Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2277 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza dell'11.4.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ZUNINO CRISTIANO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
P.ZZA LIBERTA', 2 BORGHETTO SANTO SPIRITO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. ROBERTA GABEI ed elettivamente domiciliata in VIA ALCIDE DE GASPERI 3/9 ALBENGA, giusta delega in atti
-resistente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Simonetta Salvini ed elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 3/3 LOANO, giusta delega in atti
-resistente-
e
ER e (C.F. ), nata ad [...] il [...], rappresenta Controparte_2 C.F._4
e difesa dall'Avv. Antonio Nocito ed elettivamente domiciliata in VIA FIUME 1 ALBENGA, giusta delega in atti
-resistente-
Oggetto: Alimenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.4.2025 le parti hanno precisato concordemente le conclusioni come segue:
“1. I signori si impegnano a Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
corrispondere in via solidale la somma di euro 500,00, a titolo di assegno alimentare alla madre, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. In via eccezionale il mese di aprile 2025 dovrà essere saldato entro e non oltre il giorno 15/04. L'assegno verrà rivalutato ogni anno;
2. L'obbligazione solidale è così suddivisa tra le parti: euro 112,50 cadauno a carico di Parte_3
e euro 162,50 a carico di Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
3. La sig.ra entro il 22/04/2025 si obbliga a corrispondere – contestualmente alla Controparte_1
sottoscrizione del contratto di locazione ed in luogo della madre sig.ra – la somma di Parte_1
euro 1.000,00 quale cauzione a garanzia delle obbligazioni contratte dalla madre per la locazione dell'immobile sito in Loano, C.so Europa 22/15 (tale somma sarà restituita alla sig.ra Controparte_1
alla risoluzione del contratto di locazione);
4. I signori si impegnano a Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
corrispondere in via solidale (e tra di loro in parti uguali) le spese di mediazione all'agenzia che ha procurato la locazione di cui al punto che precede, pari complessivamente ad euro 600 + iva;
5. La sig.ra entro il 30 aprile 2025 si obbliga a fornire un divano letto alla madre a corredo CP_1
dell'appartamento di cui al punto 3 (il resto dell'arredo indispensabile è già presente nell'immobile)
6. la sig.ra si dichiarerà fideiussore di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dallo Parte_4
stipulando contratto di locazione, conseguentemente, al fine di consentire un più agevole controllo del pagamento dei canoni e delle utenze alla garante, la sig.ra si impegna a consentire alla Parte_1
signora la visione dei movimenti della carta Poste Pay su cui verranno pagati gli alimenti, Controparte_1
e da cui verranno effettuati i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze, nonché di eventuali futuri c/c, con la specificazione che la signora non avrà alcun potere dispositivo, né delega ad operare (solo CP_1
visione).
7. Le spese giudiziali sono integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 27.11.2024 ha proposto ricorso ex artt. 433 Parte_1
e ss. c.c. rubricato al n. 2277/2024 di RG col quale ha chiesto che i quattro figli, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità economiche, provvedano ad aiutarla, quanto meno corrispondendole a titolo di alimenti una somma pari a 500,00 euro mensili;
Rilevato che i resistenti si sono ritualmente costituiti;
Rilevato che all'udienza dell'11.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“1. I signori si impegnano a Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
corrispondere in via solidale la somma di euro 500,00, a titolo di assegno alimentare alla madre, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. In via eccezionale il mese di aprile 2025 dovrà essere saldato entro e non oltre il giorno 15/04. L'assegno verrà rivalutato ogni anno;
2. L'obbligazione solidale è così suddivisa tra le parti: euro 112,50 cadauno a carico di Parte_3
e euro 162,50 a carico di Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
3. La sig.ra entro il 22/04/2025 si obbliga a corrispondere – contestualmente alla Controparte_1
sottoscrizione del contratto di locazione ed in luogo della madre sig.ra – la somma di Parte_1
euro 1.000,00 quale cauzione a garanzia delle obbligazioni contratte dalla madre per la locazione dell'immobile sito in Loano, C.so Europa 22/15 (tale somma sarà restituita alla sig.ra Controparte_1
alla risoluzione del contratto di locazione);
4. I signori si impegnano a Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
corrispondere in via solidale (e tra di loro in parti uguali) le spese di mediazione all'agenzia che ha procurato la locazione di cui al punto che precede, pari complessivamente ad euro 600 + iva;
5. La sig.ra entro il 30 aprile 2025 si obbliga a fornire un divano letto alla madre a corredo CP_1
dell'appartamento di cui al punto 3 (il resto dell'arredo indispensabile è già presente nell'immobile)
6. la sig.ra si dichiarerà fideiussore di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dallo Parte_4
stipulando contratto di locazione, conseguentemente, al fine di consentire un più agevole controllo del pagamento dei canoni e delle utenze alla garante, la sig.ra si impegna a consentire alla Parte_1
signora la visione dei movimenti della carta Poste Pay su cui verranno pagati gli alimenti, Controparte_1
e da cui verranno effettuati i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze, nonché di eventuali futuri c/c, con la specificazione che la signora non avrà alcun potere dispositivo, né delega ad operare (solo CP_1
visione).
7. Le spese giudiziali sono integralmente compensate tra le parti”;
Rilevato che le condizioni concordate non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative ed anzi appaiono adeguate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ratifica e conferisce vigore alle condizioni come sopra concordate fra le parti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo