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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 04.12.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8145/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
S E N T E N Z A nella causa n. 5040/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Cinquevie, 90, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Riello e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
10.01.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, che, sottoposta, in data 28.11.2023, a visita di revisione presso la Commissione veniva riconosciuta “invalido con riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 67% - percentuale 50%”, con revoca, pertanto, del 74% in precedenza riconosciuto ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP e chiedeva autorizzarsi il deposito della nuova documentazione medica già depositata telematicamente, insistendo per la nomina di un nuovo consulente o, in subordine, per l'integrazione della perizia alla luce della nuova documentazione;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierna ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede Persona_1
di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. da pagina 5 ad 11 della consulenza), le quali, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 61% (SESSANTUNO PER CENTO) con decorrenza dalla data della visita peritale, ovvero dal 12.06.2024.
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni della stessa così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti. Ed, invero, il CTU, con riferimento alla cardiopatia ipertensiva classe Nyha II- III ha ampiamente valutato tale patologia (cfr. da pagina 5 a 7 della relazione, cui si rinvia); per quanto concerne la patologia oncologica, va, in questa sede, evidenziato che il CTU, ai fini della propria valutazione, ha tenuto conto della Relazione Oncologica rilasciata dall'Ospedale di Piedimonte Matese in data 09.08.2023 (cfr. pagina 5 della consulenza), dalla quale, tuttavia, emerge una diagnosi di “Asportazione cisti mesenteriale istologicamente tumore mucinoso di basso grado nel 2018”, priva di rilevanza in questa sede da un punto di vista medico-legale, trattandosi di patologia risalente nel tempo e, comunque, avente un basso grado di rischio, come si evince dalla stessa attestazione prodotta in atti.
Infine, con riguardo all'insufficienza venosa cronica – che parte ricorrente lamenta non essere stata considerata – deve sottolinearsi che, in sede di anamnesi, il CTU ha, invece, riscontrato un'“Assenza di insufficienza venosa ad entrambe le gambe” (cfr. pagina 4 della consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di esami dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Ed, invero, gli stessi, di per sé, non appaiono, rilevanti ai fini di una nuova valutazione medico-legale, trattandosi di referti specialistici attestanti la sussistenza di condizioni cliniche che, quand'anche valutate, di per sé considerate, non consentirebbero una diversa conclusione da parte del consulente, trattandosi di patologie di lieve entità, in alcuni casi prive di rilevanza medico-legale ed in altri sovrapponibili, nella loro entità, a quelle già riscontrate dal CTU in sede di visita peritale.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 04.12.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 04.12.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8145/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
S E N T E N Z A nella causa n. 5040/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Cinquevie, 90, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Riello e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
10.01.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, che, sottoposta, in data 28.11.2023, a visita di revisione presso la Commissione veniva riconosciuta “invalido con riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 67% - percentuale 50%”, con revoca, pertanto, del 74% in precedenza riconosciuto ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP e chiedeva autorizzarsi il deposito della nuova documentazione medica già depositata telematicamente, insistendo per la nomina di un nuovo consulente o, in subordine, per l'integrazione della perizia alla luce della nuova documentazione;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierna ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede Persona_1
di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. da pagina 5 ad 11 della consulenza), le quali, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 61% (SESSANTUNO PER CENTO) con decorrenza dalla data della visita peritale, ovvero dal 12.06.2024.
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni della stessa così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti. Ed, invero, il CTU, con riferimento alla cardiopatia ipertensiva classe Nyha II- III ha ampiamente valutato tale patologia (cfr. da pagina 5 a 7 della relazione, cui si rinvia); per quanto concerne la patologia oncologica, va, in questa sede, evidenziato che il CTU, ai fini della propria valutazione, ha tenuto conto della Relazione Oncologica rilasciata dall'Ospedale di Piedimonte Matese in data 09.08.2023 (cfr. pagina 5 della consulenza), dalla quale, tuttavia, emerge una diagnosi di “Asportazione cisti mesenteriale istologicamente tumore mucinoso di basso grado nel 2018”, priva di rilevanza in questa sede da un punto di vista medico-legale, trattandosi di patologia risalente nel tempo e, comunque, avente un basso grado di rischio, come si evince dalla stessa attestazione prodotta in atti.
Infine, con riguardo all'insufficienza venosa cronica – che parte ricorrente lamenta non essere stata considerata – deve sottolinearsi che, in sede di anamnesi, il CTU ha, invece, riscontrato un'“Assenza di insufficienza venosa ad entrambe le gambe” (cfr. pagina 4 della consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di esami dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Ed, invero, gli stessi, di per sé, non appaiono, rilevanti ai fini di una nuova valutazione medico-legale, trattandosi di referti specialistici attestanti la sussistenza di condizioni cliniche che, quand'anche valutate, di per sé considerate, non consentirebbero una diversa conclusione da parte del consulente, trattandosi di patologie di lieve entità, in alcuni casi prive di rilevanza medico-legale ed in altri sovrapponibili, nella loro entità, a quelle già riscontrate dal CTU in sede di visita peritale.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 04.12.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico