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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2853/2025 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTELLARIN Parte_1 MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRONE ANNA Controparte_1 VA SA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 474 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/10/2008 ed il 17/06/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori ed siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso la madre in Torino, Corso Gaetano Salvemini n. 36. Entrambi i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai minori (ad esempio in ordine alla salute, all'istruzione, all'educazione).
DISPONE che la madre si impegni affinché la residenza e dimora abituale sia ad una distanza tale da consentire al padre di vedere e tenere con sé i figli minori a giorni alterni e comunque in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori o agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con rientro presso la casa materna dopo cena;
-infrasettimanalmente, tenuto conto degli impegni scolastici dei minori, almeno due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il padre e tre pomeriggi /notte nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
-durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo terrà con sé i figli dal pomeriggio del 25 dicembre sino al mattino successivo;
-per le vacanze scolastiche estive i minori ed trascorreranno con ognuno dei genitori Per_1 Per_2 tre settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i suddetti periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative della madre e negli anni dispari quelle del padre;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali in modo alternato nel corso dell'anno.
DISPONE che, in virtù di tale paritaria permanenza presso l'uno e l'altro genitore (la collocazione presso la madre è a meri fini anagrafici), i coniugi contribuiscano al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, spese per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino in vigenza;
il genitore che provvederà alla spesa straordinaria, debitamente documentata, avrà diritto al rimborso della quota entro il mese successivo. I coniugi precisano inoltre che, ad eccezione di quanto previsto sopra, tutte le spese e i costi riferiti all'attività sportiva attualmente praticata dal figlio – “taekwondo” - Per_2
(anche con riferimento ad eventuali costi di trasferta e di partecipazioni a gare) saranno invece sostenute interamente dal padre e le eventuali detrazioni fiscali di tali spese spetteranno interamente al signor . Parte_1
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali riferite a tutte le altre ed eventuali spese sostenute per i figli spetteranno alla signora nella misura del 100%. CP_1
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico per i minori continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune.
PRENDE ATTO che, in seguito di pregresso accordo già preso in sede separativa dai coniugi, il signor dichiara che a suo carico nei riguardi della signora residua un debito che, Pt_1 CP_1 al mese di agosto 2024, ammontava ad € 2.200,00; ad oggi le ha versato tre ratei di € 250,00 ciascuno, residuando quindi ancora da pagare ad oggi l'importo di € 1.450,00. Detta somma verrà corrisposta dal signor alla signora a mezzo bonifico bancario in 5 singole rate mensili da € Pt_1 CP_1 250,00 e una da € 200,00 entro e non oltre il 25 di ogni mese. Pertanto, eccezion fatta per questa esposizione debitoria, i coniugi dichiarano di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2853/2025 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTELLARIN Parte_1 MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRONE ANNA Controparte_1 VA SA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 474 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/10/2008 ed il 17/06/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori ed siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso la madre in Torino, Corso Gaetano Salvemini n. 36. Entrambi i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai minori (ad esempio in ordine alla salute, all'istruzione, all'educazione).
DISPONE che la madre si impegni affinché la residenza e dimora abituale sia ad una distanza tale da consentire al padre di vedere e tenere con sé i figli minori a giorni alterni e comunque in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori o agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con rientro presso la casa materna dopo cena;
-infrasettimanalmente, tenuto conto degli impegni scolastici dei minori, almeno due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il padre e tre pomeriggi /notte nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
-durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo terrà con sé i figli dal pomeriggio del 25 dicembre sino al mattino successivo;
-per le vacanze scolastiche estive i minori ed trascorreranno con ognuno dei genitori Per_1 Per_2 tre settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i suddetti periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative della madre e negli anni dispari quelle del padre;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali in modo alternato nel corso dell'anno.
DISPONE che, in virtù di tale paritaria permanenza presso l'uno e l'altro genitore (la collocazione presso la madre è a meri fini anagrafici), i coniugi contribuiscano al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, spese per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino in vigenza;
il genitore che provvederà alla spesa straordinaria, debitamente documentata, avrà diritto al rimborso della quota entro il mese successivo. I coniugi precisano inoltre che, ad eccezione di quanto previsto sopra, tutte le spese e i costi riferiti all'attività sportiva attualmente praticata dal figlio – “taekwondo” - Per_2
(anche con riferimento ad eventuali costi di trasferta e di partecipazioni a gare) saranno invece sostenute interamente dal padre e le eventuali detrazioni fiscali di tali spese spetteranno interamente al signor . Parte_1
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali riferite a tutte le altre ed eventuali spese sostenute per i figli spetteranno alla signora nella misura del 100%. CP_1
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico per i minori continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune.
PRENDE ATTO che, in seguito di pregresso accordo già preso in sede separativa dai coniugi, il signor dichiara che a suo carico nei riguardi della signora residua un debito che, Pt_1 CP_1 al mese di agosto 2024, ammontava ad € 2.200,00; ad oggi le ha versato tre ratei di € 250,00 ciascuno, residuando quindi ancora da pagare ad oggi l'importo di € 1.450,00. Detta somma verrà corrisposta dal signor alla signora a mezzo bonifico bancario in 5 singole rate mensili da € Pt_1 CP_1 250,00 e una da € 200,00 entro e non oltre il 25 di ogni mese. Pertanto, eccezion fatta per questa esposizione debitoria, i coniugi dichiarano di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.