Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Per le misurazioni marittime e' adottato il «miglio marino internazionale», pari a metri 1852.
E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Sirianni -
Giuliano - Ciano - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Per le misurazioni marittime e' adottato il «miglio marino internazionale», pari a metri 1852.
E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Sirianni -
Giuliano - Ciano - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.