi accertato il proprio diritto a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Venezia, quindi, dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione, affermava la sussistenza del diritto, in capo ai lavoratori, al pagamento per ogni giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti Imob (voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli (voce 1071), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato, nei limiti della prescrizione dal 18/7/2007, e con le precisazioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Pronunciava infine condanna al pagamento e rifusione delle spese liquidate in
€ 2.300 maggiorati del 30% per ogni ricorrente oltre al primo oltre accessori.
2 1.1. In particolare il Tribunale di Venezia, rigettata l'eccezione di prescrizione (in motivazione) e tuttavia affermata la prescrizione in dispositivo con riferimento ai crediti sorti anteriormente al 18/7/2007, rilevava:
➢ come la previsione contrattuale di esclusione dal calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale di alcune voci si ponesse in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/881 e con la sua norma di recepimento all'interno dell'ordinamento Italiano, l'art. 10 D.Lgs. 66/032, così come interpretate (in termini vincolanti) dalla Corte di Giustizia3, da ultimo con sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C- 514/20 DS c/ e (in termini non vincolanti) dalla Corte di Per_1
Cassazione (cfr. Cass. civ. 22401/2020, 13425/2019)ii;
➢ come, infatti, la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ come solo alcune delle indennità richieste dai lavoratori [indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura non irrisoria, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate4
3 ed ove non conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie5;
mancata contestazione sul punto dell che l'indennità sia intrinsecamente destinate a coprire un disagio del Pt_1 personale mobile, e della circostanza c ta di indennità che fa comunque parte integrante della retribuzione;
10. - INDENNITÀ DI TURNO PER L'AVVICENDAMENTO. Tale indennità ( voce 1047 in busta paga) prevista dall'Accordo Aziendale 18/12/1987 e dell'Accordo aziendale 18/1/2008, non deve essere ricompresa nella retribuzione delle ferie in quanto i predetti Accordi aziendali fanno riferimento a tutto il personale;
inoltre non si tratta di indennità legata alla specifica mansione ma alla modalità con cui viene organizzato il lavoro, rimessa al datore di lavoro, cioè a come viene distribuito l'orario;
11. - COMPENSO AGGIUNTIVO denominato “PRO TEMPORE” ( in busta paga voce 1045). Tale compenso è previsto dall' Accordo aziendale 17/4/1981 che al punto 4 prevede “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro, in virtù della specificità del servizio lagunare di Venezia – ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia – sia riconosciuto al personale di ruolo del settore di navigazione, per le effettive giornate di prestazione, un compenso aggiuntivo convenzionale individuabile nell'importo settimanale paria quello di numero tre ore di retribuzione ordinaria, a decorrere dalla data dell'accordo. (...) “. Nel Protocollo in data 27/7/1981 di applicazione del predetto Accordo Aziendale 17/4/1981 si è poi previsto che “ a) il pro tempore di cui al p. 4 dell'accordo va corrisposto anche agli agenti che, avendo qualifica di navigazione ed essendo fisicamente idonei, operano in mobilità extraziendale o aziendale;
b) il pro tempore non al personale che, avente qualifica di navigazione ed essendo stato dichiarato inidoneo definitivo o temporaneo, non presti la propria opera nell'esercizio della navigazione;
c) il pro tempore compete in tutti i casi di permessi straordinari retributivi per qualunque motivo concessi ( per rappresentanza sindacale, per donazioni di sangue, per lutti familiari, per esami scolastici ecc.) ( docc. 18 fogli 6). Inoltre la Circolare 18/7/1981 prot. 23850 ha precisato che il compenso in esame spetta a “ a) gli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione;
b) gli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione e che “ A seguito di contatti con gli uffici operativi (...) si è individuato come tecnicamente più conveniente l'erogazione di un importo pari a quello di ½ h. di retribuzione ordinaria individuale per ogni turno completo di navigazione prestato, come da verbale di riunione sindacale del 14/5/1981. In caso di prestazione inferiore alla durata del turno assegnato, si farà luogo a corrispondente riduzione dell'importo come sopra individuato. Il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva prestazione ( sono quindi escluse le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito e non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.) (...)” ( doc. 18 fogli 8-9). Nonostante le previsioni di erogazione solo in caso di effettiva presenza in servizio, trattasi di elemento che deve essere ricompreso nella retribuzione per le ferie in quanto strettamente legato all'attività di navigazione, peraltro nella particolare condizione della Laguna veneziana;
12. - (I) INCENTIVAZIONE (voce 1019), (II) CP_8 Controparte_9 (voce 1063) e (III) (voce 1071) Controparte_10 10/02/2012: (I) la duti a bordo, come da primo paragrafo (riportante le percentuali) di p. 2 del citato accordo;
(II) la seconda è prevista dal secondo paragrafo di p. 2, laddove si parla di erogazione legata alla presenza, pari ad € 1,50 al giorno, di cui 1,00 in misura anticipata e 0,50 a consuntivo;
(III) la terza è prevista dal terzo paragrafo di p. 2, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. I ricorrenti evidenziano che si tratta di indennità che comportano erogazioni mensili di € 45,00. Tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di un incomodo dato dal maneggio del palmare, dalla vendita di biglietti e dai controlli effettuati sui titoli di viaggio dei passeggeri, riservata esclusivamente ai marinai e quindi strettamente legato alla sua mansione, posto che il marinaio “ svolge attività marinaresche nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi”. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22/5/2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del 14/10/2021 in RG 1666/2021)>>. 5 <si rileva a questo proposito per un verso che la fa frequente riferimento al concetto di pt_2 quanto alla rilevanza della dissuasivit e atro ver livello retribuzione giornaliera mensile l costituito dalle indennit in parola non poco momento si tratta voci incidono almeno il>4 ➢ come il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale dovesse essere in ogni caso limitato al periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane - da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni - di modo che il conteggio deve così essere effettuato: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite di 4 settimane annuali, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). Dovrà poi essere detratto, a far data dall'1.7.2022, l'importo di € 8,00 corrisposto per ogni giornata di ferie al personale in applicazione dell'accordo sindacale del 10.5.2022, con cui le parti sociali hanno inteso “ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie”.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l aziendale controparte per il settore navigazione a diversa definizione dell di lavoro del e non compensare uno specifico disagio legato alla mansione. successivamente accordo sindacale punto doc. presente atto pro tempore stata estesa tutto personale quale in un orario settimanale ore che gi percepisce forza sottoscritto presso provinciale venezia>>.
2.2. Con il secondo motivo parimenti contesta che, al fine della Pt_1 determinazione della retribuzione feriale, si debba tenere conto delle ulteriori indennità [Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] riconosciute dal Tribunale di Venezia. Richiama, in ragione
15% sulla retribuzione mensile. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, che pure sono diritto irrinunciabile. Del resto non può non osservarsi che, attraverso la “indennità di presenza” – che è solo una delle voci qui considerate - l'azienda ha ritenuto evidentemente di poter incentivare la presenza in servizio del personale>>.
5 di analogie tra le indennità di cui si discute e quelle erogate ai controllori sui treni, precedente del Tribunale di Milano [sent. 971/2019]6.
2.3. Con il terzo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>“disagio”>>.
2.4. Con il quarto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non tiene conto del fatto che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a quella ordinaria) effettivamente disincentivante (al più aggirandosi attorno ad una riduzione del 15% e, come tale, non rilevante).
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione sulla base della stabilità del rapporto di lavoro in quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza
6 evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <l in oggetto corrisposta con costanza essendo presente ogni giornata lavorativa. l quindi parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell navigazione. compensazione ritenuta necessaria e un vero proprio aumento retributivo virt specificit del servizio lagunare si va a compensare quell incomodo dato dal dover svolgere resa pi gravosa da tale ambito specifico essa applica infatti chi come i preposti al comando od marinai sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto particolare status. non certo voce indiscriminatamente nelle buste paga tutti dipendenti>. Pt_1
Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di Venezia.
3.2. Quanto al terzo motivo di appello [in punto Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] parte appellata rileva come solo con il ricorso in appello si dolga Pt_1 dell'indeterminatezza del ricorso di primo grado e richiama quanto in esso affermato in punto funzioni e continuità dell'erogazione ricordando quindi come giurisprudenza di legittimità abbia disatteso la pronuncia resa dal Tribunale di Milano citata dall'appellante avendo la Cassazione (cass. civ. 22401/2020) <dato atto che la sentenza europea ha ritenuto contrario al cp_11 diritto dell non inclusione nella retribuzione delle ferie compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato>> [vedi anche Cass. 13932/2024 che, per i capitreno, in relazione alla voce provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e scorta vetture eccedenti le valuta come “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”].
3.3. Con riferimento al secondo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con
7 riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce pezzo dell retribuzione>>.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <la gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione essa non per specificato se dette vadano considerate in caso di fruizione continuativa come giorni comprensivi riposi intermedi o invece esse debbano intendersi pari giorni. trattasi peraltro tema dibattuto dalle parti causa dalla memoria costituzione primo grado pg. e cos nelle note conclusive i sostiene che pt_1 considerati al lordo riposi. contrario da ritenersi le ferie alle quali applicare la sopra calcolata siano conferma giunge cass. punto della stessa riportato riferendosi cgue: ai punti testualmente affermato: luogo occorre ricordare secondo l paragrafo direttiva stati membri prendono misure necessarie affinch ogni lavoratore benefici annuali retribuite almeno si fa un generico riferimento riposo quindi questa accezione ampia dovrebbe comprendere ed settimanali. nella parla specificamente chiarire ulteriormente tale individuazione precisa devono essere mentre lo sono. altre parole citata europea avesse voluto garantire singolo una soglia minima lavoro all avrebbe parlato genericamente costitute statuito retribuite. d comprensive costituirebbe irragionevole visto soli anno sono settimana numeri gran lunga superiori annuali. cui possono eccedenti numero>>.
3.5. In ordine al quinto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul
8 presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro contenute all del d.lgs. n. per le societ in controllo pubblico riguardano soltanto assunzioni e la retribuzione non esiste invece alcuna norma specifica che materia provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti house deroghi normativa generale prevista i privati>>.
Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. Deve preliminarmente essere dato atto dell'intervenuta (nelle more del giudizio di appello) conciliazione della lite tra la parte appellante e la resistente
. Le parti hanno quindi concordemente richiesto - CP_6 dovendo evidentemente essere accolta la domanda - venisse affermata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Deve pertanto intendersi la pronuncia di primo grado riformata sotto tale limitato aspetto.
6. L'appello è, nel resto, infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile. Dovendo essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a
9 vicende del tutto estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto e della modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
6.2. Appaino quindi le argomentazioni di parte appellante come sostanzialmente ammissive della necessità di inclusione dell'indennità pro tempore nel calcolo della retribuzione feriale.
7. Venendo al secondo motivo di appello e, quindi alla contestata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità incentivazione biglietti imob., aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, rileva il Collegio, ciò bastando a rigettare il motivo di appello, come le argomentazioni svolte da mediante richiamo a pronuncia del Tribunale di Milano trovino Pt_1 smentita nella motivazione, alla quale si rimanda, di pronuncia resa dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 13932/2024) che esplicitamente include l'attività di controlleria e la inerente remunerazione tra quelle di cui tenere conto nella determinazione della retribuzione feriale.
8. Identiche considerazioni svolte al superiore punto n. 6, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al terzo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, presa a base del calcolo della retribuzione feriale.
10 8.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella, come in effetti non avesse, nell'ambito del giudizio di primo grado, Pt_1 sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè il primo ed il terzo motivo di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non è), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
9. In ordine al quarto motivo di appello, con il quale parte appellante ovviamente non si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 oppure 28 giorni, limitandosi invece ad evidenziare come, a tutto voler concedere, lo scostamento della retribuzione feriale sarebbe limitato in rapporto a quella per così dire ordinaria, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione ordinaria, corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che nella stessa giurisprudenza Comunitaria si afferma che <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>50, nonché e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è Persona_4 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_5
Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile, che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione identica a quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa
11 per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ora, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. (mensile) ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di incentivare il lavoratore a non fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di spesa.
10. Certamente infondato è poi il quinto motivo di appello a mezzo del quale
, che pur non contesta i principii espressi dalla Cassazione con la Pt_1 sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come <in virt della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni all legge maggio n. si applicano a tutte ipotesi invalidit del recesso datore lavoro qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina quindi anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme ai primi tre commi dell suddetta essendo ci ostacolo la speciale destituzione r.d.>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
11. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della soccombenza di , le stesse non possono che essere Pt_1 poste a carico della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di
12 controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: dichiara, limitatamente al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_6
, cessata la materia del contendere a spese compensate;
[...]
rigetta nel resto l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo i <nell della protezione effettiva sua sicurezza e salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo in tal senso sentenza del gennaio a. c-350 persona_4>e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la
13 finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_7
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, Per una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata), […] Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite>>. ii <il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane secondo giurisprudenza costante della corte giustizia deve essere considerato come un principio particolarmente importante del sociale dell luglio c-341 punto e ivi citata ad esso non si pu per_2 derogare la sua attuazione da parte delle autorit nazionali competenti effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva sentenza giugno bollacke c-118 pi specificamente n. il beneficio est: annuali quello all pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti le componenti gennaio altri c- persona_4>350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_6 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto Persona_4
a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, CP_12 Persona_9 punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
14 obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto CP_11 agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza cit., punto 30). CP_11 Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato CP_ (sentenza Z.J.R. cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_5 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE>>.
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3 sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15; sentenza del 12 giugno 2014, , C- Per_2 Per_3 118/13; sentenze del 20 gennai e altri, C-350/06 e C-520/06; se l 15 Persona_4 settembre 2011, e altri, C-155 el 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17; Per_5 sentenza del 16 06, cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 20 Persona_6 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri. Persona_4 4 <9. - l' INDENNITA' DI PRES ndennità è stata prevista al punto 27 dell'Accordo sindacale Aziendale 1963 e dall'Accordo del 18/12/1987. Sostengono i ricorrenti essere indicata alla voce 1096 delle buste paga (Premio produttività giornaliera). Tale indennità deve essere riconosciuta in considerazione della 6 <quanto all per l di controlleria essa invero intrinsecamente connessa alle mansioni capotreno svolte dai ricorrenti ma non compensa uno specifico disagio legato alla mansione n correlata allo status professionale in s degli interessati. trattasi infatti un incentivo tipo eventuale e variabile repressione dell tariffaria che viene corrisposta ogniqualvolta il accerti utente salito a bordo senza titolo viaggio come risulta anche dalle buste paga dei ove questa voce sempre presente ed comunque importo differente ciascuna busta paga. pare da lato la possa considerarsi quantomeno difetto allegazioni sufficientemente specifiche sul punto. dall si tratta emolumento posto corresponsione dello stesso dipende dalla circostanza estranea sfera volizione del salga>>