CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 929 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Domenico Sorace Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Posizione organizzativa. Differenze retributive. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.2.11 , dipendente dell' di Parte_1 Controparte_1 [...]
, esponeva: CP_1
a) che per la durata di tre anni, dall'agosto 2005 all'agosto 2008, era stata responsabile di “posizione organizzativa” e che al termine del triennio lo svolgimento dell'incarico era stato positivamente valutato dal preposto nucleo di valutazione;
b) che, tuttavia, ella aveva continuato a svolgere i compiti di responsabile della posizione organizzativa anche dopo la formale cessazione dell'incarico, assumendo le relative responsabilità; c) che solo in data 6.8.09 l'Asp di aveva proceduto alla “regolarizzazione della CP_1 fattispecie”, confermando la posizione organizzativa aziendale con riguardo alle strutture ospedaliere;
d) che, infatti, in data 24.8.09 aveva stipulato con l'azienda il nuovo contratto individuale con efficacia triennale;
2) Sosteneva, quindi, il suo diritto alle differenze retributive per l'avvenuto svolgimento delle funzioni relative alla posizione organizzativa anche dall'agosto 2008 all'agosto 2009, pari ad euro 5.781,71 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa, ed euro 1.446,92 a titolo di retribuzione di risultato. Il tutto come da art. 6 del contratto di lavoro “per l'attribuzione di posizione organizzativa”.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Vibo Valentia, dopo aver espletato la prova orale, ha respinto il ricorso, ritenendo assente la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, dopo aver citato la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n° 600/79 e successive conformi, il giudice di primo grado ha aggiunto: Pertanto, non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario la domanda tesa, come nel caso di specie, ad ottenere la condanna dell'Ente all'adozione di un provvedimento discrezionale (di proroga dell'incarico precedentemente conferito e temporalmente esauritosi alla scadenza dello stesso). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qalità delle stesse e tenuto conto dei motivi della decisione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per Parte_1 aver ritenuto che oggetto della domanda fosse un provvedimento di proroga dell'incarico di posizione organizzativa, che l'Asp di avrebbe dovuto adottare. Al contrario, la ricorrente ha CP_1 affatto richiesto un provvedimento di “proroga” della posizione organizzativa precedente, ma si è limitato a porre – peraltro, quale dato incidentale rispetto alle altre domande, rimaste totalmente inevase - una questione di “prorogatio”, che è istituto giuridico di tutt'altro tenore. Si ricorda che, laddove l'istituto della “proroga” implica uno scrutinio discrezionale da parte della P.A., quello della “prorogatio” – finalizzato ad assicurare la continuità del servizio pubblico - opera ex lege ed impone una modalità meramente conformatoria da parte della P.A. In sostanza, ciò che era stato chiesto era il riconoscimento delle differenze retributive dovute alla ricorrente per aver continuato a svolgere, dall'agosto 2008 all'agosto 2009, le funzioni di titolare di posizione organizzativa formalmente ricoperta dall'agosto 2005 all'agosto 2008. Il perdurante svolgimento di tali funzioni non era stato confutato dall' e comunque era stato confermato dai testi e CP_2 CP_1 Tes_1
rispettivamente responsabile e collaboratore del Sit, ovvero la struttura nel cui ambito la Tes_2 ricorrente aveva continuato a svolgere le sue funzioni fino all'agosto 2009. Qualificando erroneamente la domanda, il tribunale aveva finito anche per omettere di pronunciarsi sulla consequenziale domanda di differenze retributive dovute per l'aver continuato a svolgere le funzioni di responsabile di posizione organizzativa anche dopo la formale cessazione dell'incarico nell'agosto 2008. L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda giudiziale.
5) L' non si è costituita nel presente grado di giudizio nonostante la regolare Controparte_3 notifica dell'appello, ai sensi della Legge 53/94, in data 15.11.23. Dell'azienda appellata deve dunque dichiararsi la contumacia.
6) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati. 8) Il tribunale, pur avendo adottato una pronuncia di “rigetto” del ricorso, ha in sostanza declinato la giurisdizione del giudice ordinario.
9) La pronuncia è manifestamente errata perché in effetti con il ricorso non veniva chiesto Cont l'accertamento del diritto ad ottenere dall' di un provvedimento discrezionale di CP_1 proroga dell'incarico di posizione organizzativa formalmente cessato nell'agosto 2008, trattandosi all'evidenza di domanda con cui, previo accertamento del perdurante svolgimento delle identiche Cont funzioni anche dopo l'agosto 2008 e fino all'agosto 2009, si chiedeva di condannare l' al pagamento delle differenze retributive connesse al perdurante svolgimento in fatto dell'incarico ricevuto nel 2005.
10) Ciò detto, la conseguenza non può essere quella della regressione al primo giudice del presente procedimento, dovendosi tener conto che l'art. 353 c.p.c. è stato abrogato e che tale abrogazione ha effetto per gli appelli proposti, come nel caso di specie, dopo il 28.2.23.
11) Deve dunque essere esaminata la domanda giudiziale, ciò che il tribunale ha omesso di fare sulla base di un evidente errore nella qualificazione della stessa.
12) Al riguardo, occorre partire dal costante insegnamento di legittimità in tema di posizione organizzative nel pubblico impiego c.d. privatizzato (Cass. n° 8141/18; Cass. n° 14910/25), secondo cui: Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.
13) Ora, si rileva che, in punto di allegazioni, nel ricorso introduttivo non veniva chiarito quale fosse di preciso la posizione organizzativa che la ricorrente aveva formalmente ricoperto dal 2005 al 2008 e che aveva in fatto continuato a ricoprire dal 2008 al 2009. Né il ricorso conteneva allegazioni volte a chiarire se, secondo l'organizzazione dell'ente, con particolare riguardo all'atto aziendale, la non meglio chiarita posizione organizzativa ricoperta dalla ricorrente anche dopo l'agosto 2008 fosse prevista come tale anche nel periodo di perdurante svolgimento in fatto dell'incarico.
14) Ad ogni modo, è stata la stessa , costituendosi in giudizio, a chiarire che la CP_2 CP_1 posizione organizzativa formalmente ricoperta da dal 2005 al 2008 era quella di Parte_1
“Sezione Assistenza Distrettuale”, mentre quella poi formalmente conferita nell'agosto 2009 era la diversa posizione organizzativa di responsabile dell' . Parte_2
15) L'Asp di , inoltre, aveva chiarito, senza incontrare smentite da parte della ricorrente, CP_1 che il Servizio Infermieristico, cui la era addetta, era stato interessato da un processo di Parte_1 ridefinizione delle posizioni organizzative, che erano passate da tre a due e che in ragione di tale riduzione alla ricorrente era stato conferito il diverso incarico di responsabile PO Area . Parte_2
Cont 16) Tuttavia, dalla delibera n° 1591 del 6.8.09 in atti, nonché dal contratto individuale sottoscritto dalle parti in data 24.8.09, emerge che la ridefinizione delle posizioni organizzative avvenne solo in data 13.5.09, sicché deve ritenersi che fino a tale data l'organigramma aziendale prevedeva ancora la PO Sezione Assistenziale Distrettuale, che la ricorrente aveva ricoperto formalmente fino all'agosto 2008. 17) Chiarito il permanere di tale ultima posizione organizzativa solo fino al maggio 2009, si rileva che dalle dichiarazioni rese in data 4.9.19 dai testi e emerge prova del fatto che la Tes_1 Tes_2 ricorrente aveva svolto le funzioni afferenti la PO Sezione Assistenziale Distrettuale anche dopo lo scadere dell'incarico nell'agosto 2008, dovendosi sul punto evidenziare che il riferimento fatto dal teste alla diversa e successiva PO Area Ospedaliera sia chiaramente il frutto di un mero errore Tes_1 nell'indicazione dei due incarichi che la ricorrente ha ricoperto nel tempo.
18) Per quanto detto, deve ritenersi che la ricorrente ha in concreto continuato a svolgere l'incarico di posizione organizzativa Sezione Assistenziale Distrettuale dall'agosto 2008 al maggio 2009, data in cui tale PO non era più prevista nell'organigramma aziendale.
19) Alla ricorrente spettano quindi, in applicazione del succitato insegnamento di legittimità, le differenze retributive previste nel contratto individuale del 8.8.05. Ciò, però, non per 12 mesi, come sostenuto in ricorso, ma per 10 mesi, ovvero fino al maggio 2009. Ora, tenuto conto che il contratto individuale di lavoro dell'8.8.05, all'art. 4, prevedeva un maggior compenso pari ad euro 5.787,71 all'anno, come dalla stessa ricorrente indicato, le differenze retributive spettanti, in quanto parametrate a 10 mesi, corrispondono alla minor somma di euro 4.823,09.
20) È invece infondata la domanda volta ad ottenere la somma di euro 1.446,92 a titolo di retribuzione di risultato. Sul punto la ricorrente richiama l'art. 6, lettera A, del contratto di lavoro per l'attribuzione della posizione organizzativa, in tal modo facendo evidente riferimento al contratto individuale del 6.8.09 che, però, è del tutto inconferente, in quanto riferito ad una PO del tutto diversa rispetto all'incarico che la ricorrente ha di fatto continuato a svolgere fino al maggio 2009 e su cui fonda le sue pretese.
21) Il contratto individuale che viene in rilievo è, semmai, quello del 8.8.05, dalla cui lettura non emerge alcun compenso a titolo di retribuzione di risultato. Il tutto senza contare che, in ogni caso, il contratto individuale del 6.8.09, come detto inconferente perché riferito a diverso e successivo incarico, subordinava il diritto alla retribuzione di risultato ad una valutazione positiva circa gli obiettivi raggiunti, mentre la ricorrente nulla ha dedotto e provato circa tali aspetti del successivo incarico.
Cont 22) Infine, è infondata anche la domanda di condanna dell' alla regolarizzazione contributiva (versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali) su cui l'appellante insiste. Ciò perché la domanda giudiziale non è stata proposta anche nei confronti dell'Inps, il che comporta anche che il diritto a ricevere la contribuzione parametrata alle differenze retributive, il cui titolare rimane pur sempre l'ente previdenziale (Cass. 602/25), è ormai estinto per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale;
ciò che in detta materia deve essere rilevato anche di ufficio dal giudice (Cass. 602/25).
23) Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate per reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda riferita alla retribuzione di posizione e all'integrale rigetto sia della domanda avente ad oggetto la retribuzione di risultato, sia di quella avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Vibo Valentia n° 546/23, così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento della somma euro 4.823,09, oltre Controparte_1 accessori ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 929 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Domenico Sorace Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Posizione organizzativa. Differenze retributive. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.2.11 , dipendente dell' di Parte_1 Controparte_1 [...]
, esponeva: CP_1
a) che per la durata di tre anni, dall'agosto 2005 all'agosto 2008, era stata responsabile di “posizione organizzativa” e che al termine del triennio lo svolgimento dell'incarico era stato positivamente valutato dal preposto nucleo di valutazione;
b) che, tuttavia, ella aveva continuato a svolgere i compiti di responsabile della posizione organizzativa anche dopo la formale cessazione dell'incarico, assumendo le relative responsabilità; c) che solo in data 6.8.09 l'Asp di aveva proceduto alla “regolarizzazione della CP_1 fattispecie”, confermando la posizione organizzativa aziendale con riguardo alle strutture ospedaliere;
d) che, infatti, in data 24.8.09 aveva stipulato con l'azienda il nuovo contratto individuale con efficacia triennale;
2) Sosteneva, quindi, il suo diritto alle differenze retributive per l'avvenuto svolgimento delle funzioni relative alla posizione organizzativa anche dall'agosto 2008 all'agosto 2009, pari ad euro 5.781,71 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa, ed euro 1.446,92 a titolo di retribuzione di risultato. Il tutto come da art. 6 del contratto di lavoro “per l'attribuzione di posizione organizzativa”.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Vibo Valentia, dopo aver espletato la prova orale, ha respinto il ricorso, ritenendo assente la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, dopo aver citato la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n° 600/79 e successive conformi, il giudice di primo grado ha aggiunto: Pertanto, non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario la domanda tesa, come nel caso di specie, ad ottenere la condanna dell'Ente all'adozione di un provvedimento discrezionale (di proroga dell'incarico precedentemente conferito e temporalmente esauritosi alla scadenza dello stesso). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qalità delle stesse e tenuto conto dei motivi della decisione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per Parte_1 aver ritenuto che oggetto della domanda fosse un provvedimento di proroga dell'incarico di posizione organizzativa, che l'Asp di avrebbe dovuto adottare. Al contrario, la ricorrente ha CP_1 affatto richiesto un provvedimento di “proroga” della posizione organizzativa precedente, ma si è limitato a porre – peraltro, quale dato incidentale rispetto alle altre domande, rimaste totalmente inevase - una questione di “prorogatio”, che è istituto giuridico di tutt'altro tenore. Si ricorda che, laddove l'istituto della “proroga” implica uno scrutinio discrezionale da parte della P.A., quello della “prorogatio” – finalizzato ad assicurare la continuità del servizio pubblico - opera ex lege ed impone una modalità meramente conformatoria da parte della P.A. In sostanza, ciò che era stato chiesto era il riconoscimento delle differenze retributive dovute alla ricorrente per aver continuato a svolgere, dall'agosto 2008 all'agosto 2009, le funzioni di titolare di posizione organizzativa formalmente ricoperta dall'agosto 2005 all'agosto 2008. Il perdurante svolgimento di tali funzioni non era stato confutato dall' e comunque era stato confermato dai testi e CP_2 CP_1 Tes_1
rispettivamente responsabile e collaboratore del Sit, ovvero la struttura nel cui ambito la Tes_2 ricorrente aveva continuato a svolgere le sue funzioni fino all'agosto 2009. Qualificando erroneamente la domanda, il tribunale aveva finito anche per omettere di pronunciarsi sulla consequenziale domanda di differenze retributive dovute per l'aver continuato a svolgere le funzioni di responsabile di posizione organizzativa anche dopo la formale cessazione dell'incarico nell'agosto 2008. L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda giudiziale.
5) L' non si è costituita nel presente grado di giudizio nonostante la regolare Controparte_3 notifica dell'appello, ai sensi della Legge 53/94, in data 15.11.23. Dell'azienda appellata deve dunque dichiararsi la contumacia.
6) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati. 8) Il tribunale, pur avendo adottato una pronuncia di “rigetto” del ricorso, ha in sostanza declinato la giurisdizione del giudice ordinario.
9) La pronuncia è manifestamente errata perché in effetti con il ricorso non veniva chiesto Cont l'accertamento del diritto ad ottenere dall' di un provvedimento discrezionale di CP_1 proroga dell'incarico di posizione organizzativa formalmente cessato nell'agosto 2008, trattandosi all'evidenza di domanda con cui, previo accertamento del perdurante svolgimento delle identiche Cont funzioni anche dopo l'agosto 2008 e fino all'agosto 2009, si chiedeva di condannare l' al pagamento delle differenze retributive connesse al perdurante svolgimento in fatto dell'incarico ricevuto nel 2005.
10) Ciò detto, la conseguenza non può essere quella della regressione al primo giudice del presente procedimento, dovendosi tener conto che l'art. 353 c.p.c. è stato abrogato e che tale abrogazione ha effetto per gli appelli proposti, come nel caso di specie, dopo il 28.2.23.
11) Deve dunque essere esaminata la domanda giudiziale, ciò che il tribunale ha omesso di fare sulla base di un evidente errore nella qualificazione della stessa.
12) Al riguardo, occorre partire dal costante insegnamento di legittimità in tema di posizione organizzative nel pubblico impiego c.d. privatizzato (Cass. n° 8141/18; Cass. n° 14910/25), secondo cui: Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.
13) Ora, si rileva che, in punto di allegazioni, nel ricorso introduttivo non veniva chiarito quale fosse di preciso la posizione organizzativa che la ricorrente aveva formalmente ricoperto dal 2005 al 2008 e che aveva in fatto continuato a ricoprire dal 2008 al 2009. Né il ricorso conteneva allegazioni volte a chiarire se, secondo l'organizzazione dell'ente, con particolare riguardo all'atto aziendale, la non meglio chiarita posizione organizzativa ricoperta dalla ricorrente anche dopo l'agosto 2008 fosse prevista come tale anche nel periodo di perdurante svolgimento in fatto dell'incarico.
14) Ad ogni modo, è stata la stessa , costituendosi in giudizio, a chiarire che la CP_2 CP_1 posizione organizzativa formalmente ricoperta da dal 2005 al 2008 era quella di Parte_1
“Sezione Assistenza Distrettuale”, mentre quella poi formalmente conferita nell'agosto 2009 era la diversa posizione organizzativa di responsabile dell' . Parte_2
15) L'Asp di , inoltre, aveva chiarito, senza incontrare smentite da parte della ricorrente, CP_1 che il Servizio Infermieristico, cui la era addetta, era stato interessato da un processo di Parte_1 ridefinizione delle posizioni organizzative, che erano passate da tre a due e che in ragione di tale riduzione alla ricorrente era stato conferito il diverso incarico di responsabile PO Area . Parte_2
Cont 16) Tuttavia, dalla delibera n° 1591 del 6.8.09 in atti, nonché dal contratto individuale sottoscritto dalle parti in data 24.8.09, emerge che la ridefinizione delle posizioni organizzative avvenne solo in data 13.5.09, sicché deve ritenersi che fino a tale data l'organigramma aziendale prevedeva ancora la PO Sezione Assistenziale Distrettuale, che la ricorrente aveva ricoperto formalmente fino all'agosto 2008. 17) Chiarito il permanere di tale ultima posizione organizzativa solo fino al maggio 2009, si rileva che dalle dichiarazioni rese in data 4.9.19 dai testi e emerge prova del fatto che la Tes_1 Tes_2 ricorrente aveva svolto le funzioni afferenti la PO Sezione Assistenziale Distrettuale anche dopo lo scadere dell'incarico nell'agosto 2008, dovendosi sul punto evidenziare che il riferimento fatto dal teste alla diversa e successiva PO Area Ospedaliera sia chiaramente il frutto di un mero errore Tes_1 nell'indicazione dei due incarichi che la ricorrente ha ricoperto nel tempo.
18) Per quanto detto, deve ritenersi che la ricorrente ha in concreto continuato a svolgere l'incarico di posizione organizzativa Sezione Assistenziale Distrettuale dall'agosto 2008 al maggio 2009, data in cui tale PO non era più prevista nell'organigramma aziendale.
19) Alla ricorrente spettano quindi, in applicazione del succitato insegnamento di legittimità, le differenze retributive previste nel contratto individuale del 8.8.05. Ciò, però, non per 12 mesi, come sostenuto in ricorso, ma per 10 mesi, ovvero fino al maggio 2009. Ora, tenuto conto che il contratto individuale di lavoro dell'8.8.05, all'art. 4, prevedeva un maggior compenso pari ad euro 5.787,71 all'anno, come dalla stessa ricorrente indicato, le differenze retributive spettanti, in quanto parametrate a 10 mesi, corrispondono alla minor somma di euro 4.823,09.
20) È invece infondata la domanda volta ad ottenere la somma di euro 1.446,92 a titolo di retribuzione di risultato. Sul punto la ricorrente richiama l'art. 6, lettera A, del contratto di lavoro per l'attribuzione della posizione organizzativa, in tal modo facendo evidente riferimento al contratto individuale del 6.8.09 che, però, è del tutto inconferente, in quanto riferito ad una PO del tutto diversa rispetto all'incarico che la ricorrente ha di fatto continuato a svolgere fino al maggio 2009 e su cui fonda le sue pretese.
21) Il contratto individuale che viene in rilievo è, semmai, quello del 8.8.05, dalla cui lettura non emerge alcun compenso a titolo di retribuzione di risultato. Il tutto senza contare che, in ogni caso, il contratto individuale del 6.8.09, come detto inconferente perché riferito a diverso e successivo incarico, subordinava il diritto alla retribuzione di risultato ad una valutazione positiva circa gli obiettivi raggiunti, mentre la ricorrente nulla ha dedotto e provato circa tali aspetti del successivo incarico.
Cont 22) Infine, è infondata anche la domanda di condanna dell' alla regolarizzazione contributiva (versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali) su cui l'appellante insiste. Ciò perché la domanda giudiziale non è stata proposta anche nei confronti dell'Inps, il che comporta anche che il diritto a ricevere la contribuzione parametrata alle differenze retributive, il cui titolare rimane pur sempre l'ente previdenziale (Cass. 602/25), è ormai estinto per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale;
ciò che in detta materia deve essere rilevato anche di ufficio dal giudice (Cass. 602/25).
23) Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate per reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda riferita alla retribuzione di posizione e all'integrale rigetto sia della domanda avente ad oggetto la retribuzione di risultato, sia di quella avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Vibo Valentia n° 546/23, così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento della somma euro 4.823,09, oltre Controparte_1 accessori ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale