CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI e
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
dott. Marco Ulzega Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di rinvio iscritta al NRG. 593 /2023 assunta in decisione il 26.06.2025, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CAMILLO Pt_1 CodiceFiscale_1
VESPASIANI; Indirizzo Telematico;
ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
Attore in riassunzione contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Nonché Procuratore Generale della Repubblica di Roma
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice:
In via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del
28/07/1951 e dell'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
In via subordinata: accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
In via ulteriormente subordinata: la sussistenza in capo al ricorrente delle esigenze di protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6° del D. lgs. n.286/1998 o della forma della protezione speciale come modificato dal d.l. 130/2020 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente con ogni opportuna pronuncia - in conseguenza dei suddetti accertamenti –
l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere alla ricorrente un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari o per protezione speciale.
Pt_2
, cittadina cinese, aveva presentato domanda di protezione internazionale e con Pt_1 provvedimento del 12-12-2016, notificatogli il 07-06-2017, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma aveva rigettato la domanda.
Contro il provvedimento amministrativo la cittadina straniera aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma che, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. il 22-05-2019, notificatagli il 22-07-2019, aveva rigettato il ricorso.
Pag. 2 di 7 aveva proposto impugnazione e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza Pt_1
n. 856/2021 depositata il 04-02-2021, aveva rigettato il gravame e compensato le spese.
aveva proposto ricorso di legittimità e la Corte di Cassazione, con la ordinanza Pt_1
n. 32744/2022 del 13-06-2022, aveva accolto il primo e assorbito il secondo e terzo motivo, cassando la sentenza di appello e rinviando anche per le spese alla Corte di
Appello in diversa composizione. ha riassunto il giudizio citando davanti a questa Corte territoriale il Pt_1 [...]
, in persona del p.t., presso la Commissione Territoriale per il CP_1 CP_2 riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
L'atto di citazione in riassunzione è stato depositato in data 06-02-2023.
La Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
di Roma con ordinanza Controparte_3 in data 22-02-2024 ed ha trattenuto in decisione la causa all'udienza del 26-06-2025, tenutasi con modalità cartolari, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte di Cassazione ha prescritto la necessità dell'accertamento alla stregua delle aggiornate C.O.I. al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se la richiedente sia esposta a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti. Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l'adozione di misure informali.
Il rapporto pubblicato dall'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati della
Germania (nell'elenco EUAA dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nell'ottobre 2019 già spiegava come “Dopo l'entrata in vigore del regolamento sugli affari religiosi nel febbraio 2018, le autorità della provincia di
Henan hanno vietato le riunioni di almeno 100 chiese domestiche e distrutto opere religiose nelle abitazioni. Nel luglio 2018, le chiese domestiche a Xinyu, nella provincia
Pag. 3 di 7 di Jiangxi, hanno dovuto rimuovere le croci e appendere la bandiera cinese o i ritratti di nei loro edifici. In 19 città della provincia di Henan, i funzionari sono andati Per_1 di porta in porta per spingere i cristiani ad unirsi alle chiese registrate. Tra agosto e settembre 2018, più di 150 edifici di chiese, inclusi molti delle chiese , sono stati Pt_3 convertiti in scuole di partito o centri culturali o destinati ad altri usi. In Henan, le autorità hanno rimosso croci e scritte cristiane dagli edifici delle chiese e demolito chiese, solo nel mese di agosto 2018 in più di cento casi secondo i credenti”.
Continua: “Tra marzo e dicembre 2018, le autorità della provincia di Liaoning hanno chiuso almeno 40 chiese non registrate. Le autorità delle province di Henan, e Per_2
Anhui hanno informato le chiese che alle persone sotto i 18 anni è vietato partecipare ai servizi religiosi o alle lezioni di religione. Nell'agosto 2018, i religiosi hanno pubblicato una dichiarazione comune per la libertà religiosa e contro il regolamento sugli affari religiosi del febbraio 2018, a cui entro la fine dell'anno si sono uniti più di 600 leader religiosi in tutto il paese. Le autorità hanno sorvegliato i firmatari e chiuso alcune delle loro chiese o condotto retate. Secondo rapporti del 2019, la polizia in diverse province ha comunicato ai credenti che entro due anni tutte le chiese domestiche non appartenenti alla federazione ufficiale sarebbero state chiuse.
Nell'ambito di una grande operazione iniziata a giugno 2019, a Xiamen, nella provincia di Fujian, sono state chiuse più di 40 chiese domestiche. Scuole e università hanno vietato agli studenti di aderire a gruppi religiosi nel 2019. Gli studenti dovevano fornire informazioni sui membri della famiglia credenti. Nei villaggi e nelle piccole città, le autorità locali hanno organizzato eventi culturali concorrenti, come proiezioni di film durante i servizi domenicali, per dissuadere la popolazione dal frequentare le chiese. In numerosi casi, croci, immagini di Gesù e altri simboli della fede cristiana dovevano essere sostituiti con immagini di o propaganda comunista. Per_3 Per_1
Nella provincia di Henan, le chiese dovevano rimuovere le tavole con i Dieci
Comandamenti o almeno il Primo Comandamento, con la motivazione che mettevano la lealtà a Dio sopra quella al PCC. Le tavole sono state sostituite con citazioni del presidente . Anche le chiese registrate del Movimento delle Tre Autonomie Per_1 potevano essere soggette a repressioni.
Pag. 4 di 7 Secondo rapporti dalla provincia di Henan, le autorità hanno costretto le chiese registrate a firmare contratti in cui cedevano i luoghi di culto alle autorità”.
Circostanze confermate altresì in un altro più recente rapporto del medesimo Ufficio da cui emerge che negli ultimi anni il governo cinese ha intensificato la repressione delle chiese domestiche protestanti e la situazione generale appare molto incerta: “Gli arresti e le condanne colpiscono frequentemente i leader religiosi, ma anche i semplici membri delle chiese, spesso con l'accusa di "frode" o "attività commerciali illegali". Anche i viaggi all'estero per partecipare a conferenze cristiane possono portare a procedimenti penali. Negli ultimi anni, le autorità hanno inflitto pene detentive lunghe e multe elevate
(da uno e un quarto a sette anni di carcere e da circa 1.400 a circa 28.000 €) a persone che producevano e/o vendevano media cristiani.
Migliaia di chiese domestiche e strutture religiose, tra cui scuole e università cristiane, nonché chiese affiliate alla , sono state chiuse o demolite dal 2014. Anche le croci Pt_3 sugli edifici delle chiese sono state rimosse a migliaia, e le immagini di Gesù e altri simboli cristiani sono state sostituite con immagini di o propaganda Per_1 comunista. Nell'ambito di un programma nazionale di videosorveglianza delle aree rurali, dal 2018 è stata installata tecnologia di sorveglianza negli spazi delle chiese. Nel
2019, le autorità provinciali in tutta la Cina hanno intensificato la "lotta contro l'infiltrazione cristiana dall'estero". Questa misura è rivolta in particolare contro le comunità statunitensi e sudcoreane attive in Cina, con l'obiettivo di individuarle ed eliminarle.
Le misure menzionate finora non hanno portato a un controllo totale della religione. Da un lato, il primo piano quinquennale per la sinizzazione della chiesa protestante non è stato completamente attuato a causa della mancanza di competenze necessarie per interpretare la Bibbia secondo le tradizioni cinesi. Dall'altro, alcune chiese domestiche adottano tattiche di guerriglia, cambiando frequentemente i luoghi di riunione e tenendo servizi religiosi in gruppi molto piccoli o utilizzando VPN per spostarsi su Zoom.
Tuttavia, la situazione per i credenti rimane incerta e le condizioni locali possono cambiare improvvisamente” (Länderkurzinformation China Situation von Christinnen und Christen, 2024).
Pag. 5 di 7 Il timore espresso dalla ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è ampiamente riscontrato da ulteriori informazioni sul Paese
d'origine. Più di recente, nel rapporto 2023 sulla libertà religiosa in Cina dell' US
Department of State si legge in merito alle conseguenze dell'esercizio del culto di chiese domestiche: “Le autorità hanno continuato ad arrestare e detenere i leader e i membri dei gruppi religiosi, spesso quelli collegati a gruppi non registrati presso le associazioni religiose autorizzate dallo stato. Le autorità hanno utilizzato accuse vaghe o insostanziali, a volte in relazione ad attività religiose, per condannare e incarcerare i leader e i membri dei gruppi religiosi per anni”.
Le ONG hanno riferito che le autorità hanno fatto irruzione nelle chiese domestiche protestanti, detenendo e arrestando i membri per aver condotto "attività religiose illegali". Inoltre, il governo ha continuato a esercitare pressioni sui gruppi religiosi non registrati affinché si unissero alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e molestie.
Le autorità possono penalizzare i proprietari di immobili che affittano spazi a gruppi religiosi non registrati confiscando tali proprietà e i relativi redditi, e imponendo multe tra i 20.000 RMB ($2.800) e i 200.000 RMB ($28.000).
L'Associated Press ha riportato a dicembre che le autorità hanno arrestato Persona_4
e altri quattro membri anziani della chiesa domestica Ganquan nella provincia di Anhui Per_ con l'accusa di frode. La moglie di ha dichiarato che la chiesa Ganquan è stata costretta a spostarsi più volte nell'ultimo decennio per evitare la polizia. DI gestiva le finanze della chiesa e l'atto di proprietà del luogo in cui si riuniva la congregazione era intestato a lui e ad altri due membri della chiesa perché il governo non riconosceva la chiesa” (Report on International Religious Freedom: China (Includes Per_5
and ), 2023– U.S. DEPARTEMENT of STATE – Per_6 Per_7 Per_8 https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/china/).
Infine, nel rapporto di pubblicato nel 2022, nella sezione Controparte_4
“Libertà di religione e credo” si legge quanto segue: “Sono perdurate molestie e incarcerazioni di persone per aver praticato la propria religione o il proprio credo. Leader religiosi e praticanti, compresi quelli appartenenti a chiese domestiche, monaci buddisti tibetani Persona_9
Pag. 6 di 7 e membri del , sono stati tra coloro che hanno subìto arresti e detenzioni Per_10 arbitrari durante il 2022” (Rapporto 2022- 2023, La situazione dei diritti umani nel mondo, https://www.amnesty.ch/it/news/2023/un-sistema- Controparte_4 internazionale-inadatto-alla-gestione-di-crisi-mondiali/air-2022-2023.pdf).
Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrirle protezione.
In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, e di quello di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, visti gli art. 7 e ss del D.L.vo n. 251/07:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa il 22 maggio 2019 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 43153/2017, dichiara il diritto della IG.ra , Pt_1 nata nella Repubblica Popolare Cinese, il 20 marzo 1984, allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciarle un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
Dr. Marco Ulzega La Presidente
Dr.ssa Anna Maria Pagliari
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI e
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
dott. Marco Ulzega Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di rinvio iscritta al NRG. 593 /2023 assunta in decisione il 26.06.2025, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CAMILLO Pt_1 CodiceFiscale_1
VESPASIANI; Indirizzo Telematico;
ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
Attore in riassunzione contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Nonché Procuratore Generale della Repubblica di Roma
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice:
In via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del
28/07/1951 e dell'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
In via subordinata: accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
In via ulteriormente subordinata: la sussistenza in capo al ricorrente delle esigenze di protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6° del D. lgs. n.286/1998 o della forma della protezione speciale come modificato dal d.l. 130/2020 e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente con ogni opportuna pronuncia - in conseguenza dei suddetti accertamenti –
l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere alla ricorrente un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari o per protezione speciale.
Pt_2
, cittadina cinese, aveva presentato domanda di protezione internazionale e con Pt_1 provvedimento del 12-12-2016, notificatogli il 07-06-2017, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma aveva rigettato la domanda.
Contro il provvedimento amministrativo la cittadina straniera aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma che, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. il 22-05-2019, notificatagli il 22-07-2019, aveva rigettato il ricorso.
Pag. 2 di 7 aveva proposto impugnazione e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza Pt_1
n. 856/2021 depositata il 04-02-2021, aveva rigettato il gravame e compensato le spese.
aveva proposto ricorso di legittimità e la Corte di Cassazione, con la ordinanza Pt_1
n. 32744/2022 del 13-06-2022, aveva accolto il primo e assorbito il secondo e terzo motivo, cassando la sentenza di appello e rinviando anche per le spese alla Corte di
Appello in diversa composizione. ha riassunto il giudizio citando davanti a questa Corte territoriale il Pt_1 [...]
, in persona del p.t., presso la Commissione Territoriale per il CP_1 CP_2 riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
L'atto di citazione in riassunzione è stato depositato in data 06-02-2023.
La Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
di Roma con ordinanza Controparte_3 in data 22-02-2024 ed ha trattenuto in decisione la causa all'udienza del 26-06-2025, tenutasi con modalità cartolari, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte di Cassazione ha prescritto la necessità dell'accertamento alla stregua delle aggiornate C.O.I. al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se la richiedente sia esposta a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti. Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l'adozione di misure informali.
Il rapporto pubblicato dall'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati della
Germania (nell'elenco EUAA dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nell'ottobre 2019 già spiegava come “Dopo l'entrata in vigore del regolamento sugli affari religiosi nel febbraio 2018, le autorità della provincia di
Henan hanno vietato le riunioni di almeno 100 chiese domestiche e distrutto opere religiose nelle abitazioni. Nel luglio 2018, le chiese domestiche a Xinyu, nella provincia
Pag. 3 di 7 di Jiangxi, hanno dovuto rimuovere le croci e appendere la bandiera cinese o i ritratti di nei loro edifici. In 19 città della provincia di Henan, i funzionari sono andati Per_1 di porta in porta per spingere i cristiani ad unirsi alle chiese registrate. Tra agosto e settembre 2018, più di 150 edifici di chiese, inclusi molti delle chiese , sono stati Pt_3 convertiti in scuole di partito o centri culturali o destinati ad altri usi. In Henan, le autorità hanno rimosso croci e scritte cristiane dagli edifici delle chiese e demolito chiese, solo nel mese di agosto 2018 in più di cento casi secondo i credenti”.
Continua: “Tra marzo e dicembre 2018, le autorità della provincia di Liaoning hanno chiuso almeno 40 chiese non registrate. Le autorità delle province di Henan, e Per_2
Anhui hanno informato le chiese che alle persone sotto i 18 anni è vietato partecipare ai servizi religiosi o alle lezioni di religione. Nell'agosto 2018, i religiosi hanno pubblicato una dichiarazione comune per la libertà religiosa e contro il regolamento sugli affari religiosi del febbraio 2018, a cui entro la fine dell'anno si sono uniti più di 600 leader religiosi in tutto il paese. Le autorità hanno sorvegliato i firmatari e chiuso alcune delle loro chiese o condotto retate. Secondo rapporti del 2019, la polizia in diverse province ha comunicato ai credenti che entro due anni tutte le chiese domestiche non appartenenti alla federazione ufficiale sarebbero state chiuse.
Nell'ambito di una grande operazione iniziata a giugno 2019, a Xiamen, nella provincia di Fujian, sono state chiuse più di 40 chiese domestiche. Scuole e università hanno vietato agli studenti di aderire a gruppi religiosi nel 2019. Gli studenti dovevano fornire informazioni sui membri della famiglia credenti. Nei villaggi e nelle piccole città, le autorità locali hanno organizzato eventi culturali concorrenti, come proiezioni di film durante i servizi domenicali, per dissuadere la popolazione dal frequentare le chiese. In numerosi casi, croci, immagini di Gesù e altri simboli della fede cristiana dovevano essere sostituiti con immagini di o propaganda comunista. Per_3 Per_1
Nella provincia di Henan, le chiese dovevano rimuovere le tavole con i Dieci
Comandamenti o almeno il Primo Comandamento, con la motivazione che mettevano la lealtà a Dio sopra quella al PCC. Le tavole sono state sostituite con citazioni del presidente . Anche le chiese registrate del Movimento delle Tre Autonomie Per_1 potevano essere soggette a repressioni.
Pag. 4 di 7 Secondo rapporti dalla provincia di Henan, le autorità hanno costretto le chiese registrate a firmare contratti in cui cedevano i luoghi di culto alle autorità”.
Circostanze confermate altresì in un altro più recente rapporto del medesimo Ufficio da cui emerge che negli ultimi anni il governo cinese ha intensificato la repressione delle chiese domestiche protestanti e la situazione generale appare molto incerta: “Gli arresti e le condanne colpiscono frequentemente i leader religiosi, ma anche i semplici membri delle chiese, spesso con l'accusa di "frode" o "attività commerciali illegali". Anche i viaggi all'estero per partecipare a conferenze cristiane possono portare a procedimenti penali. Negli ultimi anni, le autorità hanno inflitto pene detentive lunghe e multe elevate
(da uno e un quarto a sette anni di carcere e da circa 1.400 a circa 28.000 €) a persone che producevano e/o vendevano media cristiani.
Migliaia di chiese domestiche e strutture religiose, tra cui scuole e università cristiane, nonché chiese affiliate alla , sono state chiuse o demolite dal 2014. Anche le croci Pt_3 sugli edifici delle chiese sono state rimosse a migliaia, e le immagini di Gesù e altri simboli cristiani sono state sostituite con immagini di o propaganda Per_1 comunista. Nell'ambito di un programma nazionale di videosorveglianza delle aree rurali, dal 2018 è stata installata tecnologia di sorveglianza negli spazi delle chiese. Nel
2019, le autorità provinciali in tutta la Cina hanno intensificato la "lotta contro l'infiltrazione cristiana dall'estero". Questa misura è rivolta in particolare contro le comunità statunitensi e sudcoreane attive in Cina, con l'obiettivo di individuarle ed eliminarle.
Le misure menzionate finora non hanno portato a un controllo totale della religione. Da un lato, il primo piano quinquennale per la sinizzazione della chiesa protestante non è stato completamente attuato a causa della mancanza di competenze necessarie per interpretare la Bibbia secondo le tradizioni cinesi. Dall'altro, alcune chiese domestiche adottano tattiche di guerriglia, cambiando frequentemente i luoghi di riunione e tenendo servizi religiosi in gruppi molto piccoli o utilizzando VPN per spostarsi su Zoom.
Tuttavia, la situazione per i credenti rimane incerta e le condizioni locali possono cambiare improvvisamente” (Länderkurzinformation China Situation von Christinnen und Christen, 2024).
Pag. 5 di 7 Il timore espresso dalla ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è ampiamente riscontrato da ulteriori informazioni sul Paese
d'origine. Più di recente, nel rapporto 2023 sulla libertà religiosa in Cina dell' US
Department of State si legge in merito alle conseguenze dell'esercizio del culto di chiese domestiche: “Le autorità hanno continuato ad arrestare e detenere i leader e i membri dei gruppi religiosi, spesso quelli collegati a gruppi non registrati presso le associazioni religiose autorizzate dallo stato. Le autorità hanno utilizzato accuse vaghe o insostanziali, a volte in relazione ad attività religiose, per condannare e incarcerare i leader e i membri dei gruppi religiosi per anni”.
Le ONG hanno riferito che le autorità hanno fatto irruzione nelle chiese domestiche protestanti, detenendo e arrestando i membri per aver condotto "attività religiose illegali". Inoltre, il governo ha continuato a esercitare pressioni sui gruppi religiosi non registrati affinché si unissero alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e molestie.
Le autorità possono penalizzare i proprietari di immobili che affittano spazi a gruppi religiosi non registrati confiscando tali proprietà e i relativi redditi, e imponendo multe tra i 20.000 RMB ($2.800) e i 200.000 RMB ($28.000).
L'Associated Press ha riportato a dicembre che le autorità hanno arrestato Persona_4
e altri quattro membri anziani della chiesa domestica Ganquan nella provincia di Anhui Per_ con l'accusa di frode. La moglie di ha dichiarato che la chiesa Ganquan è stata costretta a spostarsi più volte nell'ultimo decennio per evitare la polizia. DI gestiva le finanze della chiesa e l'atto di proprietà del luogo in cui si riuniva la congregazione era intestato a lui e ad altri due membri della chiesa perché il governo non riconosceva la chiesa” (Report on International Religious Freedom: China (Includes Per_5
and ), 2023– U.S. DEPARTEMENT of STATE – Per_6 Per_7 Per_8 https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/china/).
Infine, nel rapporto di pubblicato nel 2022, nella sezione Controparte_4
“Libertà di religione e credo” si legge quanto segue: “Sono perdurate molestie e incarcerazioni di persone per aver praticato la propria religione o il proprio credo. Leader religiosi e praticanti, compresi quelli appartenenti a chiese domestiche, monaci buddisti tibetani Persona_9
Pag. 6 di 7 e membri del , sono stati tra coloro che hanno subìto arresti e detenzioni Per_10 arbitrari durante il 2022” (Rapporto 2022- 2023, La situazione dei diritti umani nel mondo, https://www.amnesty.ch/it/news/2023/un-sistema- Controparte_4 internazionale-inadatto-alla-gestione-di-crisi-mondiali/air-2022-2023.pdf).
Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrirle protezione.
In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, e di quello di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, visti gli art. 7 e ss del D.L.vo n. 251/07:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa il 22 maggio 2019 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 43153/2017, dichiara il diritto della IG.ra , Pt_1 nata nella Repubblica Popolare Cinese, il 20 marzo 1984, allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciarle un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
Dr. Marco Ulzega La Presidente
Dr.ssa Anna Maria Pagliari
Pag. 7 di 7