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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliera pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 197/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
ROSSI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_1 C.F._2
FERRARO e dell'Avv. MAURIZIO GUGLIOTTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA avverso l'Ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. (Rep. n. 142/2023) del Tribunale di Firenze resa all'udienza del 28.12.2022 e pubblicata il 30.12.2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 14.01.2025 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 07.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “precisandosi le conclusioni come rassegnate in atto Parte_1 di citazione in appello”: (n.d.r.: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie avanzate dal Notaio convenuto, nell'ambito del giudizio di primo grado, in sede di nota conclusiva e di note scritte sostitutive dell'udienza del 28.12.2022;
- nel merito, in via principale, riformare integralmente l'ordinanza pubblicata dal
Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 9826/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta.
Con vittoria di compensi e spese, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- in subordine, condannare il Notaio convenuto, ai sensi dell'art. 92 primo comma c.p.c., alla restituzione della somma che l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere
a controparte a titolo di spese legali per effetto dell'ordinanza impugnata;
ciò, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla presente domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite del presente giudizio.”
Per l'appellata “si precisano le conclusioni come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta”: (n.d.r.: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- In via principale: rigettare l'appello proposto da con integrale conferma Parte_1 dell'ordinanza impugnata e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche anche solo corresponsabilità professionale del notaio ridurre le CP_1 pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto (e negato) inadempimento e/o del presunto (e sempre, negato) fatto illecito ex artt. 1223, 1225 e
1227 c.c..
In via istruttoria, fermo quanto suesposto (di per sé idoneo a dimostrare l'infondatezza della avversa azione), e qualora ritenuto necessario od opportuno dalla Corte di Appello, si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il giorno 19 febbraio 2019 il Dott. si rivolgeva allo studio Notarile per Pt_1 conferire incarico alla redazione dell'inventario di eredità e chiedere la disponibilità della
Dott.ssa CP_1
2) Vero che a seguito della richiesta di appuntamento da parte del Dott. Pt_1 informava la Dott.ssa con la mail che le si mostra? CP_1
3) Vero che è prassi dello studio Notarile informare il Notaio tramite mail interne CP_1 delle richieste di appuntamento? 4) Vero che dopo aver ricevuto l'incarico dal è stata lei a procedere all'attività Pt_1 istruttoria e quindi a richiedere, tramite mail, l'invio dell'inventario dei beni al medesimo
Dott. Pt_1
5) Vero che il Dott. rispose tempestivamente alla mail che si mostra inviando Pt_1
l'inventario dei beni della zia ? Parte_2
6) Vero che la fattura della Dott.ssa relativa all'atto di accettazione con beneficio CP_1 di inventario è stata emessa allorché il Dott. aveva provveduto al relativo Pt_1 pagamento?
Si chiama a deporre su tutti i capitoli di prova sopra menzionati la Sig.ra ” Tes_1
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale avanzata nei confronti del Notaio condannandolo al pagamento delle spese di lite. CP_1
Nello specifico, nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente allegava quanto segue:
- con atto di registrazione di testamento pubblico a rogito Notaio di Sesto CP_1
Fiorentino (sub doc. 1), in data 31.10.2018 veniva pubblicato il testamento della defunta zia , deceduta in Firenze il 14.9.2018, la quale lo aveva nominato, con Parte_2 testamento pubblico sempre ricevuto dal medesimo Notaio in data 23.04.2012, suo erede universale (così disponeva “Sono vedova e non ho figli. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede universale mio nipote figlio Parte_1 primogenito di e ); Persona_1 Persona_2
- consapevole della circostanza che l'eredità relitta dalla propria zia fosse passiva, come pure attestato dalla relativa dichiarazione di successione da cui risultava un attivo per euro 94,00 (conto corrente presso Credito Emiliano) e un passivo per euro 685.000,00
(garanzia accesa presso Credito Emiliano) (sub doc. n. 2 e 3), egli manifestava al Notaio il proprio intendimento di procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di CP_1 inventario, incaricandola di procedere ai conseguenti adempimenti di legge, ivi compresa la redazione dell'inventario;
- pertanto, con atto a rogito Notaio in data 31.10.2018 (repertorio n. CP_1
5213/3763, registrato alla Agenzia delle Entrate di Firenze il 12.11.2018 al n. 34819, serie 1T), rendeva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità relitta dalla propria zia (doc. 4); tuttavia il notaio, pur ricevuta la suddetta dichiarazione, non procedeva alla redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione ex art. 487, co. 2, c.c., con la conseguenza che il ricorrente diveniva “erede puro e semplice” della de cuius;
- soltanto in data 22.2.2019, allorché il termine di tre mesi dalla dichiarazione per la redazione dell'inventario era ormai decorso, il Notaio, per il tramite di una sua dipendente, ricordava al di inviare allo studio notarile l'elenco dei beni necessario Pt_1 al Notaio per la redazione dell'inventario (vd. mail sub doc. 5);
- con mail del 23.02.2019 il ricorrente, nell'allegare il file richiesto, scriveva testualmente: “resto in attesa di conferma dell'appuntamento con la dottoressa CP_1 per martedì prossimo 26 febbraio a casa mia in Via Burchiello 3 a Firenze” (doc. 6), a cui facevano seguito alcune e-mail, l'ultima delle quali in data 25.2.2019, di conferma dell'appuntamento fissato per il giorno successivo (26 febbraio) per la redazione dell'inventario (vd. doc. 5 e docc. n. 8-9);
- tuttavia, nel pomeriggio della medesima data, il ricorrente “riceveva la telefonata del
Notaio – evidentemente avvedutasi che i termini per l'esecuzione CP_1 dell'adempimento in questione erano ampiamente decorsi – la quale gli comunicava giustappunto tale circostanza, lasciandolo sconcertato” (cfr. pag. 3 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
- nel frattempo il Notaio gli rimetteva le fatture n. 108 del 19.2.2019, per importo di euro
900,00 (IVA inclusa), per “dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico (de cuius )”, e n. 109 del Parte_2
19.2.2019, per importo di euro 1.200,00 (IVA inclusa), recante causale “accettazione
d'eredità con beneficio d'inventario (de cuius )”, che venivano pagate a Parte_2 mezzo unico assegno bancario (doc. 10);
- poiché la mancata redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 487 c.c., comporta che il chiamato all'eredità diventi “erede puro e semplice”, in data
27.05.2021 si vedeva notificare, nella sua qualità di “erede di ”, Parte_2 intimazione di pagamento n. TI8BIPP00099/2021, per il complessivo importo di euro
44.594,06, irrogata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza n. 403/02/2020, divenuta definitiva il 29.3.2021 (doc. 11) e suscettibile di costituire oggetto di esecuzione forzata;
- ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento sopra indicata, tramite il proprio consulente Rag. tentava di contattare il Notaio sia Persona_3 CP_1 telefonicamente, che a mezzo e-mail (doc. 14), al fine di poter chiarire l'accaduto e verificare la sua disponibilità a rinvenire una soluzione stragiudiziale della vicenda, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Sulla scorta di siffatte allegazioni, il imputava tale evento esclusivamente alla Pt_1 negligente condotta professionale del Notaio la quale, incaricata anche CP_1 della redazione dell'inventario, oltre che di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata, aveva colpevolmente omesso di provvedere entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 487 c.c., a tale adempimento, producendo irrimediabilmente quell'effetto che, in considerazione del carattere passivo dell'eredità relitta in suo favore, il ricorrente intendeva evitare (ovvero quello di divenire erede puro e semplice della zia defunta), esponendo così il suo patrimonio personale al pagamento dei debiti della de cuius e all'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il deduceva, quindi, che la negligente condotta del notaio gli aveva provocato un Pt_1 danno patrimoniale significativo e chiedeva la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di euro 44.594,06, di cui all'ingiunzione di pagamento irrogata dall'Agenzia delle Entrate, nonché alla restituzione dell'importo di euro 1.200,00 da lui corrisposto a saldo della notula n. 109 del 19.2.2019, rilevando che il pagamento risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si sarebbe trovato oggi ancora, quanto meno, nella qualità di
“chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non avrebbe dovuto rispondere di debiti pervenutigli per successione.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando la ricostruzione dei fatti per CP_1 come prospettata dal ricorrente, deduceva che:
- l'incarico professionale conferitole dal riguardava unicamente l'accettazione Pt_1 beneficiata e non anche la redazione del successivo inventario;
- sia in sede di primo contatto con lo studio notarile, che in sede di ricevimento dell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità, essa informava il che l'incarico conferito Pt_1 era limitato alla sola accettazione e lo rendeva edotto in ordine agli adempimenti successivi all'atto di accettazione e alle disposizioni codicistiche in tema di redazione dell'inventario;
- solamente in data 19.02.2019, quando il termine prescritto dalla legge era ormai definitivamente spirato, il si metteva in contatto con lo studio notarile per Pt_1 conferire alla professionista l'incarico della redazione dell'inventario dei beni, chiedendo la fissazione di un appuntamento, a seguito del quale la segreteria dello studio avviava l'istruttoria e fissava un appuntamento;
- appena avuta la contezza dell'appuntamento in agenda, il notaio rilevava la tardività dell'incarico e si metteva immediatamente in contatto telefonico con il sig. per Pt_1 notiziarlo dell'accaduto. La resistente contestava quindi ogni addebito di responsabilità, evidenziando come la circostanza di aver ricevuto l'atto di accettazione beneficiata dell'eredità in data 31 ottobre 2018 non determinava in alcun modo il sorgere in capo alla professionista di un obbligo di legge di curare anche la redazione dell'inventario dei beni della defunta sig.ra non trattandosi in un adempimento connesso, bensì di un autonomo e distinto Pt_2 incarico professionale che, nel caso di specie, non vi era stato e di cui comunque il ricorrente non aveva fornito la prova. Il Notaio contestava anche il quantum debeatur, rilevando che il non aveva dimostrato che la massa ereditaria della de cuius fosse Pt_1 effettivamente passiva, né l'intervenuto pagamento di quanto chiesto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
contestava infine la domanda di refusione dei compensi professionali, trattandosi di attività tutte effettivamente svolte sulla scorta di apposito mandato professionale. Concludeva chiedendo, in via principale, di respingere le domande del ricorrente e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una sua qualche anche corresponsabilità professionale, di ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette dell'asserito inadempimento ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
All'udienza del 25.05.2022 il Tribunale disponeva che le parti esperissero tentativo di mediazione il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
Alla successiva udienza del 07.10.2022, le parti chiedevano quindi che la causa venisse trattenuta in decisione e il Giudice fissava, a tal fine, l'udienza del 28.12.2022, con termini fino a dieci giorni prima di detta data per il deposito di memorie conclusionali e fino a cinque giorni prima della medesima data per il deposito di note scritte sostitutive di udienza orale. Con la memoria conclusiva del 16.12.2022, la difesa depositava CP_1 per la prima volta i documenti n. 6 e 7 (mail risalenti rispettivamente al 19 e al 25 febbraio 2019), in relazione ai quali parte ricorrente, nelle successive note scritte, rilevava l'inammissibilità e l'irrilevanza della produzione;
nelle “note di trattazione scritta” del 22.12.2022 per l'udienza del 28.12.22, sempre parte resistente chiedeva poi l'ammissione di prova testimoniale indicando come teste dipendente e Tes_1 collaboratrice del notaio.
Con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa all'udienza del 28.12.2022 e pubblicata il
30.12.2022, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda avanzata dal nei Pt_1 confronti della resistente, non avendo “il ricorrente fornito elementi probatori tali da ritenere che il Notaio abbia ricevuto anche l'incarico inventariale”, nonché CP_1 la domanda di restituzione dei compensi già versati allo studio notarile, rilevando che le attività professionali indicate in fattura erano state effettivamente svolte e che sul punto non era mai stata sollevata alcuna contestazione da parte del Stante il principio Pt_1 della soccombenza, condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata valutazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove afferma che l'attore aveva “esposto il proprio patrimonio personale al pagamento dei debiti della de cuius” e conseguente errore nell'aver escluso la responsabilità del
Notaio affermando che non risultava provata la tesi del ricorrente secondo cui “sarebbe riconducibile a condotta negligente del Notaio convenuto la mancata redazione dell'inventario”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che dall'analisi della dichiarazione di successione predisposta e depositata dal Notaio stesso (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso CP_1 introduttivo) emergeva incontrovertibilmente che l'eredità della defunta Pt_2 presentava passività per euro 685.000,00 (quadro ED di detta dichiarazione), crediti per euro 94,00 (cfr. quadro ER), e che non erano ricompresi beni immobili, e che, pertanto, fu proprio la consapevolezza del carattere passivo dell'eredità in questione ad indurlo a rivolgersi al Notaio (professionista di fiducia al quale l'intera famiglia era CP_1 Pt_1 solita rivolgersi e che aveva anche ricevuto il testamento della de cuius in data
23.04.2012) affinché curasse l'intera vicenda successoria (registrazione del testamento pubblico, redazione e deposito della dichiarazione di successione e accettazione beneficiata dell'eredità, ivi compresi tutti i successivi adempimenti) in modo tale da ottenere gli effetti che l'accettazione beneficiata dell'eredità (con la seguente tempestiva redazione dell'inventario) garantiva, ovvero di tenere distinto e non confondere il proprio patrimonio, ai fini della responsabilità debitoria, con quello della de cuius.
L'appellante ha inoltre dedotto che in ogni caso, anche volendo ammettere che al momento del conferimento di detto incarico egli avesse incaricato il Notaio esclusivamente di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche di redigere l'inventario, costituiva comunque preciso obbligo del professionista di informarlo formalmente circa i tempi preclusivi per la redazione dell'inventario e delle relative conseguenze, nonché di contattarlo, all'approssimarsi della scadenza, per assicurarsi che egli vi avesse provveduto autonomamente o avesse deciso di soprassedervi e di divenire erede puro e semplice.
2) Errore del primo Giudice nell'aver ritenuto provato il conferimento al Notaio del solo incarico relativo alla dichiarazione di accettazione beneficiata dell'eredità e non anche per la redazione del successivo inventario.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che la prova che l'incarico conferito al Notaio CP_1 aveva ad oggetto anche la redazione dell'inventario, sebbene non potesse essere fornita documentalmente, poteva comunque desumersi dal contegno delle parti in causa e dalle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero: - dal fatto che il si fosse volto al Pt_1
Notaio per tutti gli adempimenti relativi alla successione in questione;
- che sia il CP_1 che il Notaio erano ben consapevoli della ingente passività che gravava la Pt_1 successione de qua; - dal fatto che il non avrebbe avuto altro motivo di rivolgersi Pt_1 al Notaio per ricevere l'accettazione dell'eredità, se non quello di ottenere i benefici tipici dell'eredità beneficiata, atteso che altrimenti ben avrebbe potuto divenire erede puro e semplice senza sostenere le spese di un atto notarile, non essendo ricompresi immobili nella successione in parola;
dal contenuto e dalla cronologia delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte tempestivamente in atti;
infine, dalla tempistica con cui il pagamento delle fatture per l'attività espletata (“dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico” e “accettazione d'eredità con beneficio
d'inventario”) era stato richiesto dal Notaio, ovvero soltanto in data 19.02.2019, a distanza di quasi quattro mesi dal momento della dichiarazione di accettazione effettuata il 31.10.2018, ciò che induceva a ritenere che il professionista, in quel momento, considerasse il suo incarico ancora non concluso.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta inoltre l'errore del primo Giudice nell'aver affermato che “risulta documentato in atti che, sia nel primo contatto con lo studio notarile che in sede di ricevimento dell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità, il pubblico ufficiale informò il sugli adempimenti successivi all'atto di Pt_1 accettazione”, sebbene sul punto non fosse stata fornita alcuna prova da parte della resistente;
nonché l'errore nell'aver affermato che “Solamente in data 19.2.2019 il
quando ormai il termine ultimo per effettuare l'inventario era spirato, contattava Pt_1 lo studio notarile chiedendo appuntamento per conferire l'incarico alla Notaia per CP_1
l'attività inventariale” (pag.2, paragrafo 4 dell'ordinanza di prime cure), facendo erroneamente riferimento e utilizzando, a sostegno di tale statuizione, il documento n. 61 depositato da parte resistente tardivamente, soltanto in sede di memoria conclusiva, quando la causa era già in fase decisoria e che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
3) Errore del primo Giudice nell'aver affermato che il ricorrente ha fatto “esclusivamente leva su di un presunto – ma non provato – automatismo tra atto di accettazione beneficiata dell'eredità e redazione dell'inventario dei beni ereditari”, avendo invece il sostenuto e provato di aver conferito al Notaio sin dal principio, l'incarico Pt_1 CP_1 di “procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario incaricandola di procedere ai conseguenti adempimenti di legge”;
4) Erronea interpretazione e valutazione delle fatture n. 108 e 109 del 19.02.2019 (sub documenti n. 6 e 7 prodotti dal ricorrente) e, nello specifico, errore del primo Giudice nell'aver tratto argomento di prova circa il contenuto dell'incarico conferito al Notaio dalla mera descrizione dell'attività da quest'ultimo espletata così come descritta nelle fatture rimesse.
Secondo l'appellante, invece, la circostanza per cui il Notaio per aver ricevuto la dichiarazione di accettazione beneficiata (risalente al 31.10.2018) non aveva emesso la relativa fattura né il giorno stesso, né nei giorni o nelle settimane seguenti, ma soltanto successivamente a distanza di quasi 4 mesi (il 19.02.2019), induceva a ritenere che il professionista, al momento della dichiarazione di accettazione, considerasse il suo incarico ancora non concluso;
5) Errato rigetto della domanda di restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposto al
Notaio a saldo della fattura n. 109 del 19.2.2019 recante causale “accettazione d'eredità con beneficio d'inventario (de cuius )”. Parte_2
L'appellante ha dedotto che detto pagamento risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del Notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si troverebbe oggi ancora, quanto meno, nella qualità di “chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non dovrebbe rispondere di debiti pervenutigli per successione;
6) Errata condanna alle spese di lite ed errore del Tribunale nel non aver preso in considerazione per la loro regolamentazione sia la condotta assunta dal Notaio in sede stragiudiziale (rifiuto categorico dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita), sia la scorretta condotta processuale (deposito di documenti nuovi in sede di comparsa conclusionale;
il continuo richiamo al contenuto di detti documenti nella memoria conclusiva e nelle successive note scritte d'udienza), che aveva gravemente violato il diritto di difesa del ricorrente ed il principio del contraddittorio, e che aveva proditoriamente influenzato la decisione della causa. Ha quindi chiesto a questa Corte
l'applicazione degli artt. 88 e 92 co. 1 c.p.c. e che, per l'effetto, anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda nel merito, il Notaio appellato fosse quantomeno condannato a rimborsare le spese di lite liquidate in suo favore con l'ordinanza di primo grado. Ha infine prodotto distinta di bonifico dell'importo di € 2.375,25 delle spese legali corrisposte, come da accordi con controparte, pari alla metà (doc. n. 19), con riserva di produrre l'ulteriore bonifico del saldo, una volta effettuato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali
e delle istanze istruttorie avanzate dal Notaio convenuto, nell'ambito del giudizio di primo grado, in sede di nota conclusiva e di note scritte sostitutive dell'udienza del 28.12.2022; - nel merito, in via principale, riformare integralmente l'ordinanza pubblicata dal
Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 9826/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta.
Con vittoria di compensi e spese, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- in subordine, condannare il Notaio convenuto, ai sensi dell'art. 92 primo comma c.p.c., alla restituzione della somma che l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere
a controparte a titolo di spese legali per effetto dell'ordinanza impugnata;
ciò, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla presente domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite del presente giudizio.”
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata che ha contestato le CP_1 censure mosse dalla parte appellante, evidenziando in particolare la novità e la tardività delle doglianze avversarie circa una presunta violazione del dovere di informativa del
Notaio in relazione ai termini per la redazione dell'inventario. Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche anche solo sua corresponsabilità, di ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto inadempimento ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. In via istruttoria, e qualora ritenuto necessario od opportuno dalla Corte di Appello, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale della sig.ra articolata in primo grado Tes_1 nelle note di trattazione scritta depositate il 22.12.2022.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità dei documenti n. 6 e 7 prodotti dalla resistente n sede CP_1 di memoria conclusiva.
In via preliminare, l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità dei documenti n. 6
e n. 7 prodotti dal Notaio in primo grado, rilevandone la tardività perché CP_1 depositati per la prima volta soltanto in sede di memoria conclusiva del 16.12.2022, quando la causa era già in fase decisoria avendo le parti precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 07.10.22, violando così le preclusioni processuali caratterizzanti il rito sommario di cognizione.
Sul punto, rileva di aver eccepito l'inammissibilità di tali documenti già nel pregresso grado di giudizio subito dopo il loro deposito, ovvero nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2022, chiedendo che di tali documenti non venisse tenuto conto ai fini della decisione ma che, tuttavia, il primo Giudice, nonostante l'eccezione sollevata, non soltanto non si era pronunciato al riguardo, ma aveva fatto riferimento proprio al contenuto del documento n. 6 per motivare la propria decisione, laddove al paragrafo 4, pagina 2 dell'ordinanza ivi impugnata, aveva affermato che “Solamente in data
19.2.2019 il quando ormai il termine ultimo per effettuare l'inventario era Pt_1 spirato, contattava lo studio notarile chiedendo appuntamento per conferire CP_1
l'incarico alla Notaia per l'attività inventariale”, giungendo così a ritenere che l'incarico originario conferito dal al Notaio riguardasse unicamente l'accettazione Pt_1 CP_1 beneficiata (posto che non vi erano altri documenti versati in atti, dall'una o dall'altra parte, che facessero riferimento alla data del 19.02.2019).
L'appellata ha contestato tali argomentazioni, insistendo per l'ammissibilità di tale produzione documentale e rilevando come il documento n. 7 corrispondesse a un documento già versato in atti da controparte contestualmente alla propria costituzione
(doc. 8 del fascicolo del ricorrente), mentre il documento n. 6 “costituisce un documento che conferma la sussistenza di un contatto telefonico fra la persona del ricorrente e lo studio notarile ed è stato prodotto all'esito del deposito da parte del ricorrente delle note per l'udienza del 25.2.2022 (n.d.r.: rectius 25.05.2022 non essendovi stata udienza alcuna udienza nel mese di febbraio), ove per la prima volta è stata contestata la ricostruzione storica effettuata dal resistente” (pag. 11 comparsa in appello).
Prima di analizzare la questione delle preclusioni processuali nel giudizio sommario di cognizione, si premette che il documento n. 7 sopracitato riproduce la mail datata
25.02.2019 inviata dal a “ con allegato il Pt_1 Controparte_2 file word “Inventario indumenti ”; mail che è stata in effetti prodotta Parte_2 dallo stesso ricorrente sub documento n. 8 unitamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sebbene senza riportare l'elenco dell'inventario indumenti.
Il documento n. 6 rappresenta, invece, una mail datata “martedì 19 febbraio 2019
18:55” con mittente “ e destinatario “Notaio Controparte_2 CP_1
con il seguente testo: “Stamattina il Dott. mi chiedeva la disponibilità per
[...] Pt_1
l'inventario per martedì 26.2 alle ore 9,30”.
Ciò detto, in materia di procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis, comma 4,
c.p.c. (vigente illo tempore in quanto abrogato dalla cd. Riforma Cartabia), stabilisce che il convenuto debba, con la comparsa di costituzione e risposta, “indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”.
Tale disposizione, tuttavia, non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti, e ciò in ragione della peculiare esigenza di celerità che caratterizza il procedimento sommario, tant'è che l'art. 702 ter c.p.c., comma 5, prevede che il giudice ha facoltà di procedere “nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto”, e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario.
Come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte, “le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 156912; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno
l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c. porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.” (Cass. n. 46/2021; nonché Cass. n. 23677/2021).
Nell'ambito del giudizio sommario di cognizione le parti possono quindi formulare richieste istruttorie e produrre documentazione fino al momento in cui il Giudice decide, con ordinanza, se la controversia possa proseguire secondo le forme del procedimento sommario e, dunque, sino all'ordinanza che provvede eventualmente sulle richieste di prova, indicando gli atti di istruzione che ritiene rilevanti. Nel caso di specie, pertanto, tale momento preclusivo era rappresentato dall'udienza a trattazione scritta del
07.10.2022; udienza in cui le parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione (vd. note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.22 depositate da entrambe le parti) e al cui esito il Giudice ha fissato per la decisione del ricorso l'udienza del 28.12.2022, con termini fino a dieci giorni prima di detta data per il deposito di memorie conclusionali e fino a cinque giorni prima della medesima data per il deposito di note scritte sostitutive di udienza orale.
Si deve, dunque, dichiarare l'inammissibilità del documento n. 6 (per il 7 si tratta di un falso problema, essendo meramente ripetitivo di una produzione già effettuata dalla controparte) depositato dalla resistente poiché tardivo. Come si andrà ad CP_1 illustrare sub 4, però, tale declaratoria non conduce ad un giudizio di merito diverso da quello espresso dal tribunale.
2. Sulle reiterate istanze istruttorie dell'appellata.
In via preliminare, l'appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta ha chiesto a questa Corte, “qualora ritenuto necessario ed opportuno”, di ammettere la prova testimoniale con il teste di cui ai capitoli da 1 a 6 formulata in primo grado. Tes_1
L'appellante ha nuovamente eccepito l'inammissibilità di tali istanze istruttorie poiché tardive in quanto formulate per la prima volta soltanto nelle note di trattazione scritta del
22.12.22 sostitutive dell'udienza fissata per la decisione del 28.12.2022, quando quindi ormai la causa era già in fase decisoria.
Le argomentazioni dell'appellate sono fondate e condivise da questa Corte per le motivazioni indicate al paragrafo che precede.
3. Sulla doglianza dell'appellante relativa all'asserita violazione da parte del
Notaio del dovere di informativa in relazione ai termini per la redazione CP_1 dell'inventario (secondo parte del primo motivo di gravame)
Prima di entrare nel merito delle censure mosse dall'appellante avverso l'ordinanza di prime cure, si rileva che parte appellata ha contestato la novità e tardività, perché introdotte per la prima volta in appello, delle doglianze mosse dal nei suoi Pt_1 confronti circa una sua presunta violazione del dovere di informativa in relazione ai termini per la redazione dell'inventario, nonché dell'obbligo di “ricordare” al cliente l'approssimarsi della scadenza del termine per procedere con la redazione dell'inventario,
o comunque di assicurarsi che “avesse provveduto autonomamente o avesse deciso di soprassedervi e di divenire erede puro e semplice”. Al riguardo, il Notaio afferma che sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva dedotto di aver tempestivamente informato il cliente circa le norme codicistiche in tema di redazione di inventario e che tale circostanza non era stata in alcun modo contestata da controparte, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
In realtà, quanto affermato dall'appellata non è corretto posto che risulta per tabulas che parte ricorrente, nelle note scritte datate 20.05.2022 per la prima udienza del
25.05.2022, contestava il contenuto della comparsa del Notaio eccependo, tra CP_1
l'altro, “che non risponde al vero, né è peraltro minimamente provato: … che il Notaio abbia informato il Sig. del fatto che l'incarico conferito fosse limitato alla sola Pt_1 accettazione né, tanto meno, delle disposizioni codicistiche in tema di redazione dell'inventario” (cfr. pag. 1 delle note scritte del 20.05.22 di parte ricorrente).
Tuttavia, effettivamente, non solo nel ricorso introduttivo, ma per tutto il corso del giudizio di primo grado, anche nelle note conclusive, il ricorrente non ha mai Pt_1 contestato al notaio di non averlo informato che vi erano dei termini per la CP_1 redazione dell'inventario e/o di non avergli ricordato l'approssimarsi della scadenza per la sua effettuazione, ma sempre e soltanto di non aver dato lei stessa, in quanto già incaricata dell'adempimento, tempestivo corso a tale formalità, entro il termine di tre mesi prescritto dall'art. 487 c.c.
In particolare, ha sempre ribadito che egli, non avvezzo a tecnicismi legali, s'era rivolto al
Notaio perché espletasse l'intera pratica di accettazione beneficiata dell'eredità, ivi inclusa la redazione del prescritto inventario.
Dunque, la nuova doglianza formulata in questo grado di omessa informazione è inammissibile ex art. 345 c.p.c.
4. Sulla responsabilità professionale del Notaio (i primi quattro motivi di CP_1 appello).
Nella presente causa, è pacifico fin dal primo grado che dopo aver accettato Pt_1
l'eredità della zia con beneficio d'inventario, sia divenuto erede puro e semplice per non aver provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi.
Emerge poi per tabulas che l'eredità in questione era ampiamente passiva per essere gravata da un debito di euro 685.000,00, per il quale, peraltro, era già tenuto Pt_1 quale coobbligato in proprio (cfr. doc. 3 , e che su tale situazione si venne ad CP_1 innestare l'ulteriore debito verso l'Agenzia delle Entrate, a cui l'appellante rapporta il credito risarcitorio azionato.
I primi quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutti all'onere della prova circa il contenuto dell'incarico conferito al Notaio ed alla sussistenza, o non, di una sua responsabilità professionale.
L'appellante lamenta, in primo luogo, l'errore del primo Giudice nell'aver affermato che la tesi del ricorrente “fa esclusivamente leva su di un presunto – ma non provato – automatismo tra 'atto di accettazione beneficiata dell'eredità' e 'redazione dell'inventario dei beni ereditari” (pag. 2 della pronuncia di primo grado), nonché l'errore nel non aver ritenuto provato, quanto meno in via indiziaria, il conferimento al Notaio, fin dal principio, dell'incarico di procedere all'accettazione dell'eredità della sig.ra con beneficio di Pt_2 inventario con tutti i conseguenti adempimenti di legge, ivi compresa la redazione dell'inventario.
Sul punto, ha dedotto “che nessuno, infatti, dubita che le attività in questione Pt_1 costituiscano adempimenti distinti e che il Sig. avrebbe certamente potuto Pt_1 conferire al Notaio incarico di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata, CP_1 per poi rivolgersi – colto da irrefrenabile impeto di cambiamento beninteso – a tutt'altro
Notaio… Ma non è questo il caso.” (pag. 16 appello). Inoltre, ha sostenuto che tale prova può comunque desumersi dal contegno delle parti in causa e dalle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero:
- dal fatto che era ben consapevole della ingente passività che gravava la Pt_1 successione de qua, come emerge chiaramente dalla dichiarazione di successione da egli presentata (cfr. doc. 2 ricorso), ben nota al Notaio, da cui si evince che l'eredità presentava passività per euro 685.000,00, crediti per euro 94,00, e che in essa non erano ricompresi beni immobili;
- dal fatto che non avrebbe avuto altro motivo di rivolgersi al Notaio per ricevere Pt_1
l'accettazione dell'eredità se non quello di ottenere i benefici tipici dell'eredità beneficiata, atteso che altrimenti ben avrebbe potuto divenire erede puro e semplice senza sostenere le spese di un atto notarile, non essendo ricompresi immobili nella successione in parola;
- dal contenuto e dalla cronologia delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte tempestivamente in atti;
- infine, dalla tempistica con cui il pagamento delle fatture per l'attività espletata
(“dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico” e “accettazione d'eredità con beneficio d'inventario”) era stato richiesto dal
Notaio, ovvero soltanto in data 19.02.2019, a distanza di quasi quattro mesi dal momento della dichiarazione di accettazione effettuata il 31.10.2018, ciò che induceva a ritenere che il professionista, in quel momento, considerasse il suo incarico ancora non concluso.
Per esaminare le doglianze dell'appellante occorre innanzitutto premettere che, come statuito dal primo Giudice, l'incarico di procedere a inventario non è inscindibilmente connesso, quanto meno dal punto di vista soggettivo, all'incarico relativo all'accettazione beneficiata dell'eredità; come chiarito dalla Suprema Corte (v. Da ultimo Cass. 13 settembre 2023 n. 26419; 19 luglio 2018 n 19219), il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.
In particolare, i giudici di legittimità con tale pronuncia hanno evidenziato che ciò vale anche dopo la riforma del 2011, “in quanto l'erezione dell'inventario può essere effettuata anche da un cancellerie, designato dal Tribunale, e inoltre il chiamato all'eredità può, nel termine di tre mesi, recedere dall'opzione beneficiata e quindi non fare effettuare l'inventario, il che implica che il conferimento dell'incarico al notaio ai fini dell'accettazione dell'eredità con beneficio non implica che lo stesso notaio debba automaticamente procedere all'inventario e ciò anche in quanto il chiamato all'eredità potrebbe, inoltre, preferire che l'inventario sia effettuato dal cancelliere del Tribunale. L'art. 769, 4° comma, cod. proc. civ. nell'attuale formulazione introdotta all'art. 13, 1° comma, lett. b) bis, del d.l. n. 212 del 2011, conv. con modificazioni nella legge n. 10 del
2012, già vigente al momento dei fatti per i quali è causa, non prescinde dall'affidamento al notaio di uno specifico incarico di erigere all'inventario, ma consente soltanto al chiamato all'eredità di scegliere un notaio e di indicare detto notaio all'organo giudiziario competente, ossia al tribunale.
L'art. 484, comma 4, cod. civ. non toccato dalle modifiche di cui al d.l. n. 212 del 2011, prevede che l'inventario possa essere fatto anche prima della dichiarazione di accettazione con beneficio, il che implica che i due atti, ossia l'accettazione e l'inventario, siano distinti e debbano essere oggetto di distinti e specifici incarichi.”
Tanto premesso, ciò che risulta controverso nel caso di specie è se l'incarico che il aveva inizialmente conferito al Notaio riguardasse anche la redazione Pt_1 dell'inventario o, come sostiene l'appellato, concernesse unicamente l'accettazione beneficiata.
Quanto all'onere della prova in materia di conferimento dell'incarico, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrane l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. n. 11283/2018). In particolare, nella valutazione degli elementi presuntivi il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva, nel senso che “gli indizi devono essere presi in esami e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice), dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova.” (Cass. n. 9054/2022).
Nel caso di specie, nella totale mancanza di prova documentale e/o testimoniale del conferimento al Notaio oltre all'incarico di accettazione con beneficio d'inventario, CP_1 anche dell'incarico di redazione dell'inventario, l'appellante affida appunto la propria richiesta di riforma della sentenza di primo grado a quelli che ritiene essere indizi idonei;
a ben vedere, però, le circostanze invocate sono tutt'altro che univoche.
Riguardo alla prova per presunzioni, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 29/01/2019 n. 2482; 26/09/2018 n.
23153), “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto
(indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Dunque, se anche l'indizio può essere uno solo, deve grave e preciso;
se poi gli indizi siano più di uno, non per questo non debbono essere puntuali e concludenti: solo, devono essere anche concordanti.
Un indizio può dirsi grave se sulla base dell'id quo plerumque accidit è sintomatico di una certa ricostruzione fattuale, ed al contempo incompatibile o scarsamente compatibile con ricostruzioni diverse.
Ebbene, nel caso in esame è plausibile che se mi affido ad un notaio per l'accettazione beneficiata io possa volere che il medesimo rediga anche l'inventario, ma non è affatto improbabile che, appreso dal professionista od anche aliunde che far redigere l'inventario al cancelliere del tribunale è più economico, io possa procedere in tal senso.
Nello specifico, quindi, è ben possibile che accettata l'eredità ex art. 484 c.c., sia Pt_1 rimasto d'accordo con il notaio che le avrebbe fatto sapere se avrebbe ancora avuto bisogno di lei per l'inventario, senza darle immediatamente tale incarico, non essendovi peraltro in quel momento alcuna fretta.
Ciò spiegherebbe, tra l'altro, perché l'appellata non abbia preteso immediatamente il compenso per l'attività prestata, di talché anche tale circostanza, a ben vedere, non costituisce indizio di alcunché. Tra l'altro, il fatto che abbia comunque pagato la Pt_1 prestazione professionale relativa alla dichiarazione di successione il 19.2.2019, quando ancora ignorava che il termine ex art. 488 c.c. per l'inventario era spirato (lo scoprirà il
25.2.2019, ovvero il giorno prima dell'appuntamento fissato per tale incombente), porta, anzi, a chiedersi come mai se già fosse stato d'accordo con la professionista per farle redigere l'inventario non abbia atteso il 26.2.2019 per pagare tutto insieme e/o perché lei, che tanto aveva atteso, avrebbe preteso il pagamento proprio in quel momento;
dunque, a ben vedere, la tempistica dei pagamenti è tutt'altro che un indizio univoco nel senso preteso dal Pt_1
Il fatto, poi, che l'eredità fosse passiva a sua volta non è indicativa di alcunché, proprio perché la limitazione di responsabilità poteva essere conseguita dal anche Pt_1 rivolgendosi al tribunale, ottenendo lo stesso risultato con un minor esborso. Ben diverso sarebbe stato, sotto il profilo indiziario, se quando ancora il termine trimestrale non era spirato il avesse inviato alla un elenco dei beni da Pt_1 CP_1 inventariare, mentre il fatto che l'abbia fatto solo quando il termine era ampiamente decorso impedisce di desumere che l'incarico fosse stato conferito quando ancora era utilmente eseguibile.
Può poi essere, effettivamente, che il Notaio non abbia sufficientemente chiarito all'appellante che l'inventario avrebbe dovuto essere redatto entro tre mesi dall'accettazione, ma come premesso su tale contegno non ha fondato alcuna Pt_1 tempestiva domanda risarcitoria (e proprio per questo l'appellata non aveva alcun onere di capitolare tempestive prove sul punto).
Dunque, i primi quattro motivi d'appello debbono tutti essere respinti.
5. Il quinto motivo d'appello: la restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposte per la redazione del beneficio d'inventario.
Col quinto motivo d'appello, si duole, poi, del fatto che il tribunale abbia rigettato Pt_1 la sua domanda di restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposto al Notaio a saldo della fattura n. 109 del 19.2.2019 recante causale “accettazione d'eredità con beneficio
d'inventario (de cuius )”; sostiene, specificamente, che detto pagamento Parte_2 risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si troverebbe oggi ancora, quanto meno, nella qualità di “chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non dovrebbe rispondere di debiti pervenutigli per successione.
Al riguardo, il primo giudice ha affermato che “Va poi rigettata la domanda di restituzione dei compensi già versati allo studio notarile dal posto che – per quanto sopra Pt_1 osservato – le attività professionali relative sono state svolte e fatturate. Né sul punto è mai stata sollevata dal alcuna contestazione.” Parte_1
Ebbene, una volta affermato che l'unico incarico conferito all'appellata per il quale vi è prova è quello relativo all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - che è stato correttamente espletato - è evidente come tale compenso spetti alla professionista;
se l'accettazione si è rivelata infruttuoso o addirittura fonte di danno, infatti, ciò non è imputabile alla CP_1
6. Le spese di lite.
Col sesto motivo d'impugnazione, assume che la propria condanna a rifondere Pt_1 alla professionista le spese di primo grado sarebbe ingiusta, visto che questa non aveva accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita e, per di più, aveva scorrettamente depositato documenti nuovi in sede di comparsa conclusionale, così proditoriamente influenzando la decisione della causa.
Anche tale motivo è infondato: la professionista è infatti risultata integralmente vittoriosa e, d'altro canto, nel corso del primo grado le parti sono state inviate in mediazione, senza addivenire ad alcun accordo, di talché anche ove prima del giudizio fosse stata portata a termine la negoziazione assistita non v'è ragione di pensare che sarebbe stata proficua;
quanto, poi, alla tardività delle produzioni documentali, si tratta di contegno sanzionato non con la perdita del diritto alla refusione delle spese, che trova fondamento nella soccombenza della controparte, ma con l'inutilizzabilità del documento;
inoltre, come evidenziato, il suddetto documento nel caso di specie era del tutto superfluo, tanto che, pur non utilizzandolo, si è addivenuti alla medesima conclusione del primo grado.
La sentenza impugnata deve dunque essere integralmente confermata e alla soccombenza del in questo grado consegue la sua condanna alle spese Pt_1 dell'appello.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa eccezione Parte_1 disattesa e respinta, così statuisce: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. n. 6 rappresenta la mail del 19.02.2019 inviata da collaboratrice dello studio notarile, al Tes_1 Notaio con cui le comunica che “Stamattina il Dott. mi chiedeva la disponibilità per l'inventario CP_1 Pt_1 per martedì 26.2 alle ore 9,30”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliera pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 197/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
ROSSI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_1 C.F._2
FERRARO e dell'Avv. MAURIZIO GUGLIOTTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA avverso l'Ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. (Rep. n. 142/2023) del Tribunale di Firenze resa all'udienza del 28.12.2022 e pubblicata il 30.12.2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 14.01.2025 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 07.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “precisandosi le conclusioni come rassegnate in atto Parte_1 di citazione in appello”: (n.d.r.: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie avanzate dal Notaio convenuto, nell'ambito del giudizio di primo grado, in sede di nota conclusiva e di note scritte sostitutive dell'udienza del 28.12.2022;
- nel merito, in via principale, riformare integralmente l'ordinanza pubblicata dal
Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 9826/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta.
Con vittoria di compensi e spese, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- in subordine, condannare il Notaio convenuto, ai sensi dell'art. 92 primo comma c.p.c., alla restituzione della somma che l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere
a controparte a titolo di spese legali per effetto dell'ordinanza impugnata;
ciò, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla presente domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite del presente giudizio.”
Per l'appellata “si precisano le conclusioni come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta”: (n.d.r.: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- In via principale: rigettare l'appello proposto da con integrale conferma Parte_1 dell'ordinanza impugnata e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche anche solo corresponsabilità professionale del notaio ridurre le CP_1 pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto (e negato) inadempimento e/o del presunto (e sempre, negato) fatto illecito ex artt. 1223, 1225 e
1227 c.c..
In via istruttoria, fermo quanto suesposto (di per sé idoneo a dimostrare l'infondatezza della avversa azione), e qualora ritenuto necessario od opportuno dalla Corte di Appello, si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il giorno 19 febbraio 2019 il Dott. si rivolgeva allo studio Notarile per Pt_1 conferire incarico alla redazione dell'inventario di eredità e chiedere la disponibilità della
Dott.ssa CP_1
2) Vero che a seguito della richiesta di appuntamento da parte del Dott. Pt_1 informava la Dott.ssa con la mail che le si mostra? CP_1
3) Vero che è prassi dello studio Notarile informare il Notaio tramite mail interne CP_1 delle richieste di appuntamento? 4) Vero che dopo aver ricevuto l'incarico dal è stata lei a procedere all'attività Pt_1 istruttoria e quindi a richiedere, tramite mail, l'invio dell'inventario dei beni al medesimo
Dott. Pt_1
5) Vero che il Dott. rispose tempestivamente alla mail che si mostra inviando Pt_1
l'inventario dei beni della zia ? Parte_2
6) Vero che la fattura della Dott.ssa relativa all'atto di accettazione con beneficio CP_1 di inventario è stata emessa allorché il Dott. aveva provveduto al relativo Pt_1 pagamento?
Si chiama a deporre su tutti i capitoli di prova sopra menzionati la Sig.ra ” Tes_1
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale avanzata nei confronti del Notaio condannandolo al pagamento delle spese di lite. CP_1
Nello specifico, nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente allegava quanto segue:
- con atto di registrazione di testamento pubblico a rogito Notaio di Sesto CP_1
Fiorentino (sub doc. 1), in data 31.10.2018 veniva pubblicato il testamento della defunta zia , deceduta in Firenze il 14.9.2018, la quale lo aveva nominato, con Parte_2 testamento pubblico sempre ricevuto dal medesimo Notaio in data 23.04.2012, suo erede universale (così disponeva “Sono vedova e non ho figli. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede universale mio nipote figlio Parte_1 primogenito di e ); Persona_1 Persona_2
- consapevole della circostanza che l'eredità relitta dalla propria zia fosse passiva, come pure attestato dalla relativa dichiarazione di successione da cui risultava un attivo per euro 94,00 (conto corrente presso Credito Emiliano) e un passivo per euro 685.000,00
(garanzia accesa presso Credito Emiliano) (sub doc. n. 2 e 3), egli manifestava al Notaio il proprio intendimento di procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di CP_1 inventario, incaricandola di procedere ai conseguenti adempimenti di legge, ivi compresa la redazione dell'inventario;
- pertanto, con atto a rogito Notaio in data 31.10.2018 (repertorio n. CP_1
5213/3763, registrato alla Agenzia delle Entrate di Firenze il 12.11.2018 al n. 34819, serie 1T), rendeva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità relitta dalla propria zia (doc. 4); tuttavia il notaio, pur ricevuta la suddetta dichiarazione, non procedeva alla redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione ex art. 487, co. 2, c.c., con la conseguenza che il ricorrente diveniva “erede puro e semplice” della de cuius;
- soltanto in data 22.2.2019, allorché il termine di tre mesi dalla dichiarazione per la redazione dell'inventario era ormai decorso, il Notaio, per il tramite di una sua dipendente, ricordava al di inviare allo studio notarile l'elenco dei beni necessario Pt_1 al Notaio per la redazione dell'inventario (vd. mail sub doc. 5);
- con mail del 23.02.2019 il ricorrente, nell'allegare il file richiesto, scriveva testualmente: “resto in attesa di conferma dell'appuntamento con la dottoressa CP_1 per martedì prossimo 26 febbraio a casa mia in Via Burchiello 3 a Firenze” (doc. 6), a cui facevano seguito alcune e-mail, l'ultima delle quali in data 25.2.2019, di conferma dell'appuntamento fissato per il giorno successivo (26 febbraio) per la redazione dell'inventario (vd. doc. 5 e docc. n. 8-9);
- tuttavia, nel pomeriggio della medesima data, il ricorrente “riceveva la telefonata del
Notaio – evidentemente avvedutasi che i termini per l'esecuzione CP_1 dell'adempimento in questione erano ampiamente decorsi – la quale gli comunicava giustappunto tale circostanza, lasciandolo sconcertato” (cfr. pag. 3 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
- nel frattempo il Notaio gli rimetteva le fatture n. 108 del 19.2.2019, per importo di euro
900,00 (IVA inclusa), per “dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico (de cuius )”, e n. 109 del Parte_2
19.2.2019, per importo di euro 1.200,00 (IVA inclusa), recante causale “accettazione
d'eredità con beneficio d'inventario (de cuius )”, che venivano pagate a Parte_2 mezzo unico assegno bancario (doc. 10);
- poiché la mancata redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 487 c.c., comporta che il chiamato all'eredità diventi “erede puro e semplice”, in data
27.05.2021 si vedeva notificare, nella sua qualità di “erede di ”, Parte_2 intimazione di pagamento n. TI8BIPP00099/2021, per il complessivo importo di euro
44.594,06, irrogata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza n. 403/02/2020, divenuta definitiva il 29.3.2021 (doc. 11) e suscettibile di costituire oggetto di esecuzione forzata;
- ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento sopra indicata, tramite il proprio consulente Rag. tentava di contattare il Notaio sia Persona_3 CP_1 telefonicamente, che a mezzo e-mail (doc. 14), al fine di poter chiarire l'accaduto e verificare la sua disponibilità a rinvenire una soluzione stragiudiziale della vicenda, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Sulla scorta di siffatte allegazioni, il imputava tale evento esclusivamente alla Pt_1 negligente condotta professionale del Notaio la quale, incaricata anche CP_1 della redazione dell'inventario, oltre che di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata, aveva colpevolmente omesso di provvedere entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 487 c.c., a tale adempimento, producendo irrimediabilmente quell'effetto che, in considerazione del carattere passivo dell'eredità relitta in suo favore, il ricorrente intendeva evitare (ovvero quello di divenire erede puro e semplice della zia defunta), esponendo così il suo patrimonio personale al pagamento dei debiti della de cuius e all'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il deduceva, quindi, che la negligente condotta del notaio gli aveva provocato un Pt_1 danno patrimoniale significativo e chiedeva la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di euro 44.594,06, di cui all'ingiunzione di pagamento irrogata dall'Agenzia delle Entrate, nonché alla restituzione dell'importo di euro 1.200,00 da lui corrisposto a saldo della notula n. 109 del 19.2.2019, rilevando che il pagamento risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si sarebbe trovato oggi ancora, quanto meno, nella qualità di
“chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non avrebbe dovuto rispondere di debiti pervenutigli per successione.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando la ricostruzione dei fatti per CP_1 come prospettata dal ricorrente, deduceva che:
- l'incarico professionale conferitole dal riguardava unicamente l'accettazione Pt_1 beneficiata e non anche la redazione del successivo inventario;
- sia in sede di primo contatto con lo studio notarile, che in sede di ricevimento dell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità, essa informava il che l'incarico conferito Pt_1 era limitato alla sola accettazione e lo rendeva edotto in ordine agli adempimenti successivi all'atto di accettazione e alle disposizioni codicistiche in tema di redazione dell'inventario;
- solamente in data 19.02.2019, quando il termine prescritto dalla legge era ormai definitivamente spirato, il si metteva in contatto con lo studio notarile per Pt_1 conferire alla professionista l'incarico della redazione dell'inventario dei beni, chiedendo la fissazione di un appuntamento, a seguito del quale la segreteria dello studio avviava l'istruttoria e fissava un appuntamento;
- appena avuta la contezza dell'appuntamento in agenda, il notaio rilevava la tardività dell'incarico e si metteva immediatamente in contatto telefonico con il sig. per Pt_1 notiziarlo dell'accaduto. La resistente contestava quindi ogni addebito di responsabilità, evidenziando come la circostanza di aver ricevuto l'atto di accettazione beneficiata dell'eredità in data 31 ottobre 2018 non determinava in alcun modo il sorgere in capo alla professionista di un obbligo di legge di curare anche la redazione dell'inventario dei beni della defunta sig.ra non trattandosi in un adempimento connesso, bensì di un autonomo e distinto Pt_2 incarico professionale che, nel caso di specie, non vi era stato e di cui comunque il ricorrente non aveva fornito la prova. Il Notaio contestava anche il quantum debeatur, rilevando che il non aveva dimostrato che la massa ereditaria della de cuius fosse Pt_1 effettivamente passiva, né l'intervenuto pagamento di quanto chiesto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
contestava infine la domanda di refusione dei compensi professionali, trattandosi di attività tutte effettivamente svolte sulla scorta di apposito mandato professionale. Concludeva chiedendo, in via principale, di respingere le domande del ricorrente e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una sua qualche anche corresponsabilità professionale, di ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette dell'asserito inadempimento ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
All'udienza del 25.05.2022 il Tribunale disponeva che le parti esperissero tentativo di mediazione il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
Alla successiva udienza del 07.10.2022, le parti chiedevano quindi che la causa venisse trattenuta in decisione e il Giudice fissava, a tal fine, l'udienza del 28.12.2022, con termini fino a dieci giorni prima di detta data per il deposito di memorie conclusionali e fino a cinque giorni prima della medesima data per il deposito di note scritte sostitutive di udienza orale. Con la memoria conclusiva del 16.12.2022, la difesa depositava CP_1 per la prima volta i documenti n. 6 e 7 (mail risalenti rispettivamente al 19 e al 25 febbraio 2019), in relazione ai quali parte ricorrente, nelle successive note scritte, rilevava l'inammissibilità e l'irrilevanza della produzione;
nelle “note di trattazione scritta” del 22.12.2022 per l'udienza del 28.12.22, sempre parte resistente chiedeva poi l'ammissione di prova testimoniale indicando come teste dipendente e Tes_1 collaboratrice del notaio.
Con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa all'udienza del 28.12.2022 e pubblicata il
30.12.2022, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda avanzata dal nei Pt_1 confronti della resistente, non avendo “il ricorrente fornito elementi probatori tali da ritenere che il Notaio abbia ricevuto anche l'incarico inventariale”, nonché CP_1 la domanda di restituzione dei compensi già versati allo studio notarile, rilevando che le attività professionali indicate in fattura erano state effettivamente svolte e che sul punto non era mai stata sollevata alcuna contestazione da parte del Stante il principio Pt_1 della soccombenza, condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata valutazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove afferma che l'attore aveva “esposto il proprio patrimonio personale al pagamento dei debiti della de cuius” e conseguente errore nell'aver escluso la responsabilità del
Notaio affermando che non risultava provata la tesi del ricorrente secondo cui “sarebbe riconducibile a condotta negligente del Notaio convenuto la mancata redazione dell'inventario”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che dall'analisi della dichiarazione di successione predisposta e depositata dal Notaio stesso (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso CP_1 introduttivo) emergeva incontrovertibilmente che l'eredità della defunta Pt_2 presentava passività per euro 685.000,00 (quadro ED di detta dichiarazione), crediti per euro 94,00 (cfr. quadro ER), e che non erano ricompresi beni immobili, e che, pertanto, fu proprio la consapevolezza del carattere passivo dell'eredità in questione ad indurlo a rivolgersi al Notaio (professionista di fiducia al quale l'intera famiglia era CP_1 Pt_1 solita rivolgersi e che aveva anche ricevuto il testamento della de cuius in data
23.04.2012) affinché curasse l'intera vicenda successoria (registrazione del testamento pubblico, redazione e deposito della dichiarazione di successione e accettazione beneficiata dell'eredità, ivi compresi tutti i successivi adempimenti) in modo tale da ottenere gli effetti che l'accettazione beneficiata dell'eredità (con la seguente tempestiva redazione dell'inventario) garantiva, ovvero di tenere distinto e non confondere il proprio patrimonio, ai fini della responsabilità debitoria, con quello della de cuius.
L'appellante ha inoltre dedotto che in ogni caso, anche volendo ammettere che al momento del conferimento di detto incarico egli avesse incaricato il Notaio esclusivamente di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche di redigere l'inventario, costituiva comunque preciso obbligo del professionista di informarlo formalmente circa i tempi preclusivi per la redazione dell'inventario e delle relative conseguenze, nonché di contattarlo, all'approssimarsi della scadenza, per assicurarsi che egli vi avesse provveduto autonomamente o avesse deciso di soprassedervi e di divenire erede puro e semplice.
2) Errore del primo Giudice nell'aver ritenuto provato il conferimento al Notaio del solo incarico relativo alla dichiarazione di accettazione beneficiata dell'eredità e non anche per la redazione del successivo inventario.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che la prova che l'incarico conferito al Notaio CP_1 aveva ad oggetto anche la redazione dell'inventario, sebbene non potesse essere fornita documentalmente, poteva comunque desumersi dal contegno delle parti in causa e dalle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero: - dal fatto che il si fosse volto al Pt_1
Notaio per tutti gli adempimenti relativi alla successione in questione;
- che sia il CP_1 che il Notaio erano ben consapevoli della ingente passività che gravava la Pt_1 successione de qua; - dal fatto che il non avrebbe avuto altro motivo di rivolgersi Pt_1 al Notaio per ricevere l'accettazione dell'eredità, se non quello di ottenere i benefici tipici dell'eredità beneficiata, atteso che altrimenti ben avrebbe potuto divenire erede puro e semplice senza sostenere le spese di un atto notarile, non essendo ricompresi immobili nella successione in parola;
dal contenuto e dalla cronologia delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte tempestivamente in atti;
infine, dalla tempistica con cui il pagamento delle fatture per l'attività espletata (“dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico” e “accettazione d'eredità con beneficio
d'inventario”) era stato richiesto dal Notaio, ovvero soltanto in data 19.02.2019, a distanza di quasi quattro mesi dal momento della dichiarazione di accettazione effettuata il 31.10.2018, ciò che induceva a ritenere che il professionista, in quel momento, considerasse il suo incarico ancora non concluso.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta inoltre l'errore del primo Giudice nell'aver affermato che “risulta documentato in atti che, sia nel primo contatto con lo studio notarile che in sede di ricevimento dell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità, il pubblico ufficiale informò il sugli adempimenti successivi all'atto di Pt_1 accettazione”, sebbene sul punto non fosse stata fornita alcuna prova da parte della resistente;
nonché l'errore nell'aver affermato che “Solamente in data 19.2.2019 il
quando ormai il termine ultimo per effettuare l'inventario era spirato, contattava Pt_1 lo studio notarile chiedendo appuntamento per conferire l'incarico alla Notaia per CP_1
l'attività inventariale” (pag.2, paragrafo 4 dell'ordinanza di prime cure), facendo erroneamente riferimento e utilizzando, a sostegno di tale statuizione, il documento n. 61 depositato da parte resistente tardivamente, soltanto in sede di memoria conclusiva, quando la causa era già in fase decisoria e che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
3) Errore del primo Giudice nell'aver affermato che il ricorrente ha fatto “esclusivamente leva su di un presunto – ma non provato – automatismo tra atto di accettazione beneficiata dell'eredità e redazione dell'inventario dei beni ereditari”, avendo invece il sostenuto e provato di aver conferito al Notaio sin dal principio, l'incarico Pt_1 CP_1 di “procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario incaricandola di procedere ai conseguenti adempimenti di legge”;
4) Erronea interpretazione e valutazione delle fatture n. 108 e 109 del 19.02.2019 (sub documenti n. 6 e 7 prodotti dal ricorrente) e, nello specifico, errore del primo Giudice nell'aver tratto argomento di prova circa il contenuto dell'incarico conferito al Notaio dalla mera descrizione dell'attività da quest'ultimo espletata così come descritta nelle fatture rimesse.
Secondo l'appellante, invece, la circostanza per cui il Notaio per aver ricevuto la dichiarazione di accettazione beneficiata (risalente al 31.10.2018) non aveva emesso la relativa fattura né il giorno stesso, né nei giorni o nelle settimane seguenti, ma soltanto successivamente a distanza di quasi 4 mesi (il 19.02.2019), induceva a ritenere che il professionista, al momento della dichiarazione di accettazione, considerasse il suo incarico ancora non concluso;
5) Errato rigetto della domanda di restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposto al
Notaio a saldo della fattura n. 109 del 19.2.2019 recante causale “accettazione d'eredità con beneficio d'inventario (de cuius )”. Parte_2
L'appellante ha dedotto che detto pagamento risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del Notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si troverebbe oggi ancora, quanto meno, nella qualità di “chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non dovrebbe rispondere di debiti pervenutigli per successione;
6) Errata condanna alle spese di lite ed errore del Tribunale nel non aver preso in considerazione per la loro regolamentazione sia la condotta assunta dal Notaio in sede stragiudiziale (rifiuto categorico dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita), sia la scorretta condotta processuale (deposito di documenti nuovi in sede di comparsa conclusionale;
il continuo richiamo al contenuto di detti documenti nella memoria conclusiva e nelle successive note scritte d'udienza), che aveva gravemente violato il diritto di difesa del ricorrente ed il principio del contraddittorio, e che aveva proditoriamente influenzato la decisione della causa. Ha quindi chiesto a questa Corte
l'applicazione degli artt. 88 e 92 co. 1 c.p.c. e che, per l'effetto, anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda nel merito, il Notaio appellato fosse quantomeno condannato a rimborsare le spese di lite liquidate in suo favore con l'ordinanza di primo grado. Ha infine prodotto distinta di bonifico dell'importo di € 2.375,25 delle spese legali corrisposte, come da accordi con controparte, pari alla metà (doc. n. 19), con riserva di produrre l'ulteriore bonifico del saldo, una volta effettuato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali
e delle istanze istruttorie avanzate dal Notaio convenuto, nell'ambito del giudizio di primo grado, in sede di nota conclusiva e di note scritte sostitutive dell'udienza del 28.12.2022; - nel merito, in via principale, riformare integralmente l'ordinanza pubblicata dal
Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 9826/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta.
Con vittoria di compensi e spese, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- in subordine, condannare il Notaio convenuto, ai sensi dell'art. 92 primo comma c.p.c., alla restituzione della somma che l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere
a controparte a titolo di spese legali per effetto dell'ordinanza impugnata;
ciò, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla presente domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite del presente giudizio.”
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata che ha contestato le CP_1 censure mosse dalla parte appellante, evidenziando in particolare la novità e la tardività delle doglianze avversarie circa una presunta violazione del dovere di informativa del
Notaio in relazione ai termini per la redazione dell'inventario. Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche anche solo sua corresponsabilità, di ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto inadempimento ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. In via istruttoria, e qualora ritenuto necessario od opportuno dalla Corte di Appello, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale della sig.ra articolata in primo grado Tes_1 nelle note di trattazione scritta depositate il 22.12.2022.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità dei documenti n. 6 e 7 prodotti dalla resistente n sede CP_1 di memoria conclusiva.
In via preliminare, l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità dei documenti n. 6
e n. 7 prodotti dal Notaio in primo grado, rilevandone la tardività perché CP_1 depositati per la prima volta soltanto in sede di memoria conclusiva del 16.12.2022, quando la causa era già in fase decisoria avendo le parti precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 07.10.22, violando così le preclusioni processuali caratterizzanti il rito sommario di cognizione.
Sul punto, rileva di aver eccepito l'inammissibilità di tali documenti già nel pregresso grado di giudizio subito dopo il loro deposito, ovvero nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2022, chiedendo che di tali documenti non venisse tenuto conto ai fini della decisione ma che, tuttavia, il primo Giudice, nonostante l'eccezione sollevata, non soltanto non si era pronunciato al riguardo, ma aveva fatto riferimento proprio al contenuto del documento n. 6 per motivare la propria decisione, laddove al paragrafo 4, pagina 2 dell'ordinanza ivi impugnata, aveva affermato che “Solamente in data
19.2.2019 il quando ormai il termine ultimo per effettuare l'inventario era Pt_1 spirato, contattava lo studio notarile chiedendo appuntamento per conferire CP_1
l'incarico alla Notaia per l'attività inventariale”, giungendo così a ritenere che l'incarico originario conferito dal al Notaio riguardasse unicamente l'accettazione Pt_1 CP_1 beneficiata (posto che non vi erano altri documenti versati in atti, dall'una o dall'altra parte, che facessero riferimento alla data del 19.02.2019).
L'appellata ha contestato tali argomentazioni, insistendo per l'ammissibilità di tale produzione documentale e rilevando come il documento n. 7 corrispondesse a un documento già versato in atti da controparte contestualmente alla propria costituzione
(doc. 8 del fascicolo del ricorrente), mentre il documento n. 6 “costituisce un documento che conferma la sussistenza di un contatto telefonico fra la persona del ricorrente e lo studio notarile ed è stato prodotto all'esito del deposito da parte del ricorrente delle note per l'udienza del 25.2.2022 (n.d.r.: rectius 25.05.2022 non essendovi stata udienza alcuna udienza nel mese di febbraio), ove per la prima volta è stata contestata la ricostruzione storica effettuata dal resistente” (pag. 11 comparsa in appello).
Prima di analizzare la questione delle preclusioni processuali nel giudizio sommario di cognizione, si premette che il documento n. 7 sopracitato riproduce la mail datata
25.02.2019 inviata dal a “ con allegato il Pt_1 Controparte_2 file word “Inventario indumenti ”; mail che è stata in effetti prodotta Parte_2 dallo stesso ricorrente sub documento n. 8 unitamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sebbene senza riportare l'elenco dell'inventario indumenti.
Il documento n. 6 rappresenta, invece, una mail datata “martedì 19 febbraio 2019
18:55” con mittente “ e destinatario “Notaio Controparte_2 CP_1
con il seguente testo: “Stamattina il Dott. mi chiedeva la disponibilità per
[...] Pt_1
l'inventario per martedì 26.2 alle ore 9,30”.
Ciò detto, in materia di procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis, comma 4,
c.p.c. (vigente illo tempore in quanto abrogato dalla cd. Riforma Cartabia), stabilisce che il convenuto debba, con la comparsa di costituzione e risposta, “indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”.
Tale disposizione, tuttavia, non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti, e ciò in ragione della peculiare esigenza di celerità che caratterizza il procedimento sommario, tant'è che l'art. 702 ter c.p.c., comma 5, prevede che il giudice ha facoltà di procedere “nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto”, e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario.
Come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte, “le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 156912; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno
l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c. porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.” (Cass. n. 46/2021; nonché Cass. n. 23677/2021).
Nell'ambito del giudizio sommario di cognizione le parti possono quindi formulare richieste istruttorie e produrre documentazione fino al momento in cui il Giudice decide, con ordinanza, se la controversia possa proseguire secondo le forme del procedimento sommario e, dunque, sino all'ordinanza che provvede eventualmente sulle richieste di prova, indicando gli atti di istruzione che ritiene rilevanti. Nel caso di specie, pertanto, tale momento preclusivo era rappresentato dall'udienza a trattazione scritta del
07.10.2022; udienza in cui le parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione (vd. note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.22 depositate da entrambe le parti) e al cui esito il Giudice ha fissato per la decisione del ricorso l'udienza del 28.12.2022, con termini fino a dieci giorni prima di detta data per il deposito di memorie conclusionali e fino a cinque giorni prima della medesima data per il deposito di note scritte sostitutive di udienza orale.
Si deve, dunque, dichiarare l'inammissibilità del documento n. 6 (per il 7 si tratta di un falso problema, essendo meramente ripetitivo di una produzione già effettuata dalla controparte) depositato dalla resistente poiché tardivo. Come si andrà ad CP_1 illustrare sub 4, però, tale declaratoria non conduce ad un giudizio di merito diverso da quello espresso dal tribunale.
2. Sulle reiterate istanze istruttorie dell'appellata.
In via preliminare, l'appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta ha chiesto a questa Corte, “qualora ritenuto necessario ed opportuno”, di ammettere la prova testimoniale con il teste di cui ai capitoli da 1 a 6 formulata in primo grado. Tes_1
L'appellante ha nuovamente eccepito l'inammissibilità di tali istanze istruttorie poiché tardive in quanto formulate per la prima volta soltanto nelle note di trattazione scritta del
22.12.22 sostitutive dell'udienza fissata per la decisione del 28.12.2022, quando quindi ormai la causa era già in fase decisoria.
Le argomentazioni dell'appellate sono fondate e condivise da questa Corte per le motivazioni indicate al paragrafo che precede.
3. Sulla doglianza dell'appellante relativa all'asserita violazione da parte del
Notaio del dovere di informativa in relazione ai termini per la redazione CP_1 dell'inventario (secondo parte del primo motivo di gravame)
Prima di entrare nel merito delle censure mosse dall'appellante avverso l'ordinanza di prime cure, si rileva che parte appellata ha contestato la novità e tardività, perché introdotte per la prima volta in appello, delle doglianze mosse dal nei suoi Pt_1 confronti circa una sua presunta violazione del dovere di informativa in relazione ai termini per la redazione dell'inventario, nonché dell'obbligo di “ricordare” al cliente l'approssimarsi della scadenza del termine per procedere con la redazione dell'inventario,
o comunque di assicurarsi che “avesse provveduto autonomamente o avesse deciso di soprassedervi e di divenire erede puro e semplice”. Al riguardo, il Notaio afferma che sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva dedotto di aver tempestivamente informato il cliente circa le norme codicistiche in tema di redazione di inventario e che tale circostanza non era stata in alcun modo contestata da controparte, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
In realtà, quanto affermato dall'appellata non è corretto posto che risulta per tabulas che parte ricorrente, nelle note scritte datate 20.05.2022 per la prima udienza del
25.05.2022, contestava il contenuto della comparsa del Notaio eccependo, tra CP_1
l'altro, “che non risponde al vero, né è peraltro minimamente provato: … che il Notaio abbia informato il Sig. del fatto che l'incarico conferito fosse limitato alla sola Pt_1 accettazione né, tanto meno, delle disposizioni codicistiche in tema di redazione dell'inventario” (cfr. pag. 1 delle note scritte del 20.05.22 di parte ricorrente).
Tuttavia, effettivamente, non solo nel ricorso introduttivo, ma per tutto il corso del giudizio di primo grado, anche nelle note conclusive, il ricorrente non ha mai Pt_1 contestato al notaio di non averlo informato che vi erano dei termini per la CP_1 redazione dell'inventario e/o di non avergli ricordato l'approssimarsi della scadenza per la sua effettuazione, ma sempre e soltanto di non aver dato lei stessa, in quanto già incaricata dell'adempimento, tempestivo corso a tale formalità, entro il termine di tre mesi prescritto dall'art. 487 c.c.
In particolare, ha sempre ribadito che egli, non avvezzo a tecnicismi legali, s'era rivolto al
Notaio perché espletasse l'intera pratica di accettazione beneficiata dell'eredità, ivi inclusa la redazione del prescritto inventario.
Dunque, la nuova doglianza formulata in questo grado di omessa informazione è inammissibile ex art. 345 c.p.c.
4. Sulla responsabilità professionale del Notaio (i primi quattro motivi di CP_1 appello).
Nella presente causa, è pacifico fin dal primo grado che dopo aver accettato Pt_1
l'eredità della zia con beneficio d'inventario, sia divenuto erede puro e semplice per non aver provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi.
Emerge poi per tabulas che l'eredità in questione era ampiamente passiva per essere gravata da un debito di euro 685.000,00, per il quale, peraltro, era già tenuto Pt_1 quale coobbligato in proprio (cfr. doc. 3 , e che su tale situazione si venne ad CP_1 innestare l'ulteriore debito verso l'Agenzia delle Entrate, a cui l'appellante rapporta il credito risarcitorio azionato.
I primi quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutti all'onere della prova circa il contenuto dell'incarico conferito al Notaio ed alla sussistenza, o non, di una sua responsabilità professionale.
L'appellante lamenta, in primo luogo, l'errore del primo Giudice nell'aver affermato che la tesi del ricorrente “fa esclusivamente leva su di un presunto – ma non provato – automatismo tra 'atto di accettazione beneficiata dell'eredità' e 'redazione dell'inventario dei beni ereditari” (pag. 2 della pronuncia di primo grado), nonché l'errore nel non aver ritenuto provato, quanto meno in via indiziaria, il conferimento al Notaio, fin dal principio, dell'incarico di procedere all'accettazione dell'eredità della sig.ra con beneficio di Pt_2 inventario con tutti i conseguenti adempimenti di legge, ivi compresa la redazione dell'inventario.
Sul punto, ha dedotto “che nessuno, infatti, dubita che le attività in questione Pt_1 costituiscano adempimenti distinti e che il Sig. avrebbe certamente potuto Pt_1 conferire al Notaio incarico di ricevere la dichiarazione di accettazione beneficiata, CP_1 per poi rivolgersi – colto da irrefrenabile impeto di cambiamento beninteso – a tutt'altro
Notaio… Ma non è questo il caso.” (pag. 16 appello). Inoltre, ha sostenuto che tale prova può comunque desumersi dal contegno delle parti in causa e dalle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero:
- dal fatto che era ben consapevole della ingente passività che gravava la Pt_1 successione de qua, come emerge chiaramente dalla dichiarazione di successione da egli presentata (cfr. doc. 2 ricorso), ben nota al Notaio, da cui si evince che l'eredità presentava passività per euro 685.000,00, crediti per euro 94,00, e che in essa non erano ricompresi beni immobili;
- dal fatto che non avrebbe avuto altro motivo di rivolgersi al Notaio per ricevere Pt_1
l'accettazione dell'eredità se non quello di ottenere i benefici tipici dell'eredità beneficiata, atteso che altrimenti ben avrebbe potuto divenire erede puro e semplice senza sostenere le spese di un atto notarile, non essendo ricompresi immobili nella successione in parola;
- dal contenuto e dalla cronologia delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte tempestivamente in atti;
- infine, dalla tempistica con cui il pagamento delle fatture per l'attività espletata
(“dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione di testamento pubblico” e “accettazione d'eredità con beneficio d'inventario”) era stato richiesto dal
Notaio, ovvero soltanto in data 19.02.2019, a distanza di quasi quattro mesi dal momento della dichiarazione di accettazione effettuata il 31.10.2018, ciò che induceva a ritenere che il professionista, in quel momento, considerasse il suo incarico ancora non concluso.
Per esaminare le doglianze dell'appellante occorre innanzitutto premettere che, come statuito dal primo Giudice, l'incarico di procedere a inventario non è inscindibilmente connesso, quanto meno dal punto di vista soggettivo, all'incarico relativo all'accettazione beneficiata dell'eredità; come chiarito dalla Suprema Corte (v. Da ultimo Cass. 13 settembre 2023 n. 26419; 19 luglio 2018 n 19219), il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.
In particolare, i giudici di legittimità con tale pronuncia hanno evidenziato che ciò vale anche dopo la riforma del 2011, “in quanto l'erezione dell'inventario può essere effettuata anche da un cancellerie, designato dal Tribunale, e inoltre il chiamato all'eredità può, nel termine di tre mesi, recedere dall'opzione beneficiata e quindi non fare effettuare l'inventario, il che implica che il conferimento dell'incarico al notaio ai fini dell'accettazione dell'eredità con beneficio non implica che lo stesso notaio debba automaticamente procedere all'inventario e ciò anche in quanto il chiamato all'eredità potrebbe, inoltre, preferire che l'inventario sia effettuato dal cancelliere del Tribunale. L'art. 769, 4° comma, cod. proc. civ. nell'attuale formulazione introdotta all'art. 13, 1° comma, lett. b) bis, del d.l. n. 212 del 2011, conv. con modificazioni nella legge n. 10 del
2012, già vigente al momento dei fatti per i quali è causa, non prescinde dall'affidamento al notaio di uno specifico incarico di erigere all'inventario, ma consente soltanto al chiamato all'eredità di scegliere un notaio e di indicare detto notaio all'organo giudiziario competente, ossia al tribunale.
L'art. 484, comma 4, cod. civ. non toccato dalle modifiche di cui al d.l. n. 212 del 2011, prevede che l'inventario possa essere fatto anche prima della dichiarazione di accettazione con beneficio, il che implica che i due atti, ossia l'accettazione e l'inventario, siano distinti e debbano essere oggetto di distinti e specifici incarichi.”
Tanto premesso, ciò che risulta controverso nel caso di specie è se l'incarico che il aveva inizialmente conferito al Notaio riguardasse anche la redazione Pt_1 dell'inventario o, come sostiene l'appellato, concernesse unicamente l'accettazione beneficiata.
Quanto all'onere della prova in materia di conferimento dell'incarico, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrane l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. n. 11283/2018). In particolare, nella valutazione degli elementi presuntivi il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva, nel senso che “gli indizi devono essere presi in esami e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice), dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova.” (Cass. n. 9054/2022).
Nel caso di specie, nella totale mancanza di prova documentale e/o testimoniale del conferimento al Notaio oltre all'incarico di accettazione con beneficio d'inventario, CP_1 anche dell'incarico di redazione dell'inventario, l'appellante affida appunto la propria richiesta di riforma della sentenza di primo grado a quelli che ritiene essere indizi idonei;
a ben vedere, però, le circostanze invocate sono tutt'altro che univoche.
Riguardo alla prova per presunzioni, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 29/01/2019 n. 2482; 26/09/2018 n.
23153), “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto
(indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Dunque, se anche l'indizio può essere uno solo, deve grave e preciso;
se poi gli indizi siano più di uno, non per questo non debbono essere puntuali e concludenti: solo, devono essere anche concordanti.
Un indizio può dirsi grave se sulla base dell'id quo plerumque accidit è sintomatico di una certa ricostruzione fattuale, ed al contempo incompatibile o scarsamente compatibile con ricostruzioni diverse.
Ebbene, nel caso in esame è plausibile che se mi affido ad un notaio per l'accettazione beneficiata io possa volere che il medesimo rediga anche l'inventario, ma non è affatto improbabile che, appreso dal professionista od anche aliunde che far redigere l'inventario al cancelliere del tribunale è più economico, io possa procedere in tal senso.
Nello specifico, quindi, è ben possibile che accettata l'eredità ex art. 484 c.c., sia Pt_1 rimasto d'accordo con il notaio che le avrebbe fatto sapere se avrebbe ancora avuto bisogno di lei per l'inventario, senza darle immediatamente tale incarico, non essendovi peraltro in quel momento alcuna fretta.
Ciò spiegherebbe, tra l'altro, perché l'appellata non abbia preteso immediatamente il compenso per l'attività prestata, di talché anche tale circostanza, a ben vedere, non costituisce indizio di alcunché. Tra l'altro, il fatto che abbia comunque pagato la Pt_1 prestazione professionale relativa alla dichiarazione di successione il 19.2.2019, quando ancora ignorava che il termine ex art. 488 c.c. per l'inventario era spirato (lo scoprirà il
25.2.2019, ovvero il giorno prima dell'appuntamento fissato per tale incombente), porta, anzi, a chiedersi come mai se già fosse stato d'accordo con la professionista per farle redigere l'inventario non abbia atteso il 26.2.2019 per pagare tutto insieme e/o perché lei, che tanto aveva atteso, avrebbe preteso il pagamento proprio in quel momento;
dunque, a ben vedere, la tempistica dei pagamenti è tutt'altro che un indizio univoco nel senso preteso dal Pt_1
Il fatto, poi, che l'eredità fosse passiva a sua volta non è indicativa di alcunché, proprio perché la limitazione di responsabilità poteva essere conseguita dal anche Pt_1 rivolgendosi al tribunale, ottenendo lo stesso risultato con un minor esborso. Ben diverso sarebbe stato, sotto il profilo indiziario, se quando ancora il termine trimestrale non era spirato il avesse inviato alla un elenco dei beni da Pt_1 CP_1 inventariare, mentre il fatto che l'abbia fatto solo quando il termine era ampiamente decorso impedisce di desumere che l'incarico fosse stato conferito quando ancora era utilmente eseguibile.
Può poi essere, effettivamente, che il Notaio non abbia sufficientemente chiarito all'appellante che l'inventario avrebbe dovuto essere redatto entro tre mesi dall'accettazione, ma come premesso su tale contegno non ha fondato alcuna Pt_1 tempestiva domanda risarcitoria (e proprio per questo l'appellata non aveva alcun onere di capitolare tempestive prove sul punto).
Dunque, i primi quattro motivi d'appello debbono tutti essere respinti.
5. Il quinto motivo d'appello: la restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposte per la redazione del beneficio d'inventario.
Col quinto motivo d'appello, si duole, poi, del fatto che il tribunale abbia rigettato Pt_1 la sua domanda di restituzione dell'importo di euro 1.200,00 corrisposto al Notaio a saldo della fattura n. 109 del 19.2.2019 recante causale “accettazione d'eredità con beneficio
d'inventario (de cuius )”; sostiene, specificamente, che detto pagamento Parte_2 risultava effettuato in relazione all'esecuzione di un'attività del notaio rilevatasi non solo inutile, ma anche dannosa, posto che, se neanche la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fosse stata ricevuta, egli si troverebbe oggi ancora, quanto meno, nella qualità di “chiamato all'eredità” (dunque non di “erede”) e non dovrebbe rispondere di debiti pervenutigli per successione.
Al riguardo, il primo giudice ha affermato che “Va poi rigettata la domanda di restituzione dei compensi già versati allo studio notarile dal posto che – per quanto sopra Pt_1 osservato – le attività professionali relative sono state svolte e fatturate. Né sul punto è mai stata sollevata dal alcuna contestazione.” Parte_1
Ebbene, una volta affermato che l'unico incarico conferito all'appellata per il quale vi è prova è quello relativo all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - che è stato correttamente espletato - è evidente come tale compenso spetti alla professionista;
se l'accettazione si è rivelata infruttuoso o addirittura fonte di danno, infatti, ciò non è imputabile alla CP_1
6. Le spese di lite.
Col sesto motivo d'impugnazione, assume che la propria condanna a rifondere Pt_1 alla professionista le spese di primo grado sarebbe ingiusta, visto che questa non aveva accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita e, per di più, aveva scorrettamente depositato documenti nuovi in sede di comparsa conclusionale, così proditoriamente influenzando la decisione della causa.
Anche tale motivo è infondato: la professionista è infatti risultata integralmente vittoriosa e, d'altro canto, nel corso del primo grado le parti sono state inviate in mediazione, senza addivenire ad alcun accordo, di talché anche ove prima del giudizio fosse stata portata a termine la negoziazione assistita non v'è ragione di pensare che sarebbe stata proficua;
quanto, poi, alla tardività delle produzioni documentali, si tratta di contegno sanzionato non con la perdita del diritto alla refusione delle spese, che trova fondamento nella soccombenza della controparte, ma con l'inutilizzabilità del documento;
inoltre, come evidenziato, il suddetto documento nel caso di specie era del tutto superfluo, tanto che, pur non utilizzandolo, si è addivenuti alla medesima conclusione del primo grado.
La sentenza impugnata deve dunque essere integralmente confermata e alla soccombenza del in questo grado consegue la sua condanna alle spese Pt_1 dell'appello.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa eccezione Parte_1 disattesa e respinta, così statuisce: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. n. 6 rappresenta la mail del 19.02.2019 inviata da collaboratrice dello studio notarile, al Tes_1 Notaio con cui le comunica che “Stamattina il Dott. mi chiedeva la disponibilità per l'inventario CP_1 Pt_1 per martedì 26.2 alle ore 9,30”.