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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1937/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2021 00059134 89 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato la cartella n. 05920210005913489000, notificata in data 17.07.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
La parte ricorrente eccepisce la mancata notificazione dei prodromici atti di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo regionale.
La Regione Puglia costituita controdeduceva.
Il processo era discusso alla udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
La parte ricorrente ha presentato una domanda priva dei suoi presupposti costitutivi , non notificando l'atto e non chiamando in giudizio ex art. 14 d.lgs. 546/1992, l'organo della riscossione.
Difatti, il comma 6-bis all'art. 14 d.lgs. 546/1992 recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Non vi è in atti alcuna notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La domanda è pertanto inammissibile ( Corte giust. trib. Prov. Bari , sentenza n. 2523/9/2025).
Alla inammissibilità della domanda segue la soccombenza per le spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari dichiara inammissibile la domanda. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali nei confronti della parte resistente che si liquidano , ritenute le fasi giudiziarie, in assenza di nota specifica, in E. 250,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1937/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2021 00059134 89 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato la cartella n. 05920210005913489000, notificata in data 17.07.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
La parte ricorrente eccepisce la mancata notificazione dei prodromici atti di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo regionale.
La Regione Puglia costituita controdeduceva.
Il processo era discusso alla udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
La parte ricorrente ha presentato una domanda priva dei suoi presupposti costitutivi , non notificando l'atto e non chiamando in giudizio ex art. 14 d.lgs. 546/1992, l'organo della riscossione.
Difatti, il comma 6-bis all'art. 14 d.lgs. 546/1992 recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Non vi è in atti alcuna notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La domanda è pertanto inammissibile ( Corte giust. trib. Prov. Bari , sentenza n. 2523/9/2025).
Alla inammissibilità della domanda segue la soccombenza per le spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari dichiara inammissibile la domanda. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali nei confronti della parte resistente che si liquidano , ritenute le fasi giudiziarie, in assenza di nota specifica, in E. 250,00, oltre accessori se dovuti.