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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 614 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
nelle persone dei signori Magistrati: dottoressa Gabriella Ratti – Presidente dottoressa Silvia Orlando – Consigliere dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere – Consigliere relatore ha pronunciato, all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 614/2023 promossa da:
(oggi a seguito di atto di fusione per Parte_1 Parte_2 incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cino
Benelli
PARTE APPELLANTE
contro
:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_3
Martini
PARTE APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 dicembre 2019, la Polizia Municipale trovava, all'interno di una sala giochi sita in , sei apparecchi Pt_3 da gioco di proprietà dell'odierna appellante società concessionaria della rete per la Parte_1 gestione telematica del gioco lecito. La Polizia accertava che i sei apparecchi erano collocati ad una distanza di soli centoquaranta e centoquarantuno metri rispetto a due sportelli bancomat, luoghi sensibili ai sensi della legge regionale del Piemonte n. 9/2016, che imponeva invece una distanza minima di cinquecento metri. Inoltre, la Polizia rilevava che le vetrine del locale erano oscurate. Venivano quindi contestate dodici violazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale Piemonte n. 9 del 2016, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 5 della stessa Legge: per ciascuno dei sei apparecchi, cioè, era contestata una duplice
1 violazione, vale a dire sia l'insufficiente distanza dai luoghi sensibili sia la collocazione in un ambiente oscurato alla vista dall'esterno.
Il 21 febbraio 2022, per le suddette violazioni, il emetteva l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_3
236/2022, infliggendo una sanzione amministrativa di complessivi € 48.000,00 nei confronti del soggetto gestore della sala da gioco, trasgressore diretto delle norme contestate, nonché – per quanto interessa in questa sede – nei confronti dell'odierna appellante, ritenuta solidalmente responsabile.
Con la sentenza qui appellata (pronunciata nella causa n. 6170/2022 R.G.), il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione presentata dalla confermando l'ordinanza-ingiunzione. Parte_1
I motivi di appello ripercorrono i motivi di opposizione enucleati davanti al giudice di prime cure e riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti:
1. eccessività del lasso temporale (oltre due anni) tra l'accertamento dell'illecito, avvenuto nel 2019, e l'irrogazione della sanzione, avvenuta nel 2022;
2. difetto del carattere “self-executing” della norma contestata, con la conseguenza che l'irrogazione della sanzione avrebbe dovuto essere preceduta da un atto normativo contenente la specifica mappatura dei luoghi sensibili e comunque da un preventivo ordine individuale di rimozione degli apparecchi da gioco posti a distanza inferiore a quella consentita. La mancanza di tali atti avrebbe, secondo la società appellante, comportato la violazione dei principii di trasparenza e certezza giuridica nonché del proprio legittimo affidamento circa la durata delle concessioni fino alla loro naturale scadenza (2022);
3. violazione dell'obbligo di diffida amministrativa di cui all'articolo 1-bis della Legge Regionale n. 72 del 1989 richiamata dall'articolo 11, comma 10, della Legge Regionale n. 9 del 2016;
4. inesistenza di qualunque profilo di responsabilità della individuale o solidale, Parte_1 atteso che il trasgressore “svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente” e che, nel contratto tra la società odierna appellante e il gestore della sala da gioco, quest'ultimo si era espressamente impegnato, a pena di risoluzione del rapporto, a “rispettare ogni altro requisito e/o obbligo e/o vincolo che dovesse risultare necessario ai sensi della normativa applicabile e/o delle procedure che dovessero in seguito essere imposte ai sensi della medesima normativa”;
5. illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della Legge Regionale n. 9/2016 per violazione dei principii di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento circa la durata delle concessioni fino alla loro naturale scadenza e per violazione degli art. 3, 11, 32, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione, così come integrati dal Protocollo addizionale alla CEDU e dall'art. 17 della CDFUE, per cui nessuno può essere privato della “proprietà” se non contro il pagamento di una “giusta indennità”. In particolare, la società appellante lamenta che non sia previsto un adeguato indennizzo al concessionario per le perdite derivanti dalla chiusura delle attività di gioco a causa della vicinanza a luoghi sensibili. La Legge Regionale 9 del 2016 avrebbe così “di fatto svuotato di qualsiasi contenuto ed efficacia i titoli autorizzatori posseduti dall'odierna appellante, limitandosi a concedere soltanto un esiguo spatium temporis per procedere alla disposta dislocazione dell'attività dalla medesima esercitata”;
6. applicabilità retroattiva in bonam partem della Legge Regionale n. 19 del 2021 che, oltre ad avere circoscritto la tipologia dei luoghi sensibili originariamente previsti dalla Legge Regionale n. 9 del 2016, ha ridotto da cinquecento metri a quattrocento la distanza minima tra gli apparecchi da gioco e i luoghi sensibili e, comunque, abrogato la Legge Regionale 9/2016;
7. eccessività e sproporzione “della sanzione irrogata alla luce dei criteri di cui all'art. 11 L. n.
689/1981 in considerazione dell'oggettiva esiguità dei fatti e della buona fede degli interessati, essendosi il
immotivatamente discostato dal minimo edittale”. Secondo l'appellante, la sanzione Parte_3 dovrebbe “in ogni caso essere rideterminata in € 12.000,00”.
2 Si è costituito, anche in questo grado, il , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o la Parte_3 reiezione dell'appello e comunque la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle Difese delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ai limiti dell'inammissibilità, le argomentazioni dell'appellante essendo volte più a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio che a incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale. Comunque, tutti i motivi di appello sono infondati per le ragioni qui di seguito evidenziate.
1) Sull'asserita violazione del termine per la conclusione del procedimento. L'ordinanza-ingiunzione n. 236/2022 è stata emessa il 21 febbraio 2022, ovvero a distanza di oltre due anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo, che risale al 10 dicembre 2019. L'appellante ritiene che questo lasso temporale sia ingiustificatamente lungo e comunque contrario ai termini ben più brevi previsti dalla Legge n. 241 del
1990 sul procedimento amministrativo. In proposito, bisogna qui ribadire quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che l'unico termine vincolante per l'autorità procedente è quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative previsto dall'art. 28 della
Legge n. 689 del 1981 (si vedano, al riguardo, ex multis, la sentenza n. 151/2021 della Corte costituzionale e la sentenza della Cassazione civile sez. II n. 31239/2021. Quest'ultima, in particolare, ha affermato che il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principii sanciti dalla legge n. 689 del 1981).
È incontroverso che il suddetto termine quinquennale non sia stato superato nel caso in esame.
Quanto, poi, all'asserita ingiustificata inerzia ultra-biennale dell'amministrazione, la stessa è smentita dal fatto che la ricorrente, in data 9 febbraio 2022, ossia appena pochi giorni prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ha integrato i propri scritti difensivi, rinunciando al contempo alla precedente richiesta di essere sentita ai sensi dell'art. 18, 1° comma, della Legge n. 689/1981. Non solo, quindi, non è dato ravvisare alcuna inerzia colpevole dell'amministrazione, ma occorre constatare che la durata del procedimento amministrativo di cui trattasi è stata strettamente funzionale al rispetto dei diritti di difesa della parte privata, la quale non ha certamente interesse a lamentarsene.
2) Sull'asserita necessità di una preventiva mappatura dei luoghi sensibili e di un preventivo ordine di rimozione. La L.R. Piemonte n. 9/2016 annovera, per quanto rileva, gli sportelli bancomat tra i luoghi rispetto ai quali gli apparecchi da gioco devono trovarsi ad una distanza non inferiore a cinquecento metri.
A fronte di tale livello di specificità e chiarezza del precetto normativo, non si ravvisano ostacoli ad affermarne la natura “self-executing”. Peraltro, l'applicazione non retroattiva di una norma chiara e specifica è di per sé, in linea di principio, conforme ai principii di legittimo affidamento, trasparenza e certezza giuridica. L'innegabile assenza, nella specie, di qualunque “effetto sorpresa” – che potrebbe, in certe condizioni, mettere a rischio i principii richiamati – spiega e giustifica la mancata previsione legislativa di un obbligo dell'amministrazione di adottare una preventiva mappatura dei luoghi o un ordine preventivo di rimozione degli apparecchi da gioco, essendo invece onere dell'esercente verificare il rispetto delle distanze (e delle altre norme, come il divieto di occultamento dalla vista dall'esterno del locale da gioco).
3 All'odierna udienza, la Difesa dell'appellante ha citato, a sostegno della propria tesi, la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione III, n. 2786 del 21 marzo 2024 (udienza del 14 marzo 2024), che, secondo l'appellante, avrebbe stabilito la necessità della mappatura dei luoghi sensibili. In realtà, il Consiglio di Stato non ha affatto sostenuto l'aprioristica necessità di mappatura di tutti i luoghi sensibili ma si è limitato ad affermare, in un caso in cui era stata negata la licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse, che la normativa della in materia di contenimento e contrasto del gioco CP_1
d'azzardo patologico, nel prevedere il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio di attività di gioco lecito entro un raggio di 250 metri da "strutture sanitarie e ospedaliere", deve essere interpretata in modo da ricomprendere solo quelle strutture che, per le loro caratteristiche organizzative e dimensionali, siano idonee ad accogliere un numero consistente di soggetti potenzialmente fragili e vulnerabili sotto il profilo della ludopatia, escludendo pertanto gli studi medici specialistici privati, anche se rientranti nella definizione generale di "struttura sanitaria" ai sensi della normativa regionale, in quanto non presentano le medesime caratteristiche di luogo di aggregazione e transito di un elevato numero di persone. Il Consiglio di Stato, valorizzando la portata ermeneutica dell'endiadi "strutture sanitarie e ospedaliere" (locuzione, in pratica, ritenuta equivalente a “strutture sanitarie con caratteristiche ospedaliere”), ha fornito un'interpretazione volta a contemperare la tutela della salute pubblica con il principio di libera iniziativa economica. In questa situazione, la mappatura dei luoghi sensibili è stata indicata dal Consiglio di Stato, in via del tutto incidentale, come elemento che avrebbe, in teoria, potuto apportare una maggior chiarezza nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione (“l'esigenza avvertita dal legislatore nazionale e regionale di scongiurare la vicinanza di luoghi in cui si eserciti attività di gioco lecito ad aree del territorio comunale in cui si registri il ritrovo di persone da tutelare non può spingersi fino al punto di impedire all'operatore economico del settore di programmare, in modo equilibrato rispetto agli investimenti assunti,
l'apertura di una sala giochi per via del mancato rilievo dell'esistenza di uno studio medico sito in un edificio ricadente nella fascia di distanza, soprattutto laddove, come nella fattispecie, il non abbia Pt_3 proceduto alla previa mappatura dei luoghi sensibili come previsto dall'articolo 7, comma 10, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, pur dovendosi rilevare che anche questo adempimento a carico dei Comuni potrebbe diventare piuttosto gravoso e di difficile realizzazione, vista la facilità e la rapidità con cui sul territorio possono essere aperti o chiusi studi medici all'interno di appartamenti privati presi in locazione”).
Le considerazioni del Consiglio di Stato non sono quindi pertinenti al caso in esame, nel quale non viene in rilievo alcuna ambiguità semantica dell'espressione “sportello bancomat”, indicato dalla Legge Regionale come luogo sensibile. Va inoltre notato che gli studi medici, come ricordato dal Consiglio di Stato, sono generalmente ubicati in appartamenti all'interno di edifici e sono quindi di regola meno visibili degli sportelli bancomat, di regola posti sulla pubblica via. Pertanto, la verifica, da parte del gestore di una sala da gioco, della presenza di studi medici in appartamenti situati all'interno della “fascia di rispetto” potrebbe essere, in certe situazioni, una “investigatio diabolica” (cioè astrattamente possibile, ma di fatto estremamente difficile, se non impossibile). Nel caso in esame, invece, non è mai stata eccepita alcuna difficoltà di percezione della presenza dei due bancomat a breve distanza dalla sala giochi.
3) Sull'asserita violazione dell'obbligo di diffida amministrativa. Neppure l'obbligo di diffida da parte dell'amministrazione è previsto dalla Legge Regionale n. 9 del 2016, che rinvia esclusivamente alla Legge n.
689 del 1981 per la disciplina del procedimento sanzionatorio. Quanto alla conformità, nel caso specifico, dell'assenza di un obbligo di diffida ai principii di legittimo affidamento, trasparenza e certezza giuridica, si rinvia alle considerazioni di cui al punto precedente.
4 4) Sull'asserita mancanza di responsabilità della società appellante. La società appellante non ha mai contestato di essere proprietaria dei sei apparecchi da gioco in questione, circostanza peraltro evincibile dai verbali di accertamento. L'art. 11, nono comma, della L.R. n. 9 del 2016 stabilisce che per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge si applicano i principii di cui al capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il richiamo normativo è quindi, pacificamente, anche all'art. 6, primo comma, in quanto ricompreso nel capo I, sezione
I, della legge n. 689 (“il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione … è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”). Pertanto, quanto unicamente rileva al fine di escludere la responsabilità solidale del proprietario degli apparecchi è verificare se l'uso degli stessi sia avvenuto contro la sua volontà. Tale prova, che per espresso disposto normativo è a carico del proprietario, non è stata fornita;
anzi, la circostanza che l'utilizzo illecito degli apparecchi sia avvenuto invito domino non è neppure stata allegata dalla società appellante, la quale ha incentrato le proprie difese sull'autonomia dei concessionari nelle modalità di utilizzo dei congegni, ivi compresa la scelta della loro collocazione.
D'altronde la piena consapevolezza della società appellante di essere solidalmente responsabile per le violazioni commesse dal gestore della sala giochi è dimostrata dal fatto che solo la previsione di una responsabilità solidale spiega l'esistenza della clausola contrattuale in base alla quale il gestore della sala giochi, sin dal momento della consegna degli apparecchi, s'impegnava nei confronti dell'odierna appellante a rispettare la normativa vigente durante il periodo di utilizzo degli apparecchi stessi, pena la risoluzione del rapporto. Risoluzione che, tuttavia, non risulta essere stata mai fatta valere dalla società appellante. Va notato che proprio questo strumento contrattuale avrebbe potuto evitare alla società appellante l'asserito danno patrimoniale, perché la risoluzione del contratto con il gestore infedele le avrebbe consentito di rientrare in possesso dei sei apparecchi da gioco anche prima dell'accertamento delle violazioni da parte della Polizia Municipale.
5) Sull'asserita illegittimità costituzionale della normativa regionale e sull'asserita necessità di prevedere un indennizzo per la violazione del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato. La Corte
Costituzionale (sentenza n. 27/2019) ha confermato la legittimità delle normative regionali che limitano l'ubicazione degli apparecchi da gioco per motivi di tutela della salute pubblica.
L'affermazione dell'appellante sulla violazione del diritto di proprietà, legata alla mancata previsione di un indennizzo per le perdite causate dalla chiusura delle attività di gioco vicino a luoghi sensibili, è del tutto generica e comunque infondata. Infatti, la non ha né specificamente allegato né Parte_1 provato di avere subito un danno in conseguenza dei fatti per cui è causa. Inoltre, come già ricordato, essa aveva a disposizione uno strumento contrattuale che le avrebbe permesso di rientrare immediatamente in possesso degli apparecchi da gioco di sua proprietà, anche prima dell'accertamento da cui il procedimento ex lege 689/1981 è scaturito e a prescindere da esso. Infine, la stessa società appellante ha comunque ottenuto pressoché immediatamente la restituzione degli apparecchi da gioco di sua proprietà: la restituzione è infatti avvenuta in data 19 dicembre 2019, ovverossia nove giorni dopo il sequestro amministrativo disposto a carico del gestore della sala giochi contestualmente all'accertamento della violazione (10 dicembre 2019). Non è vero, quindi, che la Legge Regionale abbia “svuotato di qualsiasi contenuto ed efficacia i titoli autorizzatori posseduti” dall'odierna appellante.
6) Sull'asserita necessità di applicare (retroattivamente) la L.R. n. 19/2021. La Legge regionale n. 19 del 2021 non ha effetto retroattivo sulle violazioni già accertate, come già chiarito in altre occasioni da questa Corte d'Appello (ex multis, sent. n. 81/2022).
5 La L. n. 19 del 2021 si pone nell'ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché anch'essa prevede, come quella, dei divieti di installazione di apparecchi e di esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in prossimità a luoghi qualificati come "sensibili". Rispetto alla normativa pregressa di cui alla L.R. Piemonte n. 9 del 2016 (art.
5 - Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) è stata ridotta la distanza minima dai luoghi sensibili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(da 500 a 400 metri) e sono stati espunti o modificati alcuni dei luoghi sensibili prima rilevanti (che nella
L.R. n. 9 del 2016 comprendevano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione per giovani e adulti, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, i movicentro e le stazioni ferroviarie).
L'articolo art. 25 della Legge Regionale n. 19 del 2021 abroga espressamente la Legge Regionale 2 maggio
2016, n. 9.
L'art. 26 (Norma finale) stabilisce (per quanto qui interessa) che:
“
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2
e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2”.
L'art. 26 sopra riportato non ha affatto il significato di esonerare i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dalle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili previste dall'art. 16 comma 2, L. n. 19 del 2021 e dall'art. 5 L. n. 9 del 2016. È pur vero che i primi due commi della norma stabiliscono che la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 9 del 2016 non sia equiparata a nuova installazione e che i titolari degli esercizi pubblici e commerciali e i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano appunto procedere alla loro reinstallazione (previa, peraltro, istanza al soggetto competente da inoltrare entro il 31.12.2021). Tuttavia, il comma 3 prevede anche che alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano non solo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 sulle limitazioni orarie, ma anche quelle di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'art. 23 comma 1 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze, appunto) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 R.D. 773/1931 nonché con la chiusura temporanea dell'esercizio da 5 a 10 giorni. Inoltre, l'art. 26 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze) non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2, il che non può che significare che al momento della presentazione di quelle istanze per la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al 19.05.2016 l'interessato che pure sia in possesso degli altri requisiti di cui ai
6 commi 1 e 2, deve anche essere a distanza regolamentare dai luoghi sensibili secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (che per un verso ha ridotto la distanza per i comuni più grandi e per altro verso ha ridotto il numero di luoghi sensibili), perché il dovere di rispetto delle distanze (e le relative sanzioni) non si applica soltanto ove tale distanza sia venuta meno per fatti che siano intervenuti dopo la presentazione dell'istanza (ove, per esempio, venga installata una postazione bancomat a distanza inferiore a quella di legge dopo che il soggetto interessato aveva già presentato l'istanza per la reinstallazione nel rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2). Pertanto, la circostanza che l'art. 16 riporti nella rubrica il riferimento alle "nuove aperture di esercizi" non è decisiva per escluderne l'applicazione anche agli esercizi in essere e a quelli contemplati nell'art. 26.
Tale ultima norma ha inteso consentire a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 9 del
2016, avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa senza che tale facoltà, peraltro soggetta non casualmente a specifica istanza, contempli una libertà di reinstallazione senza rispetto di alcuna distanza da luoghi sensibili, né quella di cui alla precedente legge
(per il passato) né quella stabilita dalla nuova disposizione (per il futuro).
Dunque, la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016, stabilisce anch'essa limiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), nonché alla installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificamente elencati, e l'art. 26 non ha inteso né introdurre una "sanatoria" per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato, esonerandoli dal rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2.
Così messa in chiaro l'impossibilità di considerare la Legge Regionale n. 19 del 2021 come una sorta di abolitio criminis, occorre rilevare l'infondatezza del motivo di appello imperniato sulla necessità di applicare retroattivamente ed in bonam partem tale legge. L'appellante non ha infatti dedotto quale sarebbe il trattamento in bonam partem che avrebbe dovuto trovare applicazione in base alla nuova normativa. In proposito, va ricordato che gli apparecchi per il gioco erano collocati a 140 e 141 metri dagli sportelli bancomat di due banche, luoghi sensibili ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2016 tuttora contemplati come tali dalla Legge Regionale n. 19 del 1921. Le suddette distanze di 140 e 141 metri erano inferiori al limite minimo previsto dalla Legge del 2016 (500 metri) e restano inferiori al limite minimo previsto della
Legge del 2021 (400 metri). Infine, la Legge Regionale n. 19 del 2021 non ha modificato la sanzione amministrativa pecuniaria (che continua ad essere determinata in una somma da 2.000,00 a 6.000,00 euro).
7) Sull'eccessività della sanzione. La sanzione applicata (euro 4.000,00 per ogni violazione) rientra nei limiti edittali (da 2.000 a 6.000 euro) e risulta proporzionata alla gravità dei fatti, tenuto conto, in particolare, che la sala giochi – e con essa gli apparecchi de quibus – era smaccatamente vicina (meno di centocinquanta metri, a fronte di una distanza minima prescritta più che tripla –cinquecento metri) non ad uno, ma a due luoghi sensibili. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, non è certo ravvisabile quella “oggettiva esiguità dei fatti” che avrebbe consigliato di contenere la sanzione nel minimo edittale. Non è poi irrilevante, ai fini della valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, il fatto che l'odierna appellante avrebbe potuto accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
L'appello va pertanto integralmente respinto.
7 Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 5.211,00
(CINQUEMILADUECENTOUNIDICI/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie
15% ed oneri di legge, se dovuti.
La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase istruttoria e decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare a favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.211,00 (CINQUEMILADUECENTOUNIDICI/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente
Dottoressa Gabriella Ratti
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