Art. 6. (Organi collegiali ed individuali)
Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:
il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.
Sono organi direttivi individuali:
il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il capo dei servizi amministrativi e del personale;
il direttore della biblioteca;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.
Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.
Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:
il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.
Sono organi direttivi individuali:
il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il capo dei servizi amministrativi e del personale;
il direttore della biblioteca;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.
Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.
Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".