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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 26/06/1999. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 584 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/07/2002 – maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO) – via San Vincenzo n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti assegnata alla signora che vi abiterà unitamente al figlio . Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che il signor si è già allontanato dall'abitazione coniugale, portando con sé i propri Pt_2 effetti personali.
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, resterà Per_1 nella casa coniugale ove manterrà la propria residenza anagrafica.
DISPONE che, dal mese di agosto del corrente anno, il signor si impegni a versare alla madre Pt_2 prevalente collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio.
DISPONE che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio
, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie Per_1
pagina 2 di 3 applicato dal Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 26/06/1999. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 584 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/07/2002 – maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO) – via San Vincenzo n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti assegnata alla signora che vi abiterà unitamente al figlio . Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che il signor si è già allontanato dall'abitazione coniugale, portando con sé i propri Pt_2 effetti personali.
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, resterà Per_1 nella casa coniugale ove manterrà la propria residenza anagrafica.
DISPONE che, dal mese di agosto del corrente anno, il signor si impegni a versare alla madre Pt_2 prevalente collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio.
DISPONE che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio
, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie Per_1
pagina 2 di 3 applicato dal Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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