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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 582 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Cerci, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Serenella Pancali, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E
CONTRO
; Controparte_2
- parte convenuta contumace-
NONCHE'
CONTRO
; Controparte_3
- parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e , rispettivamente proprietario e
[...] Controparte_3 conducente della autovettura Audi A/3 tg. DM 015 EL, nonché
quale compagnia di assicurazione Controparte_4 dello stesso veicolo, ed ha rappresentato che in data 11.07.2018, alle ore 20:00 circa, mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta in via Pantanaccio, Latina (Lt), direzione via Epitaffio-Strada Tor Tre Ponti, giunto in prossimità della rotonda, cadeva rovinosamente a
1 terra a causa della condotta colposa di . Secondo Controparte_3 la tesi attorea , mentre guidava la propria vettura, Controparte_3 avrebbe urtato la biciletta dell'attore, già presente nell'area della rotonda, senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza. L'attore ha rappresentato altresì che a seguito della collisione perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando lesioni gravissime.
, allegando di essere stato già parzialmente Parte_1 indennizzato per il sinistro subito nella misura di € 4.200,00, oltre 700,00 per spese legali, ha chiesto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo G.I. designando, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata, accertata e verificata la responsabilità dell'autovettura Audi A/3 tg. DM 015 EL di proprietà del Sig. e Controparte_2 condotta dal sig. nella produzione del sinistro Controparte_3 per cui à causa, condannare quest'ultimi in solido con la
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale istituto CP_5 assicuratore garante per la RCA del mezzo di proprietà del responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni – subiti e subendi – patrimoniali e non patrimoniali, e quelli da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, come sopra analiticamente precisati e complessivamente quantificati nella somma di € 57.739,00 (già decurtato della somma trattenuta in acconto sul maggiore avere), oltre interessi e rivalutazione, in favore del ovvero nell'altra Parte_1 minore o maggiore che sarà ritenta di giustizia. Il tutto entro la somma di euro 52.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”. Si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1 integrale infondatezza della domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “Per quanto esposto si conclude perché le domanda sia rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, con rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”.
e , pur ritualmente citati, non Controparte_3 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 10.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria al giudice per la decisione in data 07.01.2025.
2 La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Esaminando la documentazione in atti, in particolare il modello CID sottoscritto dal conducente, le dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio e la documentazione medica, si ritiene raggiunta la piena prova del fatto storico rappresentato dall'attore e posto alla base della domanda risarcitoria. L'attore, infatti, ha prodotto a sostegno della domanda il modello CID redatto nelle immediatezze del sinistro e sottoscritto da
[...]
ed altra documentazione attestante le cure mediche cui è CP_3 stato sottoposto. In merito alla valenza probatoria del modello CID aderisce il
Tribunale al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.
n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto
l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Corte Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene quindi che, prendendo in esame il modello CID sottoscritto solo da
[...]
, in cui quest'ultimo ha dichiarato di aver tamponato la CP_3 bicicletta (risulta infatti una X nella casella n. 17), le dichiarazioni rese dal solo conducente del veicolo non integrano piena CP_3
3 prova nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta.
Esse quindi possono essere valutate e ponderate in considerazione delle ulteriori evidenze istruttorie in concreto acquisite.
Nel corso del giudizio, è stato escusso il teste il Testimone_1 quale ha confermato la dinamica del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore. La prova del fatto storico del sinistro risulta corroborata dalle evidenze istruttorie emergenti dalla prova testi e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'attore.
Il teste invero, con dichiarazioni attendibili perché precise Tes_1
e prive di elementi di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, ha dapprima riconosciuto i luoghi di causa, ha confermato il fatto storico come dedotto da parte attrice, dichiarando di aver visto il sinistro ad una breve distanza - circa cinque metri -. Ha quindi specificato che l'autovettura non rispettava il segnale di precedenza ed impiegava la rotatoria urtando la parte posteriore della bicicletta condotta dall'attore. Ha confermato che al momento dell'urto l'attore aveva già occupato la rotatoria stessa, indicando esattamente il punto di urto tra i mezzi. Il teste, dunque, trovandosi ad una breve distanza dal sinistro, ha confermato la dinamica ed il fatto storico come dedotto da parte attrice e come emergente dalla raffigurazione riprodotta nel CID in atti, ed ha indicato di aver visto cadere l'attore, che a seguito della caduta lamentava dolore al ginocchio ed alla spalla.
Può quindi dirsi accertato che in data 11 luglio 2018, alle ore 20:00 circa, mentre l'attore viaggiava in sella alla propria bicicletta, in via Pantanaccio, Latina (Lt), direzione via Epitaffio-Strada Tor Tre
Ponti, giunto in prossimità della rotonda, cadeva a terra a seguito dell'impatto con l'autovettura condotta da che aveva CP_3 impegnato la rotonda senza concedere la precedenza.
Tanto premesso, occorre accertare se la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva o concorrente al convenuto
[...]
. CP_3
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018). Sul punto si richiama il principio uniformemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa
4 esclusiva di uno dei conducenti, nonché della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13672 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009).
Provato il fatto storico, come sopra evidenziato, è emerso che la bicicletta, che aveva già impegnato la rotatoria è stata urtata nella parte posteriore destra dall'autovettura, che non ha rispettato il segnale di precedenza. Si osserva che l'art. 145 C.d.s, al comma 2 dispone che in caso d'intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra, a meno che la segnaletica non disponga diversamente. Inoltre, art. 154 Codice della Strada dispone che le rotatorie devono essere considerate come aree d'intersezione (incroci), e che se all'interno della rotatoria si deve cambiare corsia è necessario segnalarlo (ex art. 154 C.d.S.), azionando le frecce luminose.
Nel caso di specie, dalle emergenze istruttorie è emerso che l'autovettura proveniente dalla via Pantanaccio, posta alla destra della rotatoria, ha invaso la rotatoria stessa quando la bicicletta condotta dall'attore aveva già ampiamente superato la via Pantanaccio, confermando il mancato arresto del conducente dell'autovettura per consentire la precedenza ai veicoli in transito. Ne consegue che la condotta tenuta dal conducente della vettura debba qualificarsi come negligente, imprudente e dotata di efficacia causale da sola idonea a determinare l'evento lesivo.
Non sono emersi elementi istruttori a carico di una concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c.
In conclusione ritiene il Tribunale che sia stata superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. e che possa ritenersi accertata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro verificatosi in data Controparte_3
11.07.2018.
ha altresì allegato e provato sia mediante produzione Pt_1 documentale sia mediante escussione testimoniale di aver subito
5 danni alla propria integrità psicofisica e che essi sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. La concreta determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attore deve quindi essere effettuata in considerazione della documentazione medica dallo stesso ritualmente prodotta, delle valutazioni emerse in sede di CTU medico legale disposta in corso di giudizio, i cui esiti si condividono integralmente perché congruamente motivati, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto abbia riportato “un trauma contusivo-distorsivo della Pt_1 spalla destra ed un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro.” determinante “ una sufficientemente ed evidente lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno a carico del ginocchio sinistro, mentre molto più sfumato e di secondaria importanza sia strumentale che clinico-disfunzionale appare il quadro a carico della spalla destra residuandone, complessivamente, un deficit non superiore ad un terzo o anche meno, dell'articolarità sia attiva che passiva.”. Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale al 100% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) per giorni 30, con postumi di natura permanente pari al 7%.
In CTU, infatti, ha dettagliatamente analizzato i referti medici offerti in visione precisando che “emerge, invece, un quadro clinico- disfunzionale, compatibile con il più recente evento traumatico subito e quindi con evidente nesso di causalità con lo stesso sebbene, nella valutazione medico-legale, debba essere considerato come, già in sede di pronto soccorso, non fu posta indicazione né effettuata alcuna immobilizzazione, né prescritti presidi ortopedici contenitivi, né effettuata una consulenza ortopedica in sede ma bensì limitandosi, i sanitari coinvolti nella gestione del caso, a consigliarne l'esecuzione solo al persistere della sintomatologia.”. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Ai fini della liquidazione, e con specifico riferimento i danni puntualmente allegati da parte attrice, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal
6 nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie. Sull'interpretazione dell'art. 139 cod. ass. è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 235 del 16.10.2014 ha affermato che “(…) È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” -e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato- «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”. Ne consegue pertanto che, stante l'omnicomprensività del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e la riconduzione della sofferenza morale conseguente alle lesioni tra le diverse alterazioni dell'essere uomo provocate dalla lesione del diritto alla salute, il termine danno biologico contenuto nell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 debba ritenersi comprensivo anche delle sofferenze fisiche e morali derivanti dall'evento lesivo. Occorre tuttavia chiarire che un incremento del ristoro pecuniario a titolo di cd. personalizzazione del danno si giustifica solo laddove il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, una sofferenza morale eccedente l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo all'entità della lesione all'integrità psicofisica, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel caso di specie detto adeguamento, in relazione al pregiudizio da sofferenza morale, non può essere praticato, tenuto conto della mancata allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Il danno non patrimoniale sofferto dall'attore deve pertanto essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
7 Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate per le c.d. micropermanenti nel sistema introdotto dall'art. 139 c. 1 e 3 del d.lgs. 209/2005, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (anni 26), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
- € 11.591,16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori delle Tabelle del Tribunale di
Milano.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di:
- euro 552,40 per l'inabilità temporanea assoluta;
- euro 828,60 per l'inabilità temporanea relativa, determinata al 50%.
L'importo complessivamente liquidato corrisponde pertanto ad euro
€ 12.972,16.
Occorre inoltre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Non vi è contestazione tra le parti in merito all'avvenuto pagamento da parte della convenuta dell'importo di euro 4.200,00 in favore dell'attore. Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti come sopra determinate.
Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti all'attore come sopra determinate. È necessario fare applicazione dei seguenti principi di diritto per la corretta determinazione delle somme dovute.
8 “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Effettuando le operazioni sopra descritte, il credito spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a complessivi € 10.936,98, all'attualità.
A titolo di danno patrimoniale emergente, all'attore devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, nei limiti di quelle adeguatamente documentate, non contestate in modo specifico dalla parte convenuta e ritenute congrue dal ctu, per complessivi euro
202,00.
Le altre voci di danno richieste da parte attrice non meritano accoglimento. In particolare, la domanda diretta al risarcimento del danno da capacità lavorativa non ha trovato adeguato riscontro nelle allegazioni di parte e negli elementi istruttori acquisiti in giudizio.
Come confermato recentemente dalla Suprema Corte il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 17411 del 28/06/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12572 del 22/05/2018). Nel caso tale voce di danno è stata tardivamente e genericamente allegata e non provata in giudizio, escludendo pertanto ogni forma di ulteriore personalizzazione del danno.
9 Per quanto riguarda la dedotta riduzione di capacità lavorativa specifica, si precisa che tale forma di pregiudizio può ritenersi sussistente quando, dopo la lesione ed a causa di essa, il danneggiato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero -nel caso non fosse percettore di reddito- non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione (Cass. 29.10.2001
n. 13409; Cass. 27.7.2001 n. 10289). Anche sotto tale profilo l'attore non ha allegato in modo specifico né ha provato la sussistenza di un decremento patrimoniale eziologicamente connesso alle lesioni subite a causa del sinistro né tantomeno è stata allegata la perdita di attività lavorative maggiormente remunerative.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
11.07.2018 sia ascrivibile al conducente della Audi A/3 tg. DM 015 EL e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 10.936,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore
€ 202,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 29.04.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 582 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Cerci, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Serenella Pancali, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E
CONTRO
; Controparte_2
- parte convenuta contumace-
NONCHE'
CONTRO
; Controparte_3
- parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e , rispettivamente proprietario e
[...] Controparte_3 conducente della autovettura Audi A/3 tg. DM 015 EL, nonché
quale compagnia di assicurazione Controparte_4 dello stesso veicolo, ed ha rappresentato che in data 11.07.2018, alle ore 20:00 circa, mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta in via Pantanaccio, Latina (Lt), direzione via Epitaffio-Strada Tor Tre Ponti, giunto in prossimità della rotonda, cadeva rovinosamente a
1 terra a causa della condotta colposa di . Secondo Controparte_3 la tesi attorea , mentre guidava la propria vettura, Controparte_3 avrebbe urtato la biciletta dell'attore, già presente nell'area della rotonda, senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza. L'attore ha rappresentato altresì che a seguito della collisione perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando lesioni gravissime.
, allegando di essere stato già parzialmente Parte_1 indennizzato per il sinistro subito nella misura di € 4.200,00, oltre 700,00 per spese legali, ha chiesto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo G.I. designando, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata, accertata e verificata la responsabilità dell'autovettura Audi A/3 tg. DM 015 EL di proprietà del Sig. e Controparte_2 condotta dal sig. nella produzione del sinistro Controparte_3 per cui à causa, condannare quest'ultimi in solido con la
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale istituto CP_5 assicuratore garante per la RCA del mezzo di proprietà del responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni – subiti e subendi – patrimoniali e non patrimoniali, e quelli da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, come sopra analiticamente precisati e complessivamente quantificati nella somma di € 57.739,00 (già decurtato della somma trattenuta in acconto sul maggiore avere), oltre interessi e rivalutazione, in favore del ovvero nell'altra Parte_1 minore o maggiore che sarà ritenta di giustizia. Il tutto entro la somma di euro 52.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”. Si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1 integrale infondatezza della domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “Per quanto esposto si conclude perché le domanda sia rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, con rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”.
e , pur ritualmente citati, non Controparte_3 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 10.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria al giudice per la decisione in data 07.01.2025.
2 La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Esaminando la documentazione in atti, in particolare il modello CID sottoscritto dal conducente, le dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio e la documentazione medica, si ritiene raggiunta la piena prova del fatto storico rappresentato dall'attore e posto alla base della domanda risarcitoria. L'attore, infatti, ha prodotto a sostegno della domanda il modello CID redatto nelle immediatezze del sinistro e sottoscritto da
[...]
ed altra documentazione attestante le cure mediche cui è CP_3 stato sottoposto. In merito alla valenza probatoria del modello CID aderisce il
Tribunale al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.
n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto
l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Corte Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene quindi che, prendendo in esame il modello CID sottoscritto solo da
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, in cui quest'ultimo ha dichiarato di aver tamponato la CP_3 bicicletta (risulta infatti una X nella casella n. 17), le dichiarazioni rese dal solo conducente del veicolo non integrano piena CP_3
3 prova nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta.
Esse quindi possono essere valutate e ponderate in considerazione delle ulteriori evidenze istruttorie in concreto acquisite.
Nel corso del giudizio, è stato escusso il teste il Testimone_1 quale ha confermato la dinamica del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore. La prova del fatto storico del sinistro risulta corroborata dalle evidenze istruttorie emergenti dalla prova testi e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'attore.
Il teste invero, con dichiarazioni attendibili perché precise Tes_1
e prive di elementi di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, ha dapprima riconosciuto i luoghi di causa, ha confermato il fatto storico come dedotto da parte attrice, dichiarando di aver visto il sinistro ad una breve distanza - circa cinque metri -. Ha quindi specificato che l'autovettura non rispettava il segnale di precedenza ed impiegava la rotatoria urtando la parte posteriore della bicicletta condotta dall'attore. Ha confermato che al momento dell'urto l'attore aveva già occupato la rotatoria stessa, indicando esattamente il punto di urto tra i mezzi. Il teste, dunque, trovandosi ad una breve distanza dal sinistro, ha confermato la dinamica ed il fatto storico come dedotto da parte attrice e come emergente dalla raffigurazione riprodotta nel CID in atti, ed ha indicato di aver visto cadere l'attore, che a seguito della caduta lamentava dolore al ginocchio ed alla spalla.
Può quindi dirsi accertato che in data 11 luglio 2018, alle ore 20:00 circa, mentre l'attore viaggiava in sella alla propria bicicletta, in via Pantanaccio, Latina (Lt), direzione via Epitaffio-Strada Tor Tre
Ponti, giunto in prossimità della rotonda, cadeva a terra a seguito dell'impatto con l'autovettura condotta da che aveva CP_3 impegnato la rotonda senza concedere la precedenza.
Tanto premesso, occorre accertare se la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva o concorrente al convenuto
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. CP_3
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018). Sul punto si richiama il principio uniformemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa
4 esclusiva di uno dei conducenti, nonché della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13672 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009).
Provato il fatto storico, come sopra evidenziato, è emerso che la bicicletta, che aveva già impegnato la rotatoria è stata urtata nella parte posteriore destra dall'autovettura, che non ha rispettato il segnale di precedenza. Si osserva che l'art. 145 C.d.s, al comma 2 dispone che in caso d'intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra, a meno che la segnaletica non disponga diversamente. Inoltre, art. 154 Codice della Strada dispone che le rotatorie devono essere considerate come aree d'intersezione (incroci), e che se all'interno della rotatoria si deve cambiare corsia è necessario segnalarlo (ex art. 154 C.d.S.), azionando le frecce luminose.
Nel caso di specie, dalle emergenze istruttorie è emerso che l'autovettura proveniente dalla via Pantanaccio, posta alla destra della rotatoria, ha invaso la rotatoria stessa quando la bicicletta condotta dall'attore aveva già ampiamente superato la via Pantanaccio, confermando il mancato arresto del conducente dell'autovettura per consentire la precedenza ai veicoli in transito. Ne consegue che la condotta tenuta dal conducente della vettura debba qualificarsi come negligente, imprudente e dotata di efficacia causale da sola idonea a determinare l'evento lesivo.
Non sono emersi elementi istruttori a carico di una concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c.
In conclusione ritiene il Tribunale che sia stata superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. e che possa ritenersi accertata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro verificatosi in data Controparte_3
11.07.2018.
ha altresì allegato e provato sia mediante produzione Pt_1 documentale sia mediante escussione testimoniale di aver subito
5 danni alla propria integrità psicofisica e che essi sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. La concreta determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attore deve quindi essere effettuata in considerazione della documentazione medica dallo stesso ritualmente prodotta, delle valutazioni emerse in sede di CTU medico legale disposta in corso di giudizio, i cui esiti si condividono integralmente perché congruamente motivati, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto abbia riportato “un trauma contusivo-distorsivo della Pt_1 spalla destra ed un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro.” determinante “ una sufficientemente ed evidente lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno a carico del ginocchio sinistro, mentre molto più sfumato e di secondaria importanza sia strumentale che clinico-disfunzionale appare il quadro a carico della spalla destra residuandone, complessivamente, un deficit non superiore ad un terzo o anche meno, dell'articolarità sia attiva che passiva.”. Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale al 100% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) per giorni 30, con postumi di natura permanente pari al 7%.
In CTU, infatti, ha dettagliatamente analizzato i referti medici offerti in visione precisando che “emerge, invece, un quadro clinico- disfunzionale, compatibile con il più recente evento traumatico subito e quindi con evidente nesso di causalità con lo stesso sebbene, nella valutazione medico-legale, debba essere considerato come, già in sede di pronto soccorso, non fu posta indicazione né effettuata alcuna immobilizzazione, né prescritti presidi ortopedici contenitivi, né effettuata una consulenza ortopedica in sede ma bensì limitandosi, i sanitari coinvolti nella gestione del caso, a consigliarne l'esecuzione solo al persistere della sintomatologia.”. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Ai fini della liquidazione, e con specifico riferimento i danni puntualmente allegati da parte attrice, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal
6 nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie. Sull'interpretazione dell'art. 139 cod. ass. è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 235 del 16.10.2014 ha affermato che “(…) È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” -e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato- «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”. Ne consegue pertanto che, stante l'omnicomprensività del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e la riconduzione della sofferenza morale conseguente alle lesioni tra le diverse alterazioni dell'essere uomo provocate dalla lesione del diritto alla salute, il termine danno biologico contenuto nell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 debba ritenersi comprensivo anche delle sofferenze fisiche e morali derivanti dall'evento lesivo. Occorre tuttavia chiarire che un incremento del ristoro pecuniario a titolo di cd. personalizzazione del danno si giustifica solo laddove il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, una sofferenza morale eccedente l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo all'entità della lesione all'integrità psicofisica, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel caso di specie detto adeguamento, in relazione al pregiudizio da sofferenza morale, non può essere praticato, tenuto conto della mancata allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Il danno non patrimoniale sofferto dall'attore deve pertanto essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
7 Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate per le c.d. micropermanenti nel sistema introdotto dall'art. 139 c. 1 e 3 del d.lgs. 209/2005, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (anni 26), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
- € 11.591,16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori delle Tabelle del Tribunale di
Milano.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di:
- euro 552,40 per l'inabilità temporanea assoluta;
- euro 828,60 per l'inabilità temporanea relativa, determinata al 50%.
L'importo complessivamente liquidato corrisponde pertanto ad euro
€ 12.972,16.
Occorre inoltre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Non vi è contestazione tra le parti in merito all'avvenuto pagamento da parte della convenuta dell'importo di euro 4.200,00 in favore dell'attore. Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti come sopra determinate.
Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti all'attore come sopra determinate. È necessario fare applicazione dei seguenti principi di diritto per la corretta determinazione delle somme dovute.
8 “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Effettuando le operazioni sopra descritte, il credito spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a complessivi € 10.936,98, all'attualità.
A titolo di danno patrimoniale emergente, all'attore devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, nei limiti di quelle adeguatamente documentate, non contestate in modo specifico dalla parte convenuta e ritenute congrue dal ctu, per complessivi euro
202,00.
Le altre voci di danno richieste da parte attrice non meritano accoglimento. In particolare, la domanda diretta al risarcimento del danno da capacità lavorativa non ha trovato adeguato riscontro nelle allegazioni di parte e negli elementi istruttori acquisiti in giudizio.
Come confermato recentemente dalla Suprema Corte il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 17411 del 28/06/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12572 del 22/05/2018). Nel caso tale voce di danno è stata tardivamente e genericamente allegata e non provata in giudizio, escludendo pertanto ogni forma di ulteriore personalizzazione del danno.
9 Per quanto riguarda la dedotta riduzione di capacità lavorativa specifica, si precisa che tale forma di pregiudizio può ritenersi sussistente quando, dopo la lesione ed a causa di essa, il danneggiato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero -nel caso non fosse percettore di reddito- non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione (Cass. 29.10.2001
n. 13409; Cass. 27.7.2001 n. 10289). Anche sotto tale profilo l'attore non ha allegato in modo specifico né ha provato la sussistenza di un decremento patrimoniale eziologicamente connesso alle lesioni subite a causa del sinistro né tantomeno è stata allegata la perdita di attività lavorative maggiormente remunerative.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
11.07.2018 sia ascrivibile al conducente della Audi A/3 tg. DM 015 EL e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 10.936,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore
€ 202,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 29.04.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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