Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 01/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
g. 30842 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza
n. 186/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito TENORE Presidente Gabriele VINCIGUERRA Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30842 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 21.1.2025 nei confronti del sig.:
AR SE, C.F. [...], nato VA (CO) il 3.10.1950, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in ZZ (CO) Via Statale n. 2038 Loc. Lenno presso gli avv.ti Alessandra De Bernardi (pec: avv.alessandradebernardi@pec.it) e Maria Cristina Butti (pec: avv.mariacristina-butti@pec.it) per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata in data 8.7.2025;
VISTO il parere favorevole reso il 22.5.2025 dalla Procura Regionale;
VISTO il decreto n. 9/2025 di questa Sezione con il quale è stata accolta l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l’udienza del 26.11.2025 ai fini della definizione del giudizio;
VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;
UDITI nell’udienza camerale del 26.11.2025, con l’assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero Fabio D’Aula e l’avv. Alessandra De Bernardi per il convenuto, omessa la relazione di causa con il consenso delle parti Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 21.1.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio NA SE, all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di VA, per ottenere il risarcimento di un danno di complessivi € 47.655,87 di cui € 6.055,87 a titolo di danno patrimoniale per violazione del nesso sinallagmatico ed € 41.600,00 per danno all’immagine, a favore del predetto ente.
La notitia damni è costituita dalla nota del 1.3.2019 con la quale la Guardia di Finanza ha informato la Procura contabile che NA SE, accusato dei reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., era stato tratto in arresto.
Il NA è poi stato condannato, con sentenza n. 87/2020 emessa dal Tribunale di Como ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. La sentenza veniva impugnata in Cassazione che dichiarava inammissibile l’impugnazione. La sentenza diventava, quindi, definitiva in data 12.11.2020. La condanna riguarda fatti di corruzione e connessi reati di natura edilizia.
Dalle indagini è emerso, infatti, che NA SE, socio al 50% e dominus di fatto dello studio professionale di architettura NA-Lamberti, anche dopo l’elezione a Sindaco continuava a gestire l’anzidetta attività professionale, pur non apparendo più formalmente come membro dello studio. In tale sua qualità, il NA aveva avviato un consolidato sistema corruttivo concordando con i clienti interventi edilizi che poi, nella sua qualità di Sindaco, faceva approvare, percependo in cambio compensi illeciti per l’attività svolta con l’infedele esercizio della funzione pubblica.
Ritenendo sussistere tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la Procura notificava al presunto responsabile l’invito a dedurre. Il NA presentava le controdeduzioni chiedendo l’archiviazione del fascicolo.
Non ritenendo le controdeduzioni idonee a superare i motivi di addebito, la Procura ha depositato l’atto di citazione, contestando al convenuto il danno da violazione del nesso sinallagmatico, quantificato ex art. 1226 c.c. in misura pari al 40% dell’indennità percepita quale Sindaco nel periodo di commissione dei reati e il danno di immagine, quantificato nel doppio delle tangenti percepite ai sensi dell’art. 1, c. 1-sexies l. n. 20/1994.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.7.2025 con il patrocinio degli avvocati Alessandra De Bernardi e Mariacristina Butti. Il convenuto, premesso di avere già risarcito al Comune il danno patrimoniale diretto, ha chiesto, preliminarmente, di essere ammesso al rito abbreviato con il versamento della somma di € 20.800,00, pari al 50% dell’importo addebitatogli a titolo di danno all’immagine, allegando il parere favorevole della Procura.
Per il caso di mancata ammissione al rito abbreviato il convenuto ha formulato le difese, chiedendo il rigetto della domanda.
Con decreto n. 9 del 22.9.2025 la Sezione ha ammesso il convenuto al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in € 20.800,00 in favore del Comune di VA, fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione della somma dovuta, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e l’attestazione dell’Amministrazione dell’avvenuto incasso della somma dovuta, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.
In data 13.10.2025 il convenuto ha depositato la ricevuta bonifico di € 20.800,00 eseguito in data 9.10.2025 a favore del Comune di VA e la reversale di incasso emessa dall’Amministrazione.
Nell’udienza camerale del 26.11.2025 il Pubblico Ministero, preso atto dell’avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio e il difensore del convenuto ha aderito alla domanda di dichiarazione di estinzione del processo chiedendo la compensazione delle spese.
Considerato in
DIRITTO
L’art. 130 C.G.C. ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all’erario l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce, così, che: “il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno” (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: “il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (comma 7). Il collegio, quindi: “definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese” (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).
Nella specie, all’udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 9/2025 da parte del convenuto.
Il convenuto ha, infatti, provato l’avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine stabilito, della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione della ricevuta del bonifico di € 20.800,00 eseguito a favore del Comune di VA e della documentazione contabile che attesta l’avvenuto incasso della somma da parte dell’Amministrazione.
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 C.G.C.. In base a quanto esplicitamente previsto dall’art. 130, comma 8, C.G.C., il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall’art. 111 C.G.C., che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall’art. 110 C.G.C. nel caso di rinuncia agli atti del processo.
Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall’art. 31, comma 3, C.G.C..
Sul punto, appare condivisibile l’orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d’appello, n. 104/2018).
In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico del convenuto in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA definito il giudizio n. 30842, instaurato nei confronti di NA SE ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;
DA NA SE al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 93,10 (novantatré/10).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Pia Manni) (Vito Tenore)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 1/12/2025 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)