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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola,
vista la domanda di concessione/conferma di misure protettive e/o cautelari nell'ambito di procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa tra il debitore ed i creditori ex artt. 18 e
19 CCII presentata con ricorso depositato il 24.02.2025 da in persona del Parte_1
l.r.p.t. (con l'Avv. Michele Iannotta), pervenuto allo scrivente a seguito di designazione/assegnazione del 26.02.2025 in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in forma cd. “in presenza” del 01.04.2025 con termine per note difensive di giorni dieci;
visti gli atti ed i verbali di causa, sentiti le parti e l'esperto Avv. Carlo Carbone nel contraddittorio dell'udienza del 01.04.2025;
premesso che in persona del l.r.p.t. ha depositato ricorso ex artt. 18 e 19 Parte_1
CCII in data 24.02.2025 per la conferma delle misure protettive chieste in sede amministrativa nella domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi e ciò più esattamente al fine di inibire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa nelle more ed ex art. 18 CCII più in generale;
visto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 01.04.2025 di trattazione in senso ampio ex artt. 18 e 19 CCII e 669 bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità del 26.02.2025 in forma cd. “in presenza”, con adozione delle ulteriori disposizioni di rito (cfr. anche la prova della notificazione degli atti introduttivi di causa depositata il 04.03.2025 in telematico ad opera di Parte_1 in persona del l.r.p.t. giusto il detto provvedimento del 26.02.2025 ex artt. 18 e 19 CCII e 669
[...] bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità, in atti);
rilevato che in persona del l.r.p.t. si è costituita con memoria Controparte_1 difensiva del 28.03.2025 (con l'Avv. Andrea Fioretti), così chiedendo testualmente che “(…) - BNL, pertanto, salvo quanto emergerà dal parere dell'Esperto eventualmente reso anche in udienza, ritiene opportuno non opporsi alla conferma delle misure protettive richieste – che, preservando il patrimonio della debitrice da singole azioni esecutive e cautelari, risultano volte a tutelare
l'interesse di tutti i creditori – rimettendosi alle determinazioni che codesto Tribunale intenderà assumere;
***** tanto premesso, la , come sopra rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata, si costituisce nel presente procedimento e si rimette alle determinazioni che codesto Tribunale vorrà assumere in ordine alle misure protettive richieste, anche alla luce dell'eventuale parere dell'Esperto (…)”;
1 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
rilevato che l' in persona del l.r.p.t. si è costituito Controparte_2 con memoria difensiva del 31.03.2025 (con gli Avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli), così chiedendo testualmente che “(…) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la ritualità della procedura nei riguardi dell' Sede Provinciale di Latina, nei cui confronti non risulta CP_3 notificata alcuna proposta conciliativa per la Composizione della Crisi di Impresa, se non la notifica del presente ricorso giudiziario, rigettare l'avversa domanda. Con vittoria delle spese di lite (…)”;
rilevato che all'udienza fissata ex artt. 18 e 19 CCII e 669 bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità al 01.04.2025 con il ridetto provvedimento del 26.02.2025 in forma cd. “in presenza” (cfr. anche il provvedimento del 14-17.03.2025 per quanto di ragione), alla presenza del debitore
[...] in persona del l.r.p.t. assistito come in atti (nessuno altro risulta essere comparso Parte_1 all'udienza del 01.04.2025 a parte il debitore in persona del l.r.p.t. e Parte_1
l'esperto Avv. Carbone, per completezza), l'esperto Avv. Carbone ha rappresentato testualmente che “(…) deposita in udienza in originale proprio atto a propria firma rubricato “Note a margine dell'udienza del 01.04.2025” datato “Roma, 01.04.2025” cui si riporta e che espone sinteticamente in udienza;
ancora, l'avv. Carbone, chiamato ex art. 19 CCII ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare
l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12 comma 2 CCII, evidenzia che le misure di protezione invocate da in persona del l.r.p.t. sono certamente funzionali ad Parte_1 assicurare il buon esito delle trattative e che però la soluzione alla crisi prospettata da
[...] in persona del l.r.p.t. ossia il piano industriale e suoi allegati allo stato sono inadeguati Parte_1 per i motivi meglio illustrati nel detto proprio atto a propria firma rubricato “Note a margine dell'udienza del 01.04.2025” datato “Roma, 01.04.2025” di cui innanzi (…)” (cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico di cui si è data lettura anche ex art. 126 c.p.c. del 01.04.2025, in atti), onde la causa è stata assunta in riserva con termine per note difensive di giorni dieci;
viste le memorie difensive autorizzate delle parti (il solo debitore in Parte_1 persona del l.r.p.t. risulta aver depositato note difensive all'esito della detta udienza del 01.04.2025, per completezza) del 10.04.2025 e dell'esperto Avv. Carbone del 02.04.2025 (nota dell'esperto
Avv. Carbone del 02.04.2025 con cui lo stesso risulta aver ribadito delle perplessità allo stato circa la soluzione della crisi e/o il piano industriale di in persona del l.r.p.t.); Parte_1
viste le richieste, difese e deduzioni delle parti e dell'esperto Avv. Carlo Carbone;
rilevato che il procedimento è destinato a svolgersi innanzi al tribunale in composizione monocratica ex art. 19 comma 7 CCII;
rilevato che in persona del l.r.p.t. risulta avere la propria sede legale in Parte_1
MO (LT) da oltre un anno (cfr., in dettaglio, la visura camerale di in Parte_1 persona del l.r.p.t. del 24.02.2025 allegata al ricorso introduttivo del 24.02.2025, in atti), ciò radica la competenza dell'intestato Tribunale a statuire sul proposto ricorso ai sensi degli artt. 27 commi 2
e 3 lett. c) e 19 comma 1 CCII;
considerato che risultano osservati i tempi normativamente stabiliti ex artt. 18 e 19 CCII a pena di inefficacia delle misure protettive e/o cautelari invocate quanto al deposito del ricorso e alla
2 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti (cfr., in dettaglio, la detta visura camerale di in persona del l.r.p.t. del 24.02.2025 allegata al Parte_1 ricorso introduttivo del 24.02.2025, in atti);
rilevato che “Con riferimento alla richiesta di misure protettive e cautelari formulata ai sensi dell'art. 19 C.C.I. dall'imprenditore per potere, in sede di composizione negoziata, condurre a termine le trattative volte a ragionevolmente perseguire il risanamento dell'impresa, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, lett. p) e q), e dai commi 1 e 2 dell'art. 54 C.C.I. si deve ritenere che, in generale, le misure protettive siano quelle volte a tutelare il patrimonio del debitore da iniziative dirette dei creditori: “tipiche”, come da disposto dell'art. 18 C.C.I, se da iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, o “atipiche”, come da previsione dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, C.C.I., se da iniziative anche in auto-tutela idonee a produrre effetti analoghi direttamente su beni del debitore o che si trovino nella sua disponibilità. Le misure cautelari, “secondo le circostanze”, sono invece, in senso ampio dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell'integrità (inteso come valore in senso ampio) del patrimonio del debitore, “ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative” o gli effetti e l'attuazione degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell'insolvenza. A differenza delle misure protettive, che operano sui crediti pregressi, le misure cautelari possono incidere anche su crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza, se strumentali alla realizzazione del piano di risanamento, seppur come sommariamente enunciato stante che per accedere alla composizione negoziata non è richiesto che il debitore lo abbia già completamente redatto. Ciò pur essendo necessario per consentire il vaglio giurisdizionale sull'andamento e prognosi delle trattative, alla luce di quanto previsto dal decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 21 marzo 2023 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo in tema di test pratico per la verifica della verosimile perseguibilità del risanamento, che almeno un progetto sia stato predisposto, o, come da principi enunciati dagli artt. 54 e 55 C.C.I., che almeno un qualche scenario plausibile di risoluzione della crisi sia stato prospettato fornendo informazioni chiare e complete” (cfr., tra le altre: Trib. Catania, 21.02.2025); in questa fase iniziale, dunque, la concessione delle misure appare funzionale alla possibilità di poter avviare il prospettato percorso di trattative in modo concreto e la semplice considerazione per cui numerosi creditori non si siano ancora espressi né in senso favorevole né in senso contrario - silenzio comprensibile a fronte anche della complessità dell'accordo proposto per certi versi e/o del ristretto tempo a disposizione per esaminarlo in questa fase preparatoria - induce a ritenere opportuna la concessione e/o conferma di misure protettive e/o cautelari volte ad impedire - quantomeno nell'attesa che si esprimano o possano esprimersi tutti i creditori in un senso o nell'altro ovvero che il percorso di risanamento prospettato possa svolgersi secondo l'iter di legge più in generale in un senso o nell'altro - di aggredire il patrimonio sociale in senso ampio, ovviamente nel rispetto del cd. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; del resto, diversamente opinando, potrebbe determinarsi nelle more un'alterazione della par condicio creditorum, per certi aspetti (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Bari,
30.05.2024 e Trib. Ferrara, 13.06.2024);
ritenuto che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti costituite ex artt.
19 comma 7 CCII nonché 92 e 669 octies c.p.c. nei limiti della compatibilità, attesa l'assoluta novità delle questioni trattate in rapporto anche al panorama giurisprudenziale in materia (non risulta giurisprudenza stratificatasi;
cfr., più in generale e tra le altre: Cass., n.3977/2020);
3 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
viceversa, non vi è luogo a provvedere per le parti contumaci e per l'esperto Avv. Carlo Carbone (il quale non riveste propriamente in simili procedimenti la veste di parte processuale – cfr., sul punto e mutatis mutandis: Cass., n.21828/2021);
visti gli artt. 18 e 19 CCII;
visto l'art. 390 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
1) DISPONE, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori ex art. 18 comma 1 CCII per quanto di ragione, le seguenti misure protettive per il termine di giorni novanta:
- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società in persona del l.r.p.t. e sui beni e diritti con i quali viene esercitata Parte_1
l'attività d'impresa;
- il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore;
- la sospensione delle prescrizioni ed il non verificarsi delle decadenze;
- il divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi nei termini di cui all'art. 18 comma 4 CCII;
- il divieto per i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1 CCII, con le esclusioni/limitazioni/precisazioni di cui all'art. 18 commi 5 e 5 bis CCII;
2) dispone che l'esperto Avv. Carlo Carbone relazioni in ogni caso prontamente all'intestato
Tribunale nelle forme di rito circa ogni eventuale circostanza sopravvenuta e/o rilevante, anche al fine dell'eventuale modifica e/o revoca del presente provvedimento ex artt. 18 e 19 CCII;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite per le parti contumaci e l'esperto Avv. Carlo
Carbone.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti tutti di rito di competenza.
Latina, lì 15.04.2025
IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola,
vista la domanda di concessione/conferma di misure protettive e/o cautelari nell'ambito di procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa tra il debitore ed i creditori ex artt. 18 e
19 CCII presentata con ricorso depositato il 24.02.2025 da in persona del Parte_1
l.r.p.t. (con l'Avv. Michele Iannotta), pervenuto allo scrivente a seguito di designazione/assegnazione del 26.02.2025 in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in forma cd. “in presenza” del 01.04.2025 con termine per note difensive di giorni dieci;
visti gli atti ed i verbali di causa, sentiti le parti e l'esperto Avv. Carlo Carbone nel contraddittorio dell'udienza del 01.04.2025;
premesso che in persona del l.r.p.t. ha depositato ricorso ex artt. 18 e 19 Parte_1
CCII in data 24.02.2025 per la conferma delle misure protettive chieste in sede amministrativa nella domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi e ciò più esattamente al fine di inibire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa nelle more ed ex art. 18 CCII più in generale;
visto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 01.04.2025 di trattazione in senso ampio ex artt. 18 e 19 CCII e 669 bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità del 26.02.2025 in forma cd. “in presenza”, con adozione delle ulteriori disposizioni di rito (cfr. anche la prova della notificazione degli atti introduttivi di causa depositata il 04.03.2025 in telematico ad opera di Parte_1 in persona del l.r.p.t. giusto il detto provvedimento del 26.02.2025 ex artt. 18 e 19 CCII e 669
[...] bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità, in atti);
rilevato che in persona del l.r.p.t. si è costituita con memoria Controparte_1 difensiva del 28.03.2025 (con l'Avv. Andrea Fioretti), così chiedendo testualmente che “(…) - BNL, pertanto, salvo quanto emergerà dal parere dell'Esperto eventualmente reso anche in udienza, ritiene opportuno non opporsi alla conferma delle misure protettive richieste – che, preservando il patrimonio della debitrice da singole azioni esecutive e cautelari, risultano volte a tutelare
l'interesse di tutti i creditori – rimettendosi alle determinazioni che codesto Tribunale intenderà assumere;
***** tanto premesso, la , come sopra rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata, si costituisce nel presente procedimento e si rimette alle determinazioni che codesto Tribunale vorrà assumere in ordine alle misure protettive richieste, anche alla luce dell'eventuale parere dell'Esperto (…)”;
1 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
rilevato che l' in persona del l.r.p.t. si è costituito Controparte_2 con memoria difensiva del 31.03.2025 (con gli Avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli), così chiedendo testualmente che “(…) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la ritualità della procedura nei riguardi dell' Sede Provinciale di Latina, nei cui confronti non risulta CP_3 notificata alcuna proposta conciliativa per la Composizione della Crisi di Impresa, se non la notifica del presente ricorso giudiziario, rigettare l'avversa domanda. Con vittoria delle spese di lite (…)”;
rilevato che all'udienza fissata ex artt. 18 e 19 CCII e 669 bis ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità al 01.04.2025 con il ridetto provvedimento del 26.02.2025 in forma cd. “in presenza” (cfr. anche il provvedimento del 14-17.03.2025 per quanto di ragione), alla presenza del debitore
[...] in persona del l.r.p.t. assistito come in atti (nessuno altro risulta essere comparso Parte_1 all'udienza del 01.04.2025 a parte il debitore in persona del l.r.p.t. e Parte_1
l'esperto Avv. Carbone, per completezza), l'esperto Avv. Carbone ha rappresentato testualmente che “(…) deposita in udienza in originale proprio atto a propria firma rubricato “Note a margine dell'udienza del 01.04.2025” datato “Roma, 01.04.2025” cui si riporta e che espone sinteticamente in udienza;
ancora, l'avv. Carbone, chiamato ex art. 19 CCII ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare
l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12 comma 2 CCII, evidenzia che le misure di protezione invocate da in persona del l.r.p.t. sono certamente funzionali ad Parte_1 assicurare il buon esito delle trattative e che però la soluzione alla crisi prospettata da
[...] in persona del l.r.p.t. ossia il piano industriale e suoi allegati allo stato sono inadeguati Parte_1 per i motivi meglio illustrati nel detto proprio atto a propria firma rubricato “Note a margine dell'udienza del 01.04.2025” datato “Roma, 01.04.2025” di cui innanzi (…)” (cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico di cui si è data lettura anche ex art. 126 c.p.c. del 01.04.2025, in atti), onde la causa è stata assunta in riserva con termine per note difensive di giorni dieci;
viste le memorie difensive autorizzate delle parti (il solo debitore in Parte_1 persona del l.r.p.t. risulta aver depositato note difensive all'esito della detta udienza del 01.04.2025, per completezza) del 10.04.2025 e dell'esperto Avv. Carbone del 02.04.2025 (nota dell'esperto
Avv. Carbone del 02.04.2025 con cui lo stesso risulta aver ribadito delle perplessità allo stato circa la soluzione della crisi e/o il piano industriale di in persona del l.r.p.t.); Parte_1
viste le richieste, difese e deduzioni delle parti e dell'esperto Avv. Carlo Carbone;
rilevato che il procedimento è destinato a svolgersi innanzi al tribunale in composizione monocratica ex art. 19 comma 7 CCII;
rilevato che in persona del l.r.p.t. risulta avere la propria sede legale in Parte_1
MO (LT) da oltre un anno (cfr., in dettaglio, la visura camerale di in Parte_1 persona del l.r.p.t. del 24.02.2025 allegata al ricorso introduttivo del 24.02.2025, in atti), ciò radica la competenza dell'intestato Tribunale a statuire sul proposto ricorso ai sensi degli artt. 27 commi 2
e 3 lett. c) e 19 comma 1 CCII;
considerato che risultano osservati i tempi normativamente stabiliti ex artt. 18 e 19 CCII a pena di inefficacia delle misure protettive e/o cautelari invocate quanto al deposito del ricorso e alla
2 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti (cfr., in dettaglio, la detta visura camerale di in persona del l.r.p.t. del 24.02.2025 allegata al Parte_1 ricorso introduttivo del 24.02.2025, in atti);
rilevato che “Con riferimento alla richiesta di misure protettive e cautelari formulata ai sensi dell'art. 19 C.C.I. dall'imprenditore per potere, in sede di composizione negoziata, condurre a termine le trattative volte a ragionevolmente perseguire il risanamento dell'impresa, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, lett. p) e q), e dai commi 1 e 2 dell'art. 54 C.C.I. si deve ritenere che, in generale, le misure protettive siano quelle volte a tutelare il patrimonio del debitore da iniziative dirette dei creditori: “tipiche”, come da disposto dell'art. 18 C.C.I, se da iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, o “atipiche”, come da previsione dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, C.C.I., se da iniziative anche in auto-tutela idonee a produrre effetti analoghi direttamente su beni del debitore o che si trovino nella sua disponibilità. Le misure cautelari, “secondo le circostanze”, sono invece, in senso ampio dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell'integrità (inteso come valore in senso ampio) del patrimonio del debitore, “ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative” o gli effetti e l'attuazione degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell'insolvenza. A differenza delle misure protettive, che operano sui crediti pregressi, le misure cautelari possono incidere anche su crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza, se strumentali alla realizzazione del piano di risanamento, seppur come sommariamente enunciato stante che per accedere alla composizione negoziata non è richiesto che il debitore lo abbia già completamente redatto. Ciò pur essendo necessario per consentire il vaglio giurisdizionale sull'andamento e prognosi delle trattative, alla luce di quanto previsto dal decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 21 marzo 2023 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo in tema di test pratico per la verifica della verosimile perseguibilità del risanamento, che almeno un progetto sia stato predisposto, o, come da principi enunciati dagli artt. 54 e 55 C.C.I., che almeno un qualche scenario plausibile di risoluzione della crisi sia stato prospettato fornendo informazioni chiare e complete” (cfr., tra le altre: Trib. Catania, 21.02.2025); in questa fase iniziale, dunque, la concessione delle misure appare funzionale alla possibilità di poter avviare il prospettato percorso di trattative in modo concreto e la semplice considerazione per cui numerosi creditori non si siano ancora espressi né in senso favorevole né in senso contrario - silenzio comprensibile a fronte anche della complessità dell'accordo proposto per certi versi e/o del ristretto tempo a disposizione per esaminarlo in questa fase preparatoria - induce a ritenere opportuna la concessione e/o conferma di misure protettive e/o cautelari volte ad impedire - quantomeno nell'attesa che si esprimano o possano esprimersi tutti i creditori in un senso o nell'altro ovvero che il percorso di risanamento prospettato possa svolgersi secondo l'iter di legge più in generale in un senso o nell'altro - di aggredire il patrimonio sociale in senso ampio, ovviamente nel rispetto del cd. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; del resto, diversamente opinando, potrebbe determinarsi nelle more un'alterazione della par condicio creditorum, per certi aspetti (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Bari,
30.05.2024 e Trib. Ferrara, 13.06.2024);
ritenuto che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti costituite ex artt.
19 comma 7 CCII nonché 92 e 669 octies c.p.c. nei limiti della compatibilità, attesa l'assoluta novità delle questioni trattate in rapporto anche al panorama giurisprudenziale in materia (non risulta giurisprudenza stratificatasi;
cfr., più in generale e tra le altre: Cass., n.3977/2020);
3 R.G.V.G. n. 373/2025 -Trib. Latina
viceversa, non vi è luogo a provvedere per le parti contumaci e per l'esperto Avv. Carlo Carbone (il quale non riveste propriamente in simili procedimenti la veste di parte processuale – cfr., sul punto e mutatis mutandis: Cass., n.21828/2021);
visti gli artt. 18 e 19 CCII;
visto l'art. 390 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
1) DISPONE, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori ex art. 18 comma 1 CCII per quanto di ragione, le seguenti misure protettive per il termine di giorni novanta:
- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società in persona del l.r.p.t. e sui beni e diritti con i quali viene esercitata Parte_1
l'attività d'impresa;
- il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore;
- la sospensione delle prescrizioni ed il non verificarsi delle decadenze;
- il divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi nei termini di cui all'art. 18 comma 4 CCII;
- il divieto per i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1 CCII, con le esclusioni/limitazioni/precisazioni di cui all'art. 18 commi 5 e 5 bis CCII;
2) dispone che l'esperto Avv. Carlo Carbone relazioni in ogni caso prontamente all'intestato
Tribunale nelle forme di rito circa ogni eventuale circostanza sopravvenuta e/o rilevante, anche al fine dell'eventuale modifica e/o revoca del presente provvedimento ex artt. 18 e 19 CCII;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite per le parti contumaci e l'esperto Avv. Carlo
Carbone.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti tutti di rito di competenza.
Latina, lì 15.04.2025
IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)
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