Articolo 1 della Legge 7 aprile 1930, n. 538
Versione
1 giugno 1930
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le misurazioni marittime e' adottato il «miglio marino internazionale», pari a metri 1852.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Sirianni -
Giuliano - Ciano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 1 giugno 1930