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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16317/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Parte_1 C.F._1 degli Abruzzi n. 78, presso lo studio dell'avv. SPROVIERI VERONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Canova n. 25, presso lo studio dell'avv. LOPEDOTE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANGANO il 31/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 4 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/02/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/05/2023. Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. Conferma tutte le statuizioni patrimoniali, di cui alle condizioni di separazione.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
DISPONE che:
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata presso entrambi i genitori, con tempi paritetici o equipollenti, salvi i Per_1 casi di impossibilità materiale, ma in caso di disaccordo fra i genitori, gli stessi si impegnano a seguire il seguente regime di SETTIMANA NR. 1
Lunedì Martedì Merc. Giovedì Venerdì Sabato Domen.
Mattino / M M M M M P P
Accompagna mento a scuola
Pomeriggio / P M M M P P P
Uscita da scuola fino alle P M M M P P P Tes_1 ore 21.00
Pernotto M M M M P P M
SETTIMANA NR. 2
Lunedì Martedì Merc. Giovedì Venerdì Sabato Domen.
Mattino / M M M* M P M M
Accompagn amento a scuola
M P P P P M M Per_2
/ Uscita da scuola fino M P M P M M M Tes_1 alle ore 21.00
Pernotto M M* M P M M M visita: Per_
* Al compimento di sei anni di età di , la M sarà sostituita con la P.
3/a. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, fino al compimento dei 6 anni di età di , le stesse Per_1 seguiranno il regime ordinario nei giorni non festivi. Per quanto concerne i giorni festivi la minore trascorrerà alternativamente il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre con l'altro.
Raggiunti i 6 anni di età, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un Per_1 genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Tuttavia, il giorno 25 dicembre verrà trascorso con il genitore che non trascorre con lei il periodo dal 24 al 30 dicembre e in tal modo la bambina avrà sempre la possibilità di trascorrere il periodo di Natale con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà sino al compimento dei 6 anni di età, il Per_1 giorno di Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno e l'altro genitore. Al compimento dei 6 anni di età, la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, il periodo dal giovedì alla domenica di Pasqua con un geniotre e il periodo da Pasquetta al mercoledì mattina (con riaccompagnamento della minore a scuola) con l'altro.
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre fino al compimento dei 6 anni, trascorrerà due Per_1 settimane non consecutive con la madre e due settimane non consecutive con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Al compimento dei 6 anni di età le due settimane potranno essere anche consecutive. Per quanto riguarda ponti e/o altre festività anche infrasettimanali, verrà utilizzato il criterio dell'alternanza della figlia presso l'uno o l'altro genitore.
La minore, a prescindere dal regime di visita ordinario, trascorrerà la Festa della Mamma con quest'ultima, la Festa del Papà con quest'ultimo e il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
4. Confermare che non è previsto alcun concorso al mantenimento a carico di nessuna delle parti.
DÀ ATTO che:
5. L'assegno unico percepito dai coniugi dovrà essere direttamente addebitato sul conto corrente intestato alla minore. Sarà onere della Signora trasmettere ogni anno l'estratto conto Parte_1 al Sig. . Sarà altresì onere di entrambi i coniugi predisporre il proprio modello ISEE al fine CP_1 di determinare l'entità dell'assegno in questione.
6. Confermare che sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le seguenti spese straordinarie nell'interesse della figlia : Per_1
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative (gite scolastiche comprese) e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
7) Le parti si impegnano altresì a rimettere le querele reciproche presentate davanti alla Stazione
Carabinieri di Piossasco.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16317/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Parte_1 C.F._1 degli Abruzzi n. 78, presso lo studio dell'avv. SPROVIERI VERONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Canova n. 25, presso lo studio dell'avv. LOPEDOTE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANGANO il 31/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 4 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/02/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/05/2023. Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. Conferma tutte le statuizioni patrimoniali, di cui alle condizioni di separazione.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
DISPONE che:
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata presso entrambi i genitori, con tempi paritetici o equipollenti, salvi i Per_1 casi di impossibilità materiale, ma in caso di disaccordo fra i genitori, gli stessi si impegnano a seguire il seguente regime di SETTIMANA NR. 1
Lunedì Martedì Merc. Giovedì Venerdì Sabato Domen.
Mattino / M M M M M P P
Accompagna mento a scuola
Pomeriggio / P M M M P P P
Uscita da scuola fino alle P M M M P P P Tes_1 ore 21.00
Pernotto M M M M P P M
SETTIMANA NR. 2
Lunedì Martedì Merc. Giovedì Venerdì Sabato Domen.
Mattino / M M M* M P M M
Accompagn amento a scuola
M P P P P M M Per_2
/ Uscita da scuola fino M P M P M M M Tes_1 alle ore 21.00
Pernotto M M* M P M M M visita: Per_
* Al compimento di sei anni di età di , la M sarà sostituita con la P.
3/a. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, fino al compimento dei 6 anni di età di , le stesse Per_1 seguiranno il regime ordinario nei giorni non festivi. Per quanto concerne i giorni festivi la minore trascorrerà alternativamente il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre con l'altro.
Raggiunti i 6 anni di età, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un Per_1 genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Tuttavia, il giorno 25 dicembre verrà trascorso con il genitore che non trascorre con lei il periodo dal 24 al 30 dicembre e in tal modo la bambina avrà sempre la possibilità di trascorrere il periodo di Natale con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà sino al compimento dei 6 anni di età, il Per_1 giorno di Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno e l'altro genitore. Al compimento dei 6 anni di età, la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, il periodo dal giovedì alla domenica di Pasqua con un geniotre e il periodo da Pasquetta al mercoledì mattina (con riaccompagnamento della minore a scuola) con l'altro.
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre fino al compimento dei 6 anni, trascorrerà due Per_1 settimane non consecutive con la madre e due settimane non consecutive con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Al compimento dei 6 anni di età le due settimane potranno essere anche consecutive. Per quanto riguarda ponti e/o altre festività anche infrasettimanali, verrà utilizzato il criterio dell'alternanza della figlia presso l'uno o l'altro genitore.
La minore, a prescindere dal regime di visita ordinario, trascorrerà la Festa della Mamma con quest'ultima, la Festa del Papà con quest'ultimo e il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
4. Confermare che non è previsto alcun concorso al mantenimento a carico di nessuna delle parti.
DÀ ATTO che:
5. L'assegno unico percepito dai coniugi dovrà essere direttamente addebitato sul conto corrente intestato alla minore. Sarà onere della Signora trasmettere ogni anno l'estratto conto Parte_1 al Sig. . Sarà altresì onere di entrambi i coniugi predisporre il proprio modello ISEE al fine CP_1 di determinare l'entità dell'assegno in questione.
6. Confermare che sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le seguenti spese straordinarie nell'interesse della figlia : Per_1
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative (gite scolastiche comprese) e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
7) Le parti si impegnano altresì a rimettere le querele reciproche presentate davanti alla Stazione
Carabinieri di Piossasco.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.